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UNIVERSITA' DI VERONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria C -
livello retributivo C1 - ex assistente di elaborazione dati - area
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.92 del 24/11/2000
Ente:UNIVERSITA' DI VERONA
Località:Verona  (VR)
Codice atto:00E10781
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:24/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il C.C.N.L. del comparto Universita' sottoscritto il 21
maggio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico amministrativo del
comparto delle Universita', sottoscritto il 9 agosto 2000;
Considerato che ai sensi della legge n. 68/1999, i posti messi a
concorso sono da riservarsi, nella misura massima del 50%, ai
beneficiari della legge stessa;
Visto il "Regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo dell'Universita' degli studi di Verona", emanato con
decreto rettorale n. 10156 del 3 febbraio 1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 luglio
2000 relativa alla programmazione del fabbisogno di personale tecnico
amministrativo anno 2000 - sconda tranche: Piano di riorganizzazione
dei servizi informatici di ateneo;
Accertata la disponibilita' finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di categoria C - Posizione economico C1 - ex
assistente di elaborazione dati - area tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, nel ruolo del personale tecnico amministrativo
delle universita'.
Per n. 1 dei predetti posti e' prevista la riserva in favore dei
beneficiari della legge n. 68/1999; nel caso in cui i posti riservati
di cui sopra non vengano ricoperti da candidati riservatari gli
stessi devono intendersi pubblici e verranno ricoperti con la
graduatoria dei candidati pubblici.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro
dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si' riferisce. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea e'
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente.
Ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge n. 312/1980, si
prescinde dal possesso del suddetto titolo di studio nei confronti
del personale della ex quinta qualifica funzionale in servizio da
almeno cinque anni senza demerito;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei
riguardi degli obblighi del servizio militare;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli stati membri dell'Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento.

                               Art. 3.
 
Pubblicizzazione
 
La pubblicizzazione avviene attraverso la pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
l'affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo (piano terra Chiostro San
Francesco - Via San Francesco, 20 - Verona) e l'inserimento dello
stesso in Internet alla pagina Web dell'Universita' (indirizzo
http\www.univr.it\concorsi).

                               Art. 4.
 
Domande e termine di presentazione
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera in
conformita' allo schema esemplificativo (allegato A), dovranno essere
prodotte all'universita' degli studi di Verona - Via San Francesco
n. 20 - 37129 Verona, entro il termine perentorio di giorni trenta
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso di indizione del concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Non si terra' conto delle domande
presentate, o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, oltre il termine di cui sopra.
All'istanza prodotta a mezzo raccomandata o comunque consegnata
da persona diversa dal sottoscrittore, dovra' essere allegata una
fotocopia, non autenticata di un documento d'identita' in corso di
validita', dello stesso.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998; l'amministrazione si riserva
la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle
stesse.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto
la propria responsabilita', a pena di esclusione dalla procedura
selettiva stessa:
1) il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la residenza con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
4) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno Stato membro dell'Unione europea;
5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
6) di non aver riportato condanne penali, ovvero, le eventuali
condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente
pendenti;
7) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera
d), del presente bando con l'indicazione dell'anno in cui e' stato
conseguito e dell'istituto, con la relativa sede, che l'ha
rilasciato;
8) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva e
nei riguardi degli obblighi del servizio militare;
9) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
10) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957;
11) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, indicati nel successivo art. 8 del presente bando. Tali
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
12) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie
beneficiarie della legge n. 68/1999 e l'iscrizione nell'elenco del
competente Ufficio del lavoro;
13) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli
prodotti, datato e firmato dal candidato;
14) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni
relative al concorso, con l'impegno a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1992, non e' richiesta
l'autenticazione della firma dell'aspirante in calce alla domanda.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento degli stessi; dovranno, altresi', specificare se il titolo
di studio, qualora conseguito all'estero, sia stato riconosciuto
equipollente al diploma italiano.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge
n. 104/1992 dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai
sensi della legge suddetta.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali a telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
Non si terra' conto delle domande non firmate e che non
contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

                               Art. 5.
 
T i t o l i
 
Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno
allegare i titoli che intendono presentare per la valutazione,
nonche' elenco degli stessi. Ai suddetti titoli sara' attribuito un
punteggio complessivo non superiore a un terzo del totale del
punteggio, cosi' come di seguito specificato:
A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado fino ad un
massimo di 3 punti cosi' ripartito:
con votazione da 60 a 73 o equivalenti: punti 0.5;
con votazione da 74 a 87 o equivalenti: punti 1;
con votazione da 88 a 99 a equivalenti: punti 2;
con votazione 100 o equivalente: punti 3.
B) Per titoli scolastici quali: diploma universitario, laurea,
dottorato di ricerca o scuola di specializzazione fino ad un massimo
di punti 1.
C) Attivita' lavorativa attinente al profilo professionale
oggetto della selezione fino ad un massimo di punti 6 cosi'
ripartito:
presso l'Universita' degli studi di Verona ogni sei mesi:
punti 1.50;
presso pubbliche amministrazioni o privati ogni sei mesi:
punti 0.50.
I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione giudicatrice.
I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione, debbono
essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la
presentazione delle domande in carta semplice, in originale o in
copia autenticata, ovvero potra' produrre una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998 (di cui all'allegato B) che riporti gli elementi
significativi contenuti in tali documenti. Dette dichiarazioni
sostitutive possono essere utilizzate da cittadini italiani e della
Comunita' europea.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
dai controlli sopra indicati emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della
legge n. 15/1968.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento ai sensi dell'art. 13 del regolamento concernente i
procedimenti di selezione per l'assunzione di personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato.

                               Art. 7.
 
Programma d'esame
 
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
come di seguito specificato:
prima prova scritta: vertente su generalita' dei calcolatori;
particolare enfasi verra' posta sull'ingegneria del software e sulle
basi di dati in generale con particolare riguardo a linguaggi RAD e a
basi di dati relazionali;
seconda prova scritta: valuta la capacita' progettuale e
implementativa di porzioni di programmi scritti in Visual Basic
(dalla versione 5) in merito a casi specifici riscontrabili
all'interno dell'Ateneo;
prova orale: vertente su nozioni teoriche sulle materie d'esame
e discusione degli elaborati.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verra' comunicato ai
candidati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove
medesime, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi per le prove con un documento di
riconoscimento nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso
suddetto.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 7/10 in ciascuna prova
scritta.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione, mediante raccomandata a.r., con
l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti
giorni prima della data dello svolgimento della stessa.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato la votazione di almeno 7/10.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia alla
prova qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell'inizio del
colloquio determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
Al termine dei colloqui la commissione formera' l'elenco dei
candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno
di essi e, nello stesso giorno, curera' l'affissione di tale elenco
all'albo della sede di esame.

                               Art. 8.
 
Preferenza a parita' di merito
 
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza di cui all'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gia' indicati
nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in
originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e
corredati dall'autodichiarazione di conformita' all'originale, ovvero
dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i
riferimenti necessari all'amministrazione per i controlli di rito.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, dovra' risultare inoltre che il requisito era
posseduto alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della
legge n. 15/1968.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia aI valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
1) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato.

                               Art. 9.
 
Approvazione della graduatoria
 
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste nel precedente art. 8.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova orale
e del punteggio attribuito ai titoli.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento del direttore
amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante
affissione all'Albo ufficiale dell'universita' degli studi di Verona.
Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla pubblicazione e, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di
bilancio, puo' essere utilizzata per la copertura di posti vacanti.

                              Art. 10.
 
Assunzione
 
A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito i
candidati risultati vincitori saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita'
vigente, e saranno assunti in via provvisoria con riserva di
accertamento dei requisiti prescritti per la qualifica per la quale
sono risultati vincitori.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i vincitori
dovranno produrre la documentazione richiesta dall'amministrazione in
base alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o
la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, implicano l'impossibilita' di dar luogo alla stipulazione
del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti gia' instaurati,
comportano l'immediata risoluzione dei medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma
servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa
servizio.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.

                              Art. 11.
 
Norme di salvaguardia
 
Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita' di
gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione terza -
Gestione risorse umane - dell'Universita' degli studi di Verona - Via
San Francesco, 20 - Tel. 0458098427 - Fax 0458098002.
Verona, 31 ottobre 2000
Il direttore amministrativo: Salvini

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