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UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Istituzione del XXVIII Ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.48 del 22/6/2012
Ente:UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:2E003417
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/9/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210 che demanda
alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento,
l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1999 n. 162 con il
quale e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di
dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001 n.
172;
Visto lo Statuto dell'Universita' Europea di Roma approvato con
decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 Maggio 2005 - Serie
Generale ed emanato con Decreto Rettorale n. 14-ter del 4 Agosto
2006;
Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo approvato con decreto
ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 Maggio 2005 - Serie Generale - e
modificato con i Decreti Rettorali n. 14-bis del 04 Agosto 2006, n.
29-07, n. 30-07 del 23 luglio 2007, n. 08-09 del 05 marzo 2009, n.
230-09 del 3 novembre 2009 e n. 50-10 del 7 maggio 2010;
Visti gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento del Dipartimento di
Didattica e di Ricerca in Scienze Umane dell´Universita' degli Studi
Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 116/07 del 4
Settembre 2007;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 che ha disposto
l'aumento dell'importo annuo lordo delle borse di studio di Dottorato
di Ricerca;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 10, 13, 14 e 15 del Regolamento del
Centro Dipartimentale della Ricerca dell´Universita' degli Studi
Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 36/08 del 25 giugno
2008;
Visto il Regolamento delle Scuole dottorali e dei corsi di
dottorato, emanato con decreto rettorale n.28/10 del 16 aprile 2010,
e successive modifiche;
Visto il Regolamento attuativo ex art. 5 del Regolamento delle
Scuole dottorali e dei corsi di dottorato emanato con D.R.328/10 del
4 ottobre 2010, e successive modifiche;
Visto l'art. 19 della legge del 30 dicembre 2010 n. 240,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14
gennaio 2011 n.10;
Preso atto delle proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato
di Ricerca XXVIII ciclo con sede amministrativa presso l'Universita'
Europea di Roma;
Vista la delibera con la quale il Comitato Ordinatore, in
funzione di Senato Accademico e di Dipartimento di Didattica e di
Ricerca in Scienze Umane, anche nelle articolazioni dei relativi
Consigli di Ambito, nella seduta n. 03/12 del 9 maggio 2012, ha
espresso parere favorevole in relazione all'istituzione del XXVIII
ciclo dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso
l'Universita' Europea di Roma e l'emanazione del relativo bando;
Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Interna;

Decreta:


Art. 1


Istituzione del XXVIII ciclo


Presso la Scuola dottorale in Scienze Umane dell'Universita'
Europea di Roma e' istituito il XXVIII ciclo dei corsi di dottorato
di ricerca in:
1. Categorie giuridiche e tecnologia;
2. Storia della civilta' europea. Radici, cultura, identita';
3. Psicologia cognitiva e valutazione clinica;
4. Statistica applicata.

                               Art. 2 


Selezioni


Sono indetti pubblici concorsi, per curriculum universitario e
prove di selezione, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
di cui al precedente art. 1.
Profili e caratteristiche essenziali di ciascun dottorato sono
riportati negli allegati numeri 1-4 al presente decreto del quale
formano parte integrante e sostanziale.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione


Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
laurea magistrale conseguita ai sensi del del D.M 270/2004
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto
ministeriale 509/1999
laurea conseguita ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici
il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
In quest'ultimo caso, se il titolo non e' gia' stato dichiarato
equipollente ad uno dei titoli di studio italiani richiesti,
l'ammissione al concorso e' subordinata al riconoscimento del titolo,
ai soli fini dell'ammissione al corso, da parte del Collegio dei
docenti del Dottorato di Ricerca.
I candidati dovranno allegare alla domanda i documenti utili a
consentire al Collegio dei Docenti il riconoscimento del titolo; tali
documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
Possono, inoltre, partecipare agli esami di ammissione anche
coloro i quali conseguano il titolo di studio richiesto dopo la
presentazione della domanda, ma prima della data di espletamento del
concorso di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
"con riserva" ed il candidato sara' tenuto a produrre, a pena di
decadenza l'autocertificazione attestante il conseguimento del titolo
di studio entro l'espletamento della prova scritta.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione alla selezione


Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
libera secondo lo schema allegato (All. n. 5) al presente bando,
devono essere dirette al Rettore dell'Universita' Europea di Roma -
Ufficio Concorsi - via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma - e
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 90° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il
termine per la ricezione delle domande di selezione coincida con un
giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale
utile.
La documentazione, inoltrata tramite servizio postale con sola
raccomandata A.R., dovra' essere contenuta in un plico sul quale
dovra' essere apposta la seguente dicitura: "DOCUMENTAZIONE SELEZIONE
AMMISSIONE DOTTORATO DI RICERCA IN ..."seguito dall'indicazione della
denominazione del corso di dottorato a cui si intende partecipare.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande inoltrate entro
il termine di scadenza previsto dal bando. In tal caso fa fede il
timbro postale di spedizione.
Eventuali integrazioni alle domande di partecipazione alla
selezione potranno essere spedite con le stesse modalita' ed entro lo
stesso termine di scadenza del presente bando. Pertanto, non sara'
tenuto conto di integrazioni documentali spedite oltre tale scadenza
e/o trasmessi con modalita' diverse da quelle previste per l'inoltro
delle domande, salvo quanto disposto per i candidati ammessi "con
riserva".
Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' dottorati dovranno
essere redatte altrettante domande.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato e redatta in
carta libera in lingua italiana con chiarezza e precisione sotto la
responsabilita' del candidato stesso, deve contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) il cognome (cognome da nubile per le donne coniugate), il
nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e
il codice fiscale;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
Commissione Giudicatrice (solo per i cittadini extra-comunitari, che
non intendono partecipare alle prove concorsuali);
d) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
e) l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con
l'indicazione della data di conseguimento, della media dei voti
riportati nel corso degli esami previsti dalla propria carriera
universitaria, del voto finale, della durata del corso di studi,
dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente
conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del
decreto con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Se il
titolo non e' gia' stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di
studio italiani richiesti, l'ammissione al concorso e' subordinata al
riconoscimento del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso, da
parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca. I candidati
non ancora in possesso del titolo di studio saranno ammessi con
"riserva" e saranno tenuti a presentare, a pena di decadenza, il
relativo certificato di conseguimento titolo o dichiarazione
sostitutiva prima dell'espletamento della prova scritta.
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) le lingue straniere conosciute e la lingua straniera scelta
per la prova orale;
h) di essere/non essere dipendente di Amministrazioni
Pubbliche;
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
j) di aver preso visione del bando di concorso;
k) il recapito eletto ai fini del concorso specificando il
codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'indirizzo di
posta elettronica con espressa menzione dell'impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione dello stesso.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, indicare
un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in
Italia, eletta quale domicilio.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata
pena l'esclusione:
fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
fotocopia del codice fiscale;
curriculum vitae;
autocertificazione del titolo di studio conseguito e degli
esami sostenuti;
autocertificazione di eventuali ulteriori titoli di studio
conseguiti con l'indicazione del numero di crediti attribuiti;
eventuali pubblicazioni in formato cartaceo;
il titolo equipollente conseguito presso una Universita'
straniera
titolo straniero tradotto, legalizzato e accompagnato dalla
dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validita'
rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di studio nelle Universita' italiane
(solo per i possessori di titolo di studio non dichiarato
equipollente)
I candidati con disabilita' dovranno specificare nella domanda di
partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio
necessario in relazione alla propria disabilita' nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di
esame.
Non saranno ammessi a partecipare al concorso coloro le cui
domande non riportino:
il cognome ed il nome;
la residenza e il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
la denominazione del dottorato di ricerca cui si intende
partecipare;
l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con
l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso di
studi, dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la
data del decreto con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza
stessa;
Saranno, inoltre, esclusi dal concorso i candidati che non
conseguiranno il titolo di studio richiesto prima dell'espletamento
della prova scritta.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore
attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 


Domanda di ammissione in soprannumero di cittadini extracomunitari


Per i cittadini extracomunitari e' prevista, in alternativa,
l'ammissione in soprannumero nel limite della meta' dei posti
istituiti, con arrotondamento all'unita' per difetto.
Pertanto i cittadini extracomunitari che non intendono concorrere
per la borsa di studio possono chiedere di essere valutati sulla base
del proprio curriculum. A tal fine i candidati, dovranno:
indicare nell'istanza di partecipazione di voler concorrere in
soprannumero;
inviare il proprio curriculum
inviare il titolo accademico equipollente conseguito presso
Universita' straniere indicando la data del decreto ministeriale con
il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa.
Inviare eventuali pubblicazioni in formato cartaceo;
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti,
dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al
Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza.
Si precisa che tali documenti dovranno essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero,
secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
In seguito alla valutazione del curriculum, il candidato
ricevera' comunicazione effettuata mediante posta elettronica
certificata PEC, ovvero a mezzo raccomandata a/r, da parte
dell'Ateneo che conferma la sua ammissione al colloquio.
Successivamente, la commissione compila la graduatoria generale di
merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato
nel colloquio e nella valutazione del curriculum universitario e dei
titoli.
Si precisa, inoltre, che i candidati extra-comunitari in possesso
di titolo di studio italiano non possono accedere ai posti in
soprannumero ma dovranno sostenere le prove concorsuali al fine di
essere ammessi al corso di dottorato.

                               Art. 6 


Prove di selezione


Le prove di selezione sono dirette ad accertare la preparazione
del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la
conoscenza di una o piu' lingue straniere.
L'esame di ammissione al corso consiste nella valutazione del
curriculum universitario e dei titoli, in una prova scritta e in un
colloquio.
La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione dispone di
100 punti per ciascun candidato, dei quali 20 sono riservati alla
valutazione del curriculum universitario, post-universitario e
professionale ed alle eventuali pubblicazioni, 40 alla valutazione
della prova scritta, 40 alla valutazione della prova orale.
La valutazione dei titoli avviene prima della correzione della
prova scritta e per i soli candidati che abbiano consegnato
l'elaborato di tale prova.
Non sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino un
punteggio inferiore a 24/40 nella prova scritta. I risultati della
valutazione dei titoli e della prova scritta sono resi pubblici prima
della prova orale mediante affissione all'Albo di Ateneo e la
pubblicazione sul sito web dell'Universita'
www.universitaeuropeadiroma.it, nella sezione Ricerca, Dottorati di
ricerca.
Sono ritenuti idonei i candidati che alla prova orale conseguano
un punteggio di almeno 24/40.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Il curriculum universitario e i titoli vengono valutati secondo
le seguenti modalita':
a) voto di laurea o di diploma in centodecimi fino a 10 punti:
10 punti 110 e lode
9 punti da 109 a 110
8 punti 108
7 punti 107
6 punti 106
5 punti 105
4 punti 104
3 punti 103
2 punti 102
1 punto 101
b) media degli esami fino a 7 punti:
7 punti da 29.50 a 30
6 punti da 29.00 a 29.49
5 punti da 28.50 a 28.99
4 punti da 28.00 a 28.49
3 punti da 27.50 a 27.99
2 punti da 27.00 a 27.49
1 punto da 26.50 a 26.99
c) diploma di Master o corso equiparato da 0 a 1 punto
d) Pubblicazioni ai sensi e secondo i criteri dell'art. 3,
decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 da 0 a 2 punti.
Il diario delle prove, con l'indicazione della sede, della data e
dell'ora verra' reso pubblico con almeno 15 giorni di anticipo
mediante affissione all'Albo di Ateneo e la pubblicazione sul sito
web dell'Universita' www.universitaeuropeadiroma.it, nella sezione
Ricerca, Dottorati di ricerca. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 7 


Commissioni giudicatrici e loro adempimenti


Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti di ruolo
del Centro dipartimentale per la ricerca. Ogni commissione sara'
composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non
piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali
esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole
e medie imprese.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e nella
valutazione del curriculum universitario e dei titoli.

                               Art. 8 


Graduatoria di merito


La graduatoria di merito sara' formulata secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato
e approvata con Decreto Rettorale.
Le borse di studio messe a concorso verranno attribuite ai primi
candidati risultati idonei, e a seguire verranno attribuiti i posti
senza borsa di studio.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta'.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al
successivo art. 10, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei
corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 9 


Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni


I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta e a proprie
spese, alla restituzione da parte dell'Universita' delle
pubblicazioni e dei documenti presentati decorso il termine utile
previsto dalla legge per proporre impugnazione, ed entro i successivi
tre mesi. Decorso tale ultimo termine, l'Universita' disporra' della
documentazione secondo le proprie esigenze, senza che da cio' possa
derivare alcuna responsabilita' in ordine alla conservazione del
materiale.

                               Art. 10 


Immatricolazione dei vincitori


I Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli
concorsi di dottorato, emanati entro 30 giorni dalla conclusione
della procedura di valutazione, saranno affissi all'Albo di Ateneo,
nonche' resi noti sul sito internet di Ateneo
www.universitaeuropeadiroma.it.
I vincitori, entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di
approvazione delle graduatorie, pena la decadenza dal diritto di
iscrizione, dovranno ottemperare a quanto segue:
1. registrarsi nel sito www.universiaeuropeadiroma.it nella
sezione "Studenti". La registrazione permette la creazione delle
credenziali (Username e Password).
2. compilare on - line la domanda di iscrizione accedendo, con
le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;
3. effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della
tassa regionale, pari a € 1000 (118,00 euro di tassa regionale +
882,00 tassa di iscrizione) mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante
Avviso), scaricabile accedendo, con le proprie credenziali, al
sistema informatico di Ateneo;
La domanda di immatricolazione, cosi' prodotta, dovra' essere
presentata presso la Segreteria Generale dell'Ateneo, pena la
decadenza dal diritto di iscrizione, corredata da una marca da bollo
di euro 14.62 euro e dai seguenti documenti:
due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una
applicata alla domanda di' immatricolazione;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validita'. Qualora il documento di identita' non sia in corso di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, dichiarare in calce alla
fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio;
fotocopia del codice fiscale;
autocertificazione del titolo universitario con date e voti
degli esami;
dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorieta',
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 da cui risulti che il reddito
personale annuo lordo non supera l'importo di 20.000,00 euro e
l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del
limite del reddito.
per i soli cittadini non comunitari: permesso di soggiorno in
corso di validita' o copia dell'avvenuta richiesta alle autorita'
competenti.
Coloro che si saranno collocati in posizione utile nelle
graduatorie di merito e che non ottempereranno a quanto sopra entro
il termine stabilito saranno considerati rinunciatari. I posti resisi
vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi
successivamente nella graduatoria di merito, che dovranno
perfezionare l'iscrizione, a pena di esclusione, entro i sei giorni
successivi al ricevimento della comunicazione effettuata con posta
elettronica certificata PEC, ovvero a mezzo raccomandata a/r, da
parte dell'Ateneo.
La seconda rata di € 1.000,00 dovra' essere versata entro il 15
luglio 2013.
Qualora il dottorando non provveda al pagamento della seconda
rata entro la scadenza prevista, verra' applicata una indennita' di
mora pari ad euro 50,00.

                               Art. 11 


Borse di studio


Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato nell'allegato corrispondente, pari ad un importo, per il
primo anno di corso, di € 13.638,47 (assoggettabile al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata) cosi' come stabilito
dall'art. 1 del decreto ministeriale 18.06.08, vengono assegnate,
previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni
giudicatrici.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le
relative convenzioni siano stipulate in data antecedente
l'espletamento delle prove scritte dei concorsi di ammissione.
L'aumento del numero delle borse di studio puo', previa delibera
degli Organi di Governo dell'Ateneo da assumersi prima
dell'espletamento delle prove scritte, determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso. L'eventuale aumento del numero
delle borse di studio e dei posti messi a concorso sara' reso noto
esclusivamente tramite avviso sul sito web dell'Ateneo.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti e fermo restando le
limitazioni reddituali imposte per usufruire della borsa stessa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della
borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno
all'estero nella misura del 50%, ove sussista la relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini
dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del
Collegio dei docenti al Rettore e deve essere corredata da
attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del
dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi
e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
Coordinatore del collegio dei docenti; per la fruizione della stessa
il limite di reddito personale complessivo annuo e' fissato in
€ 20.000,00 lordi. Alla determinazione di tale reddito concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi
natura occasionale.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono
presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione relativa al
reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di
incompatibilita' contenute nel presente paragrafo. Tale dichiarazione
deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno di frequenza
del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre,
provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS,
iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo.

                               Art. 12 


Dipendenti pubblici


Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente ammesso
ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di
ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato
in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o
di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del
dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli
importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto
al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti
che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i
pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per
almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata
in vigore della presente disposizione sono mantenuti. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

                               Art. 13 


Obblighi dei dottorandi


All'inizio di ogni anno accademico ogni dottorando definisce, col
concorso del proprio supervisore, un piano di studi e lo sottopone al
Collegio dei docenti del Dottorato che lo approva, richiedendo
eventualmente allo studente opportune modifiche.
Entro il primo anno di corso ogni dottorando deve frequentare
tutti i corsi previsti nel piano di studi. Inoltre in ciascun anno di
corso ogni dottorando deve partecipare attivamente ai cicli di
seminari previsti dal suo piano di studi. La frequenza agli
insegnamenti ed ai seminari e' obbligatoria.
Alla fine del secondo anno, il dottorando deve aver completato il
piano di studi personalizzato e deve redigere una relazione sullo
stato d'avanzamento della tesi.
Il terzo anno e' interamente dedicato al lavoro di tesi, che deve
essere prodotta entro la fine del terzo anno e deve contenere
risultati originali e rilevanti, degni di pubblicazione su rivista di
livello internazionale.
Al termine di ognuno dei tre anni di corso ogni dottorando
presenta una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte al Collegio dei docenti del Dottorato, che ne cura la
conservazione.
E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attivita' esterne non
devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal
dottorando.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di trovarsi nelle
condizioni previste dalla legge 30.12.1971, n. 1204 e successive
modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di
malattia grave e prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il Collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita' Europea di Roma possono svolgere
limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di
laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata
dal Collegio dei Docenti, secondo le modalita' fissate dal
Regolamento di Ateneo.

                               Art. 14 


Titolo di Dottore di Ricerca


Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di
dottorato. Il rilascio della certificazione del conseguimento del
titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato e previa
sottoscrizione di apposita dichiarazione di non compromettere in
alcun modo i diritti di terzi, della tesi finale nell'archivio
istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la
conservazione e la pubblica consultabilita'.
Il titolo di Dottore di Ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento
di Ateneo.

                               Art. 15 


Responsabile del procedimento


Il responsabile del procedimento amministrativo per la procedura
di valutazione comparativa di cui al presente bando, ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 2,
comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, e' la dott.ssa Anisa Bruci tel. (+39) 06.66543804, fax (+39)
06.66543933, e-mail: ricerca@unier.it

                               Art. 16 


Trattamento dei dati personali


L'amministrazione universitaria con riferimento al d.lgs n. 196
del 30.06.03 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.

                               Art. 17 


Pubblicita'


Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito WEB dell'Universita' Europea di
Roma http://www.universitaeuropeadiroma.it
Roma, 8 giugno 2012

Il rettore: Scarafoni

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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