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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi e alle scuole di
dottorato di ricerca - XXVIII ciclo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.80 del 12/10/2012 |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA |
Località: | - |
Codice atto: | 12E05623 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 12/11/2012 |
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IL RETTORE
Vista la Legge n. 442 del 12 marzo 1968 «Istituzione di una
Universita' Statale in Calabria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 22 aprile 1968;
Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
Vista la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 22, recante
disposizioni in materia di Assegni di Ricerca;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19, recante
disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
Considerato che, nelle more dell'emanazione del Regolamento,
recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di Ricerca,
previsto dall'art. 19 della suddetta Legge n. 240/2010, si applicano
le disposizioni normative di seguito indicate:
Nota Ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011, relativa
all'indizione delle procedure selettive per i Corsi di Dottorato
secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione della dimensione
internazionale dei programmi di Dottorato per quanto riguarda la
struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e la
valutazione dei risultati;
Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 «Regolamento
recante norme in materia di Dottorato di Ricerca»;
Art. 2, comma 2, del D.M. n. 224/1999, il quale recita «il
numero minimo di ammessi a ciascun Corso di Dottorato non puo' essere
inferiore a tre»;
Art. 5 del D.M. n. 224/1999, il quale prevede che possano
accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita';
Legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le
Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei
Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e
ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con Decreto del
Ministro;
Art. 4, comma 5, della Legge n. 210/1998, il quale alla lettera
c) prevede l'attivazione dei Corsi di Dottorato, assicurando il
numero comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi e l'ammontare
delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa
del merito;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre
1997;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000 «Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004
«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»;
Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n. 1707 del 16
giugno 2008;
Visto il Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Universita'
della Calabria, approvato con D.R. n. 1708 del 16 giugno 2008 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 148/2002 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento
superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno», ed in particolare
l'art. 2 che da' competenza alle Universita' di riconoscere il titolo
di accesso per il conseguimento del PhD;
Vista la nota MIUR n. 602 del 18/08/2011 in merito alla
dichiarazione di valore dei titoli conseguiti all'estero;
Viste le note ministeriali prot. n. 545 del 04 marzo 2011 e prot.
n. 606 del 17.03.2010, aventi per oggetto: Assegnazione borse
aggiuntive dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale prot. n. 339/bis del 16 febbraio 2012
«Esercizio finanziario 2011. Fondo per il sostegno dei giovani -
Borse aggiuntive di dottorato di ricerca»;
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria - FSE
2007/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C
(2007) 6711 del 17 dicembre 2007 ed, in particolare, l'Obiettivo
Operativo M.2 «Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di
alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi
di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale» dell'Asse IV
«Capitale Umano»;
Visto il Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d'Azione
2011/2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della
Calabria n. 227 del 20 maggio 2011 e, nello specifico, l'Intervento
D.5 «Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori»;
Visto il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al
FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 del 8 dicembre 2006 che
stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
Visto il Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica
il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
Visto il Decreto Rettorale n. 1039 del 23 maggio 2012, con il
quale sono stati fissati i criteri per la ripartizione delle borse di
dottorato per il XXVIII ciclo;
Visto il Decreto Rettorale n. 1155 del 04/06/2012 con il quale e'
stata nominata la Commissione Borse di Dottorato;
Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo,
relative al rinnovo e alla nuova istituzione dei Corsi e delle Scuole
di Dottorato di Ricerca - XXVIII ciclo - con sede amministrativa
presso l'Universita' della Calabria;
Visto il parere del Nucleo di Valutazione interna del 27 giugno
2012;
Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli Corsi
e Scuole di Dottorato, avanzata dalla Commissione Borse di Dottorato
nell'adunanza dell'11 luglio 2012;
Vista la nota prot. n. 18843/2012 del 12 luglio 2012, con la
quale la Commissione Borse di Dottorato ha provveduto alla
distribuzione delle borse FSE per Poli di Innovazione Regionali,
delle borse di Ateneo e delle borse MIUR per ambiti di indagine;
Visto il Decreto Rettorale n. 1543 del 12 luglio 2012 con il
quale e' stata approvata la proposta di ripartizione delle borse di
dottorato della Commissione Borse di Dottorato, per un totale di 42
borse di cui 16 borse biennali FSE, 14 borse di Ateneo e 12 borse
MIUR;
Vista la seduta del Senato Accademico del 16 luglio 2012, nella
quale e' stata approvata l'istituzione dei Corsi e delle Scuole di
Dottorato di Ricerca per il XXVIII ciclo;
Vista la nota Prot. n. 120019842 del 19 luglio 2012 con la quale
il Direttore della Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio»
comunica di voler utilizzare le borse di cui alla nota ministeriale
prot. n. 339/bis del 16 febbraio 2012 per il XXVIII ciclo della
scuola di dottorato;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio
2012 nella quale e' stata rideterminata la tassa di diritto allo
studio;
Vista la nota Prot. n. 120019991 del 24 luglio 2012 con la quale
il Coordinatore del corso in Ingegneria dei materiali e delle
strutture della Scuola Pitagora in Scienze Ingegneristiche comunica
di voler utilizzare le borse di cui alla nota ministeriale prot. n.
339/bis del 16 febbraio 2012 per il XXVIII ciclo del corso di
dottorato;
Vista la nota prot. n. 20231/2012 del 26 luglio 2012 con la quale
la Commissione Borse di Dottorato ha provveduto alla rimodulazione
della distribuzione della borse di dottorato FSE e Ateneo;
Visto il Decreto Rettorale n. 1696 del 26 luglio con il quale e'
stata approvata la rimodulazione della distribuzione delle borse FSE
nel rispetto degli Ambiti prioritari regionali;
Viste le Linee Guida emanate della Regione Calabria riferite
all'Obiettivo Operativo M.2 dell'Asse IV - Intervento D.5 «Mobilita'
internazionale per giovani laureati e ricercatori - annualita' 2012»,
approvate con D.D.R. n. 12089 del 29 agosto 2012;
Vista la Convenzione rep. n. 1320, stipulata il 04 settembre
2012, tra il Dipartimento 11 «Cultura, Istruzione, Universita',
Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali» della Regione Calabria e
l'Universita' della Calabria per il suddetto Intervento D.5, il cui
schema e' stato approvato con D.D.R. n. 12089 del 29 agosto 20122012
e che prevede la copertura finanziaria di n. 16 borse di studio per
il biennio 2012/2013 e 2013/2014; la terza annualita' sara' garantita
con fondi di Ateneo;
Visto l'Allegato 2 delle Linee Guida sopra citate, che prevede
per l'Universita' della Calabria che n. 13 borse biennali FSE
ricadano negli ambiti/settori strategici dei Poli di Innovazione
della Regione Calabria e n. 3 borse biennali FSE in altri ambiti
disciplinari;
Viste le comunicazioni pervenute per il finanziamento di n. 4
posti aggiuntivi per Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca, da parte
di enti esterni e Dipartimenti;
Viste le comunicazioni dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato e
dei Direttori delle Scuole di Dottorato circa le modalita' di
svolgimento delle prove d'esame e altre informazioni utili;
Visto il Progetto EUDIME finanziato nell'ambito del bando
EAC/29/09-Erasmus Mundus Action 1, numero di riferimento progetto
511944-1-2010-1-IT-EMJD;
Visto il Decreto Rettorale n. 2218 del 10 ottobre 2011 con il
quale e' stato pubblicato il Bando di selezione per la partecipazione
al progetto di dottorato ERASMUS MUNDUS EUDIME;
Visto il Decreto Rettorale n. 1988 del 26 settembre 2012, con il
quale al corso di Dottorato in «Ingegneria meccanica» della Scuola
Pitagora in Scienze Ingegneristiche viene ceduta la borsa di studio
di Ateneo attribuita, in fase di ripartizione delle borse, al «Corso
di Dottorato in «Ricerca Operativa» della Scuola ISIMR, come proposto
dallo stesso Collegio Docenti nell'adunanza del 12 settembre 2012;
Visto che per i corsi in «Ingegneria idraulica per l'ambiente e
il territorio» della Scuola Pitagora in Scienze Ingegneristiche e
«Impresa, stato e mercato», nonche' per la Scuola in Scienze
Economiche e Aziendali non e' stato raggiunto il numero minimo di 2
(due) posti previsti per l'attivazione delle relative procedure
concorsuali e, pertanto, non risultano nel presente bando;
Vista la nota Prot. n. 0316411 del 26 settembre 2012 della
Regione Calabria, relativa all'autorizzazione alla pubblicazione del
presente Bando per l'ammissione ai Corsi e alle Scuole di Dottorato -
XXVIII ciclo con sede amministrativa presso l'Universita' della
Calabria;
Accertato che la copertura finanziaria per le borse FSE, MIUR,
Ateneo sara' assicurata su apposito capitolo del bilancio di
esercizio finanziario 2012;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1
Istituzione e Attivazione
1. Nell'ambito dei Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca
istituiti presso l'Universita' della Calabria, per il XXVIII ciclo -
anno accademico 2012/2013, sono indetti pubblici concorsi per
l'ammissione agli stessi.
Per ciascun Dottorato, nell'Allegato A - Schede Analitiche Scuole
e Corsi di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013, parte
integrante del presente bando, sono indicati il
coordinatore/direttore, l'area e il settore o i settori
scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti di ammissione,
le eventuali lauree specialistiche/magistrali richieste per
l'ammissione, le eventuali sedi consorziate, gli obiettivi
formativi/curriculari, gli eventuali indirizzi/aree, la durata, i
posti e le borse di studio messi a concorso, i temi/gli obiettivi
delle borse classificate per ambito/settore, le modalita' di
ammissione, le modalita' di svolgimento delle prove, eventuali titoli
da presentare per la valutazione, il calendario delle prove ed
eventuali ulteriori requisiti richiesti.
2. I Corsi di Dottorato sono raggruppati in base alla Scuola di
Dottorato di afferenza, se esistente.
3. Le borse di studio finanziate da enti esterni (italiani o
stranieri), indicate nel presente bando, saranno erogate solo dopo la
conclusione degli accordi in itinere, con l'approvazione e la
sottoscrizione, di norma, delle relative convenzioni, pena la non
assegnazione delle stesse e conseguente non attivazione dei Corsi di
Dottorato interessati, fermo restando quanto disposto dall'art. 4
comma 5 della Legge n. 210/1998 e dall'art. 2, comma 2, del D.M. n.
224/1999.
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal
successivo art. 8, il numero delle borse di studio potra' essere
aumentato a seguito di ulteriori fondi provenienti da Enti Pubblici e
Privati, nazionali e/o internazionali, che si rendessero disponibili
dopo l'emanazione del presente bando, erogati all'Ateneo e/o
direttamente al candidato. L'eventuale aumento delle borse di studio
puo' determinare, previa richiesta del Collegio dei Docenti,
l'incremento dei posti senza borsa, per un numero di posti pari
all'aumento del numero delle borse ulteriormente finanziate nei
limiti dell'offerta sostenibile per ciascun corso/scuola di
dottorato. Di tale incremento sara' data comunicazione sul sito
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la
copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulato
allo scopo apposito disciplinare con il Dipartimento cui afferiscono
i docenti che mettono a disposizione i propri fondi.
4. Il presente bando e' cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
attraverso il POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV «Capitale Umano»,
Obiettivo Operativo M2 «Sostenere la realizzazione di percorsi
individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori
presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e
internazionale». Nello specifico, le borse cofinanziate dal FSE
rientrano nell'ambito del Piano Regionale per le Risorse Umane -
Piano d'Azione 2011/2013 - Intervento D.5 «Mobilita' internazionale
per giovani laureati e ricercatori», attuato dal Dipartimento 11
«Cultura, Istruzione, Universita', Ricerca, Alta Formazione, Beni
Culturali» della Regione Calabria, con l'obiettivo di aumentare e
istituzionalizzare lo svolgimento di periodi di formazione all'estero
nell'ambito dei Corsi di Dottorato offerti dalle Universita' della
Regione, con particolare riferimento a quelli nelle aree di interesse
dei Poli di Innovazione Regionali: Trasporti, Logistica e
Trasformazione; Beni Culturali; Tecnologie dell'Informazione e delle
Telecomunicazioni; Filiere Agroalimentari di Qualita'; Tecnologie dei
Materiali e della Produzione; Tecnologie della Salute; Energie
Rinnovabili ed Efficienza Energetica; Tecnologie per la Gestione
Sostenibile delle Risorse Ambientali; Risorse Acquatiche e Filiere
Alimentari della Pesca.
5. Il biennio di attivita' di studio e ricerca cofinanziato dal
FSE deve concludersi entro il 31 dicembre 2014 e, comunque, non oltre
il termine massimo previsto per l'ammissibilita' delle spese del POR
Calabria FSE 2007/2013.
Art. 2
Programma Operativo Regione Calabria - FSE 2007/2013
1. Il presente bando, cofinanziato dal Programma Operativo
Regione Calabria FSE 2007/2013, e' sottoposto al rispetto della
normativa ministeriale vigente in materia di Dottorato di Ricerca,
dei Regolamenti Comunitari e delle norme nazionali per gli interventi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e, in particolare, di quanto
previsto dal POR Calabria FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano -
Obiettivo Operativo M.2 «Sostenere la realizzazione di percorsi
individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori
presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e
internazionale» e dal Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano
d'Azione 2011/2013 - Intervento D.5 «Mobilita' internazionale per
giovani laureati e ricercatori» attuato dal Dipartimento 11 «Cultura,
Istruzione, Universita', Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali»
della Regione Calabria.
2. La ripartizione delle borse cofinanziate dal POR Calabria FSE
2007/2013, di cui all'Allegato B, parte integrante del presente
bando, e' conforme alle previsioni contenute nelle Linee Guida
regionali di cui in premessa, relativamente alle ricadute di almeno
l'80% delle borse negli ambiti individuati dal POR Calabria 2007/2013
per la realizzazione dei Poli di Innovazione regionali, di cui al
comma 4 dell'art. 1 del presente bando.
Art. 3
Requisiti per l'accesso ai corsi
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al
precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in
godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
di provenienza, coloro che siano in possesso di:
a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
ai sensi del D.M. 509/99;
b) Laurea Magistrale in seguito all'ordinamento didattico di
cui al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
c) Titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
In ogni caso i candidati dovranno possedere per l'accesso al
Dottorato prescelto esclusivamente uno dei titoli di studio
esplicitati per ciascuna Scuola/Corso di Dottorato nell'Allegato A,
pena la non ammissibilita'.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso della sola laurea triennale.
2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, nella domanda di
partecipazione al concorso, fare espressa richiesta, al Collegio dei
Docenti, di riconoscimento del titolo di studio presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato al quale intendono
concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo
art. 9.
Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al comma 1,
punti a) e b), entro il giorno antecedente la data di svolgimento
della prima prova concorsuale. In tal caso, l'ammissione verra'
disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare,
pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito
diploma di laurea, direttamente al Presidente della Commissione
Giudicatrice il giorno fissato per la prova di esame. Nel caso in cui
sia prevista una valutazione dei titoli per l'ammissione alle prove
successive, il candidato dovra' aver conseguito il diploma di laurea
prima della data prefissata per tale valutazione e sara' tenuto a
presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del
conseguito diploma di laurea, all'Ufficio Dottorato di Ricerca.
5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore
di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un
Corso/Scuola di Dottorato diverso da quello posseduto, senza poter
comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio.
6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le
domande per come stabilito al successivo art. 8.
7. Tutti i candidati, pena esclusione dalla selezione, dovranno
presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un progetto
di ricerca della dimensione massima di n. 3 pagine, se non
diversamente specificato nell'allegato A relativo a ciascun
Corso/Scuola di Dottorato, oltre alla eventuale ulteriore
documentazione richiesta nel suddetto allegato A.
8. I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 4, possono concorrere esclusivamente all'attribuzione
di borse non cofinanziate dal FSE e ai posti senza borsa.
Art. 4
Ammissibilita' borse FSE
1. I candidati aspiranti alle borse cofinanziate dal FSE, per
poterne beneficiare dovranno farne esplicita richiesta nella domanda
di partecipazione e, alla data di presentazione della suddetta
domanda di partecipazione al concorso, oltre ad essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 1, dovranno, pena la non ammissibilita'
al beneficio delle borse FSE:
a) possedere lo stato di disoccupazione o di inoccupazione tale
condizione, come definita dall'art. 4 comma a) del D. Lgs n. 181 del
21 aprile 2000, modificato con d.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002 in
relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, dovra'
essere mantenuta per tutto il primo biennio dell'attivita' di
ricerca, pena la decadenza dal beneficio e restituzione di quanto
percepito durante il biennio stesso;
b) essere residenti in Calabria;
c) avere meno di 36 anni compiuti.
I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere
attestati in fase di sottoscrizione della domanda di partecipazione
al concorso, come meglio specificato al successivo art. 8 del
presente bando.
2. Inoltre, i candidati, aspiranti alle borse di studio
finanziate dal FSE, pena la non ammissibilita' all'attribuzione delle
stesse, dovranno impegnarsi a:
a) recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo
obbligatorio di 6 mesi, da svolgersi inderogabilmente nel primo
biennio del dottorato;
b) rispettare le condizioni specifiche imposte dal FSE e dalle
Linee Guida dell'Intervento D.5 «Mobilita' internazionale per giovani
laureati e ricercatori» del POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV,
Obiettivo Operativo M.2.
Le dichiarazione di cui ai punti a) e b) sono incluse nella
domanda di partecipazione al concorso.
3. Le borse cofinanziate dal FSE sono assegnate, dalla
Commissione Giudicatrice, come meglio specificato nel successivo art.
11, secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria generale, ai
migliori candidati che hanno fatto domanda e che rispettano i
relativi requisiti di ammissibilita' di cui al comma 1 e 2 del
presente articolo.
4. Ciascuna borsa FSE, nel rispetto dei requisiti di
ammissibilita' sopra citati, dovra' essere correlata esplicitamente
ad uno e un solo Polo di Innovazione Regionale di riferimento, che
dovra' essere rispettato per tutta la durata del percorso formativo.
Art. 5
Ammissibilita' borse dottorato non FSE
I candidati aspiranti alle borse di studio finanziate da Ateneo e
MIUR, pena la non ammissibilita' all'attribuzione delle borse stesse,
dovranno impegnarsi a recarsi presso un ente di ricerca estero per un
periodo obbligatorio di almeno 6 mesi da svolgersi nel triennio di
dottorato (la dichiarazione e' inclusa nella domanda di
partecipazione al concorso).
Art. 6
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Dottorati di Ricerca, di cui al precedente art. 1,
senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi
dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, siano titolari di contratto di
assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza
oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di
partecipazione all'ammissione ai Corsi o Scuola di Dottorato di cui
al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o Scuole, i posti
relativi sono da considerarsi in sovrannumero rispetto a quelli
indicati all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori di
una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno e
quindi svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se mantenere
il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa.
Art. 7
Dipendente pubblico
1. Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente
ammesso ai Corsi o Scuole di Dottorato di Ricerca e' collocato a
domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove
ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alle Scuole
e ai Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di
Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni immediatamente successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni,
i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano iscritti a
Corsi o Scuole di Dottorato per almeno un anno accademico,
beneficiando di detto congedo.
2. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza (Legge 476/1984, Legge 448/2001, Legge 240/2010).
Art. 8
Procedure di presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni Corso o
Scuola di Dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere
redatte ed inviate, pena esclusione dalla procedura concorsuale, sia
in forma elettronica che in forma cartacea, secondo le seguenti
modalita':
in forma elettronica, collegandosi alla procedura on-line
disponibile dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª Serie Speciale, all'indirizzo web:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati;
la procedura on-line sara' automaticamente chiusa alle ore 12
del giorno di scadenza del presente bando. Il termine indicato e' da
intendersi perentorio ed e' responsabilita' del candidato accertarsi
della corretta conclusione della procedura elettronica;
in versione cartacea (stampata dalla procedura di compilazione
online), sempre entro e non oltre il giorno di scadenza del presente
bando, in duplice copia (un originale, debitamente firmato e una
copia), con allegata, sempre in duplice copia, fotocopia fronte e
retro di un valido documento di identita', corredata dalla
documentazione richiesta:
al successivo comma 6 del presente articolo;
nell'Allegato A per ciascun Corso/Scuola di Dottorato;
all'art. 9 del presente bando (per i candidati stranieri e
per i candidati in possesso di titolo accademico straniero).
La presentazione della domanda cartacea, debitamente sottoscritta
e corredata da quanto sopra indicato, dovra' avvenire, pena
esclusione, secondo una delle seguenti modalita':
a) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale
dell'Universita' della Calabria, Via Pietro Bucci, Edificio
Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12 - Sulla
busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere riportata
la dicitura: «Domanda di partecipazione al Concorso di Dottorato di
Ricerca XXVIII ciclo», con l'indicazione del mittente;
b) spedizione postale, a mezzo raccomandata (1 o 3) con avviso
di ricevimento, indirizzata all'Universita' della Calabria, Via
Pietro Bucci - CAP 87036 - Arcavacata di Rende (CS). Sulla busta
dovra' essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione al
Concorso di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo», con l'indicazione del
mittente.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Non
saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per
qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 5
(cinque) giorni naturali e consecutivi al termine di scadenza del
presente bando, anche se spedite in tempo utile.
I candidati residenti/domiciliati all'estero possono, altresi',
presentare la domanda di partecipazione, con tutta la documentazione
richiesta:
tramite casella di posta elettronica certificata personale al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it;
con firma digitale, qualora sia inviata da posta elettronica
non certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it.
Per il rispetto del termine predetto, in tal caso, fara' fede la
data di ricezione della Posta elettronica e saranno considerati
validi solo i documenti allegati in formato .PDF o .TIF.
L'Amministrazione, qualora la domanda di partecipazione al
concorso sia pervenuta tramite PEC, e' autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia
di conoscibilita' degli atti trasmessi da parte del candidato
straniero.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande.
2. La data di scadenza e' fissata perentoriamente al 30°
(trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4ª Serie Speciale.
3. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni causate da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
imputabili a terzi.
4. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge
104/92, come integrata dalla Legge 17/99, nonche' della Legge
68/1999, art. 16 comma 1, possono richiedere, in relazione alla
propria disabilita', gli ausili necessari ed eventuali tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione previste.
A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati
con la riservatezza prevista dal d.lgs. 196/03.
5. Ogni domanda fara' riferimento ad un unico Corso o Scuola di
Dottorato e comportera' il pagamento del versamento di € 11,00
(undici/00) a titolo di contributo per la partecipazione al concorso.
Quindi, qualora il candidato intenda partecipare a piu' concorsi
dovra' presentare altrettante domande corredate ognuna da un diverso
versamento.
6. Alla domanda di partecipazione al concorso, in duplice copia
(un originale, debitamente firmato e una copia), pena esclusione
dalla selezione, dovranno essere allegati:
un originale debitamente sottoscritto, del progetto di ricerca
(dimensione massima di n. 3 pagine, se non diversamente specificato
nell'Allegato A), e n. 1 copia. Il progetto di ricerca potra' vertere
sui temi di ricerca indicati alla voce Borse di studio dell'Allegato
A del presente bando (per aspiranti borse FSE, MIUR ed enti esterni)
o sulle altre tematiche attinenti ai settori scientifico disciplinari
di interesse del corso o scuola indicati nello stesso allegato (per
tutti gli altri candidati);
eventuali titoli oggetto di valutazione, specificati
nell'Allegato A del presente bando, che potranno essere presentati in
originale o in semplice copia dichiarata conforme all'originale.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di
ammissione, i candidati dovranno provvedere a proprie spese, al
ritiro dei titoli presentati, dietro presentazione di formale
richiesta al Magnifico Rettore dell'Universita' della Calabria;
trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della suddetta
graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura di
scarto;
fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di
€ 11,00 (undici/00), effettuato sul c/c bancario IBAN IT 90 F 01030
80880 000000010106 - Codice SWIFT/BIC: PASCITMMXXX, della Banca Monte
dei Paschi di Siena ovvero sul c/c postale 260893, intestati
all'Universita' della Calabria con la seguente causale: «Contributo
per l'ammissione alla procedura concorsuale pubblica di Dottorato di
Ricerca XXVIII ciclo». Tale contributo non sara' in nessun caso
rimborsato.
due fotocopie, fronte e retro, di un valido documento di
identita'.
7. Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al
concorso e, conseguentemente escluse d'ufficio, le domande di
partecipazione alla selezione:
a. parzialmente compilate on-line;
b. non spedite in versione cartacea ancorche' correttamente
compilate on-line;
c. spedite oltre il termine stabilito dal presente bando o,
ancorche' spedite nel predetto termine, pervenute a questo Ateneo
dopo 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi alla scadenza del
bando;
d. prive della sottoscrizione del candidato;
e. prive della fotocopia, fronte e retro, di un valido
documento di identita';
f. prive della denominazione del Corso o Scuola di Dottorato
per cui si intende partecipare;
g. mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorche' presente,
privo della firma del candidato;
h. mancanti del curriculum vitae, se richiesto, ovvero,
ancorche' presente, privo della firma del dichiarante;
i. mancanti dei titoli ove richiesti per la valutazione
selettiva;
j. prive della fotocopia della ricevuta del versamento del
contributo di partecipazione al concorso.
Il Decreto Rettorale di esclusione dal concorso sara' reso
pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina
Decreti e Avvisi prima della prima prova concorsuale.
I candidati non ammessi potranno chiedere la motivazione della
non ammissione con richiesta scritta intestata al Magnifico Rettore
dell'Universita' della Calabria da presentare personalmente
all'Ufficio Protocollo di Ateneo, a mezzo raccomandata, con allegato
un documento di identificazione con foto, o tramite invio dalla
propria casella di posta certificata (PEC) esclusivamente
all'indirizzo: amministrazione@pec.unical.it. Non saranno fornite
spiegazioni a richieste non pervenute secondo le modalita' indicate.
8. I candidati ammessi alla selezione sono ammessi con riserva.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione, ai sensi del
presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il Rettore con proprio Decreto dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso.
Art. 9
Candidati in possesso di titolo accademico straniero
I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con
indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa votazione (i
cittadini comunitari possono presentare una dichiarazione sostitutiva
di certificazione come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
successive modifiche) ed una o piu' lettere di presentazione
dell'Universita' presso la quale hanno conseguito il titolo.
I cittadini stranieri dovranno, altresi', allegare alla domanda
un certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme
all'originale del passaporto.
I suddetti documenti, allegati alla domanda di partecipazione,
dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere tradotti in lingua
inglese, italiana o spagnola e legalizzati dalle competenti
rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di provenienza.
Se il titolo accademico e' stato dichiarato equipollente alla
laurea italiana, i candidati hanno l'obbligo di indicare gli estremi
del provvedimento della dichiarazione di equipollenza. In assenza, il
Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca, per il quale il
candidato presenta domanda, deliberera' ai soli fini dell'ammissione
al Dottorato di Ricerca, in merito al riconoscimento del titolo di
studio estero.
A seguito della pubblicazione della graduatoria finale, i
vincitori in possesso di titoli di studio rilasciati da autorita'
estere avranno cura di corredare i medesimi titoli con la
«dichiarazione di valore in loco» rilasciata dalle Rappresentanze
diplomatiche-consolari italiane competenti per territorio contenente
indicazioni precise in merito a:
1. stato giuridico e natura dell'istituzione rilasciante;
2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel
titolo;
3. durata legale del corso di studio e/o impegno globale
richiesto allo studente in crediti o in ore;
4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai
fini accademici.
L'Universita' della Calabria si riserva di predisporre tutti gli
accertamenti in ordine ai prescritti requisiti per l'accesso al
dottorato di ricerca.
Art. 10
Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole
1. I nominativi degli ammessi a sostenere la prima prova
concorsuale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web
dell'Ateneo al seguente indirizzo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi.
Non saranno attivate da parte di questa Universita' altre forme di
avviso.
2. L'esame di ammissione ai Corsi e alle Scuole, di norma,
consiste nella eventuale valutazione dei titoli, in una eventuale
prova scritta ed in una prova orale. Il candidato dovra', inoltre,
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per le modalita' di partecipazione al concorso di ammissione si
rinvia alle specifiche indicazioni contenute nella Scheda Analitica
di ciascuna Scuola e Corso di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo -
A.A. 2012/2013, di cui all'Allegato A parte integrante del presente
bando.
3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e
volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
4. Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate
per ciascuna Scuola e Corso di Dottorato all'Allegato A del presente
bando, hanno valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i
candidati ammessi, di cui al comma 1 del presente articolo, sono
tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, presso la
sede, nel giorno e nell'ora indicati.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'Amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato, avente domicilio in Italia,
mediante notifica personale a mezzo raccomandata A/R o telegramma,
eventuali variazioni; mentre i candidati, aventi domicilio
all'estero, saranno contattati esclusivamente tramite posta
elettronica.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
5. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei
documenti prodotti dagli aspiranti allegati alla domanda di
partecipazione. Nel caso in cui il punteggio dei titoli non sia
esplicitato per i singoli Corsi o Scuole di Dottorato, sara' la
Commissione Giudicatrice a stabilire il punteggio per la valutazione
nel corso della seduta preliminare e provvedera' alla successiva
valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova scritta
o orale.
Nel caso in cui l'ammissione alla prova scritta sia subordinata
alla valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi sara' pubblicato
sul sito indicato per ciascun Corso o Scuola di Dottorato.
6. Le graduatorie finali per l'ammissione dei candidati,
approvate con Decreto Rettorale, saranno rese note esclusivamente
mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso
il quale si sono svolte le prove e sul sito internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi.
I candidati non riceveranno, pertanto, alcuna comunicazione a
domicilio.
7. Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi e' consentito
l'accesso ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed, in
ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa Amministrazione, ai
fini di eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti di
ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze
di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove
concorsuali.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
a. carta d'identita';
b. patente di guida;
c. passaporto;
d. qualunque altro valido documento d'identita' ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
Art. 11
Commissioni Giudicatrici
1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione sono nominate con Decreto Rettorale su proposta del
Collegio dei Docenti; le stesse sono incaricate della valutazione
comparativa dei candidati e sono composte di tre membri scelti tra i
professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti esterni, anche linguistici, di chiara fama, italiani o
stranieri, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private
universitarie e di ricerca.
2. Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce
al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova.
3. Sono ammessi alla prova successiva, in caso di valutazione
titoli selettiva, soltanto i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che nella valutazione titoli
selettiva e/o prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 21/30.
4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per
via telematica. I candidati impossibilitati a partecipare alla prova
orale presso la sede, perche' stabilmente residenti all'estero alla
data di tale prova, ammessi al colloquio, possono avvalersi della
possibilita' di sostenere la prova mediante colloquio telefonico o
video-conferenza basata su protocollo IP (ad esempio tramite skype
con webcam). Il candidato interessato dovra' manifestare, nella
domanda di partecipazione al concorso, tale intenzione e dovra'
altresi' darne comunicazione entro il giorno successivo alla
pubblicazione dell'esito della valutazione titoli all'indirizzo:
ars@unical.it. In tale comunicazione dovra' indicare come riportato
nel modulo disponibile alla pagina Decreti e Avvisi del sito web:
http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati:
1) un recapito presso un istituto universitario o sede
diplomatica;
2) il nominativo di un funzionario che possa provvedere ad
accertarne l'identita' prima del colloquio.
La possibilita' di utilizzare tale procedura e' subordinata
all'approvazione della Commissione previa verifica della fattibilita'
tecnica. Al fine di poter svolgere tale verifica tecnica i candidati
interessati devono tener controllata la propria posta elettronica. La
Commissione accertera' che siano soddisfatte le condizioni necessarie
per garantire la regolarita' dello svolgimento della prova
(accertamento dell'identita' del candidato e correttezza del
colloquio) e prendera' contatto con il candidato per concordare
l'orario del colloquio.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 21/30.
5. Al termine di ogni seduta, la Commissione Giudicatrice per
l'accesso ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca rende
pubblici i risultati della prova orale, mediante affissione, nel
medesimo giorno della seduta, all'Albo della Facolta' o del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova concorsuale.
6. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sommando per ciascun candidato il
punteggio delle singole prove, riportando, tra l'altro, l'indicazione
dei candidati idonei che hanno manifestato la volonta' a concorrere
per le borse FSE, con esplicita indicazione di un solo Polo di
Innovazione Regionale di riferimento per ognuno di essi.
7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse per indirizzi/aree di ricerca, la Commissione dovra' compilare
distinte graduatorie.
8. Per l'assegnazione delle borse FSE, la Commissione
Giudicatrice verifica il rispetto dei requisiti di ammissione di cui
all'art. 4, commi 1 e 2, del presente bando, inclusa la coerenza del
progetto di ricerca presentato con le tematiche dei Poli di
Innovazione Regionali di riferimento, indicate alla voce Borse di
Studio di ogni Scuola/Corso di Dottorato di cui all'Allegato A.
La Commissione Giudicatrice dovra' provvedere comunque e sempre
alla valutazione (senza necessariamente attribuire un punteggio
numerico, se non previsto) della coerenza del progetto di ricerca con
le tematiche dei Poli di Innovazione Regionali di riferimento per i
candidati che hanno presentato istanza per le borse finanziate dal
FSE, con gli ambiti di indagine MIUR per le borse «Fondo Giovani
MIUR», con le tematiche proposte dai finanziatori esterni per le
borse dagli stessi finanziate, e/o con le tematiche inerenti gli
obiettivi formativi del Corso o Scuola di Dottorato per tutti gli
altri candidati. Tale valutazione dovra' essere effettuata o in fase
di valutazione titoli, ove prevista, o in fase preliminare e dovra'
essere comunicata all'Ufficio Dottorato di Ricerca, che provvedera' a
pubblicare gli eventuali nominativi dei candidati non ammissibili per
l'attribuzione delle borse FSE, ancorche' in possesso dei requisiti
di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sul sito
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi
prima della prova scritta o della prova orale.
9. La Commissione Giudicatrice assegnera' prioritariamente le
borse FSE e riportera' nel verbale, per ciascuna valutazione, le
motivazioni di una diversa assegnazione.
Successivamente, assegnera' le altre borse (Ateneo, MIUR ed altri
Enti) ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
nel rispetto della coerenza con le tematiche di ricerca, laddove
previsto.
Le borse finanziate dal FSE sono assegnate, secondo l'ordine di
punteggio nella graduatoria generale, ai migliori candidati che hanno
fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di ammissibilita'
di cui all'art. 4 del presente bando.
Ciascuna borsa FSE, nel rispetto dei requisiti di ammissibilita'
di cui all'art. 4, commi 1 e 2, dovra' essere correlata
esplicitamente ad uno e un solo Polo di Innovazione Regionale di
riferimento.
10. Le graduatorie finali saranno rese note esclusivamente
mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso
il quale si sono svolte le prove e sul sito internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorato alla pagina Decreti e Avvisi.
11. Le Commissioni Giudicatrici sono tenute a trasmettere i
verbali del concorso al Rettore, che provvede con proprio Decreto
all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli
stessi per eventuali regolarizzazioni; le Commissioni Giudicatrici
sono tenute, altresi', ad inviare al Collegio docenti copia della
documentazione degli eventuali candidati stranieri utilmente
collocati nella graduatoria di merito, per il riconoscimento dei
titoli, ove richiesto.
Il giudizio di idoneita' espresso dal Collegio docenti,
formalizzato con apposito verbale, sara' trasmesso al Magnifico
Rettore, corredato dalla documentazione relativa ai candidati
valutati, per la successiva approvazione degli atti del concorso e la
nomina dei vincitori.
12. L'Ateneo comunichera' alla Regione Calabria l'esito finale
delle selezioni, trasmettendo copia della documentazione delle
relative Commissioni Giudicatrici.
Art. 12
Ammissione ai Corsi e alle Scuole
1. Il numero minimo di ammessi per ciascun Corso/Scuola di
Dottorato non puo' essere inferiore a tre, di cui due con
assegnazione di borsa FSE, MIUR, Ateneo ovvero Enti esterni, pubblici
o privati, italiani o stranieri, pena la mancata attivazione.
2. Nel caso di inizio posticipato rispetto all'inizio dell'anno
accademico 2012/2013, causa il protrarsi delle procedure concorsuali,
il dottorando dovra' recuperare, con attivita' integrativa, entro il
primo anno accademico, il periodo tra il 1 novembre 2012 e la data di
effettivo inizio del dottorato.
3. I candidati saranno ammessi ai Corsi e alle Scuole secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni Corso e Scuola di Dottorato, previo il
rispetto dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 3-5 del
presente bando.
In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'Ufficio Dottorato
di Ricerca, utilizzando il modulo inviato con la mail di convocazione
per posta elettronica, entro la data prevista per l'iscrizione,
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di
merito.
A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di rinuncia
dei dottorandi regolarmente iscritti ai Corsi o Scuole, procedere a
surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio del Corso o Scuola, il
Collegio dei Docenti valuta l'opportunita' di coprire il posto
rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito.
4. Nel caso di partecipazione a piu' Corsi o Scuole e di utile
collocazione in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo Corso o Scuola di Dottorato.
5. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di
Tirocinio Formativo Attivo, ad un Corso di Diploma, ad un Corso di
Laurea, ad un Corso di Formazione o, ad un Master, ammessi al
Dottorato di Ricerca, hanno l'obbligo di sospendere la frequenza dei
predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata del Dottorato.
6. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
titoli e delle prove d'esame, due o piu' candidati ottengano pari
punteggio per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della Legge 127/97
come modificato dall'art. 2 della Legge 191/1998.
Art. 13
Iscrizione
1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti a presentarsi,
pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca per procedere
all'iscrizione rispettando la data indicata nella mail di
convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso, consegnando i
seguenti documenti:
a) Domanda di iscrizione al primo anno di corso (disponibile
sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati) sulla
quale deve essere apposta una marca da bollo da 14,62;
b) Attestazione del versamento della Tassa Regionale per il
Diritto allo Studio di euro 140,00 C/C n. 13790878 intestato a
Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata 87036
Rende (CS);
c) Attestazione del versamento della tassa di assicurazione
contro gli infortuni di euro 3,00 C/C n. 260893 intestato a
Universita' della Calabria Esattoria Tasse Universitarie C.da
Arcavacata 87036 Rende (CS);
d) Fotocopia del documento di identita' in corso di validita'
(in carta libera);
e) Fotocopia del codice fiscale;
f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri).
2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono essere ritirati
presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca dell'Universita' della
Calabria; in caso contrario e' possibile compilare dei bollettini
postali standard in ogni parte, indicando le due causali.
3. I candidati residenti o domiciliati all'estero, risultati
vincitori, dovranno confermare la volonta' di iscriversi entro la
data indicata nella mail di convocazione, inviando una comunicazione
secondo una delle seguenti modalita':
tramite casella di posta elettronica certificata personale al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it;
con firma digitale, qualora sia inviata da posta elettronica
non certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it.
con allegata copia (in formato .pdf o .tif) di un documento di
identita' in corso di validita'. Nella comunicazione i candidati
dovranno confermare la scelta della Scuola/Corso di dottorato.
I candidati che non avranno provveduto all'invio della conferma
entro la data indicata saranno considerati rinunciatari. In caso di
rinuncia degli aventi diritto subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
I candidati che hanno confermato la loro volonta' di iscriversi
dovranno completare l'iscrizione all'atto del loro arrivo in Italia
presentando la documentazione indicata al punto 2 del presente
articolo e dovranno, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
4. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica
del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo, comma 1, dell'art. 15.
5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nel paese di provenienza e secondo
le disposizioni vigenti nello stato estero.
6. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara'
considerata rinuncia al posto (con o senza borsa), che verra'
assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine
della stessa, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui agli
articoli 3-5 del presente bando. La comunicazione al candidato
successivo verra' inviata per posta elettronica; lo stesso dovra'
iscriversi, rispettando la data indicata nella e-mail di
convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione prevista
al precedente comma 1.
7. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio
dall'eventuale iscrizione.
L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici concessi.
La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione
di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Art. 14
Ammissione in sovrannumero
1. Possono essere ammessi al Dottorato di Ricerca, in
sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che
risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di studio
conferite sulla base del merito. In particolare, gli studenti
stranieri assegnatari di una borsa di studio per la frequenza di un
Corso o Scuola di Dottorato erogata dal Governo o da Enti pubblici
nazionali o internazionali, eccedenti il numero minimo di cui al
precedente art. 12.
2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari di
assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al Dottorato.
3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e'
effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente
art. 11.
4. Saranno altresi' ammessi al Dottorato in sovrannumero coloro
che, pur non avendo presentato domanda al concorso, alla data
d'inizio ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell'ambito
delle azioni del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione
internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati vincitori di
una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell'ambito
dell'Area Scientifico-Disciplinare di interesse del Dottorato. La
procedura di selezione si intende superata in quanto gia' avvenuta
nell'ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare
apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d'inizio
del Dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata alla preventiva
approvazione del Collegio Docenti del Dottorato.
Art. 15
Borse di studio
1. Ai candidati risultati vincitori saranno conferite, sino alla
concorrenza del numero disponibile, le borse di studio. A parita' di
merito verra' presa in considerazione la situazione economica,
determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale
complessivo annuo lordo non superiore a euro 12.911,42 (limite valido
solo per i non titolari di borsa FSE) sara' conferita, ai sensi e con
le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui
importo annuale corrispondera' a euro 13.638,47, al lordo del
contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico del
borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. Per i titolari di
borsa FSE, invece, sussistera' l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), del presente bando.
Tutte le borse di studio non saranno cumulabili con altre borse
di studio conferite a qualsiasi titolo eccetto quelle che saranno
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
corsisti.
L'erogazione della borsa di studio sara' pari all'intera durata
del corso.
Le borse resteranno soggette al passaggio all'anno successivo del
corsista, deliberato dal Collegio dei Docenti; la cadenza del
pagamento dei ratei sara' di norma mensile, a decorrere dal mese di
novembre di ogni anno.
3. Chi ha usufruito, in passato, di una borsa di studio per un
corso/scuola di dottorato di ricerca, anche per un solo anno o
frazione di esso, non potra' usufruirne per un nuovo corso/scuola.
4. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984, le
borse di studio resteranno esenti dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive nonche' da quella sul reddito delle persone
fisiche.
5. L'importo della borsa di studio sara' aumentato, nella misura
del 50%, per eventuali periodi di soggiorno all'estero del
dottorando; in tal caso la corresponsione sara' versata in anticipo
rispetto al periodo di permanenza, previa consegna, all'Ufficio
Dottorato di Ricerca, della richiesta di maggiorazione corredata, in
caso di permanenza superiore a sei mesi, dal verbale del Collegio dei
Docenti o dall'autorizzazione del Coordinatore del Corso/Direttore
della Scuola, per periodi inferiori o pari a sei mesi, nonche' dalla
lettera d'invito dell'ente ospitante.
I dottorandi, al rientro in sede, dovranno consegnare,
all'Ufficio Dottorato di Ricerca, un attestato, rilasciato dall'ente
ospitante, che certifichi l'effettivo periodo di soggiorno, pena la
restituzione di quanto indebitamente percepito.
Tali periodi, comunque, non potranno superare, complessivamente,
la meta' della durata del corso di studi (diciotto mesi per i corsi
triennali).
6. I dottorandi non titolari di borsa di studio potranno,
comunque, recarsi all'estero, previo parere positivo del Collegio dei
Docenti, per periodi superiori a sei mesi, o, per periodi pari o
inferiori a sei mesi, del Coordinatore del Corso/Direttore della
Scuola. Le predette autorizzazioni, a cura del dottorando, dovranno
essere inviate all'Ufficio Dottorato di Ricerca per opportuna
conoscenza.
Art. 16
Perdita dei benefici
1. Su decisione motivata del Collegio dei Docenti, il Rettore
potra' disporre l'esclusione dal Dottorato di Ricerca o la
ripetizione dell'anno nonche' la revoca della borsa di studio, nei
seguenti casi:
a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di dottorato
frequentato;
b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva
autorizzazione del Collegio dei Docenti;
c) assenze prolungate ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio sara' revocata ed il
borsista dovra' restituire i ratei percepiti sin dall'inizio del
percorso formativo.
2. Ai titolari delle borsa di studio d'Ateneo/Miur, in caso di
rinuncia del beneficio o abbandono del corso/scuola di dottorato, si
applicheranno le disposizioni contenute nel Regolamento d'Ateneo in
materia di dottorati di ricerca, fermo restando l'obbligo di svolgere
il periodo obbligatorio previsto per il soggiorno all'estero, pena
l'integrale restituzione di quanto percepito, sin dall'inizio del
corso/scuola di dottorato. Tali corsisti potranno rinunziare alla
propria borsa di studio e chiedere contestualmente, al Collegio dei
docenti, la formulazione di un programma per proseguire l'attivita'
formativa sino al conseguimento del titolo.
3. I titolari di borse FSE, invece, saranno soggetti alla revoca
del beneficio, con contestuale obbligo di restituzione di tutte le
somme percepite, nelle seguenti situazioni:
a) esclusione dal Dottorato, nei casi previsti dal Regolamento
d'Ateneo in materia di dottorati e/o dal presente bando;
b) mancato svolgimento, durante il primo biennio, del periodo
di soggiorno obbligatorio di 6 mesi presso un ente di ricerca estero;
c) perdita dei requisiti di cui al comma 1, punto a), dell'art.
4;
d) mancata consegna della documentazione giustificativa
riportata al successivo art. 17;
e) rinuncia alla corresponsione della borsa o al Corso/Scuola
di dottorato.
4. In tutte le suesposte situazioni, il dottorando dovra'
restituire tutti i ratei percepiti fino al momento della revoca del
beneficio. I dottorandi che perderanno il diritto o rinunceranno alla
fruizione della borsa potranno, comunque, proseguire il percorso
formativo in qualita' di corsisti senza borsa.
Art. 17
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Gli iscritti avranno l'obbligo di frequentare i Corsi/Scuole
di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' fissate dal Collegio dei Docenti.
2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata
del Dottorato, di essere iscritti a: Corso di Diploma, Laurea, Corso
di Formazione, Master, Scuole di Specializzazione e Corsi di
Tirocinio Formativo Attivo e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di
sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del
Corso di Dottorato.
3. La frequenza del Corso di Dottorato potra' essere sospesa
soltanto nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei
Docenti:
a) maternita';
b) servizio civile;
c) grave e documentata malattia.
4. Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti ai
Corsi/Scuole di Dottorato dovranno presentare una particolareggiata
relazione, inerente l'attivita' e le ricerche svolte, al Collegio dei
Docenti; tal'ultimo ne curera' la conservazione e, previa valutazione
dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dal dottorando,
proporra' al Rettore il proseguimento del percorso formativo o
l'eventuale esclusione.
5. I dottorandi titolari di borsa di studio dovranno recarsi
presso un ente di ricerca estero, per un periodo obbligatorio di 6
mesi da svolgersi nell'arco del triennio.
Per i titolari di borsa FSE, invece, il periodo di ricerca
all'estero, sopra previsto, dovra' svolgersi, inderogabilmente,
nell'arco del primo biennio.
Periodi di studio e ricerca all'estero superiori ai sei mesi
obbligatori, saranno possibili secondo le modalita' indicate al comma
5, dell'art. 15.
6. I titolari di borsa FSE, inoltre, dovranno:
a) osservare tutte le disposizioni riportate nei Regolamenti
Comunitari, nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal
FSE nonche' nel vademecum predisposto dall'Area Ricerca Scientifica e
Rapporti Internazionali disponibile sul sito internet
www.unical.it/ricerca/dottorati;
b) produrre una relazione semestrale inerente i contenuti e
l'andamento del percorso formativo, redigere un diario di bordo,
sulla base della modulistica fornita dall'Area Ricerca Scientifica e
Rapporti Internazionali, ed un Progress report alla fine del biennio;
la relazione finale, inoltre, dovra' documentare anche la coerenza
del percorso formativo con lo specifico curriculum finanziato dal
FSE;
c) predisporre, eventualmente, ogni ulteriore documentazione
ritenuta necessaria dagli Uffici Regionali per le esigenze di
monitoraggio e rendicontazione dell'intervento;
d) riportare, su tutti i documenti e le pubblicazioni,
l'esplicito riferimento alla fonte del finanziamento, in particolare,
se di natura tecnico scientifica, cosi' come indicato nelle Linee
Guida regionali di cui in premessa;
e) fare esplicito riferimento, nella tesi di dottorato, alla
fonte del cofinanziamento per come previsto dai Regolamenti
Comunitari e dalla normativa nazionale per gli interventi
cofinanziati dal FSE e dalle Linee guida regionali citate in
premessa.
7. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, i dottorandi
potranno svolgere attivita' di supporto alla didattica, fino ad un
massimo di 30 ore per anno accademico. Tale attivita', per i titolari
di borsa FSE, non sara' oggetto di rendicontazione e, in ogni caso,
non dovra' pregiudicare lo svolgimento ordinario del corso/scuola di
dottorato.
8. I dottorandi, infine, saranno tenuti a controllare
periodicamente la pagina web
http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati/ dove saranno fornite
informazioni varie.
Art. 18
Modalita' per il conseguimento del titolo
Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito a conclusione
del Corso/Scuola a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita Commissione, nominata dal Rettore su
proposta del Collegio Docenti.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
Art. 19
Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di studio, sono
esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa di Assicurazione
contro gli infortuni.
Art. 20
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' della
Calabria, per le finalita' di gestione della selezione e saranno
trattati anche presso una banca dati automatizzata pure
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo e per fini
istituzionali.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione. La partecipazione al concorso comporta nel rispetto dei
principi di cui al d.lgs. n. 196/2003 espressione di tacito consenso
a che i dati personali dei candidati vengano pubblicati sul sito
internet dell'Universita' della Calabria.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato
d.lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Art. 21
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando:
e' stato sottoposto e approvato dalla Regione Calabria che ne
ha verificato la conformita' del rispetto della normativa del FSE e
secondo quanto fissato dalla convenzione e dalle Linee Guida
regionali citate in premessa.
sara' inviato al Ministero dell'Istruzione, Universita' e
Ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4ª Serie Speciale.
e' consultabile sui siti web di Ateneo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati e
www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi) e sul sito della
Regione Calabria http://www.regione.calabria.it/istruzione.
Rende, 27 settembre 2012
Il rettore: Latorre
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