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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e titoli, a posti di personale educativo nelle
istituzioni educative

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 5/9/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E8190
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/10/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per l'istruzione classica, scientifica e magistrale
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 48 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della
C.E.E. ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante la disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente
l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini
dell'accesso al pubblico impiego;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive integrazioni
e modifiche, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le
domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e il decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352, con il quale e' stato emanato il regolamento
per la disciplina della modalita' di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni, concernente razionalizzazione
dell'organizzazione e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994
n. 367, concernente il regolamento per la semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive integrazioni e modifiche, recante misure
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica, in particolare l'art. 1,
comma 70 e seguenti;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure di
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 40;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare l'art. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia si semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico, ed in particolare
l'art. 1, comma 4, che sostituisce il comma 17 dell'art. 400 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e detta nuove
disposizioni in materia di validita' delle graduatorie dei concorsi
per titoli ed esami;
Vista la legge 30 ottobre 1990, n. 302, art. 14 e la legge
23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 2, che dettano disposizioni
in materia di collocamento obbligatorio a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro
familiari e parenti;
Visti il decreto ministeriale 24 maggio 1990 e l'ordinanza
ministeriale 25 maggio 1990 riguardanti requisiti e modalita' per la
nomina a componente le commissioni giudicatrici dei concorsi;
Vista l'ordinanza ministeriale 5 novembre 1994, n. 307 ed il
decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 275, concernenti la
formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi del personale
docente delle scuole statali di ogni ordine e grado;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2000, con il quale,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati
approvati il programma di esame, le categorie di titoli valutabili e
la relativa tabella di valutazione;
Accertato che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma
2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per l'indizione del concorso
per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli provinciali del personale
educativo per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili
all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi
all'approvazione delle graduatorie regionali di cui al presente
bando;
Fornita la prescritta informativa alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Bando di concorso
 
1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e
seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, come modificato dalla
legge 3 maggio 1999, n. 124, e' indetto un concorso per titoli ed
esami, per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di
ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione delle
graduatorie regionali di cui al presente concorso per l'accesso:
ai ruoli provinciali normali degli istitutori e ai ruoli
provinciali normali delle istitutrici dei Convitti nazionali, degli
educandati statali e dei convitti annessi agli istituti di istruzione
tecnica e professionale;
ai ruoli provinciali speciali degli istitutori e ai ruoli
provinciali speciali delle istitutrici dei Convitti per sordomuti.
Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali,
restano valide le graduatorie provinciali del precedente concorso per
titoli ed esami a posti di personale educativo, bandito con decreti
ministeriali 31 luglio 1990 e 19 luglio 1991.
2. Il concorso e' bandito su base regionale; la competenza a
curare l'espletamento dei concorsi regionali e' del provveditore agli
studi della provincia capoluogo di regione.
3. I posti vacanti e disponibili dei ruoli provinciali normali
degli istitutori e dei ruoli provinciali normali delle istitutrici
sono presenti nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna.
4. I posti vacanti e disponibili dei ruoli provinciali speciali
degli istitutori e dei ruoli provinciali speciali delle istitutrici
sono presenti nelle seguenti regioni: Piemonte, Veneto, Lazio,
Sicilia.
5. Ai sensi dell'art. 399 e seguenti del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999,
n. 124, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% dei posti
destinati alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e
disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici di cui al
precedente comma 1.
6. Il numero e la tipologia dei posti vacanti e disponibili
saranno precisati, a norma delle vigenti disposizioni, dai
provveditori agli studi, con decreti da pubblicare all'albo degli
uffici scolastici provinciali, all'inizio di ciascuno degli anni
scolastici indicati nel precedente comma 1, tenute anche presenti le
disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo n. 297/1994.
I predetti decreti dovranno distinguere i posti dei ruoli provinciali
degli istitutori dai posti dei ruoli provinciali delle istitutrici,
nonche' i posti dei ruoli normali dai posti dei ruoli speciali.
7. Nel caso in cui la graduatoria del concorso per titoli ed
esami si esaurisca prima della scadenza del triennio scolastico
sopraindicato e residuino posti ad esso assegnati, questi vanno ad
aggiungersi al contingente di posti assegnati alle graduatorie dei
concorsi per soli titoli, di cui all'art. 401 del decreto legislativo
n. 297/1994, come modificato dalla citata legge n. 124/1999, detti
posti devono essere reintegrati in occasione della procedura
concorsuale successiva.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione al concorso
 
1. Alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
2) eta' non inferiore ai 18 anni (maggiore eta'), alla scadenza
dei sopracitati termini di presentazione delle domande oppure entro
il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso e' bandito (v. art. 3,
legge n. 580/1965), e non superiore ai 65 anni (eta' prevista per il
collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto delle
norme della legge 18 gennaio 1992, n. 16, concernente norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneita' fisica all'esercizio delle funzioni di istitutore,
tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della
legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facolta' di accertare,
mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si
collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;
5) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che dia accesso a facolta' universitaria ovvero di titolo di
studio appositamente riconosciuto equivalente, a seguito
dell'attuazione di progetti di sperimentazione, autorizzati ai sensi
dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994, ovvero ancora, per
i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, possesso
di un titolo dichiarato equipollente;
6) posizione regolare, per i cittadini italiani, nei confronti
degli obblighi di leva.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea devono inoltre possedere, ai fini dell'assunzione ai posti
della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica, ad eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana,
l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alle
commissioni esaminatrici, di cui al successivo art. 7, mediante le
prove concorsuali previste.
2. Non possono partecipare ai concorsi:
a) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una amministrazione pubblica per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o sono incorsi nelle sanzioni
disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento senza
preavviso, previste dal vigente C.C.N.L. del comparto scuola, o che
si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18
gennaio 1992, n. 16;
c) coloro che sono temporaneamente inabilitati o interdetti per
il periodo di durata dell'inabilitazione o interdizione;
d) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a
riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale;
e) gli istitutori o gli insegnanti non di ruolo che sono
incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio,
definitiva o temporanea, per tutta la sua durata.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione e titoli
 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice secondo il modulo allegato (vedi allegato III), datata e
sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata direttamente
all'ufficio scolastico della provincia capoluogo della regione in cui
il candidato ha scelto di concorrere. La firma in calce alla domanda
non e' soggetta ad autenticazione (legge 15 maggio 1997, n. 127,
art. 3, comma 5).
2. Il modulo di domanda deve essere compilato dal candidato negli
spazi appositamente riservati. Tale modulo va inviato in duplice
copia: una da valere come originale e l'altra per gli adempimenti
dell'amministrazione. I moduli, ove non disponibili o non reperibili,
potranno essere riprodotti in fotocopia o copia, purche' non
dissimile da quello tipo.
3. I candidati residenti ovvero in servizio all'estero devono far
pervenire la domanda al provveditore agli studi della provincia
capoluogo della regione prescelta, tramite la competente autorita'
diplomatica o consolare, inviando per conoscenza copia della domanda
al Ministero affari esteri, Direzione generale relazioni culturali -
Uff. X.
4. La domanda deve essere presentata per una sola regione, a pena
di esclusione dal concorso.
5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la
propria responsabilita' ed a pena di esclusione, fatte salve le
prescrizioni di cui al successivo art. 5:
a) il cognome e il nome (le donne coniugate indicheranno solo
il cognome di nascita);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate o carichi penali
pendenti;
f) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che dia accesso a facolta' universitaria;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti
di dispensa dal servizio per inidoneita' fisica all'impiego;
h) gli eventuali provvedimenti disciplinari di interdizione
scolastica, definitiva o temporanea, subiti e il periodo di durata
dell'interdizione stessa;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se
uomini;
l) adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso di
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
6. I candidati devono, inoltre, dichiarare di non aver prodotto
analoga domanda in altre regioni.
Nel modulo domanda i candidati devono altresi' dichiarare il
proprio codice fiscale.
7. I candidati che siano in possesso dei titoli richiesti per
l'accesso al ruolo provinciale speciale del personale educativo dei
convitti per sordomuti ed intendano concorrere anche per l'accesso al
sopracitato ruolo, debbono farne esplicita dichiarazione nella
domanda di ammissione al concorso, Devono, altresi', esplicitamente
dichiarare eventuali titoli che diano diritto a riserva di posti o
preferenza a parita' di punteggio.
8. Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni
variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera
raccomandata direttamente al provveditore agli studi della provincia
capoluogo della regione nella quale il candidato ha chiesto di
concorrere. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
9. Alla domanda non dovranno essere allegati i documenti, le
certificazioni ed i titoli valutabili, che saranno prodotti
successivamente, solo dai candidati che abbiano superato la prova
orale ed entro il termine e secondo le modalita' indicate nel
successivo art. 4. Nella domanda di ammissione devono invece essere
dichiarati ed elencati tutti i documenti, le certificazioni ed i
titoli valutabili, che il candidato si riserva di presentare in caso
di superamento delle prove concorsuali.
10. Qualora, infine, le certificazioni debbano essere rilasciate
dalla medesima autorita' scolastica che gestisce la procedura
concorsuale alla quale il candidato abbia chiesto di partecipare,
l'interessato puo', in luogo della presentazione delle
certificazioni, chiedere nella domanda di partecipazione al concorso
l'applicazione, per tali certificati e titoli, della disposizione di
cui all'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa agli
accertamenti d'ufficio. In tal caso il candidato dovra' indicare con
precisione la data di conseguimento e ogni altro estremo per
individuare il titolo.
11. Non saranno presi in considerazione titoli valutabili
conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione al concorso, nonche' i titoli che, pur
conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda,
non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di
partecipazione.
12. Non saranno presi in considerazione, altresi', titoli e
certificazioni contenenti correzioni o abrasioni non convalidate.
13. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilita' di svolgere le prove
di esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i
candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di
partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al
proprio handicap e l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.

                               Art. 4.
 
Modalita' e termini per la presentazione della domanda di ammissione
e dei titoli
 
1. La domanda di ammissione deve essere presentata, con le
modalita' indicate nel precedente art. 3, al provveditore agli studi
della provincia capoluogo della regione prescelta per sostenere le
prove entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Secondo
quanto gia' stabilito nel precedente art. 3, comma 9, i candidati,
ivi compresi quelli residenti all'estero, sono tenuti a presentare i
titoli valutabili ed i documenti solo dopo il superamento della prova
orale. I titoli ed i documenti devono essere spediti o consegnati a
mano entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui e' stata
superata la prova orale e con le stesse modalita' stabilite dal
presente articolo per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Gli interessati sono, peraltro, esonerati
dalla presentazione dei titoli e documenti per i quali sia stato
chiesto l'accertamento d'ufficio, a norma dell'art. 10 della legge
n. 15/1968.
2. La domanda di partecipazione deve essere spedita per plico
raccomandato con avviso di ricevimento oppure recapitata a mano
presso la sede del provveditore agli studi di cui al precedente comma
1; nel caso di consegna a mano, l'interessato ha diritto al rilascio
della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. Analoghe
modalita' devono essere osservate da pane dei candidati, per la
presentazione, dopo il superamento della prova orale, dei certificati
e dei titoli valutabili.
3. Le domande, i documenti, le certificazioni ed i titoli
valutabili spediti a mezzo plico raccomandato si considerano prodotti
in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di
scadenza sopraindicato: a tale fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante (art. 2, comma 3, decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) (1).
4. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo e'
attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente; a tale fine
i provveditori agli studi, con apposito avviso, avranno cura di
indicare il giorno stabilito e l'ora di scadenza entro cui devono
essere recapitate le domande.
5. Ai fini dell'attribuzione dei punti previsti dall'allegata
tabella per il titolo di studio, i candidati devono presentare il
certificato rilasciato dal preside dell'istituto, attestante la
votazione conseguita, ovvero il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, dal quale risulti la votazione conseguita. Nel caso di
omessa presentazione, entro i termini prescritti dal presente
articolo, dei certificati o dei diplomi suddetti, ovvero di
presentazione di titoli privi dell'indicazione della votazione, sara'
attribuito il punteggio minimo previsto.
6. I documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti
disposizioni, danno diritto alla riserva dei posti o alla preferenza
nella graduatoria in caso di parita' di punteggio ed i documenti
attestanti titoli di specializzazione (art. 11 - decreto del
Presidente della Repubblica n. 1970/1975) che, a norma delle vigenti
disposizioni, danno diritto
(1) Si ravvisa l'opportunita' che gli uffici del provveditorato
conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa
ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.
alla nomina sui posti di tipologia speciale (posti di personale
educativo dei ruoli provinciali speciali), dovranno essere prodotti
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
superamento della prova orale. Detti titoli sono presi in
considerazione solo se risultano essere stati conseguiti entro il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
7. Il diritto alla riserva dei posti, di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, e il diritto alla preferenza in caso di parita' di
punteggio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive integrazioni e modifiche, dovranno essere
documentati a cura degli interessati secondo le disposizioni vigenti
in materia. In materia di riserve di posti nei pubblici concorsi, si
applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 12 della legge
13 agosto 1980, n. 466.
8. I titoli che non siano stati conseguiti e presentati entro i
termini stabiliti dal presente articolo non sono presi in
considerazione.
9. Le certificazioni riguardanti stati, fatti e qualita'
personali dei candidati possono essere sostituite da dichiarazioni
personali, rese dagli interessati, sotto la propria responsabilita',
ai sensi della legge n. 15/68, della legge n. 127/1997 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998.

                               Art. 5.
 
Inammissibilita' della domanda esclusioni, decadenza,
regolarizzazioni
 
1. Non e' ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal precedente art. 4;
b) la domanda priva della firma del candidato.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Non e' disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che
nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o piu'
delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal
contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa
desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli
elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto
la propria responsabilita' dai candidati stessi nelle domande di
partecipazione.
3. E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le
dichiarazioni previste dal precedente art. 3 siano state
eventualmente rese in maniera parziale o del tutto omesse; in tale
caso il competente provveditore agli studi concede al candidato il
termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla
regolarizzazione. In mancanza dell'adempimento richiesto si
procedera' all'esclusione dell'aspirante dal concorso.
4. E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei titoli e
documenti prodotti in copia non autenticata ovvero contenenti mere
irregolarita' formali; in tal caso il competente provveditore agli
studi assegna al candidato un termine perentorio di dieci giorni per
provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell'adempimento
richiesto, i titoli ed i documenti non regolarizzati non saranno
presi in considerazione. Non e' ammessa in alcun caso la sostituzione
dei titoli e documenti gia' prodotti.
5. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda
nei termini prescritti:
a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2;
b) i candidati che non abbiano regolarizzato nel termine di
dieci giorni fissato dall'autorita' scolastica cui e' indirizzata la
domanda di partecipazione al concorso le dichiarazioni di cui
all'art. 3, omesse o parzialmente rese;
c) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3, o siano incorsi nelle
sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso o senza
preavviso previste dal vigente C.C.N.L. del comparto scuola, ovvero
che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge
18 gennaio 1992, n. 16;
d) coloro che siano stati temporaneamente interdetti o
inabilitati, durante il periodo di durata dell'interdizione o
inabilitazione;
e) i dipendenti statali o di enti pubblici collocati a riposo
in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
f) gli istitutori o gli insegnanti non di ruolo che siano
incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione
dall'insegnamento, definitiva o temporanea, per tutta la sua durata;
g) coloro che abbiano presentato domanda in piu' di una
regione;
h) coloro che non si trovino in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva.
6. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti. L'esclusione e' disposta sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base
della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di
accertamenti svolti dal provveditore agli studi. L'esclusione e'
disposta dal provveditore agli studi con decreto motivato, del quale
sara' data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Il decreto dovra' recare
l'indicazione che avverso di esso e' ammesso, nei termini prescritti,
ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il
tramite del provveditore agli studi, ai sensi degli articoli 1, 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
ovvero ricorso giurisdizionale in prima istanza al T.A.R. ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
7. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il provveditore agli studi che ha curato l'intera procedura
concorsuale regionale dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso, con decreto motivato,
secondo le modalita' di cui al precedente comma 6.
8. Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui
all'art. 3. Del provvedimento di decadenza sara' data integrale
comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.

                               Art. 6.
 
Norme generali sui documenti
 
1. Le domande ed i documenti richiesti per la partecipazione al
concorso di cui al presente bando non sono soggetti all'imposta di
bollo (art. 1, legge n. 370/1988 e art. 19, legge 18 febbraio 1999,
n. 28).
2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e
in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti
meccanici e fotografici, di cui alla tabella B annessa al decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962), autenticate ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I
titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno
presi in considerazione.
3. Sono soggetti alla legalizzazione, secondo le modalita'
indicate nel precedente comma 2, le firme sugli atti e sui documenti
di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 15/1968.
4. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere
allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
5. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da
valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o
consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli
affari esteri.
6. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi
internazionali.
7. In materia di certificazioni anagrafiche, di stato civile, o
comunque riguardanti stati, fatti e qualita' personali, si applicano
le disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
8. Il provveditore agli studi ha sempre facolta' di accertare con
mezzi propri la veridicita' dei documenti, certificati e titoli
prodotti dai concorrenti; e' inoltre tenuto, ai sensi dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica n. 408/1998, a procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati.

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici - Adempimenti
 
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni, la commissione
esaminatrice del concorso e' nominata dal provveditore agli studi
che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando, ha l'incarico
dello svolgimento della procedura concorsuale regionale ed e' formata
da:
a) un rettore di convitto nazionale o una direttrice di
educandato statale o un preside di istituto tecnico o professionale
con annesso convitto con funzioni di presidente;
b) due istitutori o istitutrici di ruolo con almeno cinque anni
di anzianita' nel ruolo, in possesso dei requisiti stabiliti dal
decreto ministeriale 24 maggio 1990.
2. Il presidente e' scelto per sorteggio tra coloro che sono
compresi negli appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, per il personale ispettivo e direttivo, in
base alle disposizioni vigenti e secondo le specifiche istruzioni
contenute nella ordinanza ministeriale n. 307 del 5 novembre 1994 e
nel decreto ministeriale n. 275 del 16 giugno 1998, emanati in
applicazione dell'art. 404 del decreto legislativo n. 297/1994.
3. I componenti la commissione sono scelti, per sorteggio, tra
gli istitutori o istitutrici in possesso dei requisiti di cui al
precedente comma 1, lettera b) che ne abbiano fatto domanda e che
siano iscritti in appositi elenchi compilati dai rispettivi consigli
scolastici provinciali, in base, alle norme vigenti e secondo le
specifiche istruzioni contenute nella suindicata ordinanza
ministeriale n. 307/1994.
4. Completata la nomina delle commissioni principali, il
provveditore agli studi che cura l'espletamento del concorso
regionale, procedera' successivamente alla nomina delle eventuali
sottocommissioni, in relazione al numero di candidati presenti alle
prove scritte. Anche per la formazione delle sottocommissioni devono
essere osservate le procedure e le modalita' a contenuto generale
previste dalle norme vigenti e dalle specifiche istruzioni contenute
nell'ordinanza ministeriale n. 307/1994 e nel decreto ministeriale
n. 275/1998. Qualora il numero dei concorrenti, presenti alle prove
scritte, sia superiore alle 500 unita', la commissione principale e'
integrata, con le medesime modalita', per ogni gruppo di 500 o
frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, di cui uno,
scelto tra il personale di cui al comma 1, lettera a), svolge le
funzioni di presidente. In tal caso la commissione si articola in
sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente della
commissione originaria che a sua volta e' integrata da un altro
componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il
presidente della commissione originaria possa assicurare il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
5. Qualora venga a mancare uno dei membri, la sostituzione
avverra', con le medesime modalita', con un altro membro appartenente
alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le
operazioni di concorso fino ad allora espletate.
6. Ai sensi dell'art. 404, comma 4, del decreto legislativo
n. 297/1994 e dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza ministeriale
n. 307/1994, viene data precedenza nelle operazioni di sorteggio per
la formazione delle commissioni al personale iscritto negli elenchi
di coloro che sono collocati a riposo ovvero di coloro che hanno
rinunciato all'esonero dal servizio, rispetto al personale iscritto
negli elenchi di coloro che non hanno rinunciato all'esonero dal
servizio, avendo cura di formare le commissioni in modo omogeneo. Ai
sensi dell'art. 404, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1994,
almeno un terzo dei componenti le commissioni deve essere nominato
tra il personale di sesso femminile, salva motivata impossibilita'. A
tal fine sara' effettuato, nella medesima seduta, un unico sorteggio
fra tutti gli aspiranti per stabilire la precedenza nella nomina, per
effettuare la quale si attingera' nell'elenco rispettando l'ordine di
sorteggio e in modo da assicurare la presenza del previsto
contingente di personale femminile (art. 6, comma 4, ordinanza
ministeriale n. 307/1994).
7. Deve, inoltre, essere osservato il criterio, previsto dalla
lettera d) dell'art. 8 del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dal decreto legislativo n. 546/1993, di non includere
nelle commissioni stesse coloro che siano componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche
politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali dalle associazioni
professionali.
8. Non possono essere nominati componenti di commissione coloro
che, collocati a riposo, abbiano superato il settantesimo anno di
eta' al momento dell'inizio del concorso nonche' coloro che siano
cessati dal servizio per motivi disciplinari, per ragioni di salute o
per decadenza dall'impiego comunque determinata (art. 6, ultimo
comma, ordinanza ministeriale n. 307/1994). Non possono far parte
della commissione coloro che siano legati da matrimonio o da
parentela o affinita' entro il quarto grado civile con alcuno dei
concorrenti o dei membri della commissione stessa. E' prevista,
altresi', l'incompatibilita' per coloro che abbiano svolto attivita'
o corsi di preparazione ai concorsi. Il provveditore agli studi
invita i componenti la commissione ed il segretario, prima che essi
inizino i lavori del concorso, a dichiarare per iscritto di non
trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' sopra elencate.
9. Le funzioni di segretario sono svolte, per la commissione e
per le eventuali sottocommissioni, da un impiegato con qualifica
funzionale non inferiore alla quarta, scelto dal provveditore agli
studi tra il personale amministrativo appartenente ai ruoli
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica nonche' ai
ruoli del personale scolastico (art. 1, comma 2, ordinanza
ministeriale n. 307/1994).
10. Per il periodo di svolgimento del concorso il presidente ed i
componenti le commissioni possono essere esonerati, a domanda, dagli
obblighi di servizio. Il segretario puo' essere esonerato dagli
obblighi di servizio solo in coincidenza con le riunioni delle
commissioni.
11. Al presidente ed ai membri di commissione spettano,
subordinatamente alla rinuncia all'esonero dagli obblighi di
servizio, i compensi previsti dal decreto legislativo n. 297/1994,
art. 404, commi 15 e 16, con le modalita' ed alle condizioni ivi
previste.
12. I lavori della commissione sono svolti in maniera
continuativa e la collegialita' della commissione deve realizzarsi in
ogni momento del procedimento concorsuale; non e' consentito pertanto
l'esame contemporaneo di piu' concorrenti o il frazionamento della
commissione.
13. I processi verbali delle operazioni concorsuali devono essere
contestualmente ed analiticamente redatti in duplica copia e devono
essere firmati da tutti i componenti la commissione. Dai verbali deve
risultare l'osservanza delle procedure e delle formalita' prescritte
dal presente bando, i criteri seguiti, i punti attribuiti a ciascun
concorrente nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli e
complessivamente per ciascuna categoria di titoli, nonche' l'elenco
finale degli idonei. Ogni commissario ha diritto che nei verbali
vengano riferite le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni
di procedura e sui punti attribuiti ai singoli concorrenti. Ai
verbali e' unita una relazione riassuntiva generale sull'andamento
del concorso corredata da eventuali osservazioni.

                               Art. 8.
 
Prove di esame
 
1. Il concorso consta di una prova scritta e di una prova orale.
Il programma d'esame della prova scritta e di quella orale e'
riportato nell'allegato I del presente bando.
2. La commissione esaminatrice dispone di cento punti di cui
quaranta per la prova scritta, quaranta per la prova orale e venti
per i titoli.
3. Il voto, espresso in quarantesimi per ciascuna delle due prove
scritta ed orale, e' quello risultante dalla media aritmetica dei
voti assegnati da ciascun membro di commissione. Non e' consentito ai
membri della commissione di astenersi dall'esprimere una valutazione.
4. Superano la prova scritta e la prova orale i candidati che
conseguono una votazione non inferiore a ventotto su quaranta in
ciascuna delle due prove.
5. I titoli sono valutabili secondo la tabella annessa al
presente bando (allegato II).
6. Nel caso che al concorso partecipino candidati portatori di
handicap, si applicano le disposizioni dell'art. 20 della legge
n. 104/1992, che consentono alla persona handicappata di sostenere le
prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

                               Art. 9.
 
Prova scritta - Vigilanza
 
1. La prova scritta avra' luogo contemporaneamente in tutte le
province capoluogo di regione, in una data che sara' successivamente
fissata e resa nota con apposito avviso, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - del giorno
14 novembre 2000. Non sara' data alcuna comunicazione personale ai
singoli candidati.
2. Almeno dieci giorni prima della data prevista per lo
svolgimento della prova scritta i provveditori agli studi faranno
affiggere all'albo dell'ufficio scolastico e delle istituzioni
educative gli elenchi degli edifici sede di esame, con l'indirizzo
dei medesimi e con la precisa indicazione della destinazione dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi.
3. I candidati si presenteranno nella rispettiva sede di esame m
tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di
identificazione avranno inizio alle ore 8, onde consentire di
iniziare la prova scritta con la necessaria tempestivita'. Perde il
diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenti nel
giorno, luogo ed ora stabiliti.
4. I concorrenti devono presentarsi, sia alla prova scritta che a
quella orale, muniti di un documento di riconoscimento valido.
5. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dal
provveditore agli studi agli stessi membri della commissione
esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario,
commissari di vigilanza scelti dal provveditore medesimo. Anche per
la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di
incompatibilita' previsti dal precedente art. 7; pertanto deve essere
richiesta anche a questi ultimi la dichiarazione di cui al nono comma
del medesimo articolo. Qualora la prova scritta abbia luogo in piu'
edifici, il provveditore agli studi istituisce per ciascun edificio
un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni
contenute nella ordinanza ministeriale n. 312 del 9 novembre 1994
emanata in applicazione dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1992,
n. 151.
6. Il tema della prova scritta, unico per tutte le regioni, e'
inviato dal Ministero al provveditore agli studi che gestisce il
concorso regionale.
7. Per lo svolgimento della prova sono assegnate ai concorrenti
sei ore: si applicano, per lo svolgimento della prova, le
disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive
modificazioni ed integrazioni.

                              Art. 10.
 

Revisione della prova scritta
 
1. Per le operazioni relative alla revisione degli elaborati
scritti ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni
dettate in materia dagli articoli 7 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica n. 686/1957, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116, richiamato
dall'art. 400 (comma 11) del decreto legislativo n. 297/1994.
2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con
l'indicazione dell'orario giornaliero dei lavori concordato tra i
componenti la commissione, sara' inviato ai competenti provveditori
agli studi dai presidenti delle commissioni, per l'approvazione.

                              Art. 11.
 

Prova orale
 
1. I candidati che superano la prova scritta con almeno ventotto
punti su quaranta sono ammessi alla prova orale.
2. La commissione giudicatrice del concorso stabilisce, con
sorteggio, nel corso della prova scritta, l'ordine con il quale i
candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.
3. I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente
convocati per il giorno e l'ora fissati dalla commissione
giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima
della prova orale. Nella lettera di convocazione e' data anche
comunicazione del voto riportato nella prova scritta. Di regola, sono
convocati giornalmente non meno di sei candidati per ciascuna
commissione o sottocommissioni, se costituite.
4. Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si
trovi presente quando giunge il suo turno; nel caso in cui i
candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente
e, se si tratti di infermita', mediante certificato medico, sara'
esaminata la possibilita' di autorizzare, solo una volta, il rinvio
della prova orale. La domanda di rinvio, redatta su carta semplice,
deve essere indirizzata al provveditore agli studi che cura lo
svolgimento delle prove di esame. La domanda si intende proposta a
rischio esclusivo del candidato ed e' da considerare respinta in caso
di mancata comunicazione di accoglimento.
5. L'assegnazione a ciascuna delle eventuali sottocommissioni dei
candidati presenti avverra' mediante sorteggio da effettuarsi
all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.
6. Qualora una o piu' delle sottocommissioni costituite non
possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per
l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno
dei propri membri, il sorteggio sara' effettuato tra tutti i
candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino
al raggiungimento del numero di candidati che le sottocommissioni
validamente funzionanti dovranno esaminare secondo quanto precisato
nel terzo comma del presente articolo.
7. L'assenza, anche se dovuta a grave impedimento, del presidente
coordinatore non consente in alcun caso il funzionamento di nessuna
delle sottocommissioni.
8. Le sedute dedicate allo svolgimento delle prove orali sono
pubbliche; peraltro il presidente della commissione ovvero il
presidente coordinatore, su richiesta dei componenti di una
sottocommissione, ha facolta' di fare allontanare quelle persone del
pubblico che con il proprio comportamento arrecano disturbo o
intralcio all'ordinato e corretto svolgimento delle prove.
9. Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito
almeno punti ventotto su quaranta.
10. Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alla
prova orale, la commissione compila l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione dei voti riportati. L'elenco, sottoscritto dal
presidente della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo
del locale sede di esame.

                              Art. 12.
 

Valutazione dei titoli - Elenco finale degli idonei
 
1. La commissione giudicatrice procede, soltanto per i candidati
che hanno superato la prova scritta e la prova orale, alla
valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nella annessa
tabella (v. Allegato II).
2. Esauriti tali adempimenti, la commissione giudicatrice, sulla
base dei punteggi riportati nella prova scritta, nella prova orale e
nella valutazione dei titoli, compila gli elenchi finali dei
candidati che hanno superato le prove di esame.
3. Negli elenchi finali degli idonei devono essere indicati, per
ciascun concorrente, il voto assegnato alla prova scritta, il voto
assegnato alla prova orale ed i punti attribuiti per i titoli, ed il
punteggio complessivo finale ottenuto da ciascun candidato.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni, per la riserva dei posti a
favore di particolari categorie e la preferenza in caso di parita' di
punteggio complessivo, dovranno essere riportate negli elenchi
finali, per ciascun candidato, le relative annotazioni. Nei casi di
parita' di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza
stabiliti dal medesimo art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, come modificato per effetto dell'art. 3,
comma 7, della legge n. 127/1997, come a sua volta modificato
dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191: pertanto,
nei casi di parita' di merito e di titoli (art. 5, comma 5, decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994), la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato (v. art. 3, comma 7,
legge n. 127/1997 e art. 2, comma 9, legge n. 191/1998);
5. Negli elenchi finali, a fianco di ciascun candidato che ne
abbia fatto espressa richiesta e che ne abbia documentato il
possesso, dovra' altresi' essere indicato il titolo di
specializzazione prescritto dall'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 970/1975 per la assunzione sui posti di tipologia
speciale per l'accesso ai ruoli provinciali speciali di personale
educativo, sempreche' nella regione vi sia una provincia ove funzioni
un convitto per sordomuti.
6. Gli elenchi finali degli idonei sono depositati per dieci
giorni nella sede del Provveditorato agli studi; del deposito e' dato
avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha
facolta' di prenderne visione e puo', entro il termine anzidetto,
presentare reclamo scritto al Provveditore agli studi avverso ed
omissioni. Per l'accesso ai documenti amministrativi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 16 del presente decreto.
8. Il provveditore, esaminati i reclami, puo' rettificare, anche
d'ufficio, gli elenchi degli idonei. Delle decisioni assunte e' data
comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante
affissione all'albo dell'ufficio scolastico.
9. Quindi il provveditore agli studi approva con proprio decreto
gli elenchi finali degli idonei e li pubblica all'albo dell'ufficio
scolastico.
10. Lo stesso provveditore agli studi, che cura la procedura
concorsuale regionale, provvede, tenendo conto dei suindicati
elenchi, alla formazione delle graduatorie generali di merito del
concorso regionale.
11. All'inizio di ciascuno degli anni scolastici di validita'
delle graduatorie regionali, i provveditori agli studi trasmettono al
provveditore della provincia capoluogo di regione, competente a
gestire il concorso regionale, i dati numerici relativi ai posti
disponibili per le immissioni in ruolo, distinti per tipologia, con
l'espressa indicazione del numero di posti da assegnare ai candidati
aventi diritto alla riserva di posti nei concorsi pubblici, ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.

                              Art. 13.
 

Graduatoria generale di merito - Approvazione e pubblicazione
 
1. Il provveditore agli studi, competente a gestire il concorso
regionale, approva con proprio decreto le graduatorie di merito del
concorso regionale, sotto condizione dell'accertamento del possesso
da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie dei requisiti per
la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli provinciali del
personale educativo delle istituzioni educative. Le graduatorie di
merito sono pubblicate subito dopo all'albo del Provveditorato agli
studi mediante affissione e vi restano depositate fino al termine di
validita' di cui al precedente art. 1. Copia delle graduatorie e'
trasmessa contemporaneamente agli altri provveditori agli studi della
regione di appartenenza, per la pubblicazione agli albi dei
rispettivi uffici scolastici.
2. Il provvedimento ha carattere definitivo. Dalla data di
affissione all'albo dei provveditorati agli studi delle province
capoluogo di regione in cui gli interessati hanno sostenuto le prove
del concorso decorre il termine per eventuali impugnative.
3. Le graduatorie sono utilizzate per le immissioni in ruolo
relative ai tre anni scolastici previsti dall'art. 1, comma 1, del
presente bando.

                              Art. 14.
 

Assunzione in servizio
 
1. Sulla base delle risultanze delle graduatorie definitive di
merito, di cui al precedente art. 13, il provveditore agli studi che
ha curato l'espletamento del concorso regionale, per ciascuno dei tre
anni di validita' del concorso, in relazione al numero e alla
tipologia dei posti complessivamente vacanti e disponibili nella
regione, quali accertati e comunicati dai competenti provveditori
agli studi, ivi compresi i posti da assegnare ai candidati aventi
diritto alla riserva di posti, individua con proprio decreto i
candidati che hanno diritto di ricevere la proposta di assunzione in
servizio, con contratto a tempo indeterminato, formulando appositi
distinti elenchi a seconda che i candidati siano da assumere su posti
comuni oppure su speciale (per le regioni ove esistono ruoli
provinciali speciali di personale educativo). Gli elenchi sono resi
pubblici, annualmente, mediante affissione all'albo dell'ufficio
scolastico e sono aggiornati con l'annotazione delle eventuali
rinunce o decadenze.
2. A ciascun concorrente avente diritto a ricevere la proposta di
assunzione in servizio, viene comunicato, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, il punteggio conseguito e la posizione di
graduatoria in ragione della quale ha titolo ad essere assunto e
l'elenco numerico e la tipologia dei posti vacanti per ciascun ambito
provinciale, con invito a presentarsi presso l'ufficio scolastico
oppure a far pervenire, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, l'elenco, in
ordine preferenziale, delle province e la tipologia di posto
prescelti dal candidato per l'immissione in ruolo. In caso di mancata
presentazione dell'elenco preferenziale o insufficiente indicazione
delle province o della tipologia di posto da parte del candidato,
l'assegnazione dei vincitori alle singole province sara' effettuata
d'ufficio, prioritariamente per posto di tipo normale, secondo un
criterio di distanza geografica, ad iniziare dalla provincia in cui
il candidato medesimo ha sostenuto le prove di esame.
3. Il provveditore della provincia capoluogo di regione, che ha
curato l'espletamento del concorso regionale, esaminate le preferenze
espresse dai candidati, procede quindi alla formazione degli elenchi
dei candidati da immettere in ruolo in ciascuna provincia della
regione di appartenenza e li trasmette con tempestivita', per gli
adempimenti di competenza, ai provveditori interessati.
4. Ai fini della formulazione degli elenchi dei candidati da
immettere in ruolo deve essere tenuto conto, per ciascuna provincia,
delle disposizioni sulle riserve di posti previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, con le modalita' ed entro i limiti stabiliti
dalla stessa legge n. 68/1999 e dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 487/1994 e successive modificazioni e
integrazioni. Nel caso in cui il numero dei posti da riservare alle
particolari categorie di candidati risulti superiore,
complessivamente, alla meta' dei posti conferibili, esso sara'
ridotto a tale meta' ed il numero parziale dei posti delle varie
categorie di riservatari sara' ridotto proporzionalmente.
5. Ricevuti gli elenchi, i provveditori agli studi, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, invitano gli interessati a
presentarsi nel giorno, luogo ed ora fissati per la convocazione ai
fini del perfezionamento del contratto a tempo indeterminato e della
scelta delle sedi oppure a far pervenire, entro tale termine,
l'accettazione scritta della proposta di contratto e l'indicazione,
in ordine preferenziale, delle sedi cui intendono essere assegnati; a
tale fine ciascun provveditore agli studi pubblichera', in tempo
utile, l'elenco delle sedi vacanti e disponibili, mediante aflissione
all'albo dell'ufficio scolastico.
6. Ai vincitori del concorso le sedi vengono assegnate secondo
l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle indicazioni
preferenziali espresse dagli interessati, ovvero, in mancanza,
d'ufficio. Nell'assegnazione di sede saranno tenute presenti le
vigenti disposizioni in materia di precedenza.
7. Le assunzioni su posti dei ruoli provinciali speciali di
personale educativo comportano l'obbligo di permanenza per almeno
cinque anni nel corrispondente tipo di posto.
8. Gli istitutori e le istitutrici sono assunti in prova e sono
ammessi ad un anno di formazione, durante il quale sono addetti
all'espletamento delle attivita' istituzionali. L'anno di formazione
ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorre l'assunzione e
termina con la fine dell'attivita' educativa; per la sua validita' e'
richiesto un servizio effettivo di almeno centottanta giorni. L'anno
di formazione e' valido come periodo di prova.
9. Gli effetti giuridici dell'assunzione in servizio decorrono
dall'inizio dell'anno scolastico; gli effetti economici decorrono
dalla data di effettiva assunzione in servizio
10. Il contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere
sottoscritto dall'interessato e deve contenere l'indicazione del
giorno stabilito per l'assunzione in servizio e della sede assegnata.
La mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito, salvo
legittimo impedimento, comporta la risoluzione del contratto. Per
quanto riguarda i contenuti, le modalita' ed ogni altro elemento
attinente alla stipula del contratto, si applicano le disposizioni
previste al riguardo dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto scuola vigente all'atto dell'immissione in ruolo.

                              Art. 15.
 

Documenti di rito
 
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti
di rito richiesti per l'assunzione in servizio con contratto a tempo
indeterminato, ovvero a presentare, limitatamente agli stati, fatti e
qualita' personali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte
dai medesimi interessati, sotto la propria responsabilita'.
2. I documenti di rito ovvero le dichiarazioni sostitutive
riguardanti il possesso di tutti i requisiti richiesti per
l'assunzione in servizio, dovranno essere prodotti con le modalita'
ed entro i termini prescritti dal vigente C.C.N.L. del comparto
"Scuola".
3. Per effetto dell'art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
non e' piu' richiesta, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico, la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica. Pertanto e'
sufficiente che la certificazione sanitaria prodotta dai vincitori,
rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, rechi l'esplicita
attestazione del possesso da parte dell'interessato dell'idoneita'
fisica per l'assolvimento della funzione di istitutore. Il
provveditore agli studi ha in ogni caso la facolta' di sottoporre i
vincitori alla visita di una commissione medica e, in base all'esito
di detta visita, e' tenuto a disporre la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei
candidati che risultino fisicamente non idonei all'ufficio di
istitutore.
4. Nel caso in cui la documentazione di rito sia incompleta o
affetta da vizio sanabile l'interessato e' invitato, con lettera
raccomandata, a regolarizzarla, a pena di risoluzione del contratto,
entro il termine di giorni trenta dalla data in cui e' recapitato
l'invito.
5. Il possesso del requisito dell'assenza di precedenti penali e'
accertato d'ufficio dal provveditore agli studi sulla base di
documenti rilasciati dall'autorita' giudiziaria.
6. I concorrenti che siano gia' insegnanti di ruolo, sono
esonerati dalla presentazione dei documenti di rito. Del proprio
stato di insegnanti di ruolo i candidati debbono fare espressa
dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, ovvero in
distinta comunicazione che deve, comunque, pervenire al provveditore
agli studi entro il termine fissato per la presentazione dei
documenti di rito. Entro tale termine gli insegnanti di ruolo sono
tenuti a presentare lo stato di servizio rilasciato dal provveditore
agli studi dal quale dipendono ovvero a chiederne l'accertamento
d'ufficio, ai sensi dell'art. 3, comma 10 deI presente bando.
7. Sono confermate le eccezioni e le deroghe a favore di
particolari categorie, previste dalle disposizioni vigenti, in
materia di presentazione del documenti di rito.

                              Art. 16.
 

Accesso ai documenti amministrativi
 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
n. 241/1990 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa e l'accesso ai
documenti amministrativi, gli uffici scolastici adotteranno ogni
opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da
parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di
quanto previsto nel regolamento adottato con decreto ministeriale
10 gennaio 1996, n. 60, concernente il regolamento recante norme per
l'esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai
sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352.
2. Gli adempimenti sono affidati al segretario della commissione
ovvero ad altro impiegato, designato dall'ufficio scolastico saranno
svolti nella sede, nella quale sono depositati gli atti del concorso,
indicata dal competente provveditore agli studi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, devono essere osservate, altresi', le disposizioni di
cui alle circolari ministeriali 25 maggio 1993, n. 163, e 16 marzo
1994, n. 94.

                              Art. 17.
 

Ricorsi
 
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita'
della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal
concorso stesso, adottati dal provveditore agli studi che cura
l'espletamento della procedura concorsuale regionale, e' ammesso
ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il
tramite del competente provveditore agli studi, ai sensi del decreto
del presidente della repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, oppure
ricorso giurisdizionale al t.a.r., ai sensi della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
2. Il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della
pubblica istruzione - Direzione generale dell'Istruzione classica,
scientifica e magistrale - Divisione I, dal provveditore agli studi
che ha adottato l'atto impugnato con la formulazione delle proprie
deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione,
nonche' con la prova dell'avvenuta notificazione ai
controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, il
provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199/1971, cura la comunicazione del
ricorso nelle forme di rito e per conto di questo Ministero, agli
altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base
dell'atto impugnato.
3. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del
ricorso gerarchico senza che l'amministrazione abbia comunicato la
decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199/1971, decorrono i termini di
sessanta giorni o centoventi giorni per la presentazione di eventuali
ricorsi, rispettivamente, al T.A.R oppure al Presidente della
Repubblica.
4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita' della domanda di
partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della
definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al
concorso e vengono iscritti con riserva nelle graduatorie di merito.
5. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie non comporta il
diritto per il ricorrente di ricevere la proposta di contratto a
tempo indeterminato; pertanto, salvo diversa determinazione derivante
da provvedimenti cautelari emessi dalla competente autorita'
giurisdizionale, la proposta di contratto a tempo indeterminato sara'
offerta ai candidati iscritti nelle graduatorie stesse a pieno
titolo, con espressa indicazione che il contratto e' soggetto a
risoluzione in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati che
precedono in graduatoria, iscritti con riserva.
6. Avverso le graduatorie di merito, approvate con decreto del
provveditore agli studi competente, trattandosi di atto definitivo
(art. 15, comma IV, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 417/1974), e ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

                              Art. 18.
 

Trattamento dei dati personali
 
1. In relazione a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive integrazioni e modifiche, in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati
personali, l'amministrazione scolastica si impegna ad utilizzare i
dati personali comunicati dai candidati solo per fini istituzionali e
necessari per l'espletamento della procedura concorsuale.

                              Art. 19.
 

Norme di rinvio
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nelle norme citate in premessa.
2. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte
integrante.
Roma, 28 luglio 2000
Il direttore

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