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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di
dirigenti scolastici per la scuola elementare e media e per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro
che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un
triennio.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.100 del 20/12/2002 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E10069 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/1/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del personale della scuola e dell'amministrazione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla
qualifica di dirigente a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento
all'art. 21;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), con particolare riferimento all'art. 19 e
all'art. 22, commi 9, 10 e 11;
Vista la legge 18 giugno 2002, n. 136, recante disposizioni
sull'equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in
scienze delle attivita' motorie e sportive;
Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito
nella legge 29 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la
scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta
formazione artistica e musicale, con particolare riferimento
all'art. 6, comma 1, lettera c);
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante
l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita'
dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi
direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e
negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo
alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica
istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 maggio 2001, n. 341, concernente il regolamento relativo ai
criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso
concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici;
Visto il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione
nell'adunanza del 9 dicembre 2002, trasmesso con nota pari data,
prot. n. 21626, che si accoglie parzialmente;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici distinte per settori formativi e articolate secondo la
dimensione regionale;
Considerato che il numero dei posti di dirigente scolastico da
mettere a concorso deve essere determinato a norma dell'art. 29,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, tenendo conto che il
50% dei posti cosi' determinato e' riservato a coloro che abbiano
ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2002, in corso di registrazione, con il quale si autorizza, ai sensi
dell'art. 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165,
l'avvio della procedura concorsuale per il reclutamento di
millecinquecento dirigenti scolastici riservata a coloro che hanno
effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di
preside incaricato;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in
ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando
del corso-concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29,
comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 9,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in attesa che venga bandito il
corso-concorso di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo decreto
legislativo per la copertura dell'ulteriore 50% dei posti;
Decreta:
Art. 1.
Concorso e posti
1. In attuazione dell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 22, comma 9, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e' indetto, in attesa che venga bandito il
corso-concorso di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, per la copertura dell'ulteriore 50% dei posti, un corso
concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell'ambito
dell'amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici
dei ruoli regionali per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, riservato a
coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le
funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o di
vice direttrice incaricata negli istituti educativi e che abbiano i
requisiti di cui al successivo art. 4.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale,
distinto rispettivamente per il settore formativo della scuola
elementare e media e per il settore della scuola secondaria superiore
e per il settore delle istituzioni educative, in relazione
all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
citato in premessa, e' determinato in n. 1.500 posti complessivi come
riportato nell'allegato 1, che e' parte integrante del presente
decreto.
Art. 2.
Organizzazione del concorso
1. In applicazione dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e dell'art. 22, comma 10, della legge n. 448/2001, la
procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello
regionale.
2. L'Ufficio scolastico regionale, in particolare, cura
l'organizzazione del corso-concorso, nomina le commissioni
giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento delle
procedure concorsuali, approva le graduatorie di merito al termine
delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 7.
Art. 3.
Articolazione della procedura concorsuale
1. La procedura concorsuale a livello regionale si articola nel
modo seguente:
a) esame di ammissione;
b) valutazione dei titoli culturali, professionali e
dell'anzianita' di servizio, maturata quale preside incaricato;
c) periodo di formazione;
d) esame finale.
2. Dopo l'esame finale vengono compilate e approvate
contestualmente graduatorie generali di merito distinte per ciascun
settore formativo e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti
messi a concorso (allegato 1) di cui al precedente art. 1, comma 2.
Art. 4.
Requisiti per l'ammissione
1. Al corso-concorso di cui all'art. 1 e' ammesso a partecipare
il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche
statali, in possesso di laurea o titolo equiparato, che ha maturato,
dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di
almeno sette anni nei rispettivi settori formativi della scuola
elementare e media o della scuola secondaria superiore o degli
istituti educativi e che ha ricoperto per almeno un triennio le
funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o
vice direttrice incaricata negli istituti educativi. Il requisito di
servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia
stato prestato in settori formativi diversi.
2. Il servizio effettivamente prestato di cui al comma 1, e'
valido se effettuato per almeno centottanta giorni per anno
scolastico.
3. Il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta
giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non e' terminato
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
4. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente
prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva
assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi
di retrodatazione giuridica.
5. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i
servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d'istituto ai
sensi delle disposizioni vigenti.
6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione.
7. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
8. L'ufficio scolastico regionale puo' disporre l'esclusione dei
candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della
procedura concorsuale.
Art. 5.
Termine e modalita' di presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione al corso-concorso selettivo di
formazione, redatta su carta semplice, conformemente all'allegato
n. 2, puo' essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio scolastico
regionale ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile
purche' venga consegnata o spedita entro il termine suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata
dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza e'
prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande dei candidati
residenti o comunque in servizio all'estero, da produrre entro il
suindicato termine, potranno essere inoltrate tramite la competente
autorita' diplomatica o consolare.
3. La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in
una sola regione e per i posti di un solo settore formativo, a scelta
del candidato, per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano
maturati almeno sette anni di servizio. Il settore formativo di
partecipazione al concorso per gli insegnanti di scuola materna e'
quello relativo alla scuola elementare e media.
Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori
formativi diversi, il settore formativo di partecipazione al concorso
e' quello ove il candidato ha prestato piu' anni di servizio di
ruolo. A parita' di anni di servizio in piu' settori formativi, per
un periodo inferiore a sette anni in ciascun settore formativo, il
candidato deve indicare il settore formativo ove presta servizio al
momento della domanda.
Art. 6.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
1. Nella domanda di ammissione (allegato 2) gli aspiranti devono
dichiarare sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione
dal corso-concorso selettivo di formazione:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il diploma di laurea posseduto con l'esatta indicazione
dell'universita' che l'ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e'
stato conseguito e del voto riportato;
d) il settore formativo al quale s'intende concorrere;
e) la regione nella quale s'intende partecipare;
f) la cattedra e/o il posto di titolarita';
g) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti
in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati
fuori ruolo indicheranno l'ultima istituzione scolastica di
appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio presso il quale
prestano servizio e la data di inizio);
h) la data della prima nomina in ruolo nonche', eventualmente,
quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
i) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la nomina in ruolo
nei settori formativi e l'effettiva anzianita' di servizio in
qualita' di preside incaricato;
l) gli eventuali periodi per i quali e' stato adottato un
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
n) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al
concorso in altra regione o per altro settore formativo;
o) i titoli suscettibili di valutazione secondo l'allegata
tabella di valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;
p) i titoli di preferenza, a parita' di merito, di cui
all'art. 14 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
corso concorso;
q) di autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento
dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli
esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 22.
Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito ben
chiaro presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso. E' onere del candidato comunicare
mediante lettera raccomandata, indirizzata all'ufficio ove e' stata
inoltrata la domanda di partecipazione al concorso, qualsiasi
cambiamento del proprio recapito.
2. L'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Il candidato portatore di handicap deve specificare
l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992 e
dell'art. 16 della legge n. 68/1999.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445.
La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione
(art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445).
Art. 7.
Cause di esclusione dal corso concorso
selettivo di formazione
1. Non sono ammessi al corso concorso:
a) coloro che hanno presentato o inviato la domanda oltre il
termine indicato nell'art. 5, comma 1, e coloro che non sono in
possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del presente bando
e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle
pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
b) coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla
domanda di partecipazione;
c) coloro che hanno presentato domanda di ammissione al
corso-concorso per piu' regioni o per piu' settori formativi.
Art. 8.
Commissioni giudicatrici
1. La commissione giudicatrice e' unica in relazione ai posti
dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed e'
nominata con decreto del dirigente generale dell'ufficio scolastico
regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 - serie generale - del
6 settembre 2001.
2. Al fine di assicurare la pari opportunita' tra uomini e donne
almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni
esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilita',
alle donne.
Art. 9.
Norme sulla documentazione e valutazione dei titoli
1. Le domande di partecipazione al corso concorso, i titoli
valutabili e i documenti non sono soggetti all'imposta di bollo
(art. 1, legge n. 370/1988, e successive modificazioni).
2. I titoli valutabili sono quelli di cui alla tabella di
valutazione dei titoli, allegata al presente decreto, e devono
pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza
previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
3. I titoli di cui al comma 2 possono essere prodotti:
a) in originale o copia autenticata;
b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conoscenza
del fatto che la copia e' conforme all'originale (allegato 3). Tale
dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto
a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita gia'
sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia
fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo;
c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione (allegato 4), o mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio (allegato 3).
4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 3 (art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 10.
Esame di ammissione e valutazione dei titoli
1. L'esame di ammissione, per l'accesso al corso di formazione,
consiste in una prova colloquio, unica per i diversi settori
formativi, da sostenere individualmente davanti la commissione sulle
seguenti tematiche:
ruolo del dirigente scolastico;
organizzazione della scuola: rapporti col territorio,
tecnologie, processi e relazioni;
la scuola dell'autonomia: innovazioni e progettualita';
coordinamento delle risorse e gestione dei conflitti;
efficienza ed efficacia dell'azione formativa e qualita' del
servizio scolastico (aspetti gestionali della formazione e di
funzionamento della comunita' scolastica);
obiettivi formativi e criteri di verifica;
le richieste dell'utenza e la promozione dello sviluppo della
scuola.
2. La prova colloquio, della durata di circa quarantacinque
minuti, tende ad accertare le conoscenze e le competenze relative
alle aree tematiche sopra indicate, nonche' le capacita'
professionali idonee anche a gestire i processi di trasformazione e
innovazione nella scuola dell'autonomia. La prova consiste in una
discussione ed analisi di situazioni riferite all'esperienza
professionale del candidato, sulla base di tre tematiche proposte dal
candidato medesimo.
La prova colloquio e' valutata con riferimento ai seguenti
criteri:
padronanza dei temi affrontati;
competenza sui processi formativi;
competenza gestionale;
competenza relazionale;
competenza ad organizzare e a coordinare.
3. La prova colloquio e' valutata in ventesimi.
4. Superano la prova i candidati che conseguono una votazione di
almeno 14/20.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che e' affisso nella
sede degli esami.
6. La valutazione dei titoli culturali, di servizio e
professionali indicati nella allegata tabella, che e' parte
integrante del presente decreto, e' effettuata dopo la prova
colloquio.
7. Ultimate la prova colloquio e la valutazione dei titoli la
commissione, ai fini dell'accesso al corso di formazione, forma
graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore
formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma
del voto riportato nelle prova colloquio e del punteggio riportato
nella valutazione dei titoli.
8. Con provvedimento del dirigente generale dell'ufficio
scolastico regionale competente, accertata la regolarita' delle
procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in caso di parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono
approvate le graduatorie generali di merito e quelle degli ammessi al
corso di formazione - distinte per ciascun settore formativo - entro
il limite numerico dei posti messi a concorso, di cui all'art. 1 del
presente decreto, maggiorato del dieci per cento.
9. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma 8
e' pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale.
Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione
tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
Art. 11.
Documenti di riconoscimento
1. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i
concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 12.
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. Le prove d'esame di cui agli articoli 10 e 16, si svolgono nel
capoluogo di regione.
2. Ai candidati che devono sostenere la prova colloquio, di cui
all'art. 10, e' data comunicazione scritta da parte dell'Ufficio
scolastico regionale, almeno venti giorni prima della data di
svolgimento della stessa, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o telegramma. La notizia del luogo, del giorno e dell'ora
in cui si terra' la prova scritta, di cui all'art. 16, comma 2, sara'
data dal suddetto Ufficio scolastico, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o telegramma.
3. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si
devono presentare nella sede di esame in tempo utile. Perde il
diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel
luogo, nell'ora del giorno, del mese e dell'anno stabiliti
dall'amministrazione.
4. La vigilanza durante la prova scritta, di cui al successivo
art. 16, e' affidata dall'ufficio scolastico regionale agli stessi
membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati,
ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo ufficio
scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della
commissione giudicatrice. Qualora la prova scritta abbia luogo in
piu' edifici, la medesima autorita' scolastica istituisce per ciascun
edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice del corso-concorso, la prova scritta si svolge alla
presenza del comitato di vigilanza.
6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, circa la possibilita' di svolgere le prove d'esame con
l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori
di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al
concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare
alla competente autorita' scolastica regionale una specifica istanza
dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'ufficio
le modalita' di svolgimento della prova. L'istanza puo' essere
inviata anche a mezzo telefax e le modalita' di svolgimento della
prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell'accordo
raggiunto l'amministrazione redige un sintetico verbale che invia
all'interessato.
7. Le prove del corso-concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi (art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
8. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili,
le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
Termine per la produzione dei titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso e i
relativi certificati, in carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a
pena di decadenza, da parte dei candidati interessati, al competente
ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura concorsuale,
entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui hanno sostenuto e superato il colloquio di cui al precedente
art. 10.
Art. 14.
Preferenze a parita' di merito
1. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a
parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 15.
Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione
1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione
sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione
dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa (INDIRE) e degli Istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE). Il periodo di formazione si svolge presso una o
piu' sedi da stabilire dagli uffici scolastici regionali, che
provvederanno a disporre la destinazione dei candidati ammessi,
dandone comunicazione in tempo utile.
2. Il corso di formazione della durata di quattro mesi,
comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione
specifici per i diversi settori formativi, si articola in 160 ore di
lezione frontale e si svolge con modalita' che consentano ai
concorrenti l'espletamento del servizio.
Il corso di formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle
graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione, di cui
all'art. 10, comma 8.
3. Le attivita' di formazione sono finalizzate fondamentalmente a
incrementare la competenza di analisi del contesto esterno alla
scuola e di progettualita' formativa; la competenza di gestione
dell'organizzazione scolastica; le competenze giuridiche, finanziarie
e informatiche e la competenza a relazionarsi con i soggetti interni
ed esterni all'organizzazione scolastica.
I contenuti delle attivita' formative sono indicati nell'apposito
allegato tecnico che e' parte integrante del presente decreto.
4. I moduli di formazione comune per tutti i settori formativi si
caratterizzano come attivita' comune di riflessione, fondazione e
consolidamento delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo
di dirigente scolastico. La loro durata complessiva e' indicata
nell'apposito allegato tecnico.
5. I moduli di formazione specifica si caratterizzano come
attivita' specifica per ciascuno dei settori formativi previsti,
relativamente alla conoscenza del contesto, delle caratteristiche e
delle esigenze formative della popolazione di riferimento. La loro
durata complessiva e' indicata nell'apposito allegato tecnico.
6. Coloro che non si presentano, senza giustificato e documentato
motivo, il giorno dell'inizio del corso, presso la sede prevista,
sono considerati rinunciatari.
7. Il numero delle assenze, debitamente giustificate e
documentate, non puo' superare 1/6 delle ore complessive di lezione
frontale.
8. Al termine del periodo di formazione, coloro che non hanno
superato il numero di assenze di cui al, comma 7, svolgono l'esame
finale di cui all'art. 16. Prima di detto esame, i medesimi candidati
devono presentare il progetto, di cui all'art. 16, comma 3, lettera
a), all'ufficio scolastico regionale che provvedera' ad inoltrarlo
alla commissione esaminatrice.
Art. 16.
Esame finale
1. L'esame finale, davanti la commissione di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 341 del
30 maggio 2001, al termine del periodo di formazione, si articola in
una prova scritta e in una prova orale ed e' finalizzato ad accertare
il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di
dirigente scolastico.
2. Per la prova scritta si applica l'art. 11, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 487/1994. La prova scritta
mira all'accertamento delle capacita' del candidato di analizzare e
risolvere problemi professionali e verte sulle tematiche trattate e
approfondite durante il periodo formazione.
3. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno svolto
la prova scritta, tende a completare la valutazione della
preparazione professionale del candidato e si articola:
a) nella presentazione e discussione di un progetto relativo ai
profili dell'autonomia predisposto dal candidato sulla base
dell'esperienza di preside incaricato;
b) nella discussione di tre quesiti relativi alla gestione
dell'organizzazione scolastica; all'analisi del contesto esterno alla
scuola e alla progettazione formativa; a temi di natura giuridica e
finanziaria, secondo i contenuti approfonditi e le esperienze
maturate nei moduli di formazione comune e nei moduli di formazione
specifica di cui all'apposito allegato tecnico;
c) nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, con
prevalente riferimento alla pratica informatica, e dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche'
nell'accertamento della conoscenza delle problematiche e delle
potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti
informatici.
4. La valutazione dell'esame finale e' espressa in sessantesimi,
con un unico voto. Superano l'esame finale i candidati che conseguono
una votazione complessiva per le due prove (scritta e orale) non
inferiore a 42/60.
Art. 17.
G r a d u a t o r i e
1. Ultimati i lavori concorsuali, la commissione forma
graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore
formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma
del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito per l'ammissione
al corso di formazione, di cui all'art. 10, comma 8, e del voto
riportato nell'esame finale, di cui all'art. 16.
2. Con provvedimento del dirigente generale dell'ufficio
scolastico regionale competente, accertata la regolarita' delle
procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in caso di parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono
approvate le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun
settore formativo, e sono dichiarati i vincitori del corso-concorso
nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori
formativi.
3. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di
merito con declaratoria dei vincitori del corso-concorso in parola e'
pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Dalla data di
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della
pubblicazione e' data comunicazione tramite la rete Intranet del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. I candidati non vincitori, inclusi nelle graduatorie generali
di merito di ciascun settore formativo di cui al, comma 3, possono
chiedere, al fine di essere dichiarati vincitori del corso-concorso,
di essere inseriti in calce alle corrispondenti graduatorie di altri
uffici scolastici regionali che abbiano graduatorie con un numero di
candidati vincitori inferiore ai posti messi a concorso.
5. La domanda, redatta in conformita' all'allegato n. 5,
contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilita', del
punteggio conseguito nella graduatoria generale di merito di cui al,
comma 2, puo' essere presentata, a pena di esclusione, in un solo
altro ufficio scolastico regionale entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al
comma 3, da parte dell'ufficio scolastico regionale che per ultimo
conclude la procedura concorsuale.
Tale data sara' resa nota anche dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con apposita comunicazione tramite
la rete Intranet del Ministero.
Copia della domanda deve essere trasmessa, per conoscenza,
all'ufficio scolastico regionale ove il candidato figura iscritto
nelle graduatorie generali di merito.
6. Sulla base delle domande pervenute e del punteggio dichiarato
dal candidato, vengono compilate, dalla competente commissione,
graduatorie generali di merito per ciascun settore formativo,
aggiuntive delle graduatorie di cui al comma 2. Nelle suddette
graduatorie aggiuntive sono iscritti un numero di candidati non
superiore ai posti messi a concorso nei distinti settori formativi,
conteggiando a tal fine anche il numero dei candidati vincitori gia'
inclusi nelle graduatorie di cui al comma 2.
7. Con provvedimento del dirigente generale dell'ufficio
scolastico regionale competente, accertata la regolarita' delle
procedure, sono approvate le graduatorie generali di merito
aggiuntive di ciascun settore formativo e sono dichiarati gli
ulteriori vincitori del corso-concorso.
8. Il provvedimento di cui al comma 7, e' pubblicato all'albo
dell'ufficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione
decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione e'
data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
9. I candidati inseriti nelle graduatorie aggiuntive di cui al,
comma 7, sono depennati dalle corrispondenti graduatorie dell'ufficio
scolastico regionale di provenienza, sulla base di una apposita
comunicazione dell'ufficio scolastico regionale che ha approvato le
graduatorie aggiuntive.
10. I candidati che hanno presentato la domanda di cui al,
comma 4, e che, in relazione al punteggio dichiarato, non vengono
inseriti per insufficienza dei posti messi a concorso, nelle
graduatorie di cui al, comma 7, restano iscritti nelle graduatorie
dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza.
Art. 18.
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono
presentare o inviare all'ufficio scolastico regionale competente
entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
dell'apposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo mese di
servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso, il certificato medico attestante
l'idoneita' fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da
un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o
da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve
attestare che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio
continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
2. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere
precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti
accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio
1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio
autorizzato.
3. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione
fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro.
4. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve
essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza
dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che e' stato
eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' una
descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame
obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la
capacita' lavorativa e che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle funzioni da svolgere.
5. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 19.
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori in ciascun settore formativo
e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere
assunti in servizio in qualita' di dirigente scolastico con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, nel limite numerico del cinquanta
per cento dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente.
Le assunzioni sono effettuate per ciascun settore formativo
nell'ordine delle graduatorie finali di cui all'art. 17, comma 3, e,
comma 8, previa stipulazione di apposito contratto individuale di
lavoro, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della
dirigenza scolastica del comparto scuola.
2. Poiche' non sono disponibili le graduatorie relative al corso
concorso di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001, tutti i posti annualmente vacanti e disponibili per le
assunzioni a tempo indeterminato sono assegnati ai candidati
vincitori inclusi nelle graduatorie definitive di cui all'art. 17. In
tal caso i posti assegnati annualmente oltre il 50% spettante
dovranno essere recuperati negli anni scolastici successivi per i
candidati vincitori inclusi nelle graduatorie del corso-concorso di
cui al predetto art. 29, comma 1.
3. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le
assunzioni dei vincitori, distinto per il settore formativo della
scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e delle
istituzioni educative, e' determinato prima delle assunzioni, a norma
delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla
mobilita', con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico
regionale competente, da pubblicare all'albo dell'ufficio medesimo.
4. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di
prova disciplinato dal contratto collettivo nazionale, di cui al
comma 1.
5. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il
trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal
ripetuto contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa
vigente.
Art. 20.
Decadenza dal diritto di stipula
del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza
giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con
depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori, l'amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni
di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
Art. 21.
R i c o r s i
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, dalla data di
pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio scolastico regionale, per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
competente ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
competente dirigente dell'ufficio scolastico regionale.
Art. 23.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle
disposizioni citate in premessa e nel vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale
dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR
competente).
Roma, 17 dicembre 2002
Il direttore generale
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