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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneita'
motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1,
comma 519, della legge n. 296/2006, nella qualifica di vigile del
fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al
personale volontario del C.N.VV.F.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.72 del 11/9/2007 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 07E06002 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/10/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' uomo-donna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 aprile 1993, n. 233, concernente il requisito minimo di statura
richiesto per l'ammissione alla qualifica di vigile del fuoco nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive
modificazioni ed integrazioni, riguardante il regolamento sui
requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli tecnico
operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, riguardante il regolamento
relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il
potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che,
all'art. 1 comma 519 consente la stabilizzazione, nel limite di una
quota pari al 20% del fondo di cui all'art. 1, comma 96 della legge
n. 311/2004, del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 30 luglio 2007,
pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale n. 1/23 del
2 agosto 2007 con il quale, ai sensi della predetta norma, sono stati
stabiliti i criteri, il sistema di selezione per lo svolgimento della
procedura selettiva riservata al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' le modalita' abbreviate per
il corso di formazione;
Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili per la stabilizzazione
E' indetta una procedura selettiva, per titoli ed accertamento
dell'idoneita' motoria, per la copertura di posti, nei limiti
stabiliti dall'art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006, nella
qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F. che, alla data
del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno
tre anni e, alla medesima data, abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio.
Art. 2.
R e q u i s i t i
Per l'ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) iscrizione negli elenchi di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni alla data del
1° gennaio 2007;
b) aver prestato servizio, alla data del 1° gennaio 2007, per
non meno di 120 (centoventi) giorni in qualita' di volontario del
C.N.VV.F.;
c) eta' non superiore ai 37 anni, alla data del 1° gennaio
2007;
d) cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, lettera d) del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
e) godimento dei diritti politici;
f) statura non inferiore a m. 1,65, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233;
g) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui
al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive
modificazioni ed integrazioni;
h) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
i) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
j) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati
decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale per la quale si rimanda all'art. 11 del
presente decreto, e di quelli di cui ai punti a), b) e c) del
presente articolo, debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione.
Art. 3.
Esclusione dalla procedura selettiva
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alla procedura selettiva.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente decreto.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte
secondo lo schema allegato, reperibile anche sul sito internet
www.vigilfuoco.it, dovranno essere presentate o essere inviate a
mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, esclusivamente
al Comando provinciale dei vigili del fuoco nei cui elenchi del
personale volontario il candidato risulta iscritto, entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed
esami. Qualora il candidato abbia prestato servizio presso diversi
Comandi, la domanda di partecipazione dovra' essere presentata presso
il Comando provinciale nei cui elenchi risulta attualmente iscritto.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
sopraindicato; a tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Il candidato avra' cura di conservare l'avviso di ricevimento
attestante la ricezione da parte dell'Amministrazione della domanda
di partecipazione.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito
telefonico e, solo nel caso in cui si intenda ricevere le
comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati
relativi al recapito alternativo;
5) la data di iscrizione negli elenchi del personale volontario
del C.N.VV.F., di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139;
6) il numero dei giorni di servizio prestato, alla data del
1° gennaio 2007, in qualita' di volontario nel C.N.VV.F., comprensivi
dei centoventi giorni che costituiscono requisito per l'ammissione,
e/o il numero delle ore di intervento effettuate presso i
distaccamenti volontari del C.N.VV.F.;
7) la denominazione del Comando o dei Comandi presso cui e'
stato svolto il servizio in una delle qualifiche del personale
volontario;
8) l'eventuale servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
9) l'eventuale possesso di titoli preferenziali per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
10) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
11) di accettare che, in caso di nomina, devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque
anni;
12) di essere a conoscenza che l'Amministrazione procedera' al
trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nel
successivo art. 15.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio e si
applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente
al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - area I, via Cavour, 5 - 00184 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni di
recapito.
Art. 5.
Attestazione dei titoli
I Comandi renderanno noti i dati relativi ai titoli, di cui al
successivo art. 8 del presente decreto - anzianita' di iscrizione
negli elenchi del personale volontario, giorni di servizio prestati
in qualita' di volontario ed eventuale servizio di leva nel C.N.VV.F.
- che determinano la formazione della graduatoria.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
speciale Concorsi ed esami del 13 novembre 2007, sara' pubblicato
l'avviso dell'avvenuta affissione presso i Comandi provinciali degli
elenchi contenenti i suddetti dati. Tale avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Dalla data della suddetta pubblicazione decorre il termine di
trenta giorni entro e non oltre il quale i candidati potranno
comunicare ai Comandi le eventuali discordanze riscontrate e
richiedere una verifica.
Non sara' dato alcun seguito alle richieste di verifica
presentate dai candidati oltre il termine suddetto.
Art. 6.
Trasmissione domanda e comunicazione dati
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali.
Non assume, inoltre, alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario o per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne', piu' in generale, per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
ministeriale ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro
dell'interno del 30 luglio 2007.
Art. 8.
Valutazione dei titoli e relativi punteggi
La procedura selettiva prevede la valutazione dei titoli
posseduti dai candidati.
I titoli che danno luogo ad attribuzione di punteggio per la
formazione della graduatoria finale di merito sono:
1) l'anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi del
personale volontario, alla data del 1° gennaio 2007;
2) i giorni di servizio prestato in qualita' di volontario del
C.N.VV.F., alla data del 1° gennaio 2007;
3) il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
Punteggi:
1) a ciascun anno di iscrizione negli elenchi del personale
volontario vengono attribuiti punti 2,00. Non concorrono al computo
degli anni di anzianita' i 3 richiesti quale requisito per la
partecipazione alla procedura. Gli anni di anzianita' decorrono dalla
data indicata nel decreto di iscrizione negli elenchi del personale
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. A
ciascun mese di iscrizione negli elenchi, in eccedenza agli anni
interi, viene attribuito il punteggio di 0,167;
2) a ciascun giorno di servizio prestato in una delle
qualifiche del personale volontario viene attribuito il punteggio di
0,01. Detti titoli devono essere posseduti alla data del 1° gennaio
2007. Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli
relativi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma 1
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2004,
nonche' i centoventi giorni richiesti quale requisito per la
partecipazione alla procedura;
3) all'eventuale servizio di leva, senza demerito, svolto nel
C.N.VV.F. viene attribuito il punteggio di 3,60.
Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine della valutazione dei titoli di cui all'art. 8 del
presente decreto, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di
merito in base all'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati nella suddetta valutazione. Sulla base di tale graduatoria,
l'amministrazione redige la graduatoria finale, tenendo conto, a
parita' di merito, delle norme vigenti in materia di preferenza,
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998, modificativo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997.
I titoli di preferenza di cui al summenzionato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sono i seguenti:
gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso (al servizio prestato in qualita' di vigile volontario
ausiliario e di vigile o capo squadra volontario non si applica il
presente titolo di preferenza);
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno (indicare il numero dei figli);
l'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
la minore eta'.
Detti titoli devono essere posseduti entro il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione ed indicati
nella domanda medesima. La documentazione attestante il possesso dei
titoli di preferenza deve essere allegata alla domanda.
Qualora non espressamente dichiarati, i titoli non saranno presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria.
La graduatoria come sopra formata, e' approvata con decreto del
Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, pubblicato nel Bollettino ufficiale del
personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 10.
Accertamento del mantenimento dell'idoneita' motoria
Secondo l'ordine della graduatoria finale, i candidati, in numero
pari ad almeno il doppio dei posti disponibili e, comunque, fino alla
copertura dei suddetti posti, sono convocati per l'accertamento del
mantenimento dell'idoneita' motoria da parte della Commissione
esaminatrice che ne stabilisce, preventivamente, la tipologia e le
modalita'. A tal fine, la Commissione e' integrata da almeno un
componente aggiunto.
Per essere ammessi a sostenere il suddetto accertamento, i
candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) porto d'armi;
e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Le sedute della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento
dei suddetti accertamenti sono pubbliche.
I candidati dovranno presentarsi all'accertamento del
mantenimento dell'idoneita' motoria muniti di certificato attestante
lo stato di buona salute, rilasciato da medici di medicina generale,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
delle attivita' sportive non agonistiche, ovvero da certificazioni di
idoneita' rilasciata da medici appartenenti alla Federazione medico
sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercitano in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport. I certificati devono essere rilasciati in data
non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione
dell'accertamento. La mancata presentazione del certificato
determinera' la non ammissione del candidato al suddetto accertamento
e la conseguente esclusione dalla procedura selettiva.
Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dell'idoneita'
ovvero della inidoneita' risultante dall'accertamento. Detto elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' reso pubblico
mediante affissione.
I giudizi di non idoneita' espressi dalla Commissione
esaminatrice comportano l'esclusione dalla procedura selettiva, che
sara' disposta con decreto motivato.
Art. 11.
Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
Con successiva comunicazione, i candidati risultati idonei
all'accertamento di cui al precedente articolo sono invitati a
sottoporsi all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale, ai sensi della citata normativa.
A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico
generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo
tossicologico, nonche' ad un colloquio integrato con eventuali esami
o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'amministrazione
richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di
accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli
accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
I giudizi di non idoneita' espressi dalla Commissione medica
comportano l'esclusione dalla procedura selettiva, che sara' disposta
con decreto motivato.
Art. 12.
Immissione in ruolo
Per l'assunzione dei vincitori si applica la normativa vigente
che regola l'accesso alla qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 13.
Corso di formazione
Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articolera'
in due fasi; la prima si svolgera' presso le strutture didattiche
dell'Amministrazione, per la durata massima di tre mesi e la seconda
sara' espletata presso i Comandi provinciali VV.F. di destinazione.
Art. 14.
Disposizioni particolari
Al personale assunto ai sensi del presente decreto, si applica la
disposizione dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, comma 230, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Area I,
via Cavour, 5 - 00184 Roma, per le finalita' di gestione della
procedura selettiva.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura selettiva.
In ogni caso i suddetti dati saranno comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della procedura selettiva o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Area I, via Cavour, 5 - 00184 Roma.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
dirigente della suddetta Area I.
Art. 16.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente decreto trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di accesso
nelle pubbliche amministrazioni.
Il presente decreto, inviato all'ufficio centrale del bilancio
per l'apposizione del visto, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed
esami.
Il dirigente dell'Area I della direzione centrale per gli affari
generali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Roma, 27 agosto 2007
Il capo Dipartimento: Pecoraro
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