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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti di
dirigente di seconda fascia del ruolo del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.102 del 27/12/2005
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Località:Nazionale
Codice atto:05E08464
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:20
Scadenza:26/1/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

   IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» ed in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla
qualifica di dirigente;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con qualifica dirigenziale per il quadriennio 1994-1997, sottoscritto
il 9 gennaio 1997;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dirigente dell'Area I per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il
5 aprile 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108 recante «norme regolamentari che disciplinano l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272 recante «il regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 concernente norme in favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1994, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni recante «la legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1974, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni concernente norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni recante «misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 370 in materia di esenzione
dall'imposta di bollo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 recante «determinazioni delle
classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 recante «determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004
recante «equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «il codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003
recante «disposizioni relative all'individuazione dei posti di
funzione di livello dirigenziale del personale appartenente all'Area
I dell'Amministrazione civile dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005, con il quale il Ministero dell'interno e' stato
autorizzato ad avviare la procedura pubblica concorsuale per la
copertura di venti posti di dirigente di seconda fascia;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di
venti posti di dirigente di II fascia del ruolo del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno, per le esigenze degli
uffici periferici del Ministero dell'interno, da ripartire
nell'ambito delle seguenti regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.
2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno.
3. I posti riservati, se non utilizzati, sono conferiti ai
candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Candidati ammessi a partecipare
 
1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati che si
trovano nelle seguenti posizioni:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano almeno cinque anni di servizio svolti
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni
reclutati a seguito di corso-concorso, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno quattro anni di servizio, in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
c) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
servizio presso enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
d) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea;
e) i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio
universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea specialistica (LS) conseguita presso universita' o
istituti di istruzione universitaria equiparati, appartenente ad una
delle seguenti classi di laurea: finanza (17/S), giurisprudenza
(22/S), relazioni internazionali (60/S), scienze dell'economia
(64/S), scienze della politica (70/S), scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo
(88/S), scienze economiche aziendali (84/S), statistica economica,
finanziaria ed attuariale (91/S), studi europei (99/S); sono altresi'
ammesse le seguenti lauree: giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio e lauree equipollenti ovvero altro diploma di
laurea la cui equiparazione alle classi di lauree specialistiche e'
stabilita dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196;
c) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo
nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ovvero siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di
vari comparti;
d) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,
in base alla normativa vigente;
e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
f) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. I candidati in possesso di laurea specialistica, di laurea o
di altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un
Paese dell'Unione europea, possono essere ammessi alle prove
concorsuali purche' i titoli suddetti siano stati equiparati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il candidato e' ammesso con riserva alle prove del concorso qualora
tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti
per l'attivazione della procedura medesima.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
4. I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione puo'
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la
mancata sottoscrizione autografa della domanda e la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente
provvedimento.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande. Termini e modalita'.
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modello «A», allegato al presente
provvedimento e dovra' essere presentata oppure spedita a mezzo di
raccomandata postale, con avviso di ricevimento, alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di residenza, entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
2. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e
nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare le domande
rispettivamente al Commissariato del Governo per la provincia di
Trento o di Bolzano o al Presidente della giunta regionale della
Valle d'Aosta.
3. Il modello di domanda e gli indirizzi cui inoltrare le domande
di partecipazione al concorso sono disponibili nel sito internet del
Ministero dell'interno: «http://dait.interno.it»> 4. La mancata utilizzazione del modello sopraindicato comporta
l'esclusione dal concorso.
5. I candidati dovranno compilare il modello di domanda di
partecipazione in tutte le sue parti e secondo le indicazioni
relative al possesso dei requisiti; i candidati che compileranno il
modello in modo impreciso ed incompleto ovvero privo della firma,
saranno esclusi con provvedimento motivato.
6. Al fine dell'accertamento della tempestivita' nella
presentazione della domanda, fara' fede il timbro a data dell'ufficio
ricevente per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data
dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, cui dovra' essere
allegata fotocopia di un documento in corso di validita'.
7. Il ritardo nell'inoltro delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta l'inammissibilita' di
quest'ultimo al concorso.
8. Delle domande presentate a mano sara' rilasciata ricevuta.
9. Il personale di ruolo dell'Amministrazione civile
dell'interno, avente titolo a partecipare al concorso, potra'
inoltrare la domanda con le modalita' ed entro il termine sopra
indicato, per il tramite dell'ufficio dove presta servizio che
provvedera' a trasmetterla alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente.
10. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' fare esplicita richiesta
in relazione al proprio handicap dell'ausilio necessario nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d'esame. In ragione di cio' la domanda di
partecipazione dovra' essere corredata da una certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di
consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso
anche per i soggetti portatori di qualsiasi tipo di handicap.
11. Il candidato deve dichiarare nel modello di domanda in quale
lingua straniera, tra quelle indicate nel successivo art. 7, intende
sostenere la prova di lingua.
12. Il candidato deve dichiarare che e' disposto a raggiungere la
sede di servizio assegnata dall'Amministrazione nell'ambito delle
regioni di cui all'art. 1;
13. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio presso il quale
e' stata presentata la domanda di partecipazione, le successive
eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito.
14. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento della raccomandata.
15. Il candidato deve dichiarare nel modello di domanda di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
16. Il candidato deve dichiarare di autorizzare il trattamento
dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Con successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la
commissione esaminatrice ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

                               Art. 6.
 
Prova preselettiva
 
1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e'
facolta' dell'Amministrazione di far precedere le prove d'esame da
una prova preselettiva, a correzione informatizzata, della durata di
un'ora, consistente nella risoluzione di novanta quesiti a risposta
multipla, i cui argomenti verranno scelti tra le materie delle prove
scritte ed orali.
2. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e'
differenziato secondo l'indice statistico riportato nella tabella «C»
allegata al presente provvedimento, in rapporto al grado di
difficolta' della domanda.
3. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
4. Alle successive prove scritte saranno ammessi un numero di
concorrenti non superiore a 10 volte i posti messi a concorso.
Saranno ammessi altresi' i concorrenti che hanno riportato un
punteggio identico a quello dell'ultimo candidato ammesso.
5. L'Amministrazione potra' affidare a qualificati istituti
pubblici e privati la predisposizione dei quesiti. La prova
preselettiva puo' essere gestita con l'ausilio di societa'
specializzate.
6. Le modalita' di svolgimento dell'eventuale preselezione
saranno oggetto di apposito avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 28 marzo 2006 nonche' nel sito internet del Ministero
dell'interno: «http://dait.interno.it***RAQUO***. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Pertanto coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione
dalla suddetta prova sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo
e nell'ora prestabiliti. L'assenza dalla prova stessa comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova
orale.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle
seguenti materie: economia politica, politica economica con
lineamenti di storia economica, diritto costituzionale e/o diritto
amministrativo, amministrazione del patrimonio e contabilita'
generale dello Stato.
3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad
accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto
il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza
ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita'
istituzionale del Ministero dell'interno.
4. La prova orale consiste in un colloquio che mira ad accertare
la preparazione e la professionalita' del candidato nonche'
l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e verte
sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti altre:
nozioni generali di diritto del lavoro, nozioni generali di scienza
dell'organizzazione, diritto civile, scienza delle finanze, diritto
comunitario, ordinamento del personale e organizzazione degli uffici
centrali e periferici del Ministero dell'interno. Nel corso della
prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del
candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, e' prevista
la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una delle
seguenti lingue, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco e
spagnolo. Nell'ambito del colloquio e' inoltre accertata la
conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e
dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante
una verifica pratica, nonche' la conoscenza delle problematiche e
delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in
relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e
gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli
uffici e dei servizi.
5. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

                               Art. 8.
 
Svolgimento delle prove
 
1. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte, i
candidati dispongono di otto ore.
2. Nel corso delle prove scritte i candidati potranno consultare
esclusivamente codici e testi di legge non commentati. Non sono
ammessi nelle aule d'esame cellulari o palmari o altri mezzi di
comunicazione.
3. Ciascuna prova scritta e orale e' valutata in centesimi e si
intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei voti
riportati in ciascuna prova scritta e del voto riportato nella prova
orale.
4. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte
saranno resi noti nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
«Concorsi ed esami» nonche' nel sito internet del Ministero
dell'interno: «http://dait.interno.it***RAQUO***. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Pertanto coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione
dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e
nell'ora prestabiliti. L'assenza anche da una sola delle prove
scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la
causa.
5. I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale
riceveranno la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
di quello nel quale dovranno sostenere la prova stessa.
6. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
7. Le sessioni delle prove orali sono pubbliche. Al termine di
ognuna la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale
elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nella sede d'esame.

                               Art. 9.
 
Categorie riservatarie e preferenze
 
1. I candidati che hanno superato la prova orale e che intendono
far valere i titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
tabella «B» allegata, ed all'art. 1 del presente provvedimento,
devono far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data del colloquio, al Ministero dell'interno, Dipartimento per
gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le risorse
umane, servizio V, Piazza del Viminale, 00184 Roma, i documenti,
ovvero le autocertificazioni, attestanti detti titoli.
2. I documenti devono essere prodotti in carta semplice ed
inoltrati entro il termine sopra citato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.

                              Art. 10.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
 
1. La graduatoria di merito e' formata dalla commissione
esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato ai sensi dell'art. 8, comma 3.
2. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e
delle preferenze di cui al precedente art. 9.
3. La graduatoria e' approvata con provvedimento ministeriale e
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero
dell'interno nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno
«http://dait.interno.it».> 4. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».

                              Art. 11.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
1. I candidati dichiarati vincitori, in regola con la
documentazione richiesta, verranno convocati secondo l'ordine di
graduatoria al fine dell'indicazione della regione tra quelle
previste nel presente provvedimento, nell'ambito delle quali sara'
individuata la relativa sede di assegnazione.
2. I vincitori del concorso sono invitati a stipulare il
contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato, secondo la
disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro
vigente al momento dell'assunzione, presso la sede di servizio
indicata dall'Amministrazione, per l'assunzione nel ruolo dei
dirigenti di II fascia del ruolo del personale dell'Amministrazione
civile dell'interno.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio sono sottoposti
ad un periodo di prova di sei mesi, ai sensi dell'art. 15 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica
dirigenziale, sottoscritto il 9 gennaio 1997. Nell'ambito del periodo
di prova e' prevista la frequenza di un ciclo di attivita' formative
cosi' come previsto dalla vigente normativa. Possono essere esonerati
dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella
stessa qualifica, presso altra pubblica amministrazione.
4. Ai candidati vincitori compete il trattamento economico
relativo alla qualifica dirigenziale secondo la disciplina
contrattuale vigente al momento dell'assunzione.
5. L'Amministrazione provvede con apposita comunicazione a
richiedere ai vincitori la documentazione utile ai fini
dell'assunzione e ad accertare il possesso dei requisiti prescritti
per l'assunzione.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, Direzione centrale per le risorse umane, servizio V,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, Direzione centrale per le risorse umane, Piazza del
Viminale, 00184 Roma.

                              Art. 13.
 
Norme di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Roma, 20 dicembre 2005
Il capo del dipartimento: Malinconico

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