Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
UNIVERSITA' DI MESSINA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale n.73 del 14/9/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI MESSINA |
Località: | Messina (ME) |
Codice atto: | 099E7181 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 14/10/1999 |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la realizzazione
della parita' uomo-donna sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994
concernente l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994,
concernente l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, concernente la
rideterminazione del settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, concernente
ulteriore rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, concernente il regolamento sulle modalita' di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la ministeriale del 14 maggio 1999 prot. n. 990;
Vista la richiesta di procedura di valutazione comparativa -
depositata agli atti del responsabile del procedimento - per la
copertura di un posto di ricercatore universitario deliberata dal
consiglio di facolta' di farmacia;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di farmacia del 2
settembre 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 3 settembre 1999;
Considerato, pertanto, che il posto richiesto a concorso dalla
facolta' di farmacia trova disponibilita' nel rispettivo organico e
gode della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di
spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
Decreta:
Art. 1.
Tipologia concorsuale
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la sottoindicata
facolta' e per il seguente settore scientifico-disciplinare:
Facolta' di farmacia
S.S.D. E07X Farmacologia, un posto.
La prova orale accertera' anche la conoscenza di una lingua
straniera a scelta del candidato tra: inglese, francese, tedesco,
spagnolo, che indichera' nell'istanza di partecipazione; il candidato
potra' chiedere di sostenere la prova di altra lingua, in aggiunta a
quella obbligatoria, anche al di fuori di quelle sopra indicate.
Non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da
presentare.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa i professori
universitari di ruolo di prima e seconda fascia ed i ricercatori
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
nonche' i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nello stesso
settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e'
indetta la procedura o nei settori affini indicati all'art. 1;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, esclusa la presente, presso questa od altre sedi
universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda (mod. allegato A al presente decreto) fornito
anche per via telematica (http//www.unime.it) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, potra' consegnare a mano, unitamente alla fotocopia del
codice fiscale, a questa Universita' (ripartizione personale) entro e
non oltre le ore 13, a pena di esclusione, del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. A
tal fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica.
L'Universita' provvedera' alla validazione informatica delle
domande inviate per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata al rettore di questo Ateneo (piazza Pugliatti n. 1 -
98100 Messina) entro il termine sopra indicato. A tal fine fara' fede
il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini indicati
all'art. 1;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento".
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. Gli aspiranti che siano in possesso di
eventuali titoli devono inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i quali e'
richiesto;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e
relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando
l'allegato C.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti o
pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a
documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro
concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.
Art. 4.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda (mod. allegato B al presente decreto) fornito
anche per via telematica (http//www.unime.it) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, potra' consegnare a mano, unitamente alla fotocopia del
codice fiscale, a questa Universita' (ripartizione personale) entro e
non oltre le ore 13, a pena di esclusione, del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. A
tal fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica.
L'Universita' provvedera' alla validazione informatica delle
domande inviate per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata al rettore di questo Ateneo (piazza Pugliatti n. 1 -
98100 Messina) entro il termine sopra indicato. A tal fine fara' fede
il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Sui plichi contenenti le domande e i titoli dovra' essere
specificata la "dicitura": Procedura di valutazione comparativa per
posi di ricercatore universitario di ruolo e devono essere
chiaramente indicati la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare e la facolta' per i quali l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare
nell'ordine: il cognome da nubile, in nome e il cognome acquisito
cono il matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), dei decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini indicati
all'art. 1;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione del recapito deve essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i quali e'
richiesto;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e
relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5.
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C;
oppure
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.
Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione dovranno
essere consegnate a mano unitamente alla domanda entro e non oltre le
ore 13, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - oppure inviate con apposito plico raccomandato,
contemporaneamente alla domanda di partecipazione al concorso entro
il termine sopra indicato.
Il rispetto del termine perentorio di trenta giorni di cui sopra
sara' comprovato esclusivamente dal protocollo di arrivo, per i
plichi consegnati a mano, o dal timbro postale per quelli spediti.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di ricercatore universitario" e devono essere indicati
chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare
e la facolta' per i quali l'interessato intende partecipare, nonche'
il cognome, nome e indirizzo del candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie delle
pubblicazioni sono conformi all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Ai documenti, certificati e pubblicazioni redatti in lingua
straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta ai sensi di legge.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nel bando del
concorso tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco, quante
sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.
Art. 6.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.
Art. 7.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate nella legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 8.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta purche' anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere
dedotto come successiva causa di ricusazione.
Art. 9.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche le commissioni prendono in considerazione
i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
Per i fini di cui al precedente comma si fa anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
i candidati sostengono due prove scritte, una delle quali
sostituibile con un prova pratica, ed una prova orale.
La prova orale e' pubblica.
La prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato scritto di aspetti generali del settore disciplinare, per
il quale il candidato concorre.
La seconda prova scritta (sostituibile con un prova pratica)
consiste nella trattazione scritta (o prova pratica) avente per
oggetto uno o piu' specifici aspetti dei settore disciplinare, per il
quale il candidato concorre.
La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e
specifici del settore disciplinare, sulla discussione delle prove
scritte e degli eventuali titoli. La prova orale accertera', ove
previsto, anche la conoscenza delle lingue di cui all'art. 1 del
presente bando per i settori scientifico-disciplinari nello stesso
indicati.
Per la procedura concorsuale, per quanto non previsto dal presente
bando, la commissione si atterra' alle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli
interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta di identita'.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento delle prove scritte.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 10.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto il rettore nomina i vincitori. Nel
caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto
termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione
per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Art. 11
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite
gli uffici dell'Universita', a spese dei destinatari, le
pubblicazioni e i documenti loro pervenuti.
Art. 12.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto rettorale.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, o
da un medico dell'A.S.L. da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d), ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare, o da un
medico dell'A.S.L., dal quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art. 13.
Nomina dei vincitori
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto rettorale.
Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo sara' sottoposto ad un
giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale, composta
da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato
estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal
Consiglio universitario nazionale tra i docenti del settore.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata
relazione del consiglio di facolta' e del dipartimento cui il
ricercatore afferisce.
Se il giudizio sara' favorevole, il ricercatore sara' immesso nel
ruolo dei ricercatori confermati con diritto al relativo trattamento
economico.
Se l'attivita' del ricercatore sara' valutata sfavorevolmente,
l'interessato sara' nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.
Se anche il secondo giudizio sara' sfavorevole il ricercatore
cessera' di appartenere al ruolo.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione del
personale dell'Universita' degli studi di Messina e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la sig.ra Smeralda Arico', funzionario
amministrativo presso la ripartizione personale (ufficio ricercatori)
di questa Universita'.
Art. 16.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto dei Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Messina, 6 settembre 1999
Il rettore: Silvestri
----------------------------------------
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!