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UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore ed esperto linguistico
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.31 del 18/4/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI BOLOGNA |
Località: | - |
Codice atto: | 000E3816 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 6 |
Scadenza: | 18/5/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRIGENTE DEL PERSONALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567, in particolare l'art. 33;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare
l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto
applicabile alla luce dell'art. 45, comma 11, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2l maggio 1995;
Visto il regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna per
i collaboratori linguistici, emanato con decreto rettorale 17 maggio
1996, n. 197;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico-amministrativo del comparto Universita', sottoscritto in data
21 maggio 1996;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il regolamento sull'accesso all'impiego presso
l'Universita' degli studi di Bologna da parte del personale
tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale n. 691 del
26 maggio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 109, della legge n.
127/1997, previa delibera del C.d.A. del 5 maggio 1998, pubblicato
sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 43 del 15 giugno 1998;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione di questo
Ateneo del 7 dicembre 1999 e del 21 marzo 2000, con le quali e' stata
autorizzata la copertura di sei posti di collaboratore ed esperto
linguistico per 750 ore annue ciascuno;
Ravvisata conseguentemente la necessita' di bandire
complessivamente sei posti di collaboratore ed esperto linguistico
osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Accertata la vacanza dei posti da coprire;
Considerato che alla data odierna esiste nel bilancio di Ateneo
la relativa disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Bologna un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore ed esperto linguistico, di cui tre posti di
collaboratore di lingua inglese, due posti di collaboratore di lingua
spagnola; uno posto di collaboratore di lingua tedesca, ciascuno per
750 ore annue.
Le sedi di servizio sono: Bologna e ForIi'.
L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) essere di lingua madre corrispondente al posto per il quale
si concorre, ed in possesso di idonea qualificazione e competenza;
2) titolo di studio: diploma di laurea o titolo di studio
universitario straniero;
3) eta' non inferiore agli anni 18; .
4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione accertera'
con visita medica di controllo l'idoneita' fisica all'impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
5) essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva (solo per i cittadini italiani);
6) godimento dei diritti politici nel Paese di origine;
7) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai
candidati alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione Dichiarazioni da formulare nella
domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformita' all'allegato 1), sottoscritta e indirizzata al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Bologna, area del
personale settore personale docente ufficio collaboratori
linguistici, via Zamboni n. 33 - 40126 Bologna, deve essere
presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
La presentazione diretta puo' essere effettuata all'Universita'
degli studi di Bologna - presso il Rettorato - via Zamboni n. 33,
Bologna, nei seguenti giorni ed orari:
lunedi, mercoledi' e venerdi': dalle ore 9 alle 12;
martedi' e giovedi': dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle
18;
nel giorno di scadenza: dalle ore 9 alle ore 12.
La data di acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata:
nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella
ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto
al ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la cittadinanza e la lingua madre di origine;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita' giudiziaria che ha
irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i
procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2,
comma 2) del presente bando e la votazione riportata, nonche' i
titoli posseduti fra quelli indicati nell'art. 5 del presente bando;
7) (se cittadini italiani) la posizione nei riguardi degli
obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari
destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, previsti dal D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni, cosi' come indicati nel successivo
art. 6 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
12) la propria disponibilita' in caso di assunzione a
raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
14) avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l'autenticazione ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
I candidati portatori di handicap. ai sensi dell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della
medesima legge, allegando - in originale o in copia autenticata -
certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla
commissione medica competente per territorio. Al fine di semplificare
l'azione amministrativa, l'interessato potra' segnalare anche tramite
fax al n. 051-2098959, in aggiunta a quanto gia' dichiarato nella
domanda stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre
dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3-bis
T i t o l i
I candidati devono allegare alla domanda i titoli che intendono
presentare per la valutazione.
I titoli, in carta semplice, possono essere allegati alla domanda
in originale, in copia autenticata, o in fotocopia con unita
autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', che attesti che i titoli presentati sono conformi
all'originale. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non
e' piu' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
Ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, il possesso di tali
titoli, ad eccezione delle pubblicazioni che sono da allegare secondo
le modalita' previste dal successivo art. 5 o schema sono
comprovabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione
che, per poter essere valutate dalla commissione; dovranno contenere
tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituito.
Dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini stranieri:
Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano presentate da
cittadini della Comunita' europea, si applicano le stesse modalita'
previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in ltalia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
In tutti gli altri casi e' necessario produrre una certificazione
in originale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato in cui
lo straniero e' cittadino conforme alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso, legalizzata dalle raoppresentanze diplomatiche o
consolari italiane.
Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire a questa
Amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
provvedimento di questa amministrazione ai sensi dell'art. 5 del
regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi
di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato
con decreto rettoriale n. 691 del 26 maggio 1998, sara' formata da
tre o cinque membri e composta: da un Presidente e da almeno due
esperti nelle materie oggetto del concorso.
La Commissione potra' nominare, fra i propri componenti, delle
sottocommissioni di esperti nelle lingue per le quali si procede a
selezione.
Nel corso della prova, la Commissione giudicatrice procedera',
anche tramite apposito colloquio effettuato da un esperto,
all'accertamento della maturita' professionale dei candidati, nonche'
delle caratteristiche attitudinali in relazione al posto da
ricoprire.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato
appartenente a qualifica non inferiore alla settima.
Art. 5.
Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati
Gli esami si articoleranno nella valutazione dei titoli ed in un
colloquio.
Tali prove sono volte a verificare il possesso di idonea
qualificazione e competenza tramite l'accertamento delle capacita'
tecnico professionali del candidato, della maturita' di pensiero,
delle conoscenze culturali e delle attitudini teorico pratiche
rilevanti per lo svolgimento delle mansioni attinenti al posto messo
a concorso.
Il punteggio massimo da attribuire a ciascun candidato e' pari a
100 punti, dei quali fino ad un massimo di 30 saranno attribuiti alla
valutazione dei titoli e fino ad un massimo di 70 all'esito del
colloquio.
Saranno valutate le seguenti categorie di titoli, alle quali
sara' attribuito il punteggio massimo a fianco riportato:
a) possesso di titoli di studio di livello universitario o post
universitario attinenti al posto messo a selezione ed adeguato alle
funzioni da svolgere: fino ad un massimo di punti 10:
b) attivita' didattida svolta in Italia o all'estero a livello
universitario e/o di formazione o aggiornamento fino ad un massimo di
punti 10;
c) pubblicazioni attinenti alle attivita' da svolgere fino ad
un massimo di punti 10.
Le pubblicazioni, per essere valutate, dovranno necessariamente
essere allegate alla domanda di partecipazione in originale, in copia
autenticata, oppure, esclusivamente per i cittadini italiani ed
appartenenti all'Unione europea, in fotocopia semplice alla quale
allegare apposita dichiarazione sostitutiva di conformita'
all'originale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Ai sensi del D.P.R. n. 693/1996 la determinazione dei criteri
generali per la valutazione dei titoli e la valutazione dei titoli
stessi dei singoli concorrenti si effettuera' prima che si proceda al
colloquio.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
nella valutazione dei titoli un punteggio almeno pari a 15 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima del colloquio mediante affissione all'albo della
sede d'esame.
Il colloquio, che si svolgera' in un'aula adeguatamente
attrezzata, consistera' nella presentazione di una unita' didattica
della durata di 20 minuti su un argomento sorteggiato almeno
ventiquattro ore prima; durante il colloquio il candidato potra'
utilizzare tutti i materiali didattici necessari e autorizzati dalla
commissione; nel corso dello stesso colloquio la commissione
accertera' anche la conoscenza della lingua italiana.
L'avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Tale termine decorre
dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'amministrazione, al
servizio postale. L'amministrazione non assume responsabilita' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore
Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione
predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato nel colloquio stesso.
Tale elenco verra' affisso all'albo della sede degli esami.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
40 punti.
Il punteggio finale, espresso in centesimi, sara' dato dalla
somma del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e dalla
votazione conseguita nel colloquio.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d'esame, l'esclusione verra' comunicata all'interessato.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validita':
1) cittadini italiani
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di
carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
2) cittadini appartenenti alla Unione europea:
a) passaporto;
b) documento di identita' rilasciata dal Paese di origine;
3) cittadini non appartenenti alla Unione europea:
passaporto.
Art. 6.
Preferenze a parita' di valutazione
I candidati che abbiano superato il colloquio dovranno inviare al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Bologna, settore
personale docente ufficio collaboratori linguistici, via Zamboni, 33
- 40126 Bologna, i documenti in carta semplice - in originale o in
copia autenticata - attestanti il possesso dei titoli di preferenza,
a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda. In
alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998 n. 403, per tutti i documenti sotto elencati, sara'
possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, su
appositi moduli redatti da questa amministrazione. Resta salva, in
quest'ultimo caso la possibilita' per l'amministrazione di procedere
ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini stranieri:
nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano presentate
da cittadini della Comunita' europea, si applicano le stesse
modalita' previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
In tutti gli altri casi e' necessario produrre una certificazione
in originale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato in cui
lo straniero e' cittadino conforme alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso, legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, dovra' risultare inoltre che il requisito era
posseduto alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'Amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra:
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica.
Art. 7.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine delle prove d'esame la commissione forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste nel precedente art. 6.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata con provvedimento dell'amministrazione ed e' immediatamente
efficace; ha la durata di anni due dall'approvazione. Detto
provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
dell'Universita' degli studi di Bologna.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di
ulteriori posti vacanti sia a tempo indeterminato e sia a tempo
determinato, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.
L'esercizio delle riservate facolta' avviene senza pregiudizio alla
posizione in graduatoria, con prevalenza dell'assunzione a tempo
indeterminato rispetto a quella a tempo determinato.
Art. 8.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai
sensi dell'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto Universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Costituiscono compiti e responsabilita' del collaboratore
linguistico:
svolgimento di esercitazioni in aula e laboratorio;
svolgimento di moduli didattici gestiti secondo le indicazioni
del consiglio didattico o di corso di studio;
preparazione e/o elaborazione di materiale didattico in
collaborazione con il personale docente;
effettuazione di verifiche didattiche propedeutiche ai corsi o
in itinere sull'apprendimento;
collaborazione con il personale docente nel coordinamento delle
esercitazioni con le lezioni ufficiali e nella scelta ed elaborazione
dei testi per gli esami scritti;
elaborazione e somministrazione dei tests di entrata e finali e
delle prove di accertamento linguistico;
Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso, E' in ogni modo
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale spettante alla categoria dei collaboratori linguistici.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale
periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione, a tutti
gli effetti.
I vincitori, fatte salve le possibilita' di trasferimento nei
casi previsti dalla legge e dal "Regolamento di Mobilita'" di questo
Ateneo (pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Universita' degli
studi di Bologna n. 28 del 15 febbraio 1997), deve permanere presso
questa Amministrazione per un periodo non inferiore a cinque anni,
ferma restando comunque la facolta' dell'Ateneo di disporre anche
prima il trasferimento per qualsiasi altra sede ove esigenze di
servizio lo richiedano.
Art. 9.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro
I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per
l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. o nota
telegrafica, a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, i sotto elencati documenti, in una
delle seguenti forme:
1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su appositi
moduli predisposti da questa amministrazione (per tutti i documenti
tranne per quello di cui al punto e) che dovra' essere prodotto in
originale). ln quest'ultimo caso, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, resta salva la possibilita' per
l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa' presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false
sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini stranieri:
nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano presentate
da cittadini della Comunita' europea, si applicano le stesse
modalita' previste per i cittadini italiana.
I cittadini extracomunitari residenti in ltalia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
In tutti gli altri casi e' necessario produrre una certificazione
in originale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato in cui
lo straniero e' cittadino conforme alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso, legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane.
a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza;
b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a
tutti gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata
nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2,
punto 2) del presente bando;
d) copia integrale dello stato di servizio militare o del
foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso in cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
e) certificato medico rilasciato dall'azienda USL competente
per territorio o da un medico militare dal quale risulti, l'idoneita'
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
I candidati invalidi di guerra e assimilati devono produrre
altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile
1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive
modifiche ed integrazioni, il vincitore sara' sottoposto ad
accertamento medico-sanitario da parte del medico competente che
esprimera' il giudizio sull'idoneita' psico-fisica del candidato
all'impiego.
Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone
l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
f) dichiarazione attestante l'esistenza di altri rapporti di
impiego pubblico o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per il nuovo impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una
delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 58 del D.Lvo
29/1993.
Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della
nota di invito dell'Amministrazione, deve contenere le eventuali
indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego (art. 2 - lettera g) - del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in
carta libera ed anche se negativa.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti, o le relative dichiarazioni sostitutive di
certificazione, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo
dovranno altresi' attestare che l'interessato era in possesso dei
requisiti prescritti anche alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Valendosi dei principi di semplificazione contenuti nella legge
4 gennaio 1968 n. 15 e 15 maggio 1997, n. 127, ed ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994,
n. 281 e del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, questa
amministrazione provvedera' ad effettuare opportuni controlli,
solamente per i cittadini italiani, presso la competente Procura
della Repubblica, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate
relative alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti.
I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta
libera i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la
loro condizione di indigenza.
I profughi dei territori di confine hanno facolta' di fare
riferimento ai documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di fatto da comprovare; in tal caso essi-dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale
statale di ruolo e' tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla
stipula del contratto individuale di lavoro, i seguenti documenti:
titolo di studio, o equivalente autocertificazione (ad eccezione del
personale delle Universita' e degli Istituti di istruzione
universitaria che partecipa ai sensi dell'art. 84, 30 comma, della
legge 312/1980) e certificato medico ed e' esonerato dalla
presentazione degli altri documenti di rito. La copia integrale dello
stato matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio.
I documenti di cui alle lettere a), b) ed e), se prodotti nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
ll nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta
giorni dalla data della nuova richiesta da parte
dell'amministrazione, a pena di decadenza, la documentazione
incompleta o affetta da vizio sanabile.
Art. 10.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato
regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi
di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, approvato
con decreto rettorale 691 del 26 maggio 1998, si fa rimando alle
disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto
compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le
finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio. ln qualsiasi momento gli
interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della
legge n. 675/1996 nei confronti del titolare del trattamento dei dati
personali: Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni 33, 40126
Bologna.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio
professori a contratto, collaboratori linguistici, lettori di scambio
e affidamenti nelle Scuole dell'Universita' degli studi di Bologna -
via Petroni, 33 - Tel. 051 2098950 - 2098973, Fax 051 2098959.
Bologna, 24 marzo 2000
Il dirigente: Bazzocchi
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