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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di tre borse di
studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione
europea provvisti di diploma di laurea, previste dal piano di
attivita' 2001, da fruirsi presso la sede degli istituti clinici di
perfezionamento di Milano.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 28/8/2001
Ente:ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Località:-
Codice atto:001E7077
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/9/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente
il riordinamento dell'ISPESL, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, concernente l'organizzazione, il funzionamento e la
disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL;
Visto in particolare l'art. 12 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 441/1994, che autorizza l'ISPESL ad
assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche
sprovvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il
limite massimo della spesa annua di L. 500 milioni;
Visto il decreto del direttore dell'istituto del 30 dicembre
1995, con il quale e' stato approvato il regolamento per il
conferimento delle borse di studio da fruirsi presso l'ISPESL;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera b), del sopra citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 441/1994, che prevede per l'ISPESL la
possibilita' di partecipare a consorzi aventi oggetto e finalita'
conformi con i suoi compiti istituzionali, nei casi in cui non sia
opportuno o possibile l'intervento diretto mediante gli strumenti
operativi tipici dell'istituto e quando si renda necessaria la
collaborazione con soggetti pubblici o privati mediante la
costituzione di un'organizzazione comune;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1998, di approvazione
del Consorzio - costituito con atto repertorio n. 123, fascicolo
n. 123 - tra gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano e
l'ISPESL per il "Centro di collaborazione con l'Organizzazione
Mondiale della Sanita' per la Medicina del Lavoro e l'Igiene
Industriale";
Visto l'allegato "B" del sopra citato atto dell'11 giugno 1998,
contenente lo statuto del predetto Consorzio, il quale, all'art. 18,
prevede l'impegno dell'ISPESL di mettere a disposizione annualmente
tre borse di studio di L. 21.900.000 lorde cadauna a favore degli
Istituti clinici di perfezionamento di Milano, da assegnare a
cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea
provvisti di diploma di laurea;
Visto il programma delle borse di studio contenuto nel piano di
attivita' 2001 dell'istituto, approvato con decreto del Ministro
della sanita' su conforme parere del Comitato tecnico-scientifico e
del Comitato amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione a
cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea
provvisti di diploma di laurea, di tre borse di studio per
l'ammontare di L. 21.900.000 lorde cadauna, ripartite come segue:
|Titoli di studio richiesti
Materie di studio e di ricerca |(diploma di laurea in)
---------------------------------------------------------------------
1 borsa - Analisi documentale e |Lingue e letterature straniere
bibliografica e gestione |(buona conoscenza, scritta e
informatizzata per C.C./OMS |parlata, della lingua inglese)
---------------------------------------------------------------------
1 borsa - Valutazione di sindrome |
neurologica occupazionale |Medicina e chirurgia
---------------------------------------------------------------------
|Chimica generale, Chimica
1 borsa - Valutazione del rischio |industriale, Ingegneria chimica,
di inquinanti chimici ambientali |Geologia
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per una sola materia
di studio e di ricerca fra quelle sopra indicate, che dev'essere
espressamente indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti
dell'ISPESL, degli Istituti clinici di perfezionamento e coloro che
in precedenza siano stati dichiarati decaduti o che abbiano
rinunciato a borse di studio assegnate dall'istituto medesimo.
Dette borse avranno la durata di dodici mesi e dovranno essere
fruite presso la sede degli Istituti clinici di perfezionamento, via
S. Barnaba, 8 - 20122 Milano, a decorrere dalla data di assegnazione
della borsa al candidato.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di
ricerche e di lavori scientifici e/o tecnici che interessano
l'attivita' dell'istituto e siano conformi ai suoi fini
istituzionali.
Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di
lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei
borsisti.
Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti
previdenziali, ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che
privati, ne' con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti
di lavoro pubblico o privato. A nessun titolo possono essere
attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa, compensi
che facciano carico a contributi o assegnazioni dell'ISPESL.

                               Art. 2.
Le borse di studio sono rinnovabili, per non piu' di un biennio,
con decreto del direttore dell'istituto su richiesta del borsista, a
seguito di una valutazione dell'attivita' svolta dal borsista
medesimo nell'anno precedente, tenuto conto della relazione di cui
all'art. 13 punto 5).
Detta richiesta dovra' pervenire all'istituto un mese prima della
cessazione del godimento delle stesse.
Non potranno essere accolte le istanze di rinnovo da parte dei
borsisti che non avranno terminato la fruizione della borsa di studio
loro assegnata.

                               Art. 3.
Per la partecipazione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
all'Unione europea;
b) diploma di laurea conseguito presso una Universita' della
Repubblica italiana o di un Paese dell'Unione europea o presso un
istituto di istruzione universitaria equiparato, tra quelli indicati
nell'art. 1. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di
laurea non indicato nell'art. 1;
c) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
d) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per
difetto dei requisiti.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra forma di presentazione, all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento relazioni
esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca "Casilina"
e "Monteporzio" - Unita' funzionale II (Unita' amministrativa per le
attivita' di stampa, formazione ed informazione), via Urbana 167 -
00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga a
scadere in un giorno festivo, la scadenza di esso verra' protratta al
primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine
prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso.
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per una sola materia
di studio o di ricerca tra quelle indicate nel precedente art. 1 che
dev'essere espressamente indicata nella domanda di partecipazione al
concorso.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (vedi allegato 1), l'aspirante, oltre a
manifestare la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', quanto segue:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
5) il titolo di studio di cui e' in possesso, con l'indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data di conseguimento;
6) la materia, fra quelle indicate nell'art. 1 del presente
bando, per la quale intende concorrere;
7) di non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
8) di non essere dipendente dell'ISPESL o degli Istituti
clinici di perfezionamento;
9) di non essere stato dichiarato decaduto, ne' di aver
rinunciato a borse di studio assegnate dall'ISPESL;
10) di autorizzare l'ISPESL, ai sensi della legge 31 dicembre
1996, n. 675, ad utilizzare i dati personali contenuti nella domanda
ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
11) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
candidato.
La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra
della busta contenente la domanda, il concorso, nonche' la materia di
studio o di ricerca cui la stessa fa riferimento.

                               Art. 5.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'ISPESL -
Dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree
di ricerca "Casilina" e "Monteporzio", Unita' funzionale II - per le
finalita' di gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.

                               Art. 6.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
a) certificato di laurea rilasciato dalla competente
Universita' con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli
esami di profitto e nell'esame finale del corso di laurea;
b) pubblicazioni scientifiche (i lavori in corso di stampa
saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una
dichiarazione dell'editore accettante la pubblicazione);
c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il settore
di ricerca oggetto della borsa;
d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.
Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo'
essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
I titoli di cui alla lettera b) dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica citato, in
semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, che attesti la conformita' di detta
copia all'originale.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 38 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica,
dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da fotocopia non
autenticata di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3).
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L'ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
I titoli di cui alla lettera b) prodotti in fotocopia semplice
non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne
attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del temine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

                               Art. 7.
Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato
dell'amministrazione, i candidati:
1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato nel primo comma del precedente art. 4;
2) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel
comma 8 del precedente art. 4;
3) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
4) che siano dipendenti dell'ISPESL o degli Istituti clinici di
perfezionamento di Milano;
5) che in precedenza siano stati dichiarati decaduti o che
abbiano rinunciato a borse di studio assegnate dai suddetti istituti.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 8.
Alla valutazione dei titoli prodotti dagli aspiranti provvedera'
apposita commissione nominata con decreto del direttore
dell'istituto.
Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra', per ciascun candidato, di complessivi 10 punti cosi'
ripartiti:
cat. I - votazione di laurea: fino a punti 7,00, attribuiti
secondo il seguente prospetto:
da 66/110 a 80/110, punti 4,00;
da 81/110 a 90/110, punti 4,50;
da 91/110 a 99/110, punti 5,00;
da 100/110 a 104/110, punti 5,50;
da 105/110 a 108/110, punti 6,00;
da 109/110 a 110/110, punti 6,50;
110 e lode, punti 7,00;
cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00;
cat. III - attivita' svolte con particolare riferimento a
quelle attinenti al settore di ricerca oggetto della borsa ed
eventuali altri titoli: fino a punti 2,00.
La commissione esaminatrice determinera' i criteri di massima per
la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della
documentazione relativa ai titoli stessi.
Sono ricompresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a
ciascuno attribuito, i candidati che abbiano conseguito una votazione
non inferiore ai 7/10 del totale dei punti di cui dispone la
commissione.
Al termine dei suoi lavori, la commissione presenta una relazione
contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria di merito
in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun
candidato.
Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi
classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.

                               Art. 9.
I candidati utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno
presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse economico-finanziarie e del personale, Unita'
funzionale I - Amministrazione del personale, via Urbana, 167 - 00184
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal
giorno di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti
rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
L'istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati
con le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, quinto comma, del
presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti. Qualora dal controllo effettuato da questa amministrazione
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale dell'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale
sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche' l'idoneita' a svolgere l'attivita' di borsista. Detto
certificato non puo' essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e dev'essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una
dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della
borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 15 del
presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 1 del bando
medesimo, di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o
corrispettivi derivanti da altre borse o da rapporti di lavoro
pubblico o privato.

                              Art. 10.
Con decreto del direttore dell'istituto saranno approvate le
graduatorie di merito, dichiarati i vincitori ed assegnate le borse
di studio.
Detto decreto verra' successivamente pubblicato nel bollettino
"Fogli informazione ISPESL" (disponibile presso le sedi
dell'istituto). Di tale pubblicazione si dara' notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa di
studio verranno invitati ad iniziare la frequenza presentandosi
presso la sede degli Istituti clinici di perfezionamento, via S.
Barnaba, 8 - 20122 Milano, a pena di decadenza, il giorno fissato
nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di
ricevimento.

                              Art. 11.
Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per
rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai
candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

                              Art. 12.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ISPESL, agli
studi inerenti alle ricerche in programma.
Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato
dell'amministrazione, su proposta del presidente del consorzio ISPESL
- ICP, l'assegnatario che:
a) dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca
in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 13
e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
Cessato l'impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere
immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.

                              Art. 13.
Il borsista ha l'obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso gli
Istituti clinici di perfezionamento di Milano entro il termine
indicato al quarto comma del precedente art. 10;
2) di frequentare l'Unita' operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e'
stata concessa la borsa, secondo le direttive del presidente del
consorzio ISPESL - ICP;
3) di osservare le norme interne degli Istituti clinici di
perfezionamento, rimanendo ferma la possibilita', per il presidente
del consorzio ISPESL - ICP, di gestire l'attivita' del borsista per
quanto riguarda orari e giornate lavorative;
4) di presentare entro sei mesi dall'inizio della fruizione
della borsa, al presidente del consorzio ISPESL - ICP, una
particolareggiata relazione sull'attivita' scientifica svolta;
5) di presentare, al termine della fruizione della borsa,
all'ISPESL - Dipartimento relazioni esterne - Unita' funzionale II -
una particolareggiata relazione sull'attivita' scientifica svolta
vistata dal presidente del consorzio ISPESL - ICP della sede ove la
borsa e' stata utilizzata. La relazione e' comunicata al Comitato
tecnicoscientifico e puo' essere pubblicata, integralmente o in
riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL o degli Istituti
clinici di perfezionamento, senza che nulla al riguardo il borsista
possa pretendere e/o eccepire;
6) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4)
di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute
durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34, commi secondo e successivi, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                              Art. 14.
Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato dal precedente art. 10, quinto comma.
Nel corso del godimento della borsa di studio il presidente del
consorzio ISPESL - ICP puo' consentire una sospensione dell'attivita'
del borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di
forza maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio,
famiglia o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese, il presidente del consorzio ISPESL - ICP
potra' ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo, n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
n. 53/2000), dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa
esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul
rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.

                              Art. 15.
Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Lo Stato si assumera' l'onere della relativa spesa.

                              Art. 16.
L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
La prima rata sara' erogata solo dopo che il presidente del
consorzio ISPESL - ICP avra' accertato e comunicato che il titolare
della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
La spesa complessiva di L. 65.700.000 gravera' sull'art. 770
denominato "Borse di studio" del capitolo unico n. 3000 dello stato
di previsione della spesa relativo all'anno 2001.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di
bilancio presso l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Roma, 19 giugno 2001
Il direttore dell'istituto: Moccaldi

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