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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Procedura di selezione, per titoli, per la nomina di dieci
esaminatori per la decisione delle procedure di opposizione alla
registrazione di marchi.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.26 del 30/3/2018 |
Ente: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E02822 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 29/4/2018 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per la lotta alla contraffazione
Ufficio italiano brevetti e marchi
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, l'art. 183, in
materia di nomina degli esaminatori delle procedure di opposizione
alla registrazione dei marchi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13
gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30» ed in particolare gli articoli da 47 a 63;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo n. 39/2013, recante «Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190»;
Visto l'art. l del decreto 3 ottobre 2011 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi del quale «Il compenso per gli esaminatori
dell'opposizione alla registrazione dei marchi, per ogni domanda di
opposizione giudicata, e' fissato in 109,30 euro, a lordo delle
tassazioni IRPEF e comprensivo della quota IRAP a carico
dell'amministrazione»;
Considerato che nel 2017 e' stata espletata una procedura interna
per il reclutamento di funzionari da nominare esaminatori delle
procedure di opposizione;
Considerato che tale procedura ha consentito di nominare solo sei
nuovi esaminatori;
Considerato che l'attuale numero complessivo degli esaminatori e'
pari, dunque, a sole venti unita', e che tale numero risulta esiguo
rispetto all'elevato numero di procedure di opposizione instaurate
ogni anno;
Ritenuto di dover integrare il numero degli esaminatori delle
predette procedure;
Ritenuto di dover avviare, a tal fine, una procedura selettiva
riservata ad esperti con notoria conoscenza della materia, cosi' come
previsto dall'art. 183, comma 3, del codice della proprieta'
industriale;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetta una procedura selettiva per l'individuazione
di dieci esperti con notoria conoscenza della materia, ai sensi
dell'art. 183, comma 3, del Codice della proprieta' industriale, per
la decisione delle procedure di opposizione alla registrazione dei
marchi.
Art. 2
1. Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti muniti
di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, con votazione
non inferiore a 105/110 e che abbiano conseguito un diploma di
specializzazione o un dottorato di ricerca o un master
post-universitario di II livello.
2. I requisiti di ammissione indicati dal comma 1 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
Art. 3
1. Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in
carta semplice, devono essere presentate all'Ufficio italiano
brevetti e Marchi, via Molise n. 19, 00187 Roma, entro il temine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma: a tal fine fanno fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
3. Le domande possono essere spedite nel medesimo termine anche
tramite posta elettronica certificata (PEC) del candidato
all'indirizzo PEC dglcuibm.dg@pec.mise.gov.it
4. Le domande presentate in modo difforme da quanto indicato dai
commi precedenti, o spedite oltre il termine indicato dal comma 1,
non saranno prese in considerazione.
Art. 4
1. Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere
corredate dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti
previsti; in via alternativa, puo' essere prodotta autocertificazione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Il controllo della validita' dei titoli che vengono
autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento.
3, Qualora a seguito dei controlli il candidato non risulti in
possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso
automaticamente, con provvedimento motivato del direttore generale
per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e
marchi, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui
puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false.
4. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dello
sviluppo economico, per le finalita' di gestione della procedura
selettiva.
Art. 5
1. Le domande sono valutate da un'apposita Commissione, nominata
con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti e marchi, successivamente al termine
indicato dall'art. 3, comma 1. La partecipazione a detta Commissione
e' a titolo gratuito, non comportando alcun onere per
l'amministrazione.
2. La Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio,
sulla base dei seguenti criteri:
1. per il voto di laurea:
da 106 a 107: punti 3;
da 108 a 109: punti 5;
oltre 109: punti 10;
2. diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master
di II livello in materia di diritto commerciale o industriale: punti
10;
3. per articoli e pubblicazioni in materia di diritto
commerciale o industriale: 1 punto per ogni pubblicazione, fino a un
massimo di 3;
4. per monografie di carattere scientifico su materie di
diritto industriale, pubblicate in via definitiva e munite di codice
ISBN: 2 punti per ogni monografia, fino a un massimo di 6.
3. A parita' di punteggio si osservano le disposizioni relative
alle preferenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Art. 6
1. Seguendo l'ordine decrescente della graduatoria formata dalla
Commissione, il direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti e marchi nomina con proprio decreto gli
esaminatori delle opposizioni alla registrazione di marchi.
Detto decreto indichera' i criteri volti a garantire un'adeguata
produttivita', a pena di decadenza; gli esaminatori dovranno
dichiarare la non sussistenza delle cause di incompatibilita' e
inconferibilita' stabilite dal decreto legislativo n. 39/2013 e
dall'art. 205 del Codice della proprieta' industriale. Ove occorra,
alla stessa graduatoria sara' possibile attingere per la nomina di
ulteriori esaminatori.
2. La nomina ha durata biennale ed e' rinnovabile alla scadenza.
Art. 7
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2018
Il direttore generale: Gulino
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