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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Bando di concorso per 52 borse di studio per l'anno
scolastico/accademico 2010/2011 riservato ai figli ed agli orfani
dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei
consorzi di comuni.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 11/1/2011
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Località:Nazionale
Codice atto:1E000039
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari territoriali

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'Interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei
contratti di cui all'art. 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93;
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto che nello stato di previsione della spesa di questo
Ministero e' istituito il cap. 1207 «Spese e contributi per le
attivita' sociali, culturali ed assistenziali delle comunita'
montane, nonche' per il funzionamento delle relative commissioni di
concorso»;

Decreta:


Art. 1


Ai fini del presente decreto si intende:
a) per Laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
b) per Diploma di Laurea, il titolo universitario rilasciato ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e dell'art. 3, comma 1, della
Legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) per Laurea Magistrale, il titolo universitario rilasciato ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
d) per corsi di Laurea, i corsi di studio al termine dei quali
sono rilasciati i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) per corso di Laurea Magistrale, il corso di studio al
termine del quale e' rilasciato il titolo di cui alla precedente
lettera c).

                               Art. 2 


1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di n.
52 borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2010-2011, ai
figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle
comunita' montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data di
scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' di
servizio ovvero in posizione di quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1, sono ripartite nelle
seguenti categorie:
A) scuole medie inferiori: n. 10 da euro 700,00 ciascuna;
B) scuole medie superiori: n. 18 da euro 1.000,00 ciascuna;
C) universita' (statali o legalmente riconosciute) ed istituti
di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle
arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 4 da
euro 1.500,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso;
D) universita' (statali o legalmente riconosciute) ed Istituti
di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle
arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 20
cosi' ripartite:
d1) - iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di
Laurea e iscritti al 1° anno e successivi del corso di Laurea
Magistrale: n. 16 da euro 1.800,00 ciascuna;
d2) - laureati nell'anno accademico 2010-2011, in possesso
del titolo di Laurea: n. 2 da euro 2.500,00;
d3) - laureati nell'anno accademico 2010-2011, in possesso
del titolo di Laurea Magistrale o Diploma di Laurea: n. 2 da euro
2.800,00.
3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a
beneficio della categoria i cui candidati risultati idonei siano in
numero superiore rispetto alle borse di studio messe a concorso, nei
limiti di spesa stabiliti dal presente decreto. Qualora nelle
graduatorie non risultino candidati idonei in alcuna categoria, la
Commissione provvede ad assegnare la somma rimasta disponibile,
ripartendola in parti uguali tra tutti i vincitori del concorso.
4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante accredito sul
c/c bancario o postale.

                               Art. 3 


1. Per poter partecipare al concorso i candidati di cui all'art.
2, comma 2, lettere A) e B), non devono aver frequentato da ripetenti
l'anno scolastico 2010-2011 e devono aver conseguito, nello stesso
anno, la promozione alla classe o al corso successivo, riportando una
votazione media non inferiore a 7.
2. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera C), devono
aver conseguito, non da ripetenti, il diploma di scuola media
superiore nell'anno scolastico 2009-2010, riportando nell'esame di
Stato una votazione non inferiore a 70/100 ed aver sostenuto piu' di
un esame previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico
2010-2011, riportando una media pari ad almeno 24/30.
3. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D-d1), devono
aver riportato negli esami sostenuti, relativi al proprio piano di
studio dell'anno accademico 2010-2011, una media pari ad almeno
24/30.
4. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3)
devono aver conseguito una votazione non inferiore a 100/110 per la
prova finale.
5. Sono esclusi i figli dei segretari comunali e dei segretari
titolari del servizio di segreteria di piu' comuni in convenzione,
anche se facenti parte di una comunita' montana o di un consorzio di
comuni, nonche' i figli di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche
amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti di istituti di
qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l'anno 2010/2011, sia
interamente a carico della pubblica assistenza.

                               Art. 4 


1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta
utilizzando i modelli allegati al presente decreto, puo' essere
presentata per una sola Sezione e deve essere trasmessa, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine del 30
settembre 2011, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici
Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali - Area
II-Personale Enti Locali. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunita' montana o di consorzio di comuni in attivita' di servizio o
in posizione di quiescenza o da chi esercita la potesta' genitoriale
o la tutela, se il candidato e' orfano, o dal candidato medesimo, se
maggiorenne.
4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previste dall'art. 3, comma 5 del presente decreto e che,
ai sensi della legge 31 dicembre1996, n. 675 e successive
modificazioni e integrazioni si autorizza l'Amministrazione al
trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente
procedura concorsuale.
Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l'indirizzo
dell'istituto frequentato nell'anno 2010/2011 e, per gli iscritti al
1° anno di universita' o equiparati, anche la denominazione e
l'indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e' conseguito il
diploma di scuola media superiore.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il
candidato e' figlio di segretario generale di una comunita' montana o
di un consorzio di comuni in servizio o in posizione di quiescenza,
con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e dell'ultimo anno
di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione
sara' resa da chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela
(modello 1);
b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito
(modello 2):
per i candidati di cui alle lett. A) e B) dell'articolo 2:
autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole materie
dal candidato, nell'anno scolastico 2010-2011;
per i candidati di cui alla lettera C) dell'articolo 2,
autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di
Stato nonche' degli esami sostenuti con le relative votazioni
conseguite nel primo anno di corso universitario;
per i candidati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera D):
d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2010-2011;
d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione
conseguita per l'esame finale;
c) copia del piano di studio approvato dalla Facolta'
frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C) e D);
d) autocertificazione relativa al reddito e alla composizione
del nucleo familiare (modello 3);
e) indicazione della modalita' di pagamento prescelta (modello
4);
f) fotocopia di un documento di identita' del sottoscrittore,
in corso di validita'.

                               Art. 5 


1. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
DPR 28.12.2000, n. 445, art. 71 (modalita' dei controlli) si riserva
di verificare, a campione, la veridicita' delle autocertificazioni
prodotte.
2. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1 del
D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito dall'art.
1 del D.M. in data 13 marzo 2002, verra' nominata la Commissione che
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna
delle categorie previste dall'art. 2 del presente decreto.
3. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di
cui all'art. 2, comma 2, lett. A) e B) verra' effettuata dalla
Commissione suddetta, sulla base della media delle votazioni
conseguite da ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni
conseguite in religione ed educazione motoria.
L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui
all'art. 2, comma 2, lett. C) e D-d1) verra' effettuata dalla
Commissione sulla base del numero di esami sostenuti in rapporto al
piano di studio ed, a parita' di esami, della media delle votazioni
ottenute negli esami medesimi.
L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui
all'art, 2, comma 2, lett. D-d2) e D-d3), verra' effettuata dalla
Commissione suddetta, sulla base della votazione conseguita da
ciascuno di essi per la prova finale.
Per tutte le categorie, a parita' di merito, si terra' conto del
numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita', del
reddito del nucleo familiare.
Per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), nel caso di
parita' di tutti i predetti parametri, si terra' conto del voto
riportato nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi delle
scuole medie superiori.
4. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e'
imputata al capitolo n. 1207 nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'Interno.
5. Il Direttore Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo
e per le Autonomie Locali e' incaricato dell'esecuzione del presente
decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, IV serie speciale.
6. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli
allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico
scaricabile, sul portale del Ministero dell'Interno all'indirizzo:
http://autonomie.interno.it.
7. L'Amministrazione si riserva di rettificare il presente bando
in presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni
normative.
Roma, 16 dicembre 2010

Il capo Dipartimento: Pansa

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