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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di vari posti dei
corsi di dottorato di ricerca in politica agraria e in biotecnologia
degli alimenti - XV ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 22/8/2000
Ente:UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
Località:Viterbo  (VT)
Codice atto:000E7644
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il proprio decreto n. 1256/1999 del 24 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2000 - 4a Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 7, con il quale e' stato indetto
presso l'Universita' degli Studi della Tuscia di Viterbo pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XV ciclo;
Visti gli atti dei concorsi per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca in politica agraria e in biotecnologia degli
alimenti - XV ciclo, approvati rispettivamente con i provvedimenti
rettorali n. 621/2000 del 6 giugno 2000 e n. 675/2000 del 9 giugno
2000;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 30 aprile 1999,
n. 224, recepito nel regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca e nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - XV ciclo;
Viste le determinazioni assunte dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 20 e
29 giugno 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto presso l'Universita' degli Studi della Tuscia di
Viterbo pubblico concorso, per esami, per la copertura dei seguenti
posti dei corsi di dottorato di ricerca in politica agraria e in
biotecnologia deglli alimenti - XV ciclo, risultati vacanti a seguito
dell'espletamento delle procedure concorsuali:
politica agraria: un posto con borsa di studio; sedi
consorziate: Universita' degli studi della Calabria, Parma, Firenze;
biotecnologia degli alimenti: un posto senza borsa di studio;
corso monosede.

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o
di titolo accademico equivalente conseguito presso universita'
straniere.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato al
quale intendono concorrere, farne espressa richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro la data di scadenza del
presente bando di concorso. In tal caso l'ammissione verra' disposta
con riserva e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea entro il successivo mese
di settembre.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi della Tuscia, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1), dovra'
essere presentata o inviata al servizio affari generali, via San
Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice postale ed il numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri
un recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in
Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini stranieri);
la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera. Se il titolo straniero e' gia' stato dichiarato
equipollente il candidato dovra' dichiarare gli estremi del
provvedimento di equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
le lingue straniere conosciute;
di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
di avere/non avere usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza e/o del recapito.
L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua
straniera su richiesta dell'interessato (All. 2) previa valutazione
del collegio dei docenti.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso di dottorato consiste in una prova
scritta e in un colloquio. Nel corso del colloquio il candidato
dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua
straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Esse si svolgeranno presso l'Universita' degli Studi della
Tuscia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede,
della data e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata venti giorni prima della data fissata per la
prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta, venti giorni prima della data stabilita per il
colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia
scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati
presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 4.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta
del collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre membri scelti
tra professori e ricercatori di ruolo anche di altri atenei italiani
e stranieri, esperti nelle discipline scientifiche cui si riferisce
il corso, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel
caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.

                               Art. 5.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 42/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 6.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi
diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie della stessa
universita' e di altri atenei, il candidato dovra' esercitare opzione
per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari idonei nella graduatoria generale di
merito sono ammessi al dottorato di ricerca, senza borsa di studio,
in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.

                               Art. 7.
I candidati ammessi al corso di dottorato di ricerca, dovranno
presentare o far pervenire all'Universita' degli Studi della Tuscia -
servizio affari generali, via San Giovanni Decollato n. 1 - 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione
dell'esito del concorso, la domanda di iscrizione al primo anno del
corso di dottorato, in carta legale o resa legale, da compilarsi
secondo il modello predisposto dall'amministrazione universitaria,
corredata dai seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita', in carta libera,
debitamente firmata;
b) copia della ricevuta del versamento della prima rata del
contributo di cui all'art. 9 (solo per coloro che non beneficiano
della borsa di studio);
c) autocertificazione di cittadinanza;
d) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini comunitari e stranieri, il diploma
che ha consentito la loro ammissione all'universita', debitamente
tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri a corsi di laurea delle universita' italiane;
e) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
f) dichiarazione, in carta libera, di essere iscritto ad una
scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso
affermativo, l'impegno scritto a sospenderne le frequenza;
g) la dichiarazione, in carta libera, di non aver usufruito in
precedenza, anche per un solo anno, di altre borse di studio di
dottorato;
h) dichiarazione, in carta libera di essere/non essere titolare
di assegno di ricerca e, in caso affermativo, l'indicazione dell'area
scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari
di assegno e dell'universita' che lo ha bandito;
i) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, l'impegno a richiedere il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
j) in caso intenda usufruire della borsa di studio,
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo che non
dovra' essere superiore a quindici milioni di lire;
k) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari e stranieri).
In relazione alle lettere d) ed e) il candidato si impegna a
consegnare, nel piu' breve tempo possibile, la documentazione
originale.

                               Art. 8.
Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi
extracomunitari residenti in Italia o titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati
dall'art. 37, comma 5 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con reddito
annuo personale complessivo non superiore a 15 milioni di lire, e'
conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa
vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di
importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di
legge.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile al contributo INPS a gestione separata che, per l'anno
2000, e' pari al 13% di cui 1/3 a carico del percettore della borsa
di studio.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
Le borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso
e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per
eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I titolari di assegni di ricerca non possono cumulare la borsa di
studio per la partecipazione al dottorato di ricerca.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

                               Art. 9.
I dottorandi non titolari di borsa di studio, inclusi i
beneficiari di assegni di ricerca e i cittadini extracomunitari senza
borsa di studio, sono tenuti al pagamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le
seguenti fasce di reddito:
 
=====================================================================
Fasce | Reddito equivalente (in milioni) | Importo contributo
=====================================================================
5 |fino a 25 |Lire 500.000
4 |da 25 a 40 |Lire 650.000
3 |da 41 a 60 |Lire 1.010.000
2 |da 60 a 90 |Lire 1.500.000
1 |oltre 90 |Lire 1.800.000
 
Il versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, pari alla meta' degli
importi sopra indicati in relazione alla fascia di reddito di
riferimento, dovra' essere effettuato sul conto corrente postale
n. 10518017 intestato all'Universita' degli Studi della Tuscia,
Servizio di Tesoreria - 01100 Viterbo, indicando nella causale di
versamento: "Contributo per l'ammissione al dottorato di ricerca
(indicare il titolo del dottorato) XV ciclo".
Gli importi dei contributi potranno essere rivisti annualmente.
I dottorandi titolari di borsa di studio sono esonerati dal
pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato.

                              Art. 10.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di corso successivo o ne propone al rettore l'esclusione dal
proseguimento del corso.

                              Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore a
conclusione del corso e si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale che puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata con
decreto del rettore, su proposta del collegio dei docenti, in
conformita' al regolamento di ateneo in materia di dottorato di
ricerca.

                              Art. 12.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224, e al regolamento di ateneo in materia di
dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 1125/1999 del
18 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Viterbo, 25 luglio 2000
Il rettore: Mancini

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