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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
Bando per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, dei
candidati per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XV ciclo
- anno accademico 1999/2000.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.21 del 14/3/2000 |
Ente: | ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA |
Località: | - |
Codice atto: | 000E2441 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 13/4/2000 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di
Venezia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre
1994;
Visto il proprio decreto n. 315 dell'8 marzo 2000, con il quale
sono istituiti presso questo IUAV, come sede amministrativa, quattro
corsi di dottorato di ricerca come specificatamente indicati
all'art. 1 del presente bando di valutazione comparativa;
Visto il proprio decreto n. 106 del 7 dicembre 1999, con il quale
e' stato emanato il "Regolamento interno in materia di dottorato di
ricerca";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari", e successive modificazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
25 febbraio 2000 con la quale sono stati determinati i contributi e
le borse di studio relativamente ai corsi del XV ciclo del dottorato
di ricerca;
Vista la nota del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 113 dell'8 febbraio 2000 in materia di
stanziamenti per borse di studio di dottorato di ricerca anno
finanziario 2000;
Decreta
di emanare il bando per la valutazione comparativa, per titoli ed
esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XV ciclo,
istituiti con decreto rettorale n. 315, dell'8 marzo 2000, che qui di
seguito si riporta e che sara' pubblicato nei modi di legge.
Bando per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XV ciclo
Art. 1.
Indizione delle valutazioni comparative
1. Lo IUAV indice le valutazioni comparative, per titoli ed
esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XV ciclo
di seguito indicati:
a) composizione architettonica, presso il dipartimento di
progettazione architettonica (DPA), in consorzio con il Politecnico
di Milano e l'Universita' degli studi di Napoli. Posti banditi otto;
b) pianificazione territoriale e politiche pubbliche del
territorio, presso il dipartimento di analisi economica e sociale del
territorio (DAEST). Posti banditi sei;
c) storia dell'architettura e dell'urbanistica, presso il
dipartimento di storia dell'architettura (DSA). Posti banditi otto;
d) urbanistica, presso il dipartimento di urbanistica (DU).
Posti banditi sei.
2. I programmi formativi dei corsi sono riportati nell'allegato 1
che fa parte integrante del presente bando.
3. Tutti i corsi di dottorato hanno durata triennale.
4. Lo IUAV si riserva di rideterminare, in aumento, il numero dei
posti banditi.
Art. 2.
Requisiti di ammissione alla partecipazione alla valutazione
comparativa
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di cui
al presente bando, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o
di analogo titolo accademico conseguito presso universita' straniere.
2. I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che
non sia gia' stato dichiarato equipollente al titolo accademico
italiano, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione alla
valutazione comparativa, farne richiesta nella domanda corredandola
dei documenti utili, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane.
3. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
4. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
5. Tutti i candidati vengono ammessi alla valutazione comparativa
con la riserva relativa all'accertamento dei requisiti richiesti dal
bando.
Art. 3.
Domanda
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello, allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
bando, deve pervenire allo IUAV entro il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami" - con le seguenti modalita':
a) consegna all'ufficio protocollo dell'Ateneo, Tolentini
n. 191 - Venezia, nei seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 12 dal
lunedi' al venerdi';
b) spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati:
a) curriculum ed eventuali titoli;
b) quietanza di L. 100.000 (51,64 euro), conto corrente postale
n. 18328302 intestato a Istituto universitario di architettura -
Servizio di tesoreria - 30100 Venezia, causale: contributo accesso
dottorato XV ciclo, indicando il titolo del dottorato per il quale si
concorre. Il contributo non e' rimborsabile.
Art. 4.
Procedure di valutazione comparativa
1. Le commissioni giudicatrici, predeterminano i criteri della
valutazione comparativa dei candidati, le prove da svolgere, i
punteggi da attribuire alle prove e ai titoli e li rendono pubblici
almeno dieci giorni prima dell'avvio della procedura di valutazione.
Le commissioni nell'attribuire i punteggi per le prove e i titoli ne
riservano almeno il 60% alle prove di cui al successivo comma.
2. Le prove sono costituite da:
a) una prova scritta;
b) una prova orale comprendente anche la verifica della buona
conoscenza di una o piu' lingue straniere indicate dal candidato
nella domanda di ammissione.
3. Le commissioni giudicatrici valutano i seguenti titoli:
a) curriculum del candidato;
b) pubblicazioni scientifiche e altri titoli.
4. Lo svolgimento della prova orale e' pubblico.
5. L'elenco degli ammessi alla prova orale verra' affisso al di
fuori dei locali ove si e' svolta la prova di valutazione comparativa
alla conclusione delle procedure di valutazione.
6. Al termine delle prove di valutazione comparativa le
commissioni determinano, a maggioranza, la graduatoria dei candidati
ammissibili ai corsi.
7. Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione al corso
dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso.
8. Il decreto di cui al comma precedente e' affisso all'albo
dell'Ateneo ed e' pubblicato sul sito Internet dello IUAV:
http://www.iuav.it
> 9. Gli ammessi ai corsi sono avvisati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 5.
Date delle prove di ammissione
1. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Istituto
universitario di architettura di Venezia, nelle sedi, nei giorni e
nelle ore di seguito indicati.
2. Tale calendario ha valore di notifica verso tutti i candidati.
Dottorato di ricerca in composizione architettonica
Prova scritta: 4 maggio 2000, ore 10, presso Cotonificio
veneziano - Santa Marta, Dorsoduro 2196.
Prova orale: 12 maggio 2000, ore 10, presso Cotonificio veneziano
Santa Marta, Dorsoduro 2196.
Dottorato di ricerca in pianificazione territoriale e politiche
pubbliche del territorio
Prova scritta: 11 maggio 2000, ore 10, presso Ca' Tron, Santa
Croce 1957.
Prova orale: 12 maggio 2000, ore 10, presso Ca' Tron, Santa Croce
1957.
Dottorato di ricerca in storia dell'architettura e dell'urbanistica
Prova scritta: 3 maggio 2000, ore 9.30, presso sede Tolentini,
Santa Croce 191.
Prova orale: 18 maggio 2000, ore 10, presso Palazzo Badoer, San
Polo 2468.
Dottorato di ricerca in urbanistica
Prova scritta: 20 aprile 2000, ore 9.30, presso sede Tolentini,
Santa Croce 191.
Prova orale: 10 maggio 2000, ore 9.30, presso sede Tolentini,
Santa Croce 191.
3. Per sostenere le prove i candidati devono esibire un documento
valido di riconoscimento.
Art. 6.
Rinunce dei vincitori
1. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, il rettore, con proprio decreto, potra'
eventualmente disporre l'ammissione al corso di altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria di cui al sesto comma,
dell'art. 4. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
vincitore deve esercitare opzione per uno solo dei corsi di dottorato
nei termini indicati nella lettera con la quale e' comunicata
l'ammissione.
Art. 7.
Documenti
I vincitori e gli ammessi al corso ai sensi del precedente
art. 6, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione
universitaria entro il termine perentorio di giorni quindici dal
ricevimento della lettera di cui al comma 9, del precedente art. 4:
a) dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritto a
corsi di studio universitari;
b) dichiarazione (in carta libera) di avere o di non aver
usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato;
c) fotocopia fronte-retro di un valido documento d'identita';
d) ricevuta del versamento dei contributi di cui al successivo
art. 11;
e) una marca da bollo dell'importo di L. 20.000 (10,33 euro).
2. La mancata o l'incompleta presentazione di quanto richiesto al
comma precedente sara' considerata rinuncia al corso.
Art. 8.
Determinazione delle borse di studio
1. Per ciascun corso di dottorato sono previste borse di studio
pari al 50% dei posti banditi.
2. Le borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 20.450.000
(10.561,54 euro) lordi, sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria di
cui ai precedenti art. 4, comma 6, e art. 7. A parita' di merito
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997, e
successive modificazioni.
3. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998,
articoli 1 e 2, le borse saranno soggette ai versamenti dei
contributi della gestione separata I.N.P.S.
4. La mancata presentazione dell'autocertificazione (allegato 3)
equivale alla preventiva rinuncia alla borsa di studio.
5. Per i periodi di studio all'estero, concordati con il collegio
dei docenti, l'importo della borsa di studio e' aumentabile del 50%.
6. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico
successivo, previo mantenimento dei requisiti di merito, vista la
delibera del collegio dei docenti, relativa al compiuto svolgimento
delle attivita' didattiche e di ricerca previste.
7. I dottorandi vincitori di borsa di studio sono esonerati dai
contributi per la frequenza dei corsi di cui all'art. 13.
Art. 9.
Sospensione dal corso
1. Le assenze dal corso determinate da malattia, maternita' e
servizio militare non danno luogo ad esclusione dai corsi ed a
sospensione della borsa.
2. In caso di maternita', la dottoranda puo' assentarsi, previa
presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la
data presunta del parto e durante i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto.
3. Il coordinatore puo' autorizzare, sentito il collegio dei
docenti, l'assenza dal corso determinata da cause diverse da quelle
elencate al precedente comma 1.
4. Il collegio dei docenti al termine delle assenze di cui ai
precedenti commi 1, 2 e 3 determina se riammettere il dottorando in
corso d'anno ovvero se riammetterlo l'anno successivo. Al dottorando
riammesso in corso nell'anno successivo spetta una borsa di studio
decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata
l'assenza.
5. L'assenza superiore ai trenta giorni comporta in ogni caso la
sospensione dell'erogazione della borsa di studio.
Art. 10.
Incompatibilita'
1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile:
a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio, di cui all'art. 3
del decreto ministeriale 3 novembre 1999 "Regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei", attivati presso lo IUAV;
b) con l'attribuzione di un contratto di insegnamento di cui al
decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 "Regolamento per la
disciplina dei professori a contratto" e di cui l'art. 11-bis dello
statuto dello IUAV;
c) con l'attribuzione di un contratto di collaborazione
didattica di cui all'art. 11-ter dello statuto IUAV;
d) con l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca di cui al regolamento interno emanato con
decreto del rettore 16 novembre 1998, n. 1.
2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente
rimosse dal dottorando, questi decade dal corso.
3. La decadenza e' disposta dal collegio dei docenti e resa
esecutiva con decreto del rettore.
4. L'erogazione della borsa e' revocata dalla data nella quale e'
iniziata l'incompatibilita'.
Art. 11.
Contributi
1. Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca che e' dovuto dai dottorandi ammessi senza borsa, e' fissato
in lire 2.000.000 (1.032,91 euro) per il primo anno di corso ed in
lire 3.000.000 (1.549,37 euro) per i due anni di corso successivi. E'
inoltre prevista una tassa annua di L. 300.000 (154,94 euro), per i
corsi nei quali sia istituzionalmente previsto l'uso dei laboratori.
2. Sulla base della condizione economica autocertificata, i
dottorandi possono usufruire della riduzione del contributo di
frequenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 fino a L. 1.000.000 (516.46 euro) per il
primo anno di corso e fino a L. 1.500.000 (774.68 euro) per gli anni
successivi.
3. La mancata presentazione dell'autocertificazione equivale a
rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza.
4. La soglia massima di ICE per accedere alla riduzione della
tassa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca e' di lire
80.000.000 (41.316,55 euro), secondo modalita' definite al successivo
art. 14.
5. Non si applica riduzione alla tassa annuale di laboratorio ne'
alle imposte di bollo.
Art. 12.
Valutazione delle condizioni economiche
1. Le condizioni economiche del candidato e del nucleo familiare
d'appartenenza saranno valutate sulla base dell'autocertificazione
prodotta.
2. A partire dai dati presenti nell'autocertificazione, per
ciascun candidato si calcolera' l'indicatore di condizione economica
che rappresenta la somma di tutti i redditi presenti nel nucleo
familiare convenzionale piu' il 20% del patrimonio netto totale.
3. Per le modalita' di dichiarazione dei redditi e dei patrimoni
del nucleo familiare convenzionale del candidato si fa riferimento
alla legenda allegata all'autocertificazione 1999/2000 di cui
all'allegato 4 al presente bando di valutazione comparativa.
Art. 13.
Pubblico dipendente
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca puo' essere collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta
la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario
e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Art. 14.
Doveri dei dottorandi
1. E' dovere dei dottorandi:
a) assolvere agli obblighi di frequenza previsti dal
regolamento interno, art. 6;
b) compiere con diligenza ed impegno le attivita' di studio e
di ricerca previste dagli obiettivi formativi e dai programmi di
studio del corso;
c) presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni
anno in corso, una relazione sull'attivita' di ricerca svolta.
2. Il collegio dei docenti puo' motivatamente disporre con
apposita determinazione l'esclusione dal corso del dottorando che
violi uno o piu' dei doveri di cui al comma 1. La esclusione e' resa
esecutiva con decreto del rettore.
3. Il dottorando dichiarato dal collegio dei docenti in posizione
di fuori corso nei confronti degli obblighi di frequenza e' escluso
di diritto dal proseguire il corso. La esclusione e' resa esecutiva
con decreto del rettore.
Art. 15.
Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale ed e' rilasciato dal rettore, che, a
richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
2. Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale si rinvia
al "Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca" emanato
il 7 dicembre 1999.
Art. 16.
Accesso agli atti
E' garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di
valutazione, nonche' ai giudizi sui singoli candidati secondo le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso
agli atti e ai documenti amministrativi.
Art. 17.
R i n v i o
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al
"Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca", emanato con
decreto rettorale n. 106 del 7 dicembre 1999.
Art. 18.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento e' il dirigente dell'area servizi
alla didattica o un suo delegato.
Venezia, 8 marzo 2000
Il rettore: Folin
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