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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli
appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in
servizio permanente con almeno sette anni di servizio, per
l'ammissione al settimo corso trimestrale di trecento allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di
cui otto riservati ai candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E8119
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernenti le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni/integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
numeri 444 e 445;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono disponibili circa
mille posti vacanti, da ricoprire mediante due distinti concorsi, nel
limite del 70% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno,
per titoli, riservato agli appuntati scelti per l'ammissione ad un
corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di
tre mesi, che si conclude con un esame orale, e, nel limite del 30%
dei postidisponibili, attraverso un concorso interno, per titoli ed
esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai
carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con
almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di
qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
Considerato che gli appuntati scelti possono partecipare, per
ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto,
riservato agli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e
carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
per l'ammissione al settimo corso trimestrale di trecento allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di
cui otto riservati ai candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
Gli eventuali posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino alla
data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti per
l'ammissione al primo corso trimestrale di aggiornamento e formazione
professionale, idonei ma esuberanti, in relazione ai rispettivi
punteggi conseguiti.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare al concorso gli appuntati scelti che non
abbiano presentato, nell'anno, domanda di partecipazione all'analogo
concorso di cui all'aliquota del 70%, gli appuntati, i carabinieri
scelti e i carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni
di servizio (compreso il periodo trascorso presso le scuole dell'Arma
quali allievi dell'Arma), che alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo
art. 3:
a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei
saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso, di cui al
successivo art. 11;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della "consegna";
d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti
alternativi per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato, ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa
per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni;
e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei
all'avanzamento al grado superiore".
I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data
d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di
presentazione all'istituto di istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato e non riacquistino l'idoneita' entro il
termine di cui al successivo art. 11, comma 2, saranno esclusi dal
concorso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica, a
domanda, al primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere
i requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneita' al servizio
militare incondizionato non e' richiesta per i vincitori che abbiano
partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo
parziale al servizio d'istituto di cui al precedente comma 1, lettera
a).

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile
allegato 1, disponibile presso tutti i comandi carabinieri, e
presentate al comando del reparto di appartenenza entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere il modello di
domanda, dichiarando i titoli posseduti, tra quelli indicati al
successivo art. 8, comma 1, lettere c), d) e) ed f), per i quali
intende ottenere l'attribuzione delle maggiorazioni di punteggio.
3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
4. La data di effettiva presentazione della domanda sara'
attestata, nell'apposito spazio, dai rispettivi comandi di
appartenenza.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
 
I comandi di corpo provvederanno a:
a) inviare subito le domande al centro nazionale di selezione e
reclutamento;
b) acquisire la documentazione caratteristica, chiusa alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande con la
dizione: "per partecipazione al concorso per l'ammissione al settimo
corso allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti";
c) verificare il possesso e la validita' dell'attestato di
bilinguismo di cui al precedente art. 1, comma 1 e dei titoli di cui
al successivo art. 8, eventualmente dichiarati nella domanda.

                               Art. 5.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli
aspiranti saranno ammessi a partecipare "con riserva" all'esame
scritto.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva,
in difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale o di autorita' da lui delegata.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del direttore generale, sara' composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di tenente colonnello o maggiore, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri con il grado di
maresciallo aiutante luogotenente, membro;
d) un sovrintendente dell'Arma dei carabinieri, con il grado di
brigadiere capo, segretario.

                               Art. 7.
 
Esame scritto
 
1. L'esame scritto, previsto nel periodo compreso dal 5 al
10 novembre 2001, consistera' in risposte ad un questionario
articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione
professionale (sulla base del programma indicato in allegato 2) e
culturale.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova verranno
indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale - del 16 ottobre 2001. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica e, pertanto, il candidato che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti per l'esame scritto sara' considerato
rinunciatario.
3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvederanno:
a) nella sede principale, la commissione di cui al precedente
art. 6;
b) nelle eventuali altre sedi, appositi comitati di vigilanza,
nominati con provvedimento del comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
4. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare
a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o
ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione nonche'
delle disposizioni emanate all'atto della prova, comporta
l'esclusione dalla stessa, con provvedimento della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza. Analogamente viene escluso
il candidato che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte
relative ai test somministrati.
5. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da
specifiche norme tecniche, e' affidata alla citata commissione
esaminatrice che, per l'approntamento, la revisione, la
somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma
automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del centro nazionale
di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 18 trentesimi.

                               Art. 8.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione esaminatrice procedera', per i soli candidati
risultati idonei all'esame scritto e con modalita' stabilite e
verbalizzate in apposita riunione precedente all'esame stesso,
all'attribuzione del punteggio, nel limite massimo di 10/30, relativo
al possesso dei sottonotati titoli:
a) per gli anni di servizio prestato nell'Arma, fino ad un
massimo di 1,1 punti (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo mentre saranno esclusi i periodi indicati all'art. 31,
comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198);
b) per qualifiche superiori a "nella media" o giudizi
equivalenti riportati nell'ultimo biennio in sede di valutazione
caratteristica, fino ad un massimo di 2,5 punti. Non saranno presi in
considerazione i periodi documentati con modello "L" per assenza del
militare dal servizio;
c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
C ed E alla pubblicazione SMD-G-10 "Regolamento per la disciplina
delle uniformi" edizione 1994, fino ad un massimo di 2 punti;
d) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze d'istituto a carabiniere scelto, appuntato o appuntato
scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti;
e) per encomi ed elogi, purche' risultanti a matricola, fino ad
un massimo di 1,5 punti;
f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad
un massimo di 1,3 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio
puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di
copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente.
In caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in
considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio
incrementale.
2. I titoli di cui al precedente comma saranno valutati ai fini
della maggiorazione di punteggio solo se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente, comma 1, lettere c),
d), e) ed f), mentre quelli indicati alle lettere a) e b) verranno
direttamente acquisiti dalla documentazione personale.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione potra'
avvalersi dei comandi di corpo ed essere coadiuvata dal centro
nazionale di selezione e reclutamento per la compilazione di schede
riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.

                               Art. 9.
 
Formazione ed approvazione delle graduatorie
 
1. La commissione di cui al precedente art. 6 formera' la
graduatoria finale di merito degli idonei alla prova di cui al
precedente art. 7, sulla base dei punti attribuiti a ciascun
concorrente nell'esame scritto, maggiorati del punteggio attribuito
per i titoli di cui al precedente art. 8. Gli idonei in possesso
dell'attestato di bilinguismo saranno inseriti in un elenco compilato
in ordine decrescente di punteggio e collocati preliminarmente, fino
a copertura dei posti riservati di cui all'art. 1. Successivamente
verranno inseriti i rimanenti idonei, in ordine decrescente di
punteggio.
2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane
eta'.
3. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del direttore generale.
4. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del centro nazionale di selezione e reclutamento.
5. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno
dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il settimo corso
trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.

                              Art. 10.
 
Posizione amministrativa
 
I candidati saranno muniti di certificato di viaggio per il tempo
strettamente necessario per l'espletamento della prova scritta, il
raggiungimento delle sedi ove si svolgera' detta prova e il rientro
nelle sedi di servizio.
Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che non
si presenteranno senza giustificato motivo alla prova o saranno
espulsi dalla stessa.

                              Art. 11.
 
Presentazione al corso
 
I vincitori del concorso, utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito, saranno avviati alla frequenza di un corso della
durata non inferiore a tre mesi, con prevedibile inizio nella prima
decade di settembre 2002. I militari che supereranno gli esami finali
del corso saranno inclusi nella graduatoria finale di merito e
promossi al grado di vicebrigadiere con decorrenza giuridica ed
amministrativa coincidente con la data dell'ultima sessione di esame.
Il corso si svolgera' presso il reggimento allievi brigadieri in
Vicenza, secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma
dei carabinieri.
L'Istituto di istruzione:
potra' autorizzare i vincitori, per comprovati motivi - da
comunicare tramite il comando di appartenenza a differire la
presentazione fino al settimo giorno dalla data di inizio del corso;
dovra':
sostituire i vincitori rinunciatari entro i primi dieci
giorni dall'inizio del corso, con altrettanti candidati, in ordine di
graduatoria, idonei ma non vincitori;
considerare rinunciatari e sostituire i militari che,
regolarmente convocati, non si presenteranno presso detto istituto.

                              Art. 12.
 
Destinazione a fine corso
 
Al termine del corso la destinazione dei militari idonei alla
nomina a vicebrigadiere avverra' secondo le modalita' all'epoca
vigenti.
L'avvio al corso e' subordinato all'autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 23 agosto 2001
p. Il direttore generale t.a.: Pagano

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