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ALMA MASTER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina della commissione giudicatrice per 1 procedura di valutazione
comparativa a 1 posto di professore universitario, fascia degli
associati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 13/7/2010
Ente:ALMA MASTER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:0E005652
Sezione:Università
Tipologia:Nomina
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Vista la legge 6 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n.
117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il Regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
«sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1626 del 5 novembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21 novembre 2008;
Vista la legge del 9 gennaio 2009 n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 n. 139;
Visto il risultato delle operazioni di voto e di sorteggio per le
designazioni dei componenti le Commissioni giudicatrici;

Decreta:


Art. 1


E' costituita la seguente commissione giudicatrice per il
concorso a posto di Professore universitario, fascia degli associati:
GEO-02 Geologia stratigrafica e sedimentologica Facolta' di
scienze matematiche fisiche e naturali:
Enzo Farabegoli - professore ordinario - Universita' di
Bologna, via Selmi, 1 - 40126 Bologna;
Flavio Jadoul - professore ordinario - Universita' di Milano,
via Saldini, 50 - 20133 Milano;
Franco Ortolani - professore ordinario - Universita' di
Napoli Federico II, via Mezzocannone, 12 - 80134 Napoli;
Fabio Sandrelli - professore ordinario - Universita' di
Siena, via P.A. Mattioli, 4/A - 53100 Siena;
Luigi Torelli - professore ordinario, Universita' di Parma,
via Universita', 7 - 43100 Parma.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2094904.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
Dipartimento di scienze della terra e geologico ambientali - piazza
di Porta San Donato 1 - 40127 Bologna.

                               Art. 2 


Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (il decreto rettorale
n. 1626 del 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
91 del 21 novembre 2008), consultabile nel seguente sito WEB:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm,
le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai
sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano
previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della Facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'
i suoi lavori (cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
Ai candidati che scelgano di consegnare a mano le pubblicazioni,
si raccomanda di prestare attenzione al periodo di chiusura estiva
della struttura a cui deve essere fatta la consegna.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni
anche ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso
sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel
caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di
pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
Bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la
Facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3 


Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art.
9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la
presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 4 


Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono
autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di
strumenti telematici di lavoro collegiale.
Bologna, 29 giugno 2010

Il rettore: Dionigi

 

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