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UNIVERSITA' DI TERAMO
Concorso pubblico per l'ammissione al XVIII ciclo dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.88 del 8/11/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI TERAMO |
Località: | Teramo (TE) |
Codice atto: | 02E08355 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/12/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale 21 dicembre 1998, n. 257, recante la
disciplina delle procedure di esame e di conferimento del titolo di
dottore di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il
regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il verbale relativo alla seduta del 24 novembre 1999, nella
quale il consiglio di amministrazione ha deliberato l'importo per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Visto il decreto rettorale 31 luglio 2001 n. 151 con il quale e'
stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del
17 luglio 2002 relativa alla verifica dei requisiti di idoneita'
previsti dal decreto ministeriale n 224/1999;
Viste le delibere del senato accademico del 24 settembre 2002 e
del consiglio di amministrazione del 10 ottobre 2002 relative
all'approvazione dei corsi di dottorato di ricerca per l'a.a.
2002/2003;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di
seguito elencati, aventi sede amministrativa, presso l'Universita' di
Teramo, per l'ammissione ai quali e' indetto concorso pubblico, per
esami.
----> Vedere elenco da pag. 89 a pag. 93 <----
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di convenzioni stipulate successivamente all'emanazione del presente
bando; in tal caso l'assegnazione verra' effettuata utilizzando la
graduatoria di merito.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo,
senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in
possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea
specialistica, ovvero di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale il
candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli
fini dell'ammissione al corso. I candidati dovranno farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le
norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
Possono, inoltre, presentare domanda coloro che conseguiranno la
laurea vecchio ordinamento o specialistica entro il 31 dicembre 2002.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei
requisiti previsti nel bando.
Art. 3.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare
la buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Le prove d'esame sono tese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica nel settore
scientifico-disciplinare o nei settori scientifico-disciplinari
attinenti al dottorato per il quale si concorre.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando,
l'aspirante candidato compila il modulo della domanda, redatta
inderogabilmente in conformita' al fac-simile allegato al presente
bando (di cui fa parte integrante) con tutti gli elementi richiesti.
La mancanza di uno qualsiasi degli elementi richiesti nel modulo
non e' sanabile e comporta l'esclusione della domanda.
Qualora il candidato voglia partecipare a piu' concorsi deve far
pervenire un plico separato per ognuna delle domande.
La domanda, debitamente firmata, dovra' essere presentata o fatta
pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
all'Universita' degli studi di Teramo - ripartizione per la ricerca
scientifica - viale F. Crucioli n. 122 - 64100 Teramo, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Sul plico contenente la domanda deve essere riportata la dicitura
"pubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in.......... codice ..........", nonche' il cognome, il nome e
l'indirizzo del candidato.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali
disguidi postali.
Nella domanda di partecipazione l'interessato deve dichiarare
sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza, con l'indicazione della via, del numero
civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento
postale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) la laurea posseduta, la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo conseguito presso una universita'
straniera, nonche', in quest'ultimo caso, la data del provvedimento
di riconoscimento dell'autorita' accademica;
f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri);
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) la lingua o le lingue straniere, tra quelle indicate
nell'art. 3 del presente bando, per la prova orale;
i) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
eventuali comunicazioni relative al concorso oggetto della domanda,
nonche' il recapito telefonico e l'impegno a far conoscere le
eventuali successive variazioni.
Gli aspiranti candidati portatori di handicap dovranno
specificare nella domanda di partecipazione, secondo quanto previsto
dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Prove di esame
Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Universita'
degli studi di Teramo.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno essere
muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara' formata
e nominata in conformita' alla vigente normativa in materia.
Art. 7.
Svolgimento delle prove
In relazione alle qualita' accertate, la commissione dispone, per
la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino
a novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la prima
prova e fino a trenta punti per la seconda prova.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non
inferiore a 18/30 ed abbia in ogni caso dimostrato una sufficiente
conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte.
Espletate le prove di esame, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei voti ottenuti dai
candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio, si dara' la
preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica.
Il decreto di approvazione degli atti verra' pubblicato nell'albo
del rettorato; di detta pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 8.
Ammissione al corso
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
I candidati ammessi al corso devono presentare, compilati e
firmati, a pena decadenza, entro il termine perentorio di giorni
dieci a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento
della comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R da parte della
ripartizione ricerca dell'esito del concorso, i moduli di
autocertificazione allegati alla suddetta.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra gli ammessi al corso decade dall'ammissione qualora non esprima
la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso. Subentra, in tal caso, il candidato che
segue nella graduatoria.
Il subentro si verifica, altresi', qualora qualcuno degli ammessi
rinunci entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di Euro 774,69, graduato secondo fasce di
condizione economica definite in analogia con tasse e contributi
studenteschi e cosi' suddiviso:
prima rata Euro 258,23 da versare all'atto dell'iscrizione;
seconda rata Euro 516,46.
Dal versamento dei suddetti contributi sono preventivamente
esonerati i fruitori della borsa di studio.
Il dipartimento sede del dottorato provvedera' con autonome forme
di controllo a verificare l'adempimento del pagamento del contributo
di frequenza.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio, in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio, in
soprannumero.
Art. 9.
Borsa di studio
Ai dottorandi, con reddito annuo personale complessivo non
superiore a Euro 7746,85, verra' conferita, ai sensi e con le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio di
importo non inferiore a quello determinato da disposizioni di legge.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 10.
Obblighi dei dottorandi
I partecipanti al dottorato hanno l'obbligo di frequentare il
corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno accademico, i partecipanti al
dottorato avranno l'obbligo di presentare al coordinatore una
relazione dettagliata delle attivita' e delle ricerche svolte,
controfirmata dal docente responsabile.
Art. 11.
Conferimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.
Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1., legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti
dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli studi di
Teramo e trattati in conformita' alle previsioni normative per le
finalita' connesse al conferimento e alla successiva gestione delle
attivita' procedurali correlate.
Art. 13.
Il bando relativo al presente concorso sara' pubblicato anche sul
sito internet dell'Universita' di Teramo, www.unite.it
> Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando e' il dott. Paolo Melasecchi -
ripartizione per la ricerca scientifica - viale F. Crucioli 122 -
64100 Teramo (tel. 0861.266254 - fax 0861.266271).
Art. 14.
R i n v i o
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla
normativa attualmente vigente in materia.
Teramo, 22 ottobre 2002
Il rettore: Russi
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