Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI TORINO Concorso per dottorati di ricerca - XXI ciclo...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI TORINO

Concorso per dottorati di ricerca - XXI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 12/7/2005
Ente:UNIVERSITA' DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:05E03663
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/8/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4
relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento dell'Universita' di Torino in materia di
dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 317 del
17 giugno 2002;
Vista la relazione della commissione ricerca scientifica del
senato accademico;
Considerato il parere del nucleo di valutazione interna in merito
alle proposte di istituzione dei corsi di dottorati di ricerca per il
XXI ciclo;
Vista la delibera del senato accademico del 13 giugno 2005;
Considerato ogni opportuno elemento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Corsi di dottorato
 
E' istituito il XXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Torino.
E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fini
dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati.
I dipartimenti proponenti o afferenti, i settori
scientifico-disciplinari, le eventuali sedi consorziate, i collegi
docenti e i curricula, con informazioni essenziali ai fini della
preparazione all'esame di ammissione sono consultabili sul sito
internet http://www.cisi.unito.it/dottorato> Le borse denominate «Lagrange» e «DM 198» sono finanziate
rispettivamente dalla fondazione CRT - Progetto Lagrange per
un'attivita' di ricerca nell'ambito dello studio, della gestione e
dell'organizzazione di sistemi complessi e dal MIUR con il decreto
ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003 nell'ambito del «Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti».
Tali borse sono legate a progetti specifici di ricerca; informazioni
aggiuntive al riguardo e relative ad altre borse particolari presenti
a bando sono consultabili sul sito di cui al comma precedente.
 
----> vedere TESTO da pag. 26 a pag. 43 della G.U. <----

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca, senza limiti di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica ovvero di titolo
equipollente conseguito presso universita' straniere. I candidati
italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero, che
non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana,
dovranno, ai soli fini dell'ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere, fare esplicita richiesta di dichiarazione di
equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso.
Quest'ultima dovra' essere corredata della dichiarazione di
valore e dei documenti tradotti e legalizzati dalle Ambasciate o
autorita' competenti nei Paesi in cui e' stato rilasciato il diploma
di laurea, utili a consentire al collegio dei docenti il rilascio
delle dichiarazioni di equipollenza in parola.
I candidati stranieri possono consultare il sito ISASUT
all'indirizzo internet: http://www.isasut.unito.it/> E' consentita la partecipazione agli esami di ammissione anche a
coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea al
momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro la
data della prova orale; coloro che, invece, siano gia' in possesso
del titolo di dottore di ricerca, possono concorrere all'ammissione
ad un posto di dottorato solo senza borsa.

                               Art. 3.
 
Residenti all'estero e ufficiali dell'esercito
 
E' consentita, altresi', la partecipazione di candidati residenti
all'estero, che potranno concorrere per i posti riservati, se
previsti dal singolo dottorato, sulla base della sola valutazione dei
titoli, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 6 del
regolamento in materia del dottorato di ricerca di questa
Universita'. Tali candidati dovranno compilare il modulo B on-line
entro il termine di scadenza del presente bando e far pervenire entro
il 31 agosto 2005 all'ufficio dottorati, il cui recapito e' indicato
nell'articolo seguente, la seguente documentazione:
diploma di laurea in originale, tradotto, legalizzato e con
dichiarazione di valore se rilasciato da autorita' straniera;
elenco dei titoli e delle pubblicazioni con relative copie;
curriculum vitae;
eventuali lettere di referenze;
statement of purpose.
Gli atti e i documenti, di cui sopra, redatti in lingua straniera
(ad esclusione di quelli in inglese e francese) devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Nel caso in cui tali posti non venissero assegnati, essi saranno
aggiunti alla graduatoria ordinaria del dottorato in questione.
In caso di ammissione al corso, il collegio dei docenti, al
compimento del primo anno, procede ad una severa verifica delle
attitudini alla ricerca e del profitto agli studi dei candidati in
parola.
Analogamente a quanto previsto per i residenti all'estero, gli
ufficiali dell'Esercito che intendano concorrere per i posti
riservati del dottorato in scienze strategiche dovranno iscriversi
on-line utilizzando il modulo B nei termini ordinari stabiliti
dall'art. 4 e far pervenire entro il 31 agosto 2005 i titoli
scientifici e qualificanti all'ufficio dottorati (il cui recapito e'
indicato allo stesso art. 4). Le domande saranno inoltrate
dall'ufficio dottorati allo Stato Maggiore dell'Esercito (SME),
Dipartimento impiego del personale - Ufficio coordinamento, che
provvedera' ad individuare una rosa di candidati, i quali saranno
successivamente esaminati dalla commissione concorsuale sulla base
della sola valutazione dei titoli.
La commissione giudicatrice, sia per quanto riguarda i residenti
all'estero sia per gli Ufficiali dell'Esercito, sulla base della
valutazione del materiale prodotto, stilera' una graduatoria di
merito in una sessione antecedente a quella prevista per le prove
concorsuali. Tale graduatoria sara' pubblicata sui siti internet
dell'Universita' (http://www.cisi.unito.it/dottorato e anche
www.isasut.unito.it per i residenti all'estero). In caso di esito
negativo i candidati potranno comunque partecipare alle prove
previste per la sessione ordinaria di concorso dello stesso
dottorato.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
Per presentare la domanda di ammissione e' necessario utilizzare
esclusivamente la procedura on-line presente sul sito
http://www.cisi.unito.it/dottorato> Il candidato potra' scegliere la lingua per la compilazione
(italiano o inglese).
Successivamente dovra' optare per il modulo A (concorso ordinario
per esami) o per il modulo B (concorso riservato ai residenti
all'estero o agli ufficiali dell'Esercito, per titoli). Comparira' la
scheda di accesso alla domanda di ammissione on-line, in cui il
candidato dovra' dichiarare con chiarezza, sotto la propria
responsabilita', i dati richiesti. Se il candidato si e' laureato
presso l'Universita' di Torino, potra' recuperare e modificare i
propri dati inserendo la matricola del corso di laurea (vecchio
ordinamento) o del II livello (nuovo ordinamento) e il codice
fiscale; in caso contrario il candidato dovra' inserire tutti i dati
ex novo. Essi sono:
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso,
specificando il codice di avviamento postale, il numero di telefono e
il codice fiscale (per quanto riguarda i cittadini stranieri il
codice fiscale potra' essere generato dal sistema ai soli fini della
pre-iscrizione o di successive modifiche);
il dottorato (con la graduatoria, ove previsto) o i dottorati
al cui concorso intende partecipare (per un massimo di cinque
richieste);
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta o che conseguira' entro la data delle prove
orali, nonche' la data e l'Universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
Universita' straniera, nonche' gli estremi della eventuale
dichiarazione di equipollenza gia' ottenuta;
le lingue straniere conosciute.
I candidati disabili, ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, se
necessitano di ausilio in relazione alla disabilita', dovranno
specificare nella domanda la propria condizione, nonche' contattare
l'ufficio dottorati per la predisposizione di particolari ausili o
per la necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Al termine della procedura il candidato dovra' confermare i dati
inseriti e dichiarare di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il
corso di dottorato di ricerca secondo le modalita' fissate dal
collegio dei docenti; inoltre dovra' impegnarsi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito (successivo alla scadenza del bando) all'ufficio
dottorati. Verra' rilasciato un codice di pre-iscrizione (CPI). Si
segnala la necessita' di stampare la videata o copiarne il contenuto,
poiche' il CPI e il codice fiscale/codice identificativo sono
indispensabili per eventuali modifiche successive.
Si sottolinea che non e' possibile iscriversi a piu' di cinque
dottorati e che, per i dottorati che prevedano l'opzione per un
indirizzo specifico (in caso di graduatorie separate), e' possibile
scegliere solamente un indirizzo.
Eventuali modifiche della domanda on-line possono essere
apportate entro il termine di scadenza del bando utilizzando CPI e
codice fiscale/identificativo. Tali modifiche non possono riguardare
nome, cognome, data e luogo di nascita. Dal momento in cui viene
rilasciato il CPI, la domanda abbinata ad esso non potra' piu' essere
eliminata (quindi per almeno un dottorato dei cinque massimi
richiesti non sara' possibile cancellare l'iscrizione).
La domanda deve essere compilata entro le ore 24 del trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
L'Universita' mette a disposizione dei candidati che ne avessero
necessita' alcune postazioni di accesso internet al seguente
indirizzo:
INFOPOINT - via Po 29, Palazzo degli Stemmi aperto dal lunedi'
al venerdi' con orario continuato 9-19 (chiuso dall'8 al 19 agosto).
Per informazioni e consulenza si puo' invece contattare l'ufficio
dottorati: U.O. Dottorati - Sezione ricerca e formazione avanzata -
Area ricerca e relazioni internazionali - Via Bogino, 9 - 10123
Torino - aperto nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle 9
alle 11 e il martedi' e il giovedi' anche dalle 14 alle 15,30.

                               Art. 5.
 
Esami di ammissione
 
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare la preparazione e le attitudini alla
ricerca scientifica del candidato. E' compresa nella prova orale
anche una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere
indicate dal candidato.
I candidati non riceveranno comunicazione relativa alla
convocazione per le prove scritte ed orali. Solo se le date gia'
precisate all'art. 1 dovessero subire variazioni, ne verra' data
comunicazione sul sito www.cisi.unito.it/dottorato almeno 15 giorni
prima della data prevista.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo
previa presentazione di un valido documento d'identita'.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo, con relativi
supplenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni
pubbliche e private di ricerca e altri soggetti ai sensi dell'art. 4,
comma 3 del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.

                               Art. 7.
 
Graduatorie e borse di studio
 
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio
il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione
non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove
di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito
sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle
singole prove. Tale graduatoria verra' resa pubblica mediante
affissione presso i locali del Dipartimento nel quale si sono svolte
le prove.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso
per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli aventi
diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine
della graduatoria.
Le borse di studio indicate a bando per ciascun dottorato vengono
assegnate secondo l'ordine definito nelle graduatorie generali di
merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
A parita' di merito per l'assegnazione della borsa prevale la
valutazione sulla situazione economica ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, mentre per
l'assegnazione del posto senza borsa prevale la piu' giovane eta', ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di dottorati
diversi il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al
bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Universita'. Per l'assegnazione di tali borse si fara' ricorso
alla graduatoria.

                               Art. 8.
 
Ammissione in sovrannumero
 
I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere ammessi al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
Possono altresi' essere ammessi al dottorato di ricerca, in
sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che
risultino idonei al corso, purche' titolari di borse di studio a
qualsiasi titolo conferite.

                               Art. 9.
 
Iscrizione al dottorato
 
I candidati risultati vincitori riceveranno comunicazione scritta
da parte dell'ufficio dottorati dovranno presentare o far pervenire
all'area ricerca e relazioni internazionali, sezione ricerca e
formazione avanzata via Bogino, 9 - 10123 Torino, entro il termine
perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui avranno ricevuto la relativa comunicazione tramite lettera da
parte dell'Ufficio Dottorati, la sottoelencata documentazione in
carta libera:
1) certificato di equipollenza per i vincitori con laurea
conseguita all'estero, che non abbiano richiesto l'equipollenza al
collegio docenti al momento dell'iscrizione al concorso;
2) una fotografia, formato tessera, firmata sul retro;
3) fotocopia del documento di identita';
4) marca da bollo da Euro 14,62;
5) certificato di laurea con votazione;
6) domanda di iscrizione al dottorato;
7) dichiarazione di non contemporanea iscrizione a scuole di
specializzazione ovvero perfezionamento;
8) dichiarazione attestante lo svolgimento eventuale di
attivita' lavorativa. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento in materia di dottorato di ricerca, la valutazione della
compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con l'assolvimento
degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata caso per caso al
collegio docenti che si esprime con delibera motivata e che ai
pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato si applica l'art. 2
della legge n. 476/1986 e s.m.i.;
9) eventuale dichiarazione di aver gia' conseguito il titolo di
dottore di ricerca in Italia;
10) ricevuta di versamento tasse e contributi per l'accesso e
la frequenza ai corsi secondo quanto stabilito nell'allegato A.
Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, il vincitore dovra'
poi presentare, appena possibile, dichiarazione del coordinatore del
corso da cui risulti l'inizio dell'attivita'.
Si ricorda che i candidati vincitori hanno la facolta' di
presentare autocertificazione, per quanto riguarda la documentazione
di cui al punto 5.

                              Art. 10.
 
Caratteristiche delle borse di studio
 
L'importo annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipato con
cadenza non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e'
aumentato per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura
del 50% per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta'
della durata del corso.
I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni
(comprese le borse di cui all'art. 1, comma 3) sono tenuti a
informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali
particolari condizioni previste dalla convenzione con l'ente
finanziatore.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
di ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 11.
 
Diritti e obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita'
previste dal collegio dei docenti.
E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia,
se la sospensione e' di durata superiore a 30 giorni, non puo' essere
erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
Una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, che
non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca dei dottorandi, puo' essere prevista previa autorizzazione
del coordinatore del dottorato.
Ai sensi della legge 14 gennaio 1999 n. 4 gli ammessi al
dottorato di ricerca presso strutture della facolta' di medicina e
chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui
afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita'
assistenziale.
Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e dell'operosita' dimostrate, approvera' il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero ne stabilira' l'esclusione. Ottenuto il
parere favorevole, sara' obbligo dei dottorandi provvedere
all'iscrizione all'anno successivo entro il 31 ottobre di ciascun
anno, pena l'esclusione dallo stesso (salvo autorizzazione rettorale
all'iscrizione ritardata per giustificati motivi).

                              Art. 12.
 
Esame finale
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Torino, si consegue alla conclusione
del corso, previo superamento dell'esame finale, subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altre sedi.
La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore,
sentito il collegio dei docenti, e sara' composta da tre membri
scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo,
qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
La predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
istituzioni pubbliche e private di ricerca.

                              Art. 13.
 
Recupero titoli e pubblicazioni
 
I candidati che abbiano presentato, quando richiesto, titoli e
pubblicazioni, dovranno provvedere, a loro spese, al recupero degli
stessi entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale
termine l'Universita' di Torino disporra' del materiale secondo le
proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati e diritto di accesso
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si
informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall'Universita' degli studi di Torino per le finalita' di gestione
della selezione e saranno trattati attraverso una banca dati
automatizzata anche successivamente alla conclusione della procedura
selettiva per le finalita' inerenti all'eventuale gestione
dell'iscrizione al dottorato. I dati forniti dai candidati saranno
inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell'Universita' di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza,
riservatezza e necessita'.
Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del decreto legislativo
n. 196/2003 si intende per «trattamento» qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non
registrati in una banca dati.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e privati con le modalita' e nei limiti stabiliti dal citato
decreto legislativo e dal regolamento privacy dell'Universita' di
Torino.
Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
rettore dell'Universita' degli studi di Torino, titolare del
trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'area ricerca
e relazioni internazionali dell'Universita' degli studi di Torino.

                              Art. 15.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il rettore: Pelizzetti

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