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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di complessive due
borse di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti
all'Unione europea, provvisti di diploma di laurea specialistica o di
diploma di laurea triennale, per collaborare allo svolgimento del
progetto di ricerca finalizzata PMS/34/2004, finanziato dal Ministero
della salute, anno 2004.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.95 del 15/12/2006
Ente:ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Località:-
Codice atto:06E08542
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/1/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente
il riordinamento dell'ISPESL, a norma dell'art. 1, comma 1 lettera h)
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, concernente l'organizzazione, il funzionamento e la
disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, concernente il Regolamento di organizzazione dell'ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni che prevede finanziamenti
nell'ambito della politica di ricerca e sviluppo del Ministero della
salute;
Considerato che il Ministero della salute ha accordato all'ISPESL
un finanziamento per il programma di ricerca finalizzata «Studio dei
parametri neuro comportamentali in volontari sani esposti a campi
elettromagnetici», pari a Euro 292.600,00;
Visto che l'ISPESL, in base a quanto previsto dal piano di
attivita' triennale 2005-2007, ha approvato un cofinanziamento pari a
Euro 200.000,00 per il progetto di ricerca di cui sopra;
Visto il decreto 22 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 109 del
12 maggio 2005) con il quale e' stato emanato il regolamento per il
conferimento delle borse di studio da fruirsi presso l'ISPESL, che
trova applicazione, nel presente bando, per le parti compatibili con
la specialita' del rapporto derivante da un finanziamento del
Ministero della salute;
Visto il disciplinare per il conferimento delle borse di studio,
approvato dal consiglio di amministrazione dell'ISPESL, nella seduta
del 27 dicembre 2004 con delibera n. 15/2004;
Visto il decreto 5 marzo 2002, con il quale si esplicita che, per
quanto attiene i progetti di ricerca finalizzata, finanziati dal
Ministero della salute ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/1992, per «spese per il personale» devono
intendersi sia le spese per le borse di studio che le spese per
contratti a termine, consulenze, missioni ed eventuali altre spese
riferite al personale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 15 febbraio 2005 n. 15 di modifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull'azione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Viste le indicazioni fatte pervenire dal direttore del
Dipartimento Igiene del lavoro alla Unita' funzionale II del
Dipartimento relazioni esterne in ordine alle borse di studio da
mettere a concorso, previste dal progetto di ricerca finalizzata
2004;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione a
cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea
provvisti di diploma di laurea specialistica o di diploma di laurea
triennale, di complessive due borse di studio per collaborare allo
svolgimento del progetto di ricerca finalizzata,sotto riportato,
finanziata dal Ministero della salute e ripartite come segue:
studio dei parametri neuro comportamentali in volontari sani
esposti a campi elettromagnetici».
Titolo della borsa: «Messa a punto di sistemi di esposizione a
campi elettromagnetici», luogo di fruizione Monteporzio Catone -
Centro ricerche Ispesl DIL.
Settore di ricerca: Unita' Operativa Ispesl 3.
Titoli di studio richiesti, durata, finanziamenti: laurea
specialistica «ingegneria elettronica o ingegneria biomeccanica».
Responsabile scientifico: dott.ssa Rosaria Falsaperla.
Una borsa di studio per 24 mesi Euro 25.200,00 totale.
Titolo della borsa: «individuazione di criteri metodologici e
operativi per l'identificazione, selezione, screening e valutazione
psicologica di volontari per studi relativi ad effetti nella sfera
neuropsichica dell'esposizione a campi elettromagnetici».
Settore di ricerca: Unita' Operativa Ispesl 4.
Titoli di studio richiesti, durata, finanziamenti: laurea
triennale «scienze e tecniche psicologico-sociali di analisi e
intervento nel lavoro,nelle organizzazioni, nelle istituzioni».
Responsabile scientifico: dott. Carlo Grandi.
Una borsa di studio per 12 mesi Euro 12.600,00.
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per un solo settore
di ricerca fra quelli sopra indicati, che dev'essere espressamente
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti
dell'ISPESL.
Dette borse di studio avranno la durata di 24 e 12 mesi e
dovranno essere fruite presso i Dipartimenti igiene del lavoro e
medicina del lavoro dell'ISPESL - Sede di Monteporzio Catone (Roma),
a decorrere dalla data di inizio del conferimento.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di
ricerche e di lavori scientifici e/o tecnici che interessano
l'attivita' dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini
istituzionali.
Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di
lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei
borsisti.
Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti
previdenziali, ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che
privati, ne' con corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o
retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. A
nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
all'importo della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni dell'ISPESL.

                               Art. 2.
Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di
studio a candidati provvisti di diploma di laurea e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente all'Unione
europea;
diploma di laurea conseguito presso una Universita' o Istituto
di istruzione universitaria equiparato della Repubblica italiana o di
un Paese dell'Unione europea, cosi' come indicato nell'art. 1 in
relazione al singolo settore di ricerca. E' esclusa, per la
partecipazione al concorso, l'equipollenza di qualsiasi altro diploma
di laurea non indicato nell'art. 1;
non aver superato il 28° anno di eta' se provvisti di laurea
triennale o il 32° anno di eta' se provvisti di laurea specialistica;
(e' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta);
idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici;
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per
difetto dei requisiti sopra indicati.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra forma di presentazione, all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento relazioni
esterne e servizi comuni di supporto alle Aree di ricerca «Casilina»
e «Monteporzio» - Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le
attivita' di stampa, Formazione ed Informazione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo,
la scadenza di esso verra' protratta al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine
prescritto, presentare la domanda di ammissione alle Autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per un solo settore
di ricerca fra quelli indicati nel precedente art. 1, che dev'essere
espressamente indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (vedi allegato 1), l'aspirante, oltre a
manifestare la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', quanto segue:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
5) il titolo di studio di cui e' in possesso, con l'indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato, del voto e della data di
conseguimento;
6) il settore di ricerca, fra quelli indicati nell'art. 1 del
presente bando, per il quale intende concorrere;
7) di non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
8) non aver superato il 28° anno di eta' se provvisti di laurea
triennale o il 32° anno di eta' se provvisti di laurea specialistica;
(e' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta);
9) di non essere dipendente dell'ISPESL;
10) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato
decaduto da borse di studio conferite dall'ISPESL;
11) di autorizzare l'ISPESL, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti
nella domanda ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
12) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal
candidato. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra
della busta contenente la domanda, il concorso ed il settore di
ricerca cui la stessa fa riferimento.

                               Art. 4.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al
concorso saranno raccolti presso l'ISPESL - Dipartimento relazioni
esterne e servizi comuni di supporto alle Aree di ricerca «Casilina»
e «Monteporzio», Unita' funzionale II - per le finalita' di gestione
del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.

                               Art. 5.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
certificato di laurea rilasciato dalla competente Universita'
con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto e nell'esame finale del corso di laurea;
eventuali pubblicazioni scientifiche; (saranno prese in
considerazione esclusivamente quelle ove sia individuabile il
contributo personale; inoltre i lavori in corso di stampa saranno
presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione
dell'editore accettante la pubblicazione);
documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il progetto di
ricerca oggetto della borsa;
altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso;
tesi di laurea;
curriculum vitae e studiorum, in tre copie;
elenco in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal
richiedente.
Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo'
essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
I titoli di cui alla lettera b) dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero in semplice
fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica citato, che attesti la conformita' di detta copia
all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia
fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3), pena la nullita' della stessa.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L'ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale se ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo
art. 7.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

                               Art. 6.
Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, i candidati:
1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato nel primo comma del precedente art. 3, o che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
2) che abbiano superato il 28° anno di eta' se provvisti di
laurea triennale o il 32 anno di eta' se provvisti di laurea
specialistica; (e' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei
limiti di eta), alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale;
3) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
5) che abbiano riportato condanne penali comportanti
l'interdizione dai pubblici uffici;
6) che siano dipendenti dell'ISPESL o di altri Enti pubblici;
7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall'ISPESL.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 7.
I titoli prodotti dai candidati saranno esaminati dalla
commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale
dell'ISPESL.
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
La commissione prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati, provvede a ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, se in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbano conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere detta prova.
La commissione precede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione l'esame colloquio, l'Ufficio competente provvede a
convocare a colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che
sostengono il colloquio.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi
classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.

                               Art. 8.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno
presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse economico - finanziarie e del personale, Unita'
funzionale I - Amministrazione del personale, via Urbana 167 - 00184
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal
giorno di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti
rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
L'Istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati
con le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi
dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, quarto comma, del
presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti. Qualora dal controllo effettuato da questa Amministrazione
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal
medico legale dell'Azienda sanitaria locale o dall'Ufficiale
sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche' l'idoneita' a svolgere l'attivita' di borsista. Detto
certificato non puo' essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e dev'essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una
dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della
borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del
presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 1 del bando
medesimo, di cumulare la borsa stessa con altre borse o premi
conferiti dallo Stato o da altri Enti, sia pubblici che privati, con
corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti
da rapporti di lavoro pubblico o privato.

                               Art. 9.
Con decreto del Direttore generale saranno approvate e rese
immediatamente esecutive le graduatorie di merito, dichiarati i
vincitori ed assegnate le borse di studio.
Detto decreto verra' successivamente pubblicato nel bollettino
«Fogli informazione ISPESL» (disponibile presso le sedi
dell'Istituto) e sul sito www.ispesl.it. Di tale pubblicazione si
dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa di
studio verranno invitati ad iniziare la frequenza presentandosi
presso i Dipartimenti centrali dell'ISPESL, a pena di decadenza, il
giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata
con avviso di ricevimento.
L'ISPESL non assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale
dispersione di comunicazione dell'Ente, dipendente da inesatta o non
chiara trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi
postali.

                              Art. 10.
Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per
rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai
candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria, per il
restante periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta del Direttore del Dipartimento interessato, entro trenta
giorni dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i
6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

                              Art. 11.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, su proposta del responsabile scientifico,
l'assegnatario che:
dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca in
programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente
ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda
responsabile di gravi o ripetute mancanze;
non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12 e
dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
Cessato l'impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere
immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.

                              Art. 12.
Il borsista ha l'obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso i
Dipartimenti centrali dell'ISPESL, il giorno fissato nella
comunicazione di cui al quinto comma del precedente art. 9;
2) di frequentare l'Unita' Operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e'
stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente
responsabile scientifico;
3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire
l'attivita' del borsista per quanto riguarda orari e giornate
lavorative;
4) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa,
all'ISPESL - Dipartimento relazioni esterne - Unita' funzionale II -
una particolareggiata relazione sull'attivita' scientifica svolta
vistata dal responsabile scientifico della ricerca per la quale e'
stata concessa la borsa. La relazione e' comunicata al Comitato
tecnico - scientifico e puo' essere pubblicata, integralmente o in
riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL, senza che nulla al
riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire;
5) di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4)
di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute
durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34, commi secondo e successivi, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                              Art. 13.
Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa.
Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile
scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del
borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della l.
n. 53/2000), dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa
esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati i periodi di astensione ai sensi del citato decreto
legislativo.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul
rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.

                              Art. 14.
Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

                              Art. 15.
L'inizio dell'attivita' dei borsisti vincitori e' subordinata
all'effettiva disponibilita' dei finanziamenti relativi a ciascun
progetto, a seguito di trasferimento dei fondi da parte delle
Amministrazioni competenti.
L'Amministrazione si riserva piena facolta' di prorogare e
riaprire i termini, revocare o sospendere e modificare il presente
bando di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse
la necessita' o l'opportunita', dandone tempestiva comunicazione agli
interessati, senza che gli stessi, per questo, possano vantare
diritti o pretese di sorta.

                              Art. 16.
L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile
scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
La spesa di Euro 37.800,00 gravera' sull'impegno n. 1276 del
4 maggio 2006 capitolo 2.1.1.702.0434 esercizio finanziario 2006.
Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse economico finanziarie e
del personale - Unita' funzionali I, II e III per gli adempimenti di
competenza, al Collegio dei revisori dei conti per i riscontri di cui
all'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
303/2002.
Roma, 4 dicembre 2006
Il direttore generale: Sacerdote

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