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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XVII ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 17/7/2001
Ente:UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Località:Venezia  (VE)
Codice atto:001E5963
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998 riguardante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 luglio 1999, n. 162,
regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 768 del 25 agosto 2000 che approva
il regolamento dei dottorati di ricerca di Ca' Foscari;
Vista la delibera del senato accademico del 22 maggio 2001 e del
19 giugno 2001 che approva l'istituzione dei dottorati di ricerca per
il diciassettesimo ciclo e alcune modifiche al regolamento dei
dottorati di ricerca di Ca' Foscari;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione
 
L'Universita' Ca' Foscari Venezia, d'ora in poi denominata
"Ateneo", indice il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca XVII ciclo qui di seguito elencati:
1) archeologia e storia dei Paesi del Mediterraneo;
2) civilta' dell'India e dell'Asia orientale;
3) diritto europeo dei contratti civili e commerciali;
4) economia;
5) economia aziendale;
6) filologia e tecniche dell'interpretazione;
7) filologia moderna;
8) filosofia;
9) informatica;
10) italianistica;
11) lingue e civilta' dell'Europa orientale;
12) linguistica e didattica delle lingue;
13) scienze ambientali;
14) scienze chimiche;
15) storia dell'arte;
16) storia sociale europea dal Medioevo all'eta' contemporanea;
17) studi iberici ed anglo-americani.
Per ciascun dottorato vengono indicate le tematiche di ricerca, i
posti messi a concorso e le modalita' di svolgimento delle prove ai
sensi delle relative schede che costituiscono parte integrante del
presente bando.
I posti assegnati potranno essere aumentati con successivi
provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando
comunque i termini di scadenza previsti per il seguente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
L'inizio dei corsi e' previsto per novembre 2001. La durata dei
corsi di dottorato e' di anni tre.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali
siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito
all'estero. Il titolo conseguito presso universita' straniere dovra'
essere dichiarato, ai soli fini dell'ammissione al presente concorso,
equipollente alla laurea dal consiglio di dottorato.
Non saranno ammesse domande di partecipazione al concorso per
l'accesso ad un corso di dottorato da parte di chi e' gia' iscritto
allo stesso corso di dottorato istituito a Ca' Foscari.
I candidati dovranno possedere tutti i requisiti entro la data di
scadenza del bando.

                               Art. 3.
 
Modalita' di ammissione
 
La domanda di ammissione, redatta nell'apposito modulo che
costituisce parte integrante del presente bando (allegato A), va
indirizzata alla sezione diritto allo studio dell'Universita' Ca'
Foscari di Venezia e presentata, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 31 agosto 2001.
La domanda puo' essere:
a) consegnata personalmente alla sezione diritto allo studio
dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia, Dorsoduro, 1453 - 30123
Venezia, nell'orario di apertura al pubblico (tutti i giorni dalle 9
alle 12 tranne il sabato; il mercoledi' anche dalle 14 alle 16);
b) spedita per posta a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, all'Universita' Ca' Foscari di Venezia, Dorsoduro, 3246
- 30123 Venezia; sulla busta dovra' essere riportata in modo evidente
la dicitura "domanda per l'ammissione al XVII ciclo del dottorato di
ricerca in "specificare la titolazione del corso"; per il rispetto
del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'ufficio
postale accettante;
c) inviata tramite fax al seguente numero (041/2577969) o altro
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di
provenienza: (ad esempio acquisizione con lo scanner ed invio in
attachment tramite e-mail: dss-dirstud@unive.it) entro le ore 12 del
giorno di scadenza.
Per i casi di cui alle lettere b) e c) dovra' essere allegata
alla domanda copia del documento di identita' (anche elettronica
acquisita tramite scanner).
La sottoscrizione alla domanda non va autenticata.
I titoli e le pubblicazioni vanno allegati alla domanda.
Tutti coloro che siano in possesso di titolo straniero che non
sia stato gia' riconosciuto equipollente alla laurea italiana,
dovranno chiederne espressamente al consiglio di dottorato
l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al presente concorso.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per i casi di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte
indicazioni del domicilio da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Alla domanda va allegata copia della ricevuta del versamento di
Euro 25,82 (L. 50.000) quale contributo per spese di pubblicita' del
bando. Il versamento dovra' essere effettuato sul conto corrente
postale n. 270306 intestato all'Universita' Ca' Foscari di Venezia -
Servizio tesoreria, causale: iscrizione al concorso di dottorato di
ricerca - XVII ciclo.

                               Art. 4.
 
Prove di ammissione
 
Le prove di ammissione ai corsi di dottorato consistono in una
prova scritta ed in una prova orale, tese ad accertare le capacita'
del candidato nell'esercitare attivita' di ricerca di alta
qualificazione.
I candidati dovranno presentarsi, nel giorno previsto e all'ora
indicata nella sede della prova senza preavviso alcuno.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva previo accertamento
dei requisiti posseduti.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato sul
sito web: http://helios.unive.it/!~dirstud nonche' sull'albo
ufficiale dell'Universita'.
Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione dispone
di cinquanta punti. Quaranta punti sono da ripartire fra prova
scritta e prova orale. Dieci punti sono attribuibili alle
pubblicazioni scientifiche e ai titoli.
Le prove si intendono in ogni caso superate se il candidato
ottiene un punteggio minimo complessivo di 28/40. Alla fine delle
sedute dedicate alla prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nella sede presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca e' nominata dal rettore, su proposta
del consiglio di dottorato ed e' composta da tre membri, compreso il
presidente, scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo. L'incarico di presidente della commissione e' affidato ad un
professore ordinario o straordinario, oppure, in assenza di
professori ordinari, da un professore associato.
La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti e'
obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie
imprese.

                               Art. 6.
 
Borse di studio per la frequenza di cui al decreto ministeriale 30
aprile 1999, n. 224
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parita' sara'
ammesso il candidato piu' giovane di eta'. In corrispondenza di
eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria
ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva di
almeno 35/50 punti. A parita' di merito il criterio di preferenza e'
costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del
candidato, determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 in materia di diritto allo
studio.
L'importo della borsa di studio per la frequenza al corso di
dottorato di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui (L. 20.450.000) e
deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del
borsista. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali
posticipate: la prima sara' erogata nel mese di gennaio 2002.
I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella
italiana, che non risultino vincitori di borsa di studio, sono
ammessi in sovrannumero sino al massimo di due per ciascun dottorato,
previa verifica del requisito di idoneita'.
I titolari di assegno di ricerca possono frequentare, in
sovrannumero e senza diritto alla borsa di studio, i corsi di
dottorato, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

                               Art. 7.
 
Borse di studio regionali per il diritto allo studio
 
Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano
della borsa di studio di frequenza di cui al precedente articolo e
che siano in possesso dei requisiti relativi alla condizione
economica determinata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri "Uniformita' del trattamento sul diritto
agli studi universitari", e' attribuita una borsa di studio per i
seguenti importi:
a) Euro 3.800 (L. 7.357.826) per gli studenti fuori sede che
eleggono domicilio a titolo oneroso a Venezia;
b) Euro 2.150 (L. 4.162.980) per gli studenti pendolari;
c) Euro 1.470 (L. 2.846.316) + un pasto giornaliero gratuito
per gli studenti in sede.
Gli importi di cui alla lettera a) e b) potranno essere ridotti
in relazione alla concessione del servizio abitativo e del servizio
di ristorazione, ai sensi delle relative disposizioni regionali.
La borsa sara' attribuita agli studenti il cui limite di reddito,
determinato ai sensi del primo comma, sia uguale o inferiore a
Euro 24.015,25 (L. 46.500.000) e il cui limite di patrimonio, sempre
determinato ai sensi del primo comma, sia uguale o inferiore a
Euro 64.040,66 (L. 124.000.000).
La borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il cui
Indicatore della condizione economica (ICE) del nucleo familiare
convenzionale sia inferiore o uguale a Euro 16.010,16 (L.
31.000.000). Per valori superiori, sino al raggiungimento del
predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla meta'
dell'importo previsto, assicurando comunque che la quota parte in
denaro, per gli studenti fuori sede e pendolari, non sia inferiore a
Euro 1.100 (L. 2.129.897) anche tenendo conto delle riduzioni per la
concessione del servizio abitativo e di ristorazione di cui al
precedente comma.
Le universita' concedono le borse di studio di cui al presente
articolo con oneri a carico del proprio bilancio derivanti dai
contributi corrisposti dagli iscritti ai corsi di dottorato nonche'
dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio.

                               Art. 8.
 
Limite al godimento delle borse di studio di cui all'art. 6
 
Ai fini del calcolo degli anni di erogazione della borsa di
studio che non puo' essere superiore alla durata del corso a cui il
dottorando e' iscritto, sono conteggiati anche gli anni in cui il
dottorando ha goduto della borsa di studio presso altri corsi di
dottorato sia di Ca' Foscari che di altre universita', senza
conseguimento del titolo.

                               Art. 9.
 
Iscrizione ai corsi
 
I candidati idonei per ordine di graduatoria all'ammissione al
corso di dottorato di ricerca dovranno comunicare alla sezione
diritto allo studio dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia,
Dorsoduro, 1453 - 30123 Venezia tramite telegramma, pena l'esclusione
dal corso, la propria volonta' di iscriversi al corso entro cinque
giorni dalla data di affissione della graduatoria nella sede ove si
e' svolto il concorso, autocertificando l'avvenuto pagamento
dell'imposta di bollo di Euro 10,33 (pari a L. 20.000) e della tassa
sul diritto allo studio di Euro 90,38 (L. 175.000) pari a un importo
totale di Euro 100,71 (L. 195.000) da effettuare mediante bollettino
di conto corrente postale (c.c. postale n. 16530305 intestato
all'Universita' Ca' Foscari di Venezia - Tasse studentesche
automatizzate - Servizio tesoreria, causale: bollettino per
l'iscrizione all'anno accademico 2001/2002 dei corsi di "dottorato
XVII ciclo").
In caso di rinuncia di uno dei candidati si procedera' secondo
l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento dei posti a
disposizione, tramite invio di telegramma agli interessati:
l'accettazione dovra' avvenire entro sette giorni dalla data del
ricevimento.
Entro il termine del 31 dicembre 2001 il dottorando dovra'
produrre tutta la documentazione necessaria a perfezionare la sua
pratica di iscrizione.
Oltre all'importo relativo alla tassa sul diritto allo studio
(vedi comma precedente) il vincitore dovra' procedere al pagamento
della tassa di iscrizione e dei contributi rispettando le seguenti
scadenze:
prima rata entro il 31 dicembre 2001;
seconda rata entro il 30 aprile 2002.
L'importo totale (al netto della tassa sul diritto allo studio)
della tassa di iscrizione e dei contributi per l'anno accademico
2001/2002 e' di Euro 1.772,48 (L. 3.432.000).
Su tale importo sono previsti esoneri parziali, fermo restando il
pagamento di una quota fissa di Euro 154,94 (L. 300.000), in
relazione alla condizione economica, risultante da apposita
autocertificazione del dottorando.
Come detto il pagamento e' previsto in due rate:
la prima rata e' fissata in Euro 671,39 (L. 1.300.000) per
tutti gli studenti;
la seconda rata e' data dalla differenza tra l'importo
complessivo (calcolato sulla base della condizione economica) e
l'importo versato nella prima rata.
La condizione economica dello studente, misurata con apposito
indicatore, l'ICE (Indicatore della condizione economica), e'
individuata, mediante autocertificazione, sulla base della natura e
dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e
dell'ampiezza del nucleo familiare.
Sinteticamente l'ICE e' determinato dal reddito complessivo dei
membri del nucleo familiare, al netto dei valori dell'IRPEF,
incrementato del 20% del valore del patrimonio mobiliare e
immobiliare del nucleo stesso.
I valori di reddito e patrimonio sono poi rapportati alla
composizione del nucleo familiare sulla base di una scala di
equivalenza stabilita da normativa nazionale.
In particolare l'importo da pagare e' il prodotto della seguente
moltiplicazione: Euro 18,59 (L. 36.000) per ogni milione di ICE
posseduto + Euro 154,94 (L. 300.000) di quota fissa.
Nei casi in cui la prima rata sia superiore all'importo
complessivo, la differenza sara' rimborsata.
Il bollettino di conto corrente con l'importo della seconda rata
da pagare sara' inviato a domicilio entro il mese di marzo 2002.
Nel caso in cui si abbia diritto al rimborso, si ricevera' sempre
a domicilio, il relativo assegno nel periodo aprile-maggio.
Qualora il dottorando risultasse vincitore della borsa di studio
regionale di cui all'art. 7, avra' rimborsata anche la tassa
regionale per il diritto allo studio.
L'eventuale ritiro o decadenza o esclusione dal corso di
dottorato non comporta una riduzione dell'importo complessivo di
tasse; pertanto in questo caso il dottorando e' tenuto a pagare anche
la seconda rata.
Sono tenuti al solo pagamento dell'imposta di bollo in modo
virtuale di Euro 10,33 (L. 20.000) e della tassa regionale per il
diritto allo studio, il cui importo e' fissato dalla regione Veneto
per l'anno accademico 2001/2002 in Euro 90,38 (L. 175.000) pari a un
importo totale di Euro 100,71 (L. 195.000):
i dottorandi titolari di borse di studio;
i titolari di assegno di ricerca;
i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore
al 66%.

                              Art. 10.
 
Norme finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa
riferimento al vigente regolamento d'ateneo in materia di dottorato
di ricerca approvato dal senato accademico e a quanto approvato dal
consiglio di amministrazione nella seduta del 28 maggio 2001 in
merito a tasse di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca anno
accademico 2001/2002.

                              Art. 11.
 
Informazioni
 
Eventuali informazioni, con riferimento al presente bando possono
essere richieste alla sezione diritto allo studio dell'Universita'
Ca' Foscari, al seguente numero telefonico 0412577962 e/o al seguente
indirizzo e-mail: dss-dirstud@unive.it
Ulteriori informazioni in merito a questo bando, al regolamento
di dottorato di ricerca, alla composizione delle commissioni
giudicatrici, all'ammissione degli idonei potranno essere reperiti al
seguente indirizzo web: http://helios.unive.it/!~dirstud.> Venezia, 28 giugno 2001
Il rettore: Rispoli

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