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ICRAM - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di complessivi
quattro posti di primo livello professionale, profilo dirigente di
ricerca.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 3/9/2004
Ente:ICRAM - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE
Località:-
Codice atto:04E05373
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:4/10/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 5 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
«Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in
particolare l'art. 13, recante «Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, con proprio decreto n. GAB/DEC/136/2003 del
12 dicembre 2003, della delibera commissariale n. 16 del 4 dicembre
2003 di rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto, ai
sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 289/2002;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004),
ed in particolare le relative disposizioni di cui all'art. 3, commi
53, 54 e 55 e future eventuali modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione;
Accertata la disponibilita' di quattro posti nel profilo
professionale di dirigente di ricerca primo livello dell'ICRAM;
Dato atto che per l'avvio delle procedute concorsuali di cui al
presente bando sono state ottemperate le disposizioni contenute
nell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione
dell'Istituto n. 2/123/2004 del 26 luglio 2004;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per soli
titoli, per la copertura di quattro posti di primo livello
professionale, profilo di dirigente di ricerca dell'ICRAM;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per la
copertura di complessivi quattro posti di primo livello
professionale, profilo di dirigente di ricerca, secondo le specifiche
di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando.
2. L'assunzione oggetto del presente bando e' subordinata
all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
richiamato dall'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (finanziaria 2004) e future eventuali modificazioni.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) eta' non superiore ai 65 anni;
b) godimento dei diritti politici;
c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
d) il possesso del diploma di laurea come indicato nella
ripartizione per area scientifico-tematica di cui all'allegato A.
Sono altresi' ammessi i candidati che abbiano conseguito presso
un'universita' straniera una laurea dichiarata «equipollente» da
un'universita' italiana o dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica secondo la normativa vigente. E'
cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione
del provvedimento che la riconosca, pena l'esclusione;
e) il possesso della capacita' acquisita, nella area
scientifico-tematica messa a concorso di cui all'allegato A, presso
universita' o enti di ricerca pubblici e privati, italiani e
stranieri; tale capacita', nel determinare autonomamente avanzamenti
di conoscenze nell'area scientifico-tematica messa a concorso di cui
all'allegato A, dovra' essere comprovata da elementi oggettivi;
f) il possesso della capacita' acquisita, comprovata da
elementi oggettivi, nel determinare avanzamenti di particolare
originalita', significato e valore internazionale nell'area
scientifico-tematica a cui il concorso si riferisce nonche' il
possesso della capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi,
nella guida di attivita' inerenti le aree di cui al precedente
art. 1.
g) l'effettivo svolgimento di attivita' di ricerca nell'area
sopraindicata, presso universita' o enti di ricerca pubblici e
privati, italiani e stranieri;
h) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) adeguata conoscienza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti
all'art. 4, comma 3, lettere f), h) j), k);
d) che non posseggano i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando;
e) che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, o che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dall'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del presidente della Repubblica
10 gennaio 1997, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile,
nonche' di essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
f) che siano gia' dipendenti dell'ICRAM con contratto a tempo
indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito
nel presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il
Presidente dell'ICRAM puo' disporre in qualunque momento l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi
che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del
concorso, il Presidente dell'ICRAM dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara'
ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non
veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di
partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di
autocertificazione.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, in lingua italiana, secondo lo schema indicato
nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente
bando, devono essere inoltrate direttamente all'ICRAM, via di
Casalotti n. 300 00166 Roma, esclusivamente tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Sulla busta contenente la domanda dovra'
essere apposta la dicitura: «Riferimento bando n. 1/2004». Si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non si terra' conto, comunque, delle domande che perverranno in data
successiva all'inizio dei lavori della commissione giudicatrice,
anche se inoltrate in tempo utile.
2. Coloro che intendono concorrere per tutti i posti di cui
all'art. 1, sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare distinte
domande di partecipazione, ciascuna corredata da tutte le
documentazioni richieste dal presente bando.
3. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato (allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) l'area scientifico-tematica indicata per la quale si intende
concorrere;
e) la propria cittadinanza;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di possedere il titolo di studio specifico ed i requisiti
richiesti nell'art. 2, comma 2 del presente bando;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
gli uomini);
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione del rapporto;
k) di non essere destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dall'art. 127, lettera d), del testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del presidente
della Repubblica 10 gennaio 1997, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile, nonche' di essere stato interdetto dai pubblici uffici in
base a sentenza passata in giudicato;
l) l'eventuale posizione di dipendente dell'ICRAM con contratto
a tempo indeterminato con l'indicazione del profilo professionale, di
livello inquadramento e sede di lavoro;
m) gli eventuali titoli di preferenza posseduti, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996,
da far eventualmente valere a parita' di valutazione. L'espressa
menzione di tali titoli nella domanda di ammissione al concorso e'
condizione per la loro valutazione;
n) di avere idoneita' fisica all'impiego;
o) l'esatto e completo indirizzo dove si desidera che vengano
inviate le comunicazioni inerenti il concorso;
p) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici dello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi.
4. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum datato e firmato nel quale il candidato
indichera' distintamente: gli studi compiuti; i titoli conseguiti; le
pubblicazioni; i rapporti tecnici e/o gli elaborati di servizio; i
servizi prestati; le funzioni svolte; gli incarichi ricoperti; ogni
altra attivita' scientifica, didattica o di altro genere
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile ai fini della
valutazione;
b) non piu' di 20 pubblicazioni, scelte tra quelle indicate nel
curriculum ai fini di una specifica valutazione. Di tali
pubblicazioni dovra' essere allegata una copia originale o una
fotocopia autenticata ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', con la quale il candidato
attesti la conformita' della copia all'originale, unitamente alla
fotocopia del documento di identita' del candidato sottoscrittore.
Tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere
unica per tutte le pubblicazioni;
c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le
pubblicazioni di cui alla lettera b). Essi devono essere presentati
in originale, o in copie autenticate ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, secondo lo schema di cui
all'allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente
bando, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso
di validita' del candidato sottoscrittore. Le dichiarazioni sopra
indicate dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti
gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione,
affinche' la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i
titoli ai quali si riferiscono. Le autocertificazioni previste per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea
(art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). I
cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratta di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'ICRAM
potra' procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive;
d) elenco dettagliato di tutti i documenti e titoli di cui alla
precedente lettera c), datato e firmato;
e) elenco delle pubblicazioni di cui alla precedente lettera
b), datato e firmato.
6. Ai documenti e ai titoli redatti in lingua straniera, e alle
pubblicazioni, se in lingua diversa dall'italiano, dall'inglese o dal
francese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che
deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
7. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni gia' presentati all'ICRAM o ad altre amministrazioni
ne' a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali. Non e'
consentito altresi' produrre documenti diversi da quelli cartacei.
8. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata all'ICRAM dal candidato. Comunque l'ICRAM non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
9. I portatori di handicap devono, altresi', specificare nella
domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o
sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova concorsuale.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. Il Presidente dell'ICRAM entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle domande, in armonia con quanto
disposto dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nomina una commissione giudicatrice per
ciascuna area scientifico-tematica di cui all'allegato A. Ogni
commissione e' costituita da un Presidente, due membri effettivi e
due supplenti, oltre al segretario. I nominativi dei componenti le
singole commissioni sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet
dell'ICRAM: www.icram.org. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra
automaticamente un supplente. Ove l'indisponibilita' riguardi il
Presidente ne assume la funzione il primo tra i membri effettivi
secondo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
dispone nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio massimo
di 60 punti.
2. Ai fini della valutazione dei titoli ciascuna commissione,
utilizzando il curriculum per l'inquadramento delle figure
professionali del candidato, valutera' partitamente:
a) delle pubblicazioni di cui all'art. 4, comma 5, lettera b).
Fino a punti 20. Punteggio massimo attribuibile a ciascuna
pubblicazione, 1 punto. A tal fine la commissione valutera' le
pubblicazioni che abbiano effettivo carattere scientifico e
pertinenza all'esperienza richiesta all'allegato A per l'area
scientifico-tematica per la quale il candidato intende concorrere. I
lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione solo se
accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale
o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti
che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale
dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il
nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome
della rivista scientifica nella quale il lavoro sara' pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o
manoscritti.
b) dei documenti e titoli di cui al curriculum indicati
nell'art. 4, comma 5, lettera c), diversi dalle pubblicazioni di cui
alla precedente lettera b), massimo punti 30. Punteggio massimo
attribuibile a ciascun documento o titolo punti 1.
c) direzione di unita' organiche e/o coordinamento di area
scientifico-tematica di cui all'allegato A per la quale il candidato
intende concorrere. Punteggio massimo attribuibile punti 10.
3. Saranno inclusi nella graduatoria di merito i candidati che
avranno riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio non
inferiore a punti 42/60.
4. Ciascuna commissione conclusa la valutazione dei titoli,
redige un processo verbale con le valutazioni effettuate e forma la
conseguente graduatoria di merito dei candidati, con l'indicazione
dei relativi punteggi.

                               Art. 7.
 
Titoli di preferenza
 
1. I candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
quello indicato al comma 5 del precedente articolo e che intendano
far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, gia'
dichiarati nella domanda, dovranno far pervenire all'ICRAM, entro il
termine perentorio di giorni quindici, che decorre dalla data di
ricevimento di apposito invito, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
2. A parita' di merito hanno la preferenza le categorie di cui
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
3. A parita' di merito e titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione dello stato di servizio
con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciato
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dalla minore eta'.
4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito dovra' essere
dimostrata anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a seconda
dei casi.
5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso di titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
8. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 8.
 
Nomina dei vincitori
 
1. Il presidente dell'ICRAM, con propria delibera, tenuti
presenti gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di
cui al precedente art. 7, approva le graduatorie di merito del
concorso e nomina i vincitori.
2. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito
internet dell'ICRAM e di tale pubblicazione sara' data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Da tale data decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al primo livello, profilo professionale di dirigente di
ricerca, previo superamento di un periodo di prova della durata di
sei mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata nel caso in cui il
vincitore provenga da un altro profilo dell'ICRAM.
4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al primo livello del profilo professionale del
dirigente di ricerca, previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991 e dal CCNL del personale del Comparto
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione vigente, oltre che
gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una della parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
7. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.
8. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

                               Art. 9.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
1. Non prima di quattro mesi e non oltre dodici mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 8, comma 2, i candidati possono chiedere
all'ICRAM la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
presentate. La restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data
della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso il
suddetto termine, l'ICRAM non e' piu' responsabile della
conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 10.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
1. I vincitori devono presentare, entro il primo mese di
servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, posizione nei
confronti degli obblighi militari, assenza di condanne penali passate
in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la
sussistenza o meno di eventuali condanne penali riportate e/o
procedimenti penali pendenti (indicando, in caso positivo, gli
estremi delle relative sentenze) ;
c) certificato di sana e robusta costituzione fisica, in bollo,
rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un
medico militare;
d) dichiarazione sostituiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per l'ICRAM;
e) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati forniti dai candidati sono trattati per le finalita'
di gestione del presente bando e per la successiva eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatori ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali dati possono essere fatti valere nei confronti
dell'ICRAM.

                              Art. 12.
 
Pubblicita'
 
1. Il presente bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il bando puo' essere consultato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet dell'ICRAM: www.icram.org.>

                              Art. 13.
 
Disposizioni finali
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Il presidente: Quilici

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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