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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Selezione per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad
attivita' di ricerca presso il dipartimento di ingegneria elettronica
della facolta' di ingegneria.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.26 del 31/3/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA" |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 000E2932 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/4/2000 |
Tags: | Ricercatori |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 51, sesto comma, della legge n. 449 del 27 dicembre
1997;
Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998;
Vista la nota esplicativa del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio III, prot. n. 523 del
12 marzo 1998;
Visto il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
ex art. 51 comma sesto legge n. 449/1997 approvato dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli
studi "Tor Vergata" di Roma rispettivamente nelle sedute del 16 e del
25 settembre 1998;
Visto il decreto rettorale dell'8 ottobre 1998 con il quale e'
stato adottato il suddetto regolamento;
Ravvisata l'opportunita', in prima applicazione, di prescindere
dal limite di eta' per l'ammissione alla presente selezione;
Vista la delibera del consiglio di dipartimento di ingegneria
elettronica del 23 febbraio 2000;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta una selezione pubblica per titoli integrata da un
colloquio per il conferimento di un assegno per la collaborazione al
programma di ricerca: "Caratterizzazione piezoelettrica,
piroelettrica ed elettroottica di Nitruri" - area scientifica K01X da
svolgersi presso il dipartimento di ingegneria elettronica - facolta'
di ingegneria dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata".
Art. 2
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) il possesso del diploma di laurea conseguito presso una
universita' italiana o un titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
b) il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo estero
equivalente, ovvero in alternativa il possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di
ricerca. La valutazione dell'idoneita' del citato curriculum, ai fini
dell'ammissione alla selezione, verra' effettuata dalla commissione
giudicatrice;
c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno
degli stati membri della Comunita' Economica Europea.
I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Art. 3.
Incompatibilita'
Non puo' partecipare alla selezione il personale di ruolo in
servizio presso le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed
integrazioni, l'ENEA e l'ASI, mentre il titolare in servizio presso
altre amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa
senza assegni.
Art. 4.
Durata della ricerca e importo dell'assegno
L'assegno di ricerca avra' una durata biennale.
L'erogazione dell'assegno e' sospesa nei periodi di assenza
dovuti a gravidanza, servizio militare, malattia. In tali casi la
durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, ai fini della
realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla
data di cessazione della causa di sospensione.
L'importo dell'assegno di ricerca sara' di L. 30.000.000 lorde
annue, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente e
dell'amministrazione connessi per legge all'erogazione dell'assegno,
e verra' corrisposto in dodici rate mensili posticipate.
L'universita' provvede alle coperture assicurative per infortuni
e responsabilita' civile verso terzi a favore degli assegnisti
nell'ambito dell'espletamento della loro attivita'. L'importo dei
relativi premi e' detratto del corrispettivo spettante.
L'assegno di ricerca non e' cumulabile con altre borse di studio
(inclusa la borsa di dottorato), a qualsiasi titolo conferite, tranne
che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei
titolari degli assegni.
Art. 5.
Domande di ammissione e titoli: modalita' per la presentazione
A) Domande di ammissione
Coloro che intendano partecipare alla selezione predetta sono
tenuti a farne domanda, in carta semplice secondo lo schema allegato
al bando, al rettore dell'Universita' degli studi "Tor Vergata" di
Roma - Div. lI - Rip. III - via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il candidato dovra' indicare il dipartimento, la facolta', il
programma di ricerca e l'area scientifica per la quale intende essere
ammesso alla selezione.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio
del protocollo dell'Universita' degli studi "Tor Vergata" di Roma -
via Orazio Raimondo, sempre entro il predetto termine di trenta
giorni.
Nella domanda l'interessato dovra' inoltre dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di un altro Stato
membro della Comunita' Economica Europea;
2) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del
conseguimento, l'universita' che lo ha rilasciato e la valutazione
finale;
3) di possedere il titolo di dottore di ricerca o titolo estero
equivalente, indicandone la data del conseguimento e l'universita'
che lo ha rilasciato, ovvero in alternativa di possedere il
curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda
di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap,
riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio, ai sensi della
legge suddetta.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il
candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione
dello stesso dovra' essere comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127
non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
1) certificato di laurea in carta libera, con votazione dei
singoli esami e valutazione finale;
2) certificazione relativa al conseguimento del dottorato di
ricerca (qualora posseduto);
3) curriculum della propria attivita' scientifica e
professionale;
4) elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili
ai fini' della selezione, che saranno presentati con le modalita' di
cui al successivo punto B);
5) elenco delle pubblicazioni da presentare con le medesime
modalita' di cui al punto B).
Ai sensi e per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15,
15 maggio 1997, n. 127 e del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403 i certificati di cui ai punti 1) e 2)
potranno essere sostituiti da una dichiarazione sottoscritta
dall'interessato.
B) Titoli valutabili e pubblicazioni
Saranno valutati come titoli, fra gli altri, il dottorato di
ricerca, i diplomi di specializzazione, gli attestati di frequenza a
corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o
all'estero, nonche' lo svolgimento di una documentata attivita' di
ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di
studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
I documenti comprovanti i titoli posseduti potranno essere
prodotti in fotocopia unitamente ad una autocertificazione attestante
la conformita' degli stessi all'originale (Leggi 4 gennaio 1968,
n. 15, 15 maggio 1997, n. 127 e decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403).
Le pubblicazioni, nonche' i documenti e i titoli posseduti e
ritenuti utili ai fini della selezione, unitamente ai due elenchi
degli stessi, firmati ed identici a quelli allegati alla domanda,
vanno inviati con apposito plico raccomandato (separato pertanto
dalla domanda), o consegnati a mano presso la sede dell'universita',
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando di
selezione.
Sui plichi contenenti i titoli e le pubblicazioni deve essere
riportata la dicitura "titoli e pubblicazioni - selezione per il
conferimento degli assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, legge
n. 449/1997" e devono essere indicati chiaramente il dipartimento, la
facolta', il programma di ricerca e l'area scientifica per la quale
l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e
indirizzo del candidato.
All'atto di presentazione della domanda i documenti ed i
certificati da allegare alla stessa non sono soggetti all'imposta di
bollo. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni
gia' presentati all'universita'. Agli atti e documenti redatti in
lingue diverse dall'inglese o dal francese deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana corredata da una autodichiarazione che
attesti la conformita' della stessa al testo straniero.
Art. 6.
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti puo'
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
rettore.
Art. 7.
Selezione
La selezione e' per titoli integrata da un colloquio.
I titoli scientifici-professionali presentati sono valutati con
particolare riferimento alle discipline dell'area scientifica
prescelta.
Il punteggio assegnato ai titoli ed al colloquio e' indicato
nell'allegato B.
Il colloquio sara' inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca,
la capacita' professionale richiesta per l'espletamento delle
funzioni a cui si riferisce la selezione e la conoscenza delle lingue
italiano e inglese.
Il colloquio si svolgera' nei giorni e nella sede stabilite con
notifica agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno, non meno di venti giorni prima dello svolgimento del
colloquio stesso.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di
fotografia.
Art. 8.
Commissioni esaminatrici
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del rettore,
su proposta del consiglio di dipartimento ed e' composta da tre
esperti della materia di cui un professore ordinario con funzioni di
presidente e due componenti scelti tra professori e ricercatori. La
commissione elegge nel proprio seno il segretario.
Art. 9.
Modalita' di selezione e graduatorie
La commissione esaminatrice alla prima riunione stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione dei titoli da formalizzare nei
relativi verbali e puo' fissare il punteggio minimo che i candidati
dovranno riportare nella suddetta valutazione per essere ammessi al
colloquio ed il punteggio minimo complessivo che i candidati dovranno
conseguire per essere utilmente collocati in graduatoria.
Al termine della selezione la commissione compila una
circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun
candidato e formula una graduatoria di merito secondo l'ordine
decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei
titoli e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa nell'ordine
della graduatoria, il vincitore della selezione.
A parita' di merito e' preferito il candidato piu' giovane.
Il giudizio finale formulato dalla commissione per ogni candidato
verra' reso pubblico mediante affissione all'albo del settore
concorsi dell'ateneo.
Gli atti relativi alla procedura di selezione nonche' la
graduatoria di merito sono approvati con decreto del rettore.
L'approvazione degli atti sara' affissa all'albo del settore concorsi
dell'ateneo.
In caso di rinuncia dei vincitori gli assegni saranno conferiti
ai candidati che seguono in ordine di graduatoria.
Art. 10.
Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto
Il candidato utilmente collocato in graduatoria ricevera'
comunicazione scritta, tramite raccomandata tassa a carico a.r.
dell'attribuzione dell'assegno, e pena la decadenza, dovra' accettare
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione
della predetta comunicazione il relativo contratto. Eventuali ritardi
nell'accettazione del contratto possono essere giustificati soltanto
se dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore
debitamente comprovati.
La mancata accettazione del contratto nel termine sopra indicato
determinera' la decadenza dal diritto all'assegno. In tal caso
l'assegno sara' conferito secondo l'ordine della graduatoria.
Costituisce causa di risoluzione del contratto l'inadempimento
grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da
parte del titolare dell'assegno.
Gli assegnatari, al momento della stipula del contratto, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione contenente esplicita assicurazione,
sotto la propria personale responsabilita', che non usufruiranno,
durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di
studio, ne' assegni analoghi.
Detto contratto non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dell'universita'.
Il rapporto ha termine alla scadenza prevista dal contratto.
Art. 11.
Valutazione attivita' di ricerca
L'attivita' dell'assegnatario deve essere svolta
continuativamente, fatte salve le eventuali interruzioni dovute a
gravidanza, servizio militare o malattia.
Gli strumenti, le modalita' di controllo e la valutazione
dell'attivita' svolta spetta al consiglio di dipartimento presso cui
si svolge la collaborazione. Per ciascun assegnatario, il consiglio
di dipartimento nomina un responsabile dell'attivita' scientifica
(tutore) il quale e' tenuto a presentare annualmente una relazione
sull'attivita' svolta dal titolare dell'assegno.
Art. 12.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando vale la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta dell'apposito
registro di questa amministrazione e successivamente inoltrato al
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - "Concorsi ed Esami".
Roma, 15 marzo 2000
Il rettore: Finazzi Agro'
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