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ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti
assicurativi. (Provvedimento n. 2123)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.87 del 5/11/2002 |
Ente: | ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
Località: | - |
Codice atto: | 02A08340 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 5/12/2002 |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed
il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Viste le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649,
recanti, fra l'altro, disposizioni relative al ruolo nazionale dei
periti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in
particolare, l'art. 1 commi 1 e 2 che ha disposto, tra l'altro, il
trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivita'
produttive);
Visto il provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del
3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalita' per
l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo
svolgimento della relativa prova di idoneita', di cui alla legge
17 febbraio 1992, n. 166;
Visto il provvedimento ISVAP n. 1643 del 26 luglio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184
dell'8 agosto 2000, con il quale sono state apportate modifiche alle
modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' per i periti
assicurativi;
Visto il provvedimento ISVAP n. 1897 del 26 giugno 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del
7 luglio 2001, recante ulteriori modifiche alle modalita' per
l'iscrizione nel ruolo nazionale periti assicurativi e per lo
svolgimento della relativa prova di idoneita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42 del 20 febbraio 2001, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Ritenuto che debba essere indetta una sessione della prova di
idoneita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti
assicurativi;
Dispone:
Art. 1.
Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione
1. E' indetta una sessione della prova di idoneita' per
l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera e) della legge 17 febbraio 1992,
n. 166.
2. Per l'ammissione all'esame e' richiesto il possesso, alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del
titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui
all'art. 16, comma 2, della stessa legge n. 166/1992, accertato con
provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministero delle attivita' produttive) o
dell'ISVAP.
Art. 2.
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta su
carta legale secondo lo schema allegato, unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita', deve pervenire all'ISVAP -
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, servizio albi, esami periti, via del Quirinale n. 21 -
00187 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione
se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande
consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione
corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di
raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
3. Nella domanda di ammissione all'esame i candidati dichiarano,
ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilita' di cui all'art. 76
dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo;
d) codice fiscale;
e) domicilio e numero telefonico per le eventuali
comunicazioni;
f) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
suo conseguimento e dell'Istituto o dell'Universita' presso il quale
e' stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo, ovvero,
in mancanza di titolo di studio idoneo, il provvedimento del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora
Ministero delle attivita' produttive) o dell'ISVAP con l'indicazione
del relativo numero di protocollo e della data, con il quale e' stato
accertato il possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2,
della legge n. 166/1992;
4. Non sono prese in considerazione e comportano, quindi,
l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate oltre il termine perentorio di cui al
precedente comma 1;
c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data
di nascita, residenza, ove non altrimenti desumibili, titolo di
studio posseduto ovvero mancata indicazione del provvedimento di
accertamento del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge
n. 166/1992.
5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
Art. 3.
Svolgimento della prova di esame
1. L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art. 4,
consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano
ad accertare il possesso dei requisiti di professionalita' necessari
per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo.
2. La prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le
garanzie e le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, mediante la compilazione di un
questionario a risposta multipla.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
scritta viene indicato in calce al questionario stesso.
4. Dell'esito della prova scritta e' data comunicazione ai
candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
6. L'avviso per la convocazione alla prova orale e' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito
dalla commissione per lo svolgimento della stessa.
7. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con
l'indicazione per ciascuno dell'esito della prova stessa,
sottoscritto dal presidente o dal vicepresidente e dai due segretari
della commissione, e' pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali
dell'ISVAP.
8. A ciascun candidato risultato idoneo e' inviata apposita
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 4.
Programma e materie di esame
1. Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.
2. In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada
e codice della navigazione).
3. Le nozioni tecniche riguardano:
a) elementi di fisica e di meccanica;
b) elementi di topografia e di fotografia;
c) elementi di estimo;
d) veicoli a motore.
4. I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle
materie di cui sopra in relazione all'accertamento, alla stima e alla
riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge
n. 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti.
A) Nozioni giuridiche
1. Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
a) definizione di responsabilita';
b) nesso causale;
c) regime della prova;
d) consulenza tecnica e perizia.
2. Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
b) assicurazione obbligatoria r.c.auto e natanti (legge
n. 990/1969 e successive modifiche);
c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data
del presente provvedimento;
d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto,
incendio e kasko).
3. Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e
codice della navigazione).
B) Nozioni tecniche
1. Elementi di fisica e di meccanica:
a) grandezze scalari e vettoriali;
b) forza e massa;
c) lavoro e potenza;
d) composizione e scomposizione delle forze;
e) baricentro;
f) momento di inerzia;
g) urti;
h) attriti;
i) calore e temperatura;
j) isolamento termico nei veicoli;
k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;
l) materiali metallici non ferrosi;
m) materiali metallici ferrosi;
n) leghe;
o) materie plastiche;
p) legnami;
q) resistenza dei materiali;
r) saldatura e unione dei materiali;
s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;
t) classificazione delle macchine elettriche;
u) generatori di corrente;
v) accumulatori di corrente.
2. Elementi di topografia e di fotografia:
a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il
rilevamento dei luoghi del sinistro;
b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro:
metodologie e attrezzature.
3. Veicoli a motore:
a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori
diesel; motori elettrici;
c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
d) componenti non funzionali al movimento;
e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;
f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di
officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le
riparazioni, strumenti di misura e di controllo;
4. Elementi di estimo:
a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica;
stima per differenza di valori; valore di demolizione;
b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
c) determinazione del costo orario della mano d'opera;
d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
e) stima dei danni da furto e da incendio;
f) fermo tecnico.
Art. 5.
Data e luogo della prova scritta
1. La prova scritta avra' luogo in Roma, presso l'Ergife Palace
Hotel, via Aurelia, n. 617/619, il giorno 28 maggio 2003, alle ore
8,30.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi, nel giorno e nell'ora
sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento valido.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2002
Il presidente: Giannini
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