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UNIVERSITA' DI TERAMO
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo, fascia
degli associati, nel settore scientifico-disciplinare Q01A -
Filosofia politica, presso la facolta' di scienze politiche.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.64 del 14/8/2001 |
Ente: | UNIVERSITA' DI TERAMO |
Località: | Teramo (TE) |
Codice atto: | 001E7005 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Nomina |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,
istitutivo dell'Universita' degli studi di Teramo;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del
23 marzo 2000;
Visto il decreto rettorale n. 343/P del 15 marzo 2001, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - n. 27 del 3 aprile 2001, con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo - fascia degli associati - nel settore
scientifico-disciplinare Q01A - Filosofia politica, presso la
facolta' di scienze politiche;
Visto il decreto rettorale n. 645/P del 23 maggio 2001, con il
quale e' stata indetta la procedura elettorale per la formazione, tra
le altre, della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa di cui al predetto bando;
Vista la delibera, assunta in data 17 maggio 2001 dal consiglio
della facolta' di scienze politiche, con la quale e' individuato,
quale componente designato della summenzionata commissione
giudicatrice, il prof. Antonio Tarantino, ordinario di filosofia
politica presso l'Universita' degli studi di Lecce;
Vista la delibera del 19 giugno 2001, con il quale il riferito
consiglio di facolta' preso atto della rinuncia alla nomina avanzata
dal prefato prof. Tarantino, procedendo, altresi', ad individuarne il
sostituto nella persona del prof. Giulio Maria Chiodi, ordinario di
filosofia politica presso l'Universita' degli studi di Napoli
"Federico II".
Visto il decreto rettorale n. 728/P del 25 luglio 2001, con la
quale veniva accettata la rinuncia alla nomina di cui trattasi;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 17 luglio 2001, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione, tra gli
altri, dei componenti elettivi dell'indicata commissione
giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
E' costituita la seguente commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di ruolo - fascia degli associati - nel settore
scientifico-disciplinare Q01A - Filosofia politica, presso la
facolta' di scienze politiche, indetta con decreto rettorale n. 343/P
del 15 marzo 2001:
Membro designato: prof. Chiodi Giulio Maria - Ordinario di
filosofia politica - Universita' degli studi di Napoli "Federico II";
Membri eletti:
prof. Zanfarino Antonio - Ordinario di filosofia politica -
Universita' degli studi di Firenze;
prof. Bonvecchio Claudio - Ordinario di filosofia politica -
Universita' degli studi di Trieste;
prof. Goisis Giuseppe - Associato di filosofia politica -
Universita' degli studi di Venezia;
prof. Anteghini Alessandra - Associato di filosofia politica -
Universita' degli studi di Genova.
Art. 2.
In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella commissione giudicatrice subentra il professore che abbia
riportato il maggior numero di voti, ai sensi dell'art. 3, comma 13,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
La sostituzione del componente designato avviene con le modalita'
previste di cui al comma 3 del predetto articolo.
Art. 3.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, nella
Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione comincera' a
decorrere il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 120
del 21 aprile 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita' di componente della commissione
giudicatrice.
Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita' dei componenti
la commissione giudicatrice graveranno sul cap. 1.02.13 del bilancio
di previsione dell'Universita' relativo all'esercizio finanziario
dell'anno di riferimento.
Teramo, 25 luglio 2001
p. Il rettore: Ainis
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