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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, a un posto per la nomina a Maggiore
del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni, Maestro Direttore della Banda Musicale
dell'Esercito. Anno 2017.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 9/5/2017
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Località:Nazionale
Codice atto:17E03037
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:8/6/2017
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
codice per le pari opportunita' fra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge n. 246 del 28 novembre 2005;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell'Ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare nonche' il titolo X del libro IV concernente norme per il
reclutamento e la formazione, ruolo e organici e stato giuridico e
avanzamento del personale delle bande musicali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare i titoli II, III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e per la formazione del
personale militare, nonche' il titolo X del libro IV concernente
norme per il reclutamento, per le commissioni dei concorsi e per la
nomina e la formazione del personale delle bande musicali;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante «Disposizioni per
l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016»;
Considerato che il concorso, per titoli ed esami, a un posto per
la nomina a maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni, Maestro Direttore della
Banda musicale dell'Esercito, indetto con decreto dirigenziale 64/1D
del 24 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie
speciale, n. 17 del 1° marzo 2016 e' andato deserto per carenza di
concorrenti idonei;
Ravvisata quindi, la necessita' di indire un nuovo concorso per
titoli ed esami, per il reclutamento del Maestro Direttore della
Banda musicale dell'Esercito;
Considerato che il posto a concorso e' stato bilanciato con la
decurtazione di una unita' nel numerico degli ufficiali dei ruoli
speciali, autorizzati dallo Stato maggiore della difesa per l'anno
2015;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2016 0214710 del 4 novembre
2016 con la quale il I Reparto affari giuridici ed economici del
personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2016 il concorso sopracitato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 -registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al
Foglio n. 2512- concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 2016 -registrato presso la Corte dei conti il 25 ottobre
2016, al Foglio n. 2028- relativo alla sua conferma nell'incarico,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a un posto per la
nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro Direttore della
Banda musicale dell'Esercito.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento
del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione ne dara' immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione medesima eserciti la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali
spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni
concorsuali.
5. L'Amministrazione della difesa si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo
art. 3, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti
gli interessati, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it.

                               Art. 2 


Requisiti


1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il 25° anno di eta' e non hanno superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione.
Si prescinde dal limite massimo di eta' esclusivamente per il Maestro
Direttore di Banda musicale in servizio permanente di altra Forza
armata o Corpo di polizia e per il Maestro Vice Direttore della Banda
musicale dell'Esercito;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale
integrato dal corso annuale per l'ammissione ai corsi universitari.
Sono altresi' ritenuti titoli di studio validi i diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e
riconosciuti equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti
dovranno presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, una dichiarazione di equiparazione
rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
k) sono in possesso del diploma di strumentazione per banda e
del diploma di composizione o di direzione d'orchestra, conseguiti
presso un Conservatorio statale o in altro analogo istituto
legalmente riconosciuto.
Sono altresi' ritenuti titoli di studio validi i diplomi di cui
sopra conseguiti all'estero e riconosciuti equiparati, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal
fine i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione,
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una
dichiarazione di equiparazione rilasciata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Ai fini del conferimento della nomina a Maggiore del ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, Maestro Direttore della Banda musicale dell'Esercito e
dell'eventuale ammissione al corso formativo, i concorrenti dovranno
essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'esercito.
Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei
successivi articoli 10 e 11 del presente decreto;
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a Maggiore in servizio permanente del ruolo speciale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni,
Maestro Direttore della Banda musicale dell'Esercito.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa


1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1 viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito
internet www.difesa.it ovvero attraverso il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate
al successivo comma 3 -che consentira' la partecipazione a tutti i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura
pubblicazione- e' possibile presentare la domanda di partecipazione e
ricevere le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale
per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla
gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
«istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di
riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini
(file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni attestanti l'equiparazione
del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, a
quello richiesto per la partecipazione, nonche' quelle attestanti
eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a
tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello
stesso contenute (ad es.: equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf,
ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia
della stessa.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nel sito www.persomil.difesa.it, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al
precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa
le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La direzione generale per il personale militare potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.persomil.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni tramite
messaggio di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un
account di PE- all'indirizzo: persomil@persomil.difesa.it o posta
elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account
di PEC- all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it e all'indirizzo
r1d1s3@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano
e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla direzione generale per il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal Codice «MA DI BA EI 2017».

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso e spese di viaggio


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) tre prove scritte;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamenti psico-attitudinali;
e) prova teorica;
f) prova pratica di concertazione e direzione.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
2. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente
articolo.
3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), c) d), e) ed f), nonche' quelle di vitto e alloggio per
la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei
concorrenti, anche se militari in servizio.
4. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente comma 1 del presente articolo, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura
prevista, di norma per la preparazione alla prova teorica, oppure
frazionata in periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per
le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 7 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per le prove scritte, per la
valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di
concertazione e direzione e per la formazione della graduatoria
finale di merito;
b) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali;
d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La Commissione esaminatrice per le prove scritte, per la
valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di
concertazione e direzione e per la formazione della graduatoria
finale di merito, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
a) Un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale
di Brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre
anni, presidente;
b) due insegnanti di Conservatorio statale, membri;
c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per
banda, membri;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio del Corpo sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni.
4. La Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio dell'Esercito delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, di grado non inferiore
a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale psicologo in servizio del Corpo sanitario
dell'Esercito, membro;
c) un Ufficiale in servizio qualificato perito selettore
attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo;
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio,
segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio
permanente dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere
coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di
selezione VFP1 di Roma.
5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un Ufficiale generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio, presidente;
b) due Ufficiali superiori medici in servizio del Corpo sanitario
dell'Esercito, membri.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 3.

                               Art. 8 


Prove scritte


1. I concorrenti saranno sottoposti -a cura della Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto- a tre prove scritte
di seguito specificate:
a) 1ª prova scritta: composizione di una fuga a quattro parti, da
svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto) ore con un punteggio
massimo conseguibile pari a 10/10;
b) 2ª prova scritta: composizione di una marcia eroica o funebre
o trionfale o militare per pianoforte, da svolgere nel tempo massimo
di 18 (diciotto) ore con un punteggio massimo conseguibile pari a
10/10;
c) 3ª prova scritta: strumentazione per banda di un brano di
musica per pianoforte, da svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto)
ore con un punteggio massimo conseguibile pari a 10/10.
2. Il calendario di dette prove, contenente tra l'altro
l'indicazione della sede di svolgimento, sara' reso noto ai
concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello del termine di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione di cui al
precedente art. 4, comma 1, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale
avviso, effettuato con le modalita' di cui al precedente art. 5,
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti
i concorrenti e sara' inoltre consultabile anche nel sito
www.persomil.difesa.it
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso dovranno presentarsi, senza attendere alcuna
comunicazione, nella sede, nel giorno e nell'orario stabiliti nel
calendario di cui al precedente comma 2, almeno un'ora prima
dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di
avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa
ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4,
comma 3 del presente decreto; dovranno inoltre avere al seguito carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche'
l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sara' loro
fornita sul posto.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 5.
5. Gli elaborati potranno essere prodotti a matita, purche',
all'atto della consegna degli stessi, il concorrente provveda a
fissare sul foglio la scrittura con apposito prodotto di cui dovra'
provvedersi prima dell'inizio delle prove.
6. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 del presente
articolo si svolgeranno secondo le disposizioni di cui agli artt. 13,
14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Prima dell'inizio della prova la Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
chiarira' ai concorrenti durata, modalita' di svolgimento e criteri
di valutazione della prova medesima.
7. All'atto della presentazione per sostenere la terza prova
scritta, i concorrenti dovranno consegnare alla Commissione
esaminatrice, in formato cartaceo o su supporto informatico, i titoli
di merito posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione con le modalita'
stabilite nel successivo art. 9.
8. Le prove medesime si intenderanno superate qualora il
concorrente riporti, in ciascuna di esse, il punteggio minimo di
6/10. Pertanto i concorrenti che non riportino almeno il punteggio
minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
9. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi agli
accertamenti sanitari, il calendario con i giorni di convocazione e
le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui al successivo
art. 10 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazione del portale dei
concorsi. Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al
precedente art. 5 del presente decreto, sara' inoltre consultabile
nel sito www.persomil.difesa.it.
10. Sara' possibile chiedere informazioni relative alle prove
scritte, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell'esito della prove stesse, al Ministero della difesa - direzione
generale per il personale militare - sezione relazioni con il
pubblico (tel.:06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

                               Art. 9 


Valutazione titoli


1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a), valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che
risulteranno idonei alle tre prove scritte. A tal fine la
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati,
procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo aver valutato i titoli di merito.
L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione della prova teorica.
2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
da attribuire a ciascuna categoria, cosi' come previsto dall'art.
943, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, sono le seguenti:
a) titoli accademici:
diplomi accademici di secondo livello, previsti dall'art. 2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 10 (dieci)
punti;
diplomi accademici di primo livello, previsti dall'art. 2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 8 (otto) punti.
b) titoli didattici:
incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti
superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola, fino
a 5 (cinque) punti;
c) titoli professionali:
attivita' e incarichi svolti, connessi con la specifica
professionalita', fino a 15 (quindici) punti.
3. Tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di cui al precedente art.
4, comma 1, dovranno essere consegnati alla Commissione esaminatrice
all'atto della presentazione per sostenere la terza prova scritta.
4. Gli stessi titoli dovranno essere accompagnati da un elenco
cartaceo suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali in
duplice copia, una delle quali sara' restituita al concorrente
debitamente sottoscritta dalla Commissione esaminatrice e dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita':
in originale o copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di
notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, secondo il modello fac-simile riportato
nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto; in tal caso il concorrente, per ciascuno dei titoli
posseduti, dovra' fornire dettagliatamente tutti gli elementi
necessari alla corretta valutazione da parte della Commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi
del successivo art. 16 del presente decreto, pertanto l'omissione
anche di uno solo di suddetti elementi comportera' la non valutazione
del titolo autocertificato. Rimane inteso che per le pubblicazioni,
incisioni e composizioni il concorrente dovra' fornire una copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge.
La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo.
Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa,
valgono le disposizioni di cui al precedente comma 3 e del presente
comma 4.
5. Eventuali titoli consegnati con modalita' e tempi diversi da
quanto stabilito dal presente articolo, non saranno presi in
considerazione e quindi non valutati. Il punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli sara' utile ai fini della formazione della
graduatoria di cui al successivo art. 14.
6. Sara' cura dell'Amministrazione effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art.
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, riservandosi la facolta' di chiedere al candidato, per le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei
titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge.
7. I verbali relativi alla valutazione dei titoli e alle prove
scritte dovranno essere trasmessi alla direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno
dalla data di completamento delle medesime operazioni.

                               Art. 10 


Accertamenti sanitari


1. Gli accertamenti sanitari, volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali
ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi, cui
saranno sottoposti i soli concorrenti che saranno risultati idonei ad
ognuna delle tre prove scritte di cui al precedente art. 8, verranno
effettuati presso il Centro di selezione VFP1 di Roma, via Carlo
Alberto dalla Chiesa, n. 2 - 00192 Roma, nel giorno e nell'ora
indicati nella comunicazione di cui al precedente art. 8, comma 9. I
concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5.
2. Solo i concorrenti in servizio nell'Esercito, all'atto della
presentazione presso il Centro di selezione VFP1 di Roma, dovranno
consegnare la dichiarazione medica del dirigente del Servizio
sanitario del reparto/ente cui sono in forza, attestante il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato
secondo il modello riportato nell'allegato B che costituisce parte
integrante del presente decreto. Si precisa che il concorrente in
servizio dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare
incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all'impiego nei
teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di controllo
dell'efficienza operativa, di cui alla direttiva n. 100/162.200 ITER
del 17 aprile 2000, dello Stato Maggiore dell'Esercito e successive
aggiunte e varianti, e della direttiva M_D SSMD REG2016 0019827
dell'11 febbraio 2016, dello Stato Maggiore della Difesa, non
riuniscono i requisiti sanitari necessari per la partecipazione al
concorso. Pertanto l'eventuale concorrente che si trovi in tale
situazione sara' escluso dal concorso.
3. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, all'atto della presentazione
presso il medesimo Centro di selezione VFP1 di Roma, dovranno
consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in
copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN), in data non anteriore ai 2 (due) mesi da quella di
presentazione per gli accertamenti psico-fisici, relativo al
risultato della ricerca dei markers virali anti HAV, IgG, HBsAg, anti
HBs, anti HBc e anti HCV;
b) certificato conforme all'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto, in data non anteriore ai 6 (sei)
mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari,
rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della
legge 23 dicembre 1978 n. 833, attestante lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento);
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore ai 2 (due) mesi da quella di presentazione per
gli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore ai 2 (due) mesi da quella di presentazione per
gli accertamenti sanitari, relativo al risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al
risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in
due proiezioni;
e) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non
anteriore ai 2 (due) mesi da quella di presentazione per gli
accertamenti sanitari, di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD),
eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attivita'
enzimatica;
f) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore ai 3 (tre) mesi da quella di presentazione per
gli accertamenti sanitari, attestante i seguenti esami:
1) analisi completa delle urine con esami del sedimento;
2) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatinemia;
transaminasemia (GOT - GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT.
g) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data
non anteriore ai 2 (due) mesi da quella di presentazione per gli
accertamenti sanitari, attestante l'esito di ecografia pelvica;
h) il solo concorrente che risultera' vincitore del concorso
sara' sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e
all'estero. A tal fine, dovra' presentare, all'atto
dell'incorporamento:
certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della Direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della direzione generale
della Sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
4. Inoltre, tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in
servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, dovranno
presentare:
a) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore a 1 (uno) mese da quella di presentazione per
gli accertamenti sanitari, attestante l'analisi delle urine per la
ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze stupefacenti
e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e
cannabinoidi, metanfetamina, MDMA e metadone in accordo con il
Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il
Provvedimento del 18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facolta'
per l'Amministrazione, di sottoporre a drug-test il concorrente che
risultera' vincitore del concorso di cui al precedente art. 1, comma
1;
b) solo i concorrenti di sesso femminile, referto attestante
l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, entro i 5
giorni precedenti la data di presentazione per gli accertamenti
sanitari.
5. I soli concorrenti non in servizio ovvero in servizio in
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, qualora presentino il
relativo verbale di notifica di idoneita' agli accertamenti
psico-fisici nell'ambito di un concorso per il reclutamento
nell'Esercito, nei 365 giorni precedenti la data di presentazione per
l'effettuazione degli accertamenti di cui al presente articolo,
dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti sanitari:
a) certificato di cui al precedente comma 3, lettera b);
b) referti di cui al precedente comma 4, lettere a) e b);
c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV), effettuati
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non
anteriore a 3 (tre) mesi da quella di presentazione per gli
accertamenti sanitari.
6. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 comportera' l'esclusione del
concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, ad
eccezione del referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente
comma 3, lettera e), concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD). Quest'ultimo dovra' comunque essere
presentato dal concorrente, qualora vincitore, all'atto
dell'incorporamento. Si precisa, inoltre, che i concorrenti che
abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture
sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle cliniche.
Detti documenti saranno acquisiti agli atti quale parte integrante
della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e,
pertanto, non saranno restituiti. Qualora gli accertamenti di cui ai
precedenti commi 2, 3, 4 e 5 siano effettuati presso strutture
sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale, sara' cura
del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
7. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso.
8. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2, 3, 4 e 5
del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari, verificandone la validita'. In caso di
accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui al successivo comma 10 del presente articolo
e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza
e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, il Centro di selezione VFP1 di Roma procedera' alla
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata direzione generale che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
9. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto
del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla
direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, citati nelle premesse;
b) per i soli concorrenti non in servizio ovvero in servizio in
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, sara' verificata la
funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore a 16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile
con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia,
anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie, anche per
un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione, senso cromatico,
campo visivo e motilita' oculare normali accertati mediante visita
oculistica. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo
isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi
gli esiti di trattamento Lasik e gli esiti di fotocheratoablazione
senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare.
10. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio
ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato
le visite specialistiche di seguito indicati:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o psichiatrica;
e) visita medica generale; in tale sede la commissione
escludera', altresi', dal concorso, il candidato che presenti
tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro
dell'uniforme -quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con
gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui caratteristiche sono
visualizzabili sul sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi- ovvero se
posti nelle zone coperte dall'uniforme risultino, per contenuto, di
discredito alle Istituzioni;
f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D che
costituisce parte integrante del presente decreto.
11. Tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in servizio in
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, saranno sottoposti a
esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente
sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in
proprio, presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
12. Per i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, gia' giudicati idonei agli
accertamenti sanitari nell'ambito di un concorso della Forza armata
nei 365 giorni precedenti la data di presentazione presso il centro
di selezione VFP1 di Roma, qualora presentino il relativo verbale di
notifica nonche' i documenti di cui al precedente comma 5, lettere
a), b) e c), la commissione per gli accertamenti sanitari, verificata
la suddetta documentazione, procedera' esclusivamente a sottoporre
gli stessi agli esami diagnostici di cui al precedente comma 11.
13. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
14. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, saranno
giudicati idonei i concorrenti a cui sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo:


=====================================================================
|  PS |  CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|  2 |  2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD, non puo' essere motivo di inidoneita' con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresi', i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'allegato E
che costituisce parte integrante del presente decreto.
15. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali, ad
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD;
c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o
disartria);
e) imperfezioni e infermita' che, seppur non contemplate nei
precedenti sottoparagrafi, risultino comunque incompatibili con
l'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza dell'eventuale corso.
16. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante,
comunichera' al concorrente l'esito della visita medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente»;
b) «non idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito
in servizio permanente», con indicazione della causa della
inidoneita'.
I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 11. I concorrenti che non avranno recuperato, al
momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati
inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli
interessati seduta stante.
17. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al centro di selezione
VFP1 di Roma, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Tale
documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 3, alla direzione generale per
il personale militare entro il decimo giorno successivo a quello
della visita medica. Il mancato inoltro della documentazione
sanitaria, nei termini e con le modalita' previste, comportera' il
rigetto della sopracitata istanza di riesame.
La medesima documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a
supporto dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo
riterra' necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. Per
ragioni di carattere organizzativo, al solo fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lett. b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari saranno ammessi, con
riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo
art. 11.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dalla direzione generale per il personale
militare, comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari e' da intendersi confermato.
Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dalla direzione generale per il personale
militare, formale comunicazione.
I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 17, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 11 


Accertamenti psico-attitudinali


1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei nonche', con riserva, quelli di cui al precedente art. 10,
commi 16 e 17 saranno sottoposti, dalla commissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera c) agli accertamenti psico-attitudinali secondo
le direttive tecniche emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
2. La Commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un giudizio che sara' comunicato seduta stante e per iscritto agli
interessati, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente»;
b) «non idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito
in servizio permanente», con indicazione della causa della
inidoneita'.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera'
attribuzione di alcun punteggio.
3. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno essere trasmessi alla direzione generale per il personale
militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data
di completamento degli accertamenti medesimi da parte di tutti i
concorrenti.

                               Art. 12 


Prova teorica


1. Tutti i concorrenti risultati idonei agli accertamenti
psico-attitudinali, di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti,
a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), alla prova teorica che vertera' sulle seguenti
materie:
a) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
b) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico
strumentale;
c) vari tipi di partitura;
d) impiego degli strumenti suddetti.
2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento
della suddetta prova saranno rese note ai concorrenti mediante avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, compilato con le
modalita' di cui al precedente art. 5 del presente decreto, sara'
inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede
resi noti con l'avviso di cui al precedente comma 2, almeno un'ora
prima dell'inizio della prova e dovranno avere al seguito carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 5.
5. La prova si intendera' superata qualora il concorrente avra'
riportato il punteggio minimo di 12/20 su un punteggio massimo
conseguibile di 20/20. Pertanto i concorrenti che non riportino
almeno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal
concorso.

                               Art. 13 


Prova pratica di concertazione e direzione


1. Tutti i concorrenti risultati idonei alla prova teorica, di
cui al precedente art. 12 saranno sottoposti, a cura della medesima
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a), alla prova pratica di concertazione e direzione che
consistera' nella concertazione e direzione di uno o piu' brani
scelti dalla commissione e lasciati a disposizione del concorrente
per il tempo stabilito dalla commissione stessa.
2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento
della suddetta prova saranno rese note ai concorrenti mediante avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, compilato con le
modalita' di cui al precedente art. 5 del presente decreto, sara'
inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede
resi noti con l'avviso di cui al precedente comma 2, almeno un'ora
prima dell'inizio della prova e dovranno avere al seguito carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 5.
5. La prova si intendera' superata qualora il concorrente avra'
riportato il punteggio minimo di 12/20 su un punteggio massimo
conseguibile di 20/20. Pertanto i concorrenti che non riportino
almeno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal
concorso.

                               Art. 14 


Graduatorie di merito


1. La Commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di
merito dei concorrenti, risultati idonei a tutti gli accertamenti e
alle prove concorsuali sulla base della somma aritmetica:
a) dei punteggi conseguiti nelle tre prove scritte;
b) del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
c) del punteggio conseguito nella prova teorica;
d) del punteggio conseguito nella prova pratica di concertazione
e direzione.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita'
di merito quale titolo di preferenza assoluto, l'essere in servizio
nell'Esercito, nonche' dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, che i concorrenti avranno dichiarato nella domanda di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a
parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 191/1998.
3. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risultera'
classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore.
4. La graduatoria finale di merito di cui al precedente comma 1
sara' approvata con decreto dirigenziale e sara' pubblicato nel
giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il medesimo decreto sara', inoltre, pubblicato nel portale dei
concorsi on-line.

                               Art. 15 


Nomina e corso applicativo


1. Il vincitore del concorso sara' nominato Maggiore in servizio
permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro Direttore della Banda
musicale dell'Esercito. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal
decreto del Ministro della difesa di nomina che sara' immediatamente
esecutivo.
2. Il concorrente vincitore, qualora alla scadenza del termine di
presentazione delle domande appartenga alla categoria degli Ufficiali
con il grado superiore a quello di Maggiore in servizio permanente o
qualifica equivalente di Forza armato o Corpo di polizia, sara'
invece nominato con il grado e l'anzianita' posseduti.
3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina di cui all'art. 2 del presente bando.
4. L'Ufficiale sara' inviato ad assumere servizio sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
nomina, e sottoposto a visita di incorporamento. In tale sede, nel
caso non vi abbia provveduto in sede di accertamenti sanitari, dovra'
produrre il referto di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera
e). Inoltre, sara' sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste
dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in
Patria e all'estero. A tal fine, dovra' presentare all'atto
dell'incorporamento:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
5. Detto Ufficiale dovra' frequentare un corso applicativo le cui
modalita', luogo, durata e relativi programmi di insegnamento saranno
stabiliti con circolare del Comando per la formazione,
specializzazione e dottrina dell'Esercito. Sara' esonerato dalla
frequenza del predetto corso chi, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si
trovasse in servizio quale Ufficiale dell'Esercito.
6. L'Ufficiale, all'atto della presentazione per assumere
servizio dovra' contrarre una ferma di cinque anni ai sensi dell'art.
738, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il
rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della
nomina.

                               Art. 16 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il Personale
militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni pubbliche e agli
Enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente sottoscritte dal vincitore del concorso medesimo, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                               Art. 17 


Esclusioni


1. La direzione generale per il Personale Militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dall'eventuale corso applicativo, nonche' potra' dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a Maggiore in servizio permanente del
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni, Maestro Direttore della Banda musicale
dell'Esercito, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato
dopo la nomina.

                               Art. 18 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti dal Ministero della difesa - direzione generale per il
Personale militare per le finalita' di gestione del reclutamento e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
4. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai
sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90.
5. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7;
b) il direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali e
sottufficiali della direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta

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