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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente agrario -
Area seconda - fascia retributiva F2 - nel ruolo dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 22/12/2009
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Località:Nazionale
Codice atto:9E008282
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:21/1/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
dei servizi amministrativi

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante
norme in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, sottoscritto in data
19 maggio 2009, ed in particolare l'Allegato A concernente i profili
professionali del predetto Ministero;
Vista la legge 29 aprile 2005, n. 71, recante «Interventi urgenti
nel settore agroalimentare», ed in particolare l'art. 1, comma
4-quater, che testualmente prevede: «A modifica di quanto previsto
dall'art. 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304 , il personale di
qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili
professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio
presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di
polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e
secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai
regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili
professionali sono agenti di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, ed in particolare
l'art. 1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non
implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per
l'accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non
disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta
inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o
del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito;
Considerato che la condizione di privo di vista non e'
compatibile con l'adempimento dei compiti istituzionali cui sono
tenuti gli assistenti agrari, con riferimento alle funzioni che
svolgono in qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria e che
pertanto sussiste una inidoneita' specifica allo svolgimento delle
relative mansioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale
prevede che per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa nazionale il collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi;
Considerato che ai sensi della predetta disposizione deve
ritenersi esclusa l'applicabilita' delle norme sul collocamento dei
disabili per il profilo di assistente agrario, in considerazione
delle funzioni di polizia giudiziaria che lo stesso e' chiamato a
svolgere;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, recante norme
sull'unificazione ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della marina e
dell'aeronautica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18
comma 6 e l'art. 26, come integrato dall'art. 11 del decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009,
n. 129 «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133», con allegata tabella di determinazione
della dotazione organica del Ministero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.
45 del 23 febbraio 2007, con il quale il Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' stato autorizzato ad
avviare procedure selettive pubbliche, tra l'altro, per 30 posti di
assistente agrario -seconda area - fascia retributiva F2;
Considerato che alla luce delle disposizioni di cui all'art. 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, per gli anni 2010 e 2011 sono possibili assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di
quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, fermo
restando il limite del 20% delle unita' cessate nell'anno precedente;
Considerato che i risparmi di spesa per personale cessato
dell'anno 2009 consentono una capienza nei limiti di n. 4 unita' di
personale di area seconda, fascia retributiva F2;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 4 unita', da
inquadrare, in prova, nel profilo professionale di assistente
agrario, -area seconda - fascia retributiva F2, nel ruolo
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1


Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi quattro
posti nel profilo professionale di assistente agrario -area seconda -
fascia retributiva F2, nel ruolo dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da destinare presso le seguenti sedi:
Ufficio di Torino: un posto;
Ufficio di Milano: un posto;
Ufficio di Conegliano/Susegana: due posti.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla
variazione del numero dei posti banditi, in ragione di sopravvenute
esigenze organizzative e di servizio.

                               Art. 2 


Riserve di posti

Sono previste le riserve di posti indicate dall'art. 40 comma 2
della legge 20 settembre 1980, n. 574 e dall'art. 18 comma 6 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
diritto a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dall'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo
beneficio.
I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo,
verranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove
d'esame secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
1) eta' non inferiore agli anni 18;
2) titolo di studio: diploma di perito agrario o agrotecnico.
Per la valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione
europea si terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e
dell'art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, i cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso della cittadinanza dello Stato di
appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato; coloro che abbiano riportato la pena accessoria
dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi
dell'art. 32-quinquies del codice penale;
coloro che siano stati licenziati, ai sensi dell'art. 13 del
CCNL comparto «Ministeri» sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle
corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale di altri comparti.
L'ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa riserva
di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il
suddetto accertamento sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento
delle prove di concorso nei confronti dei candidati utilmente
classificati nelle relative graduatorie finali. L'Amministrazione
puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con
motivato provvedimento per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4 


Presentazione delle domande - termini e modalita'

La domanda di ammissione al concorso, redatta tassativamente sul
modulo (allegato A) riproducibile dalla presente Gazzetta Ufficiale,
nonche' disponibile sul sito internet del Ministero,
www.politicheagricole.gov.it, contenente tutte le indicazioni che
secondo le norme vigenti il candidato e' tenuto a fornire, e
sottoscritta dal medesimo, deve essere inviata a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della
qualita' - Direzione generale dei servizi amministrativi - ex SEAM IV
- Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta
giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale -
Concorsi ed esami.
La data di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Non e' richiesta
l'autenticazione della firma apposta sulla domanda.
Non si terra' conto delle domande spedite dopo la scadenza del
termine di cui al primo comma del presente articolo. Qualora il
termine per la presentazione delle domande cada in giorno festivo,
sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Non si terra' conto, altresi', delle domande che non contengano
tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per
l'ammissione al concorso e riportate nel modulo allegato al bando.
Non si terra' conto, infine, delle domande non firmate dal
candidato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
1. cognome, nome e numero di codice fiscale (le donne coniugate
devono indicare il cognome da nubile);
2. il luogo e la data di nascita;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero,
per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di
essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
4. il godimento dei diritti politici;
5. il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
6. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
7. il possesso del titolo di studio richiesto dal presente
bando, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'Istituto
presso il quale e' stato conseguito, nonche' gli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di
studio richiesti, qualora il titolo sia stato conseguito all'estero;
8. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
9. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni;
10. le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del
codice penale; di non essere stato licenziato, ai sensi dell'art. 13
del CCNL comparto «Ministeri» sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle
corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale di altri comparti;
11. l'idoneita' fisica al servizio continuato ed incondizionato
all'impiego per il quale concorre;
12. la lingua straniera prescelta tra inglese e francese. I
candidati degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare,
altresi', di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
13. l'eventuale possesso di titoli di riserva previsti
dall'art. 2 del bando e dei titoli di preferenza a parita' di merito
tra quelli indicati nell'allegato B al presente decreto. Tali titoli,
qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della
graduatoria finale;
14. la disponibilita' a permanere nella sede di servizio
assegnata dall'Amministrazione per un periodo minimo di cinque anni
dalla data di assunzione;
15. l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove
ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di
posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le
comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far
conoscere, tempestivamente, le eventuali successive variazioni.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione.
Nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.

                               Art. 5 


Commissione

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
provvedimento, sara' costituita in conformita' delle disposizioni
contenute nell'art. 9 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nonche' nell'art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165.

                               Art. 6 


Prove d'esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed un colloquio.
La prova scritta consistera' nella soluzione di un questionario
articolato in domande a risposta multipla attinenti al profilo
professionale per il quale si concorre, miranti all'accertamento
della specifica professionalita', che verteranno sulle seguenti
materie:
prodotti agroalimentari (vino, olii e grassi vegetali,
formaggi, latte e derivati, carni, conserve vegetali, pasta):
tecniche di produzione, caratteristiche merceologiche e principali
sofisticazioni, adulterazioni e alterazioni;
sostanze di uso agrario (concimi, sementi, mangimi e
fitofarmaci): caratteristiche merceologiche e principali frodi;
legislazione sulla produzione e commercializzazione dei
prodotti agroalimentari e sostanze di uso agrario.
Saranno ammessi al colloquio i candidati classificatisi dal primo
al trentesimo posto della graduatoria di merito, che abbiano,
comunque, conseguito, nella prova scritta, il punteggio minimo di
ventuno trentesimi. Saranno, altresi', ammessi al colloquio i
candidati che abbiano riportato un punteggio pari a quello conseguito
dal trentesimo classificato.
Il colloquio si svolgera', oltre che sulle materie oggetto della
prova scritta, sulle sottoelencate materie:
elementi di politica agricola comunitaria, con particolare
riferimento alle organizzazioni comuni di mercato;
elementi di diritto penale, limitatamente ai reati alimentari;
elementi di diritto processuale penale, limitatamente
all'attivita' ed ai poteri degli organi di polizia giudiziaria;
le sanzioni amministrative ed il relativo procedimento di
irrogazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni;
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
organizzazione dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Durante il colloquio, il candidato, inoltre, dovra' sostenere una
prova pratica di informatica su apparecchiatura telematica
relativamente alla conoscenza delle principali applicazioni web e
office automation, nonche' una prova di conoscenza della lingua
straniera prescelta.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 26 marzo 2010
sara' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dell'ubicazione dei
locali in cui si effettuera' la prova scritta. Nella medesima
Gazzetta saranno rese note le modalita' di svolgimento della prova
medesima.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nel
giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui sopra comportera'
l'esclusione dal concorso degli stessi.
Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere la prova scritta dovranno esibire uno dei documenti di
riconoscimento sottoelencati:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) patente nautica
e) porto d'armi;
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato a norma del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 e successive
modificazioni.
I documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso
del termine di validita' previsto per ciascuno di essi. Saranno
esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella
sede degli esami, pena l'esclusione dalle prove concorsuali, telefoni
cellulari, palmari, calcolatrici, carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, codici e
testi di legge.
Ai candidati ammessi al colloquio sara' data comunicazione, con
almeno venti giorni di anticipo, della data e del luogo e dell'ora in
cui dovranno presentarsi per sostenerlo, e, contestualmente, sara'
data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi.
Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale, sara'
affisso all'Albo dell'Amministrazione l'elenco dei concorrenti che
hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.
Il punteggio finale e' determinato dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto conseguito nel colloquio.

                               Art. 7 


Presentazione dei titoli di preferenza e riserva

I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far
valere i titoli di riserva di cui all'art. 2 del presente bando e/o
di preferenza a parita' di valutazione di cui all'allegato B al
presente bando, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del
mondo rurale e della qualita' - Direzione generale per i servizi
amministrativi - ex SEAM IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187, Roma -
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti
che attestino il possesso di tali titoli, purche' gia' dichiarati
nella domanda di partecipazione.
E' consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione,
resa nelle forme prescritte.
Entro il medesimo termine, i candidati che abbiano dichiarato di
essere in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti previsti dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del beneficio sussistevano anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella
domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
puo' trasmettere, entro il predetto termine di quindici giorni
dall'effettuazione del colloquio, una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o
l'irregolare compilazione degli stessi, comporta, senza necessita' di
particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.
Non saranno presi in considerazione i documenti che verranno
consegnati o perverranno al Ministero stesso oltre il detto termine
di quindici giorni.

                               Art. 8 


Graduatoria

Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a
concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base
dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli
che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del Direttore generale della Direzione generale dei
servizi amministrativi, che sara' pubblicato nel bollettino ufficiale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 9 


Presentazione dei documenti di rito

Il superamento del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e'
subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di assunzione di personale nella Pubblica
amministrazione.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, saranno invitati a presentare o a far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte dell'amministrazione:
1. certificato medico, rilasciato dall' Azienda sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all''impiego al quale il concorso si riferisce;
qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione
fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio;
2. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti:
a) il luogo e la data di nascita;
b) la cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, anche alla data di
scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
g) che il candidato non ricopre altri impieghi pubblici o
privati ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Qualora
il candidato sia alle dipendenze di altro ente, dovra' essere resa
una dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta
dichiarazione deve, altresi', contenere le indicazioni concernenti le
cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico
impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti
altresi' a presentare, nel termine di cui al comma 1 del presente
articolo, copia integrale dello stato matricolare.
L'amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dai predetti controlli emerga la non
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

                               Art. 10 


Assunzione dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori, a seguito dell'autorizzazione
di cui al precedente art. 9 e dell'accertamento del possesso dei
requisiti di cui al medesimo art. 9, saranno invitati a stipulare i
contratti individuali di lavoro a norma dei vigenti CC.NN.LL.
Saranno quindi assunti in prova nel profilo di assistente
agrario, area seconda - fascia retributiva F2.
I vincitori dovranno permanere nella sede di servizio assegnata
per un periodo minimo di cinque anni dalla data di assunzione, come
previsto dall'art. 35 - comma 5-bis - del d.lgs. n. 165/2001.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.

                               Art. 11 


Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della
qualita' - Direzione generale dei servizi amministrativi - ex SEAM IV
- per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della
qualita' - Direzione generale dei servizi amministrativi.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
direttore dell'Ufficio ex SEAM IV della Direzione generale dei
servizi amministrativi.

                               Art. 12 


Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, nonche' le disposizioni contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigenziale del comparto Ministeri e nel decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 15 dicembre 2009

Il direttore generale: Vaccari

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