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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, di 4901 volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina,
compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.86 del 28/10/2005 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 05E06448 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 28/11/2005 |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto
CON IL COMANDANTE GENERALE
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, concernente l'approvazione del Regolamento di Disciplina
Militare;
Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, concernente le pari
opportunita' tra uomo e donna;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 6 agosto 1991, n. 255, concernente il
potenziamento degli organici delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizione di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa e
successive modificazioni e integrazione;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa alla
costituzione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante
norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze Armate e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte
relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della citata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' e previsione della possibilita' di richiedere nei bandi di
concorso specifici requisiti psico-fisici;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della Sanita' Militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
direttiva del 10 aprile 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante
«disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
n. 215/2001;
Vista la legge 20 dicembre 2004, n. 331, concernente
«disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente disposizioni
sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'
delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di settore;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004,
emanato in attuazione dell'art. 6 della citata legge 23 agosto 2004,
n. 226, concernente «disposizioni per l'arruolamento dei volontari in
ferma prefissata annuale dell'Esercito, della Marina, compreso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica»;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005, emanato
in attuazione dell'art. 13 della citata legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, della
Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e
del-l'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005 emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopra citata legge
20 ottobre 1999, n. 380, con il quale sono stata eliminate le
aliquote percentuali massime di reclutamento del personale femminile
nelle Forze Armate per l'anno 2006;
Visto il foglio dello Stato Maggiore della Difesa
n. 116/3/2460/P3A del 25 ottobre 2005, che stabilisce il numero dei
posti a concorso per il reclutamento per l'anno 2006 di volontari in
ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica;
Visto il foglio n. UGP/1/4/2/70800 in data 20 ottobre 2005
dell'Ufficio Generale del Personale della Marina Militare che
definisce i lineamenti del suddetto reclutamento nella Marina
Militare;
Visto il foglio n. 4778 REC2-5.2.11/7 in data 24 ottobre 2005
dello Stato Maggiore dell'Esercito che definisce i lineamenti del
suddetto reclutamento nell'Esercito Italiano;
Visto il foglio n. M-D.AAVSMA 74911 in data 25 ottobre 2005 dello
Stato Maggiore dell'Aeronautica che definisce i lineamenti del
suddetto reclutamento nell'Aeronautica Militare;
Fatta riserva di esercitare la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti disponibili, di sospendere
l'ammissione alla ferma dei vincitori in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in ragione di
disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006 o di
ulteriori disposizioni relative al contenimento della spesa pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 4901 volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP4) nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle
Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica, riservato a volontari in
ferma prefissata di un anno, anche in rafferma annuale, in servizio o
in congedo, appartenenti ai sottoindicati «blocchi di incorporazione»
ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
2. I posti a concorso sono cosi' suddivisi:
a) 3656 posti nell'Esercito Italiano ripartiti per le
sottoindicate immissioni:
1° immissione per 1200 posti - la domanda di partecipazione
per la 1° immissione puo' essere presentata dai VFP1 incorporati con
il 1° e 2° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2° immissione per 1215 posti - la domanda di partecipazione
per la 2° immissione puo' essere presentata dai VFP1 incorporati con
il 3° e 4° blocco 2005, dal 13 febbraio 2006 ed entro il termine
perentorio del 17 marzo 2006;
3° immissione per 1241 posti - la domanda di partecipazione
per la 3° immissione puo' essere presentata dai VFP1 incorporati con
il 5° e 6° blocco 2005, dal 5 giugno 2006 ed entro il termine
perentorio del 7 luglio 2006;
b) 1142 posti nella Marina Militare di cui 878 per il CEMM e
264 per il Corpo delle Capitanerie di Porto ripartiti per le
sottoindicate immissioni:
1° immissione per 380 posti di cui 292 per il CEMM e 88 per
il Corpo delle Capitanerie di Porto - la domanda di partecipazione
per la 1° immissione puo' essere presentata dai VFP1 incorporati con
il 1° e 2° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2° immissione per 381 posti di cui 293 per il CEMM e 88 per
il Corpo delle Capitanerie di Porto - la domanda di partecipazione
per la 2° immissione puo' essere presentata dai VFP1 incorporati con
il 3° e 4° blocco 2005, dal 13 febbraio 2006 ed entro il termine
perentorio del 17 marzo 2006;
3° immissione per 381 posti di cui 293 per il CEMM e 88 per
il Corpo delle Capitanerie di Porto - la domanda di partecipazione
per la 3° immissione puo' essere presentata dai VFP1 incorporati con
il 5° e 6° blocco 2005, dal 5 giugno 2006 ed entro il termine
perentorio del 7 luglio 2006;
c) 103 posti nell'Aeronautica Militare ripartiti per le
sottoindicate immissioni:
1° immissione per 35 posti - la domanda di partecipazione per
la 1ª immissione puo' essere presentata dai VFP1 incorporati con il
1° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2° immissione per 34 posti - la domanda di partecipazione per
la 2° immissione puo' essere presentata dai VFP1 incorporati con il
2° blocco 2005, dal 13 febbraio 2006 ed entro il termine perentorio
del 17 marzo 2006;
3° immissione per 34 posti - la domanda di partecipazione per
la 3ª immissione puo' essere presentata dai VFP1 incorporati con il
3° blocco 2005, dal 5 giugno 2006 ed entro il termine perentorio del
7 luglio 2006.
3. Gli aspiranti che avendo prodotto domanda di partecipazione
risultino, da dichiarazione del Comandante di Corpo, impossibilitati
all'effettuazione della selezione culturale perche' impiegati in
operazioni fuori dal territorio nazionale o in attivita' operativa a
bordo di unita' in navigazione, saranno ammessi alla selezione
culturale ed agli accertamenti fisio-psico-attitudinali relativi ad
un'immissione successiva riferita al concorso di cui al presente
bando. Lo stato di impossibilita' certificato dal Comandante di Corpo
deve essere unicamente determinato dall'effettivo impiego del
militare fuori dal territorio nazionale o in attivita' operativa a
bordo di unita' in navigazione alla data prevista di svolgimento
della prova di selezione culturale.
4. Nei casi accertati di personale che, nell'adempimento di
attivita' operative occorse sia in territorio nazionale che
all'estero, per effetto di atti ostili abbia riportato ferite/lesioni
determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a 90
giorni alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, l'Amministrazione valutera'
l'eventualita' di assicurare la partecipazione del suddetto personale
alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
5. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il
giorno iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza
e' prorogata al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi
si computano nel termine.
6. Non e' consentita, pena l'esclusione dal concorso, la
partecipazione a procedure concorsuali per piu' Forze Armate e/o a
piu' immissioni previste dal presente bando.
7. Resta impregiudicata, per l'Amministrazione della Difesa la
facolta' di:
-- revocare il presente bando di concorso;
-- sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso,
nonche' le connesse attivita' di reclutamento;
-- modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria
di merito, il numero dei posti a concorso per ogni Forza Armata e per
ogni singolo blocco di immissione;
-- sospendere le immissioni nella ferma prefissata
quadriennale,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di disposizioni contenute nella legge
concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2006 o di ulteriori disposizioni di contenimento della
spesa pubblica.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma
prefissata quadriennale i soggetti di cui al precedente art. 1, in
possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 30 anni
compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
d. statura minima di metri 1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile, di metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile e,
limitatamente alla Marina militare, non superiore a metri 1,95;
e. diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f. assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale, di procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
g. assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non
colposi;
h. assenza di provvedimenti di proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, secondo le
normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
i. idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
j. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
k. requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e mantenuti, ad eccezione del limite di
eta', fino alla data di effettiva immissione.
3. La mancanza o la perdita di uno solo dei requisiti di
partecipazione di cui al precedente comma 1 nonche' di quelli
indicati al precedente art. 1, determina l'esclusione dal concorso.
4. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', in ogni
momento, escludere dall'arruolamento qualsiasi aspirante che non
risultasse in possesso dei requisiti prescritti.
5. I requisiti di cui alle precedenti lettere d), i) e j) sono
accertati con le modalita' di cui al successivo art. 8 ed agli
allegati al presente bando relativi a ciascuna Forza Armata; i
requisiti di cui alle lettere f) e h) sono accertati
dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica nr. 445/2000.
Art. 3.
Compilazione ed inoltro delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso;
b) firmata per esteso ed in forma autografa dall'aspirante (la
firma non richiede autenticazione); la mancata sottoscrizione della
domanda determina il non accoglimento della medesima;
c) presentata o fatta pervenire entro i termini perentori di
cui al precedente art. 1, comma 2, secondo le seguenti modalita':
-- dagli aspiranti in servizio, presso il Comando/Ente di
appartenenza che deve provvedere a trasmetterla, con le modalita'
indicate nei rispettivi allegati di Forza Armata, al Ministero della
Difesa Direzione Generale per il Personale Militare - I° Reparto -
3ª Divisione - 4ª Sezione - via XX Settembre, 123/A - c.a.p. 00187 -
Roma - fax 06/36803551;
-- dagli aspiranti in congedo od in forza assente,
personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento da
indirizzarsi al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - I° Reparto - 3ª Divisione - 4ª Sezione - via XX
Settembre, 123/A - c.a.p. 00187 - Roma;
-- gli aspiranti residenti all'estero potranno inoltrare la
domanda, entro i termini sopra indicati, tramite l'Autorita'
diplomatica o consolare.
2. Per le domande presentate tramite raccomandata con avviso di
ricevimento la data di presentazione coincide con la data di
spedizione comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante. Non saranno, comunque, prese in considerazione le domande
che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, siano pervenute
all'Ente ricevente decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini
previsti dall'art. 1 del presente bando. L'Amministrazione della
Difesa non assume alcuna responsabilita' per la mancata o tardiva
ricezione della domanda o per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento, dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
3. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza;
f) recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni
relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito
dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione Generale per
il Personale Militare, I° Reparto - 3ª Divisione - 4ª Sezione, numero
fax 06/36803551. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, o da mancata ovvero tardiva
comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
g) data di decorrenza giuridica quale VFP1 e Forza armata nella
quale si presta o si e' prestato servizio quale volontario in ferma
prefissata di un anno;
h) Forza armata per la quale si intende concorrere. Per la
Forza armata Marina indicare il corpo per il quale si intende
concorrere (CEMM o CP);
i) se in congedo, ultimo Reparto o Ente di appartenenza che lo
ha collocato in congedo, la data in cui ha avuto termine la ferma
prefissata di un anno e la data del conseguente collocamento in
congedo con indicazione del Distretto militare o Capitaneria di Porto
di appartenenza. L'aspirante in congedo dovra', inoltre, allegare
alla domanda copia del foglio di congedo, se ne e' in possesso;
j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali o disciplinari pendenti a proprio carico;
k) eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, (i candidati dovranno indicare gli
eventuali titoli posseduti, tra quelli indicati nella nota a tergo
della domanda);
l) di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell'ambito
della presente procedura concorsuale con particolare riferimento ai
periodi relativi al servizio prestato che prevedono l'attribuzione di
specifici punteggi incrementali ai candidati che concorrono per la
stessa Forza Armata in cui prestano od hanno prestato servizio in
qualita' di VFP1;
m) di acconsentire senza riserve, ad ogni disposizione indicata
nel bando di concorso, in particolare di quelle relative ai
ripianamenti che saranno eventualmente attuati su facolta'
insindacabile dell'Amministrazione e nell'ambito dei criteri
stabiliti dal successivo art. 11;
n) di essere, altresi', consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci rilasciate nel contesto della presente domanda
e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali richiamate dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, oltre che nella decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere.
4. I candidati in congedo all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, ai fini della valutazione dei titoli
dovranno, inoltre, allegare copia del certificato scolastico da cui
risulti il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o diploma di laurea. Potranno, inoltre, allegare in sua
sostituzione dichiarazione sostitutiva di certificato scolastico
redatta come da allegato B al presente bando e sottoscritta ai sensi
delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
potranno, altresi', allegare, autocertificazione redatta sulla base
dello stesso modulo di cui in allegato B al bando, da cui risulti il
possesso dei titoli richiamati dall'art. 9 del bando e dai relativi
allegati di Forza Armata.
5. I candidati in servizio potranno presentare le suddette
autocertificazioni al proprio Comando di appartenenza secondo quanto
stabilito dal successivo art. 4, comma 4, ai fini della redazione
dell'estratto della documentazione di servizio qualora il candidato
stesso ritenga di essere in possesso di titoli non certificati nella
documentazione di servizio o non immediatamente acquisibili perche'
certificati in documentazioni pregresse.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 l'aspirante dovra'
essere consapevole che sara' soggetto ai controlli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che comportano,
in caso di dichiarazioni mendaci:
-- l'immediata esclusione dalla procedura concorsuale o la
decadenza dalla ferma prefissata quadriennale, qualora gia'
contratta;
-- denuncia alla Procura della Repubblica per l'accertamento
delle responsabilita' penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci.
7. Le domande incomplete dei dati essenziali determinano
l'esclusione dal concorso con provvedimento della Direzione Generale
per il Personale Militare.
8. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non essenziali,
ovvero non conformi al modello di domanda di cui al citato allegato A
al presente decreto, potranno essere accettate a giudizio
discrezionale ed insindacabile dell'Amministrazione per essere
regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti.
Art. 4.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Gli Enti/Comandi interessati alla ricezione delle domande di
partecipazione al concorso devono attenersi alle modalita' stabilite
nei rispettivi allegati di Forza Armata al presente bando ed alle
istruzioni tecniche che saranno impartite dalla Direzione Generale
per il Personale Militare con apposita circolare.
2. Per «militari in servizio» si intendono i volontari in ferma
prefissata di un anno (anche in rafferma annuale) in servizio presso
Comandi e/o Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica alla
data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Nell'eventualita' di collocamento in congedo in data successiva alla
presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura
concorsuale il Comandante di Corpo e', comunque, tenuto a redigere
l'estratto della documentazione di servizio sulla base della
documentazione matricolare e caratteristica a tale data ancora
disponibile. Il Dirigente del Servizio Sanitario o l'Ufficiale Medico
del Servizio Sanitario di riferimento e' tenuto, altresi', a redigere
l'attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, cosi'
come indicato negli allegati di Forza armata di cui al presente
bando.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2 il Comando e' tenuto
a comunicare al volontario in congedo, presso il recapito indicato
nella domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso i
Centri di Selezione che fosse pervenuta al Comando nelle more di tale
collocamento in congedo per i successivi accertamenti.
4. L'estratto della documentazione di servizio previsto dal
decreto ministeriale 8 luglio 2005 e riportato in allegato E al
presente bando deve essere compilato dal Comandante di Corpo in ogni
sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda prodotta dall'aspirante, tenendo presente che:
a) i titoli richiesti sono quelli specificati nei rispettivi
allegati di Forza armata, nel paragrafo relativo ai «Titoli»;
b) i titoli conseguiti in qualita' di VFP1, anche in rafferma
annuale, sono quelli relativi alle seguenti voci riportate
nell'estratto:
-- periodi di servizio;
-- ultima documentazione caratteristica;
-- situazione disciplinare,
per cio' che attiene le rimanenti voci dell'estratto documentale, ad
esclusione del titolo di studio, occorrera' fare riferimento anche
all'eventuale documentazione di servizio pregressa del militare che
sia stato precedentemente arruolato nelle Forze Armate con altro
status giuridico. Ove la documentazione di servizio pregressa non
fosse immediatamente disponibile il militare potra', in
autocertificazione, utilizzando il modello di cui in allegato B al
bando, fornire al Comandante di Corpo i dati di cui ritenga essere in
possesso tenendo presente che, in questo caso, sara' assoggettato, da
parte dell'Ente di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che comporteranno, in
caso di dichiarazioni mendaci:
-- l'immediata esclusione dalla procedura concorsuale o la
decadenza dalla ferma prefissata quadriennale, qualora gia'
conseguita, con provvedimento della Direzione Generale per il
Personale Militare;
-- denuncia alla Procura della Repubblica per l'accertamento
delle responsabilita' penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci.
5. Il Comando/Ente di appartenenza deve comunicare alla Direzione
Generale per il Personale Militare i nominativi degli aspiranti che
si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, nonche'
la dichiarazione del Comandante di Corpo attestante la sussistenza
delle condizioni richieste dal citato art. 1, comma 3.
Art. 5.
Fasi della procedura concorsuale
Lo svolgimento del concorso per ciascuna immissione prevede:
a) una prova di selezione a carattere culturale;
b) accertamenti, nell'ambito di ciascuna Forza Armata,
dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale comprensiva delle prove di
efficienza fisica;
c) valutazione dei titoli.
Art. 6.
Commissioni valutatrici
1. Con decreto dirigenziale la Direzione Generale per il
Personale Militare nomina, per ciascuna Forza Armata, le Commissioni
che devono provvedere, per ciascuna immissione, alla valutazione dei
titoli ed alla redazione delle graduatorie di merito di cui ai
successivi articoli 9 e 10.
2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado
corrispondente, con funzioni di presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, o grado
corrispondente;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado
corrispondente ovvero impiegato civile appartenente all'area
professionale «C», quale rappresentante della Direzione Generale per
il Personale Militare;
d) uno o piu' Sottufficiali di grado non inferiore a
Maresciallo con funzioni di segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione nominata per la Forza Armata Marina deve
prevedere un componente con diritto di voto appartenente al Corpo
delle Capitanerie di Porto.
4. Con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il
Personale Militare e', altresi', costituita la commissione interforze
che, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 luglio 2005,
deve presiedere allo svolgimento della prova di selezione culturale
di cui al successivo art. 7.
Art. 7.
Prova di selezione culturale
1. Per ognuna delle immissioni di cui al precedente art. 1 e'
effettuata una prova di selezione a carattere culturale per gli
aspiranti alle tre Forze Armate in un'unica sessione, mediante la
somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo
predeterminato, vertente su nozioni ed elementi di conoscenza
commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado.
2. La suddetta prova consistera' in 100 quesiti a risposta
multipla ripartiti tra le seguenti materie e per le rispettive
percentuali sotto indicate:
15% matematica;
15% italiano;
25% educazione civica;
15% storia;
15% geografia;
10% scienze;
5% inglese.
3. Il punteggio ottenuto nella suddetta prova non potra' essere
superiore a 67 centesimi.
4. Alla predetta prova ciascun aspirante si deve presentare
munito di un valido documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Per lo
svolgimento della prova di selezione culturale non e' ammessa la
consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare in
qualunque modo tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonche'
di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice
per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla
prova stessa.
5. Per ciascuna immissione la prova di selezione culturale si
svolgera' secondo le seguenti modalita':
1° immissione - la prova di selezione culturale per la 1°
immissione si svolgera' nel luogo, nei giorni e secondo le modalita'
specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13 dicembre 2005; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati;
2° immissione - la prova di selezione culturale per la 2°
immissione si svolgera' nel luogo, nei giorni e secondo le modalita'
specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 28 aprile 2006; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati;
3° immissione - la prova di selezione culturale per la 3°
immissione si svolgera' nel luogo, nei giorni e secondo le modalita'
specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 18 agosto 2006; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
6. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli
effetti, il calendario della prova culturale potra' essere consultato
anche sul sito internet «www.persomil.difesa.it».
7. I concorrenti sono tenuti a presentarsi, senza attendere
alcuna comunicazione, per sostenere la prova di selezione culturale,
all'indirizzo, nel giorno e nell'ora specificati nel calendario
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata per ciascuna
immissione. La mancata presentazione alla sede d'esame nella data e
nell'ora stabilita e' considerata rinuncia e comporta la non
ammissione alle successive fasi concorsuali.
8. Tutti i concorrenti devono ritenersi ammessi alla prova di
selezione culturale con riserva di accertamento dei requisiti di
partecipazione previsti dal presente bando.
9. Sono considerati idonei alla prova di selezione culturale:
a) gli aspiranti che nella graduatoria di ciascuna immissione
relativa alla Forza Armata Esercito si siano collocati entro i primi
2400 posti. In caso di candidato collocatosi con uguale punteggio al
2400° posto, e' preferito il candidato piu' giovane di eta';
b) gli aspiranti che nella graduatoria relativa alla Forza
Armata Marina si siano collocati entro un numero di posti pari al
doppio di quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso di
candidato collocatosi con uguale punteggio all'ultimo posto
disponibile, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta';
c) gli aspiranti che nella graduatoria di ciascuna immissione
relativa alla Forza Armata Aeronautica abbiano riportato un punteggio
di 36/100.
10. I suddetti aspiranti risultati idonei alla prova di selezione
culturale sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le
modalita' riportate nei rispettivi allegati di Forza Armata.
Art. 8.
Accertamenti di cui all'art. 5, lettera b), del bando
1. I Centri di selezione di Forza Armata, sulla base degli
elenchi predisposti dalla Direzione Generale per il Personale
Militare, provvedono a convocare i candidati risultati idonei ai
sensi del precedente art. 7, comma 9, per sottoporli agli
accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi
allegati di Forza Armata con i criteri e le modalita' indicati negli
allegati stessi.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
a) l'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per
l'impiego nelle Forze Armate in qualita' di volontario in servizio
permanente;
b) accertamento dell'efficienza fisica;
c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso,
anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La convocazione, inviata all'interessato a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, contiene l'indicazione della data e dell'ora
di presentazione nonche' della sede in cui si svolgeranno gli
accertamenti. I candidati convocati per gli accertamenti prescritti
devono esibire un valido documento di identificazione provvisto di
fotografia, rilasciato da Amministrazioni dello Stato. Gli stessi
possono fruire, durante le operazioni di selezione, di vitto ed
alloggio, qualora disponibile, a carico dell'Amministrazione. Gli
aspiranti che non si presentino nel giorno e nel luogo indicati nella
lettera di convocazione sono considerati rinunciatari.
4. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti e' definitivo e,
nel caso di non idoneita' o di non superamento delle prove fisiche,
comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e,
comunque, dal concorso.
5. Il predetto giudizio sara' reso noto ai candidati seduta
stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della Commissione
preposta agli accertamenti, apposito foglio di notifica.
6. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di
non idoneita' avviene su delega della Direzione Generale per il
Personale Militare alle predette Commissioni, ad eccezione dei
giudizi emessi dalle Commissioni costituite presso i Reparti
dell'Esercito per l'accertamento dell'efficienza fisica, per i quali
il relativo provvedimento di esclusione e' disposto dalla Direzione
Generale per il Personale Militare.
7. Avverso i suddetti giudizi di non idoneita' che comportano
l'esclusione dal concorso l'aspirante puo' proporre i ricorsi
previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
1. I titoli da valutare per ciascuna Forza Armata ed il
punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono
indicati nei rispettivi allegati di Forza Armata. Ai sensi
dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 luglio 2005, i titoli
valutabili debbono essere ricompresi nelle sotto riportate tipologie,
per le quali puo' essere attribuito fino ad un punteggio massimo a
fianco di ciascuna indicato:
a) periodi di servizio prestati in qualita' di volontario in
ferma prefissata di un anno, anche in rafferma annuale: massimo 6
punti;
b) missioni sul territorio nazionale ed all'estero: massimo
5 punti;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica: massimo 12 punti;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze: massimo 5 punti;
e) titolo di studio: massimo 2 punti;
f) eventuali altri attestati, brevetti ed abilitazioni
possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere: massimo 3
punti;
g) le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal
punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli fino ad
un massimo di 5 punti.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata, per ciascuna Forza
armata, dalla commissione di cui al precedente art. 6 del bando,
sulla base dell'estratto della documentazione di servizio anche
pregressa e sulla base delle eventuali autocertificazioni prodotte
dall'interessato.
3. L'estratto della documentazione di servizio previsto dal
decreto ministeriale 8 luglio 2005 deve essere compilato e
certificato dal Comandante di Corpo nonche' sottoscritto
dall'aspirante il quale, con la propria firma, attesta di aver
verificato la completezza ed esattezza dei dati a lui riferiti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione all'immissione prescelta e di essere consapevole che
gli stessi fanno fede ai fini dell'inclusione nella graduatoria di
merito e dell'attribuzione del relativo punteggio.
4. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i
titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione relativa all'immissione considerata.
5. I titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni
disciplinari e all'ultima documentazione caratteristica debbono
essere esclusivamente conseguiti nel corso del servizio prestato
quale VFP1, anche in rafferma annuale.
6. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal
territorio nazionale o in attivita' operativa a bordo di unita' in
navigazione ed ammessi alla procedura per l'immissione successiva a
quella per la quale hanno presentato domanda di partecipazione, la
valutazione avverra' sui titoli comunque acquisiti e certificati
nell'estratto della documentazione di servizio alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda a suo tempo prodotta
dall'aspirante.
Art. 10.
Graduatorie di merito
1. Per ciascuna immissione le commissioni di cui al comma 1 del
precedente art. 6 redigono le graduatorie di merito sulla base della
somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella selezione culturale e
nella valutazione dei titoli. Per la Marina militare sono redatte due
distinte graduatorie di merito, rispettivamente, per il CEMM e per il
Corpo delle Capitanerie di Porto, in relazione alla domanda prodotta
dagli aspiranti.
2. A parita' di punteggio e' data la precedenza ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore
parita' e' data precedenza al candidato avente minore eta' ai sensi
del comma 7 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dal comma 9 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreti
dirigenziali adottati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare. La graduatoria di merito relativa al Corpo delle
Capitanerie di Porto e' approvata con decreto interdirigenziale
adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di
concerto con il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto.
Art. 11.
Posti non coperti
1. L'Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze di
Forza Armata, si riserva nei tempi da essa stabiliti la facolta'
insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti
eventualmente non coperti:
a) prioritariamente, attingendo dai candidati idonei della
stessa Forza Armata non utilmente collocati nelle graduatorie delle
precedenti immissioni di cui al presente bando;
b) secondariamente, incrementando il numero dei posti previsto,
per la stessa Forza Armata, per la successiva immissione;
c) qualora, dopo l'espletamento delle suddette procedure, non
siano stati totalmente ripianati i posti previsti dal bando per
alcuna Forza Armata, nella sola ultima immissione si provvede alla
relativa copertura attingendo dagli elenchi degli idonei delle altre
Forze Armate non utilmente collocati nelle graduatorie di tutte le
immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di
selezione a carattere culturale di cui all'art. 7 del bando.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali carenze
od esuberi nel Corpo delle Capitanerie di Porto e nel CEMM della
Marina Militare, possono essere, rispettivamente, ripianati o ceduti
prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei due suddetti
Corpi, secondo le modalita' di cui in allegato Marina.
3. Limitatamente alla Forza armata Marina, la Direzione Generale
per il Personale Militare nomina, per le attribuzioni delle categorie
e/o specialita' agli aspiranti idonei delle graduatorie di merito del
Corpo delle Capitanerie di Porto e del CEMM, la commissione che e'
cosi' composta:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata
con funzioni di presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) un membro rappresentante la Direzione Generale per il
Personale Militare.
4. La suddetta Commissione attribuisce le categorie secondo le
modalita' di cui in allegato Marina successivamente alla definizione
delle graduatorie di cui all'art. 10 e successivamente agli eventuali
ripianamenti attuati secondo le modalita' di cui all'allegato Marina
e secondo le esigenze di Forza Armata.
Art. 12.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 10, nonche' quelli nei confronti dei quali siano
stati disposti eventuali ripianamenti e che abbiano completato il
servizio in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno sono
convocati a cura della Direzione Generale per il Personale Militare,
nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza Armata, presso gli
Enti all'uopo designati da ogni singola Forza Armata ed ammessi alla
ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale o gradi
equivalenti.
2. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la
convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause
di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi
alla Direzione Generale per il Personale Militare - 1° Reparto -
3ª Divisone - 4ª Sezione. La Direzione Generale puo' differire la
data della convocazione a seguito di valutazione insindacabile dei
motivi dell'impedimento, per un periodo comunque non superiore a
15 giorni.
3. Gli idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli
Enti all'uopo designati da ogni singola Forza Armata, devono munirsi
di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una
Amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
4. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso
gli Enti all'uopo designati da ogni singola Forza Armata e, per gli
effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso
i medesimi Enti.
5. Gli idonei convocati rientranti nelle condizioni previste
dall'art. 1, comma 3, del bando sono ammessi alla ferma prefissata
quadriennale con decorrenza giuridica dalla data di convocazione
prevista per l'immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare
ai fini dell'effettuazione delle relative prove selettive.
6. All'atto della presentazione i volontari provenienti dal
congedo sono sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio
Sanitario dell'Ente o di un Ufficiale Medico del Servizio Sanitario
di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano
possibili motivi di inidoneita' sono immediatamente inviati presso la
Commissione Militare Ospedaliera competente per territorio, al fine
di verificarne l'idoneita' quale VFP4. Nel caso di giudizio di
permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a 20
giorni per infermita' non dipendente da causa di servizio, gli
aspiranti sono immediatamente esclusi dall'arruolamento con
provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare.
Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi.
7. I volontari in servizio, qualora nel corso della procedura
concorsuale e fino alla data di presentazione, abbiano subito un
declassamento nel profilo sanitario non dipendente da causa di
servizio che comporti la non idoneita' all'impiego in servizio
permanente e risultante da provvedimento medico-legale adottato
secondo le normative vigenti per i militari in servizio, sono esclusi
dal concorso con provvedimento della Direzione Generale per il
Personale Militare.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, nei confronti degli aspiranti che
abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni
che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica,
purche' siano stati giudicati idonei al servizio militare.
Art. 13.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare dispone
l'esclusione dalla procedura concorsuale qualora l'aspirante:
a) partecipi a piu' procedure concorsuali riferite a ciascuna
Forza Armata e/o a piu' immissioni previste dal presente bando;
b) non sia in possesso di uno dei requisiti di partecipazione
di cui all'art. 2 del bando, nonche' di quelli indicati all'art. 1
del bando;
c) abbia presentato la domanda di partecipazione al concorso
incompleta dei dati essenziali richiesti dall'art. 3, comma 3, del
bando;
d) non abbia inoltrato la domanda secondo le modalita' previste
all'art. 3, comma 1, lettera c), del bando o la stessa sia pervenuta
oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 3, comma 2, del
bando;
e) non abbia sottoscritto la domanda di partecipazione;
f) non abbia presentato la domanda entro i termini perentori
previsti dall'art. 1 del bando;
g) non abbia mantenuto, all'atto della presentazione presso gli
Enti indicati nella convocazione, i requisiti di partecipazione
previsti dal bando;
h) non abbia completato, all'atto della presentazione presso
gli Enti indicati nella convocazione, la ferma volontaria prefissata
di un anno;
i) abbia omesso la firma o l'abbia apposta non in forma
autografa od in originale, come prescritto dall'art. 3, comma 1,
lettera b), del bando.
2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli previsti dal presente decreto sara' disposta, con
provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il Personale
Militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza
dalla ferma, se gia' presentatisi presso gli Enti all'uopo designati
da ogni singola Forza Armata.
Art. 14.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
candidati.
2. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di
cui sopra emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rilasciate,
il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e il suo
nominativo sara' segnalato all'Autorita' Giudiziaria per le azioni di
competenza.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali degli aspiranti saranno raccolti per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto legislativo nr. 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore Generale per
il Personale Militare che nomina, ognuno per la parte di propria
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo nr. 196/2003:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 3, punto
1, lettera c);
b) i Presidenti delle commissioni valutatrici di cui al
precedente art. 6;
c) i Presidenti delle commissioni presso i centri di selezione
di cui al precedente art. 8;
d) il Direttore della 3ª divisione della Direzione Generale per
il Personale Militare.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 25 ottobre 2005
Il direttore generale
Amm. Sq. Mario Lucidi
Il comandante generale
Amm. Isp. Capo (CP) Luciano Dassatti
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