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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la nomina di quarantadue
ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi
della Marina militare, anno 2019.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 4/12/2018
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:18E12229
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/1/2019

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove
selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
direzione generale per il Personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 2016, recante la
definizione delle corrispondenze tra corpi, ruoli, categorie e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
Vista la Direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
0090528 del 12 giugno 2018, concernente i reclutamenti autorizzati
per l'anno 2019;
Viste le lettere dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT
0055790 dell'11 luglio 2018 e n. M_D MSTAT 0074506 del 1° ottobre
2018, contenenti gli elementi di programmazione del presente bando;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 218, in corso di
registrazione presso la Corte dei conti, recante, fra l'altro,
disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2019 concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi quarantadue ufficiali
in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina
militare;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze Armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
Personale militare,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di diciannove ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore,
con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di nove
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso per il reclutamento di quindici ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio della
Marina, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli,
cosi' ripartiti tra le seguenti specialita':
1) genio navale - settore navale: cinque posti, con riserva
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
2) genio navale - settore sommergibilisti: due posti, con
riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
3) armi navali: cinque posti, con riserva di tre posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
4) infrastrutture: tre posti, con riserva di un posto a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di sei ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare
marittimo, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e di tre
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
d) concorso per il reclutamento di due ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto,
con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e di un posto a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di
concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della
relativa graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente a
eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e
degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento di cui al
successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento del
corso applicativo di cui al successivo art. 16 - dopo l'ultimo dei
pari grado dello stesso ruolo.
Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai
concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito http://www.persomil.difesa.it/ , che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche'
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni
caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso pubblicato nel portale dei concorsi
on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet
www.persomil.difesa.it , www.marina.difesa.it , definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti, per tutti gli interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate
categorie:
a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di complemento
della Marina militare in congedo che hanno completato senza demerito
diciotto mesi di servizio in ferma biennale di cui all'art. 1005 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, gli
ufficiali di complemento appartenenti ai soppressi corpi del Genio
navale e delle Armi navali possono presentare domanda per il Corpo
del Genio della Marina, rispettivamente, per la specialita' genio
navale e per la specialita' armi navali. Tali ufficiali non devono
aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale
posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali inferiori della Marina facenti parte delle
Forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in
attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che siano stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli della
Marina militare appartenenti alle categorie, specialita' e
abilitazioni, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi
riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente bando.
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni e 6 mesi di
servizio nel ruolo di appartenenza, se reclutato ai sensi dell'art.
679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, ovvero aver svolto 2 anni e 6 mesi di servizio nel ruolo di
provenienza, se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b)
del predetto decreto legislativo.
Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un
anno incarichi di comando a livello di plotone o corrispondente
ovvero incarichi previsti per la specializzazione o categoria di
appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», e
non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti della
Marina militare che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non
inferiori a «nella media» e che non abbiano riportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di
servizio. In particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio
della Marina - specialita' infrastrutture - i concorrenti devono
essere in possesso dell'abilitazione di assistente tecnico del genio
(«atg»);
f) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in
attitudine militare, nonche' i frequentatori dei corsi normali delle
accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a
ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno e sono idonei
in attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la
nomina a Sottotenente di Vascello in servizio permanente dei ruoli
normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio,
non hanno riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo anno;
h) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina militare
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, abbiano almeno cinque anni di permanenza
in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e
che non abbiano riportato un giudizio di non idoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio. In
particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio della Marina -
specialita' infrastrutture - i concorrenti devono essere in possesso
dell'abilitazione di assistente tecnico del genio («atg»).
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), per la partecipazione al concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), i concorrenti devono
essere in possesso dell'abilitazione «sommergibilisti» («smg»).
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 45° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e h);
2) 35° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e successive modifiche e integrazioni. Per i titoli di studio
conseguiti all'estero e' richiesta idonea certificazione di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorita'
ai sensi della normativa vigente Il candidato che non sia ancora in
possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra'
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta.
In particolare, per la partecipazione al concorso per il Corpo
del Genio della Marina - specialita' infrastrutture - i concorrenti
devono essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio e
abilitazioni all'esercizio delle professioni di seguito indicati:
1) diploma di geometra o perito industriale - indirizzo
specializzato per l'edilizia- ovvero diploma d'istruzione secondaria
conseguito presso un Istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo
ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo
2010, n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa
l'articolazione geotecnico; e' richiesto, altresi', il possesso
dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione;
2) una delle seguenti classi di lauree: «LM-4» (laurea
magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura), «LM-23»
(laurea magistrale in ingegneria civile), «LM-24» (laurea magistrale
in ingegneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (laurea magistrale in
ingegneria della sicurezza), «LM-35» (laurea magistrale in ingegneria
per l'ambiente e il territorio) e «LM-48» (laurea magistrale in
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale); e' richiesto,
altresi', il possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle
seguenti professioni, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001:
- architetto;
- pianificatore territoriale;
- ingegnere civile e ambientale.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le
lauree specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i
precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi del decreto
Interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e
integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi
per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a
quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata
al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, dell'equiparazione dei titoli
precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita'
sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al titolo di studio
previsto in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga
fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente
deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, comma 3;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel
quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, comma 1,
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina
militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi
articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale
idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, a eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera
b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina
a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso
applicativo.

                               Art. 3 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it , area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive
comunicazioni inviate dalla direzione generale per il Personale
militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita'
Digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale
medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
«istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a. senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato;
b. con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,
nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il
portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.

                               Art. 4 

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie
speciale.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' e
in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta
comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
direzione generale per il Personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito
https://concorsi.difesa.it/default.aspx circa le determinazioni
adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio.
Il sistema provvedera' a informare i comandi degli enti/reparti
d'appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all'indirizzo di
posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in
sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a
trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di
partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del
messaggio di cui al precedente comma 9 e l'avvenuta acquisizione
della copia della domanda di partecipazione da parte dei comandi
degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti
previsti.

                               Art. 5 

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia
della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Concorsi/Pagine/defaul
t.aspx
hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di
partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del
recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta
all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in
considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it . A tutti i messaggi di cui al presente
comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o
mobile.
Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla direzione generale per il
Personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice del concorso al quale il
concorrente partecipa:
- «RS_MM_SM_2019_2S» per lo Stato Maggiore;
- «RS_MM_GM_2019_2S» per il Genio della Marina;
- «RS_MM_CM_2019_2S» per il Commissariato militare marittimo;
- «RS_MM_CP_2019_2S» per le Capitanerie di porto.

                               Art. 6 

Incombenze dei Reparti/Enti

1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede
di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Tali comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di
partecipazione, dovranno provvedere:
a) per il personale in servizio a:
- redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito
documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il
reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali
della Marina militare»;
- nominare, con Ordine del giorno del comandante dell'ente,
un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di
cui all'allegato B che fa parte integrante del bando, avendo cura di
riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione
caratteristica in ordine cronologico comprensiva del previsto
giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorita' gerarchiche,
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda. Ai fini di una corretta redazione della scheda di sintesi,
si consulti il successivo art. 10 comma 3 e le note dell'allegato B).
La stessa documentazione sara' trasmessa a Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 2ª Sezione - a
mezzo posta elettronica (PEI) all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it e inserendo nell'oggetto
il codice del concorso al quale il concorrente partecipa:
(«RS_MM_SM_2019_2S» per lo Stato Maggiore, «RS_MM_GM_2019_2S» per il
Genio della Marina, «RS_MM_CM_2019_2S» per il Commissariato militare
marittimo e «RS_MM_CP_2019_2S» per le Capitanerie di porto), non
oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
b) per il personale in congedo dell'Esercito, della Marina
militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei carabinieri
richiedere all'Organo di F.A./Arma CC che detiene la documentazione
caratteristica la scheda di sintesi della documentazione di cui al
secondo alinea della precedente lettera a) per la successiva
trasmissione a Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
e sottufficiali - 2ª Sezione - a mezzo posta elettronica (PEI)
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it ed
inserendo nell'oggetto uno dei codici sopraindicati, non oltre il
trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli organi
di F.A./Arma CC che custodiscono la documentazione caratteristica
dovranno compilare la predetta scheda secondo le modalita' riportate
nella precedente lettera a).

                               Art. 7 

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamento attitudinale;
f) prove di efficienza fisica;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una
Amministrazione dello Stato. I concorrenti in servizio dovranno
presentarsi presso le sedi in uniforme di servizio; coloro che non si
presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di
identita' saranno segnalati ai rispettivi comandi/unita' per le
sanzioni disciplinari del caso.
2. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del
presente articolo.

                               Art. 8 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici -una per ciascun Corpo e
l'eventuale specialità- per le prove scritte e per le prove orali,
per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della
graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i corpi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i corpi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i corpi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) un numero pari di ufficiali in servizio, di grado non
inferiore a capitano di corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e
alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri;
c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
d) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico del corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente;
b) due ufficiali medici del corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a tenente di vascello, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente;
b) due ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a Tenente di Vascello; membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano
di fregata, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.
6. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio della Marina militare,
presidente;
b) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali
e/o sottufficiali esperti di settore della Forza Armata, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza Armata.

                               Art. 9 

Prove scritte

1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente
art. 1 dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale consistente nella
somministrazione di un questionario contenente 80 (ottanta) quesiti a
risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 75
(settantacinque) minuti nelle materie di italiano, educazione civica
e storia volti ad accertare il livello di conoscenza nelle suddette
materie;
b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese consistente nella somministrazione di un questionario
contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad accertare
il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo
massimo di 35 (trentacinque minuti);
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti
previsti dai programmi d'esame riportati nell'allegato C che
costituisce parte integrante del presente bando.
Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) saranno effettuate
in sequenza, nel primo giorno d'esame.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il centro di
selezione della Marina militare di Ancona - Via della Marina n. 1,
secondo il seguente calendario:
a) concorso per diciannove posti di ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore: 15 e 16
gennaio 2019;
b) concorso per tre posti di ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto: 17 e 18
gennaio 2019;
c) concorso per quattordici posti di ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale del Genio della Marina: 22 e 23 gennaio
2019;
d) concorso per sei posti di ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo, nei
giorni: 24 e 25 gennaio 2019.
3. Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 27 dicembre
2018, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre,
consultabile nel sito www.marina.difesa.it
4. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, entro le 07.30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di
avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia
della stessa con gli estremi di protocollazione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del
presente decreto.
5. Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro
indelebile nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della prova
sara' loro fornito sul posto.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
8. La correzione delle prove scritte di cultura generale e per
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno
effettuate con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo
svolgimento delle prove medesime. Ai concorrenti verra' attribuito un
punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di rispose
esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale dovranno aver riportato nella prova di cultura
generale un voto non inferiore a 18/30. L'esito delle prove sara'
reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata
indicata dai presidenti delle rispettive commissioni esaminatrici,
mediante la pubblicazione di statini resi disponibili presso
l'ingresso del citato Centro di selezione della Marina militare di
Ancona. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove
scritte di cultura generale e della prova per l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese saranno resi noti con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Detti risultati saranno, inoltre, consultabili nel sito
www.marina.difesa.it .
9. Nella prova scritta per l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese sara' assegnato un punteggio utile ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15 in
relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 3, calcolato
secondo le seguenti modalita':
- alle prime 30 risposte esatte saranno assegnati zero punti;
- a ciascuna delle ulteriori 20 risposte esatte oltre le prime
30 saranno assegnati punti 0,1, per un totale di punti 2,0.
10. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un voto non inferiore a
18/30.
11. L'esito delle prove scritte di cultura tecnico-professionale
e il calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alle
prove e accertamenti di cui ai successivi art. 11, 12 e 13 del
presente bando saranno resi noti, indicativamente, a partire dal 20
febbraio 2019, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre,
consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it . Sara'
anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore
della Marina - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazzale Marina n.
4 - 00196 Roma - tel. 800.862.032 (mail: urp@marina.difesa.it) o
Ministero della difesa - direzione generale per il Personale militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico numero 06/517051012
(mail:urp@persomil.difesa.it).
12. Il punteggio complessivo delle prove scritte di cui al
precedente comma 1, lettere a) e c), utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15, sara' ottenuto
sommando il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di
cultura generale moltiplicato per il coefficiente 0,2 e il voto in
trentesimi conseguito nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale moltiplicato per il coefficiente 0,8.

                               Art. 10 

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le
commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a)
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di
merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova
scritta di cultura tecnico-professionale. A tal fine le commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art.
4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e
caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i
quali nella medesima domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla
stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni,
non costituiranno oggetto di valutazione.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente
per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel
comma 3 dell'art. 4 del presente decreto.
Per i militari in servizio o in congedo la documentazione
matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita'
indicate nell'art. 6.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30 cosi' ripartiti:
a) qualita' del servizio prestato (risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita
d'ufficio): massimo punti 5/30.
La commissione terra' conto delle qualifiche finali riportate
nelle schede valutative, ovvero dei giudizi finali desumibili da
eventuali rapporti informativi, relative all'ultimo triennio di
servizio comunque prestato nel ruolo di appartenenza all'atto di
presentazione della domanda.
I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici
all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione
al concorso non sono oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito
a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale)
sara':
1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095
giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente»
o giudizio equivalente;
2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095
giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore
alla media» o giudizio equivalente;
3) 0,00000 (0 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno
valutato con qualifica finale di «nella media» o giudizio
equivalente.
Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi
parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento
valutativo come sopra indicato per il periodo, espresso in giorni,
cui si riferisce il singolo documento.
Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un punteggio in base alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere assimilata rispettivamente al documento successivo o
antecedente;
b) servizio prestato in qualita' di Ufficiale in ferma
prefissata: punti 1/30;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30,
cosi' ripartiti:
1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
- fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0;
- da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti
0,2/30;
- da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti
0,5/30;
- da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti
0,8/30;
2) diploma di laurea (di durata triennale):
- fino a 91/110: punti 1/30;
- da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30;
- da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30;
3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno
quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento,
equiparati alle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i.
del M.I.U.R. 9 luglio 2009):
- fino a 91/110: punti 1,40/30;
- da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30;
- da 106/110 a 110/110: punti 2/30.
Non formeranno oggetto di valutazione:
- per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al
presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3,
lettera c), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui
possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al
medesimo presente articolo, comma 3, lettera c), numero 3) (laurea
magistrale con assorbimento del punteggio previsto per la laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione;
- per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma
1, lettera g) -idonei non vincitori in concorsi per la nomina a
Sottotenente di Vascello del corrispondente ruolo normale della
Marina militare - la laurea magistrale il cui possesso ha consentito
loro la partecipazione a tale concorso;
d) valutazione conseguita nell'accertamento del test di lingua
straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio: massimo
punti 1/30 per ciascuna lingua. Il punteggio massimo attribuibile
alla valutazione di ciascuna delle quattro componenti accertate
(L/R/W/S) sara':
- punti 0 per la valutazione 1;
- punti 0,1 per la valutazione 2;
- punti 0,15 per la valutazione 3;
- punti 0,25 per la valutazione 4.
Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente accertata)
saranno tra loro sommate per formare il punteggio della singola
lingua.
e) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, cosi'
ripartiti:
- ordine militare d'Italia:
cavaliere di gran croce: punti 2/30;
grande ufficiale: punti 1,75/30;
commendatore: punti 1,5/30;
ufficiale: punti 1,25/30;
cavaliere: punti 1/30;
- valor militare:
medaglia d'oro: punti 2/30;
medaglia d'argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
croce al valor militare: punti 0,5/30;
- valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma
dei carabinieri:
medaglia d'oro: punti 2/30;
medaglia d'argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
- merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma
dei carabinieri:
medaglia/croce d'oro: punti 2/30;
medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30;
medaglia/croce di bronzo: punti 1/30;
- ricompense:
encomio solenne: punti 1/30;
encomio semplice: punti 0,25/30.
4. Il punteggio assegnato ai candidati sara' reso noto nell'area
privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli
effetti per tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla
pubblicazione, i candidati potranno presentare alla direzione
generale per il Personale militare richiesta di riesame del punteggio
attribuito, mediante messaggio di posta elettronica (PE) -
utilizzando esclusivamente un account di PE - all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) -
utilizzando esclusivamente un account di PEC - all'indirizzo
persomil@postacert.difesa.it. Tale messaggio dovra' recare quale
oggetto la dicitura «RS_MM_2019_2S».

                               Art. 11 

Accertamento psico-fisici

1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona - Via delle Palombare n. 3,
indicativamente nel mese di marzo 2019 (durata presunta giorni 4). La
convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il centro
di selezione della Marina militare, dovranno consegnare i seguenti
documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da
quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse
indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento;
c) referto dell'analisi del sangue concernente:
- emocromo completo con formula leucocitaria;
- VES;
- glicemia;
- azotemia
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia totale e frazionata;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia diretta e indiretta;
- gamma GT;
- markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
- attestazione del gruppo sanguigno;
- ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
G6PDH, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attivita' enzimatica;
- ricerca anticorpi per HIV;
d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
e) per i concorrenti di sesso femminile:
- ecografia pelvica, con relativo referto;
- referto originale di test di gravidanza - mediante analisi
su sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni
precedenti la visita;
f) originale o copia conforme del certificato medico, in corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove
indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle
selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in
medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale
certificato comportera' l'esclusione dal concorso.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di
uno solo dei documenti chiesti determinera' l'esclusione del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con l'eccezione dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio concernenti il
gruppo sanguigno, l'analisi completa dell'urina e il dosaggio del
G6PD. Quest'ultimo dovra' comunque essere prodotto dai concorrenti
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.
4. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la direzione generale per il Personale militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata direzione generale che
escludera' la candidata dal concorso per l'impossibilita' di
procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio, tranne che per i
concorrenti per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera
b):
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) valutazione dell'apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che:
- presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
- non sia in possesso dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art.
587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno
accertati con le modalita' previste dalla Direttiva tecnica dello
Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita'
militare - edizione 2016, citata nelle premesse. I predetti parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e
alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti
del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare, come previsto dall'art. 635,
comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, cosi' come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
10) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al
modello riportato nell'allegato E.
5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al
precedente art. 8 comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso
dei seguenti specifici requisiti:
a) apparato visivo:
1) per il Corpo di Stato Maggiore (SM): visus corretto non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare in ciascun
occhio 1 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le
1 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico
composto, le 0,75 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico
semplice, 1 diottrie per l'astigmatismo misto, le 0,50 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti e misti, 1
diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano
presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale
alle tavole pseudoisocromatiche;
2) per i corpi del Genio della Marina, di Commissariato
militare marittimo e delle Capitanerie di porto: visus corretto non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare in ciascun
occhio le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto,
le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico
composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico
semplice, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti e misti, le 3
diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano
presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale
alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle Capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale
(successivamente alla fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti
previsti per il Corpo di Stato Maggiore;
b) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalla
predetta direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno
2014.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio G6PD, ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara'
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PDH non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa. Altresi', i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, All. F); apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l'apparato visivo VS 2 e per l'apparato uditivo AU 2 fermo restando
gli specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, (a eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale,
dell'enzima G6PD) nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo
sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ai sensi all'art.
582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno
2014 (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente
bando);
3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli
esiti di cheratotomia; gli esiti di laserterapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali; gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrita'
del fondo oculare;
6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare», con indicazione del profilo
sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare», con indicazione della causa di
inidoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
8. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare,
seduta stante a pena di inammissibilita', presso lo stesso Centro di
selezione della Marina militare di Ancona, specifica istanza di
riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' poi essere
supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da
struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il
SSN, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere,
con le modalita' indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero
della difesa - direzione generale per il Personale militare, entro il
decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti
psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 12:
a tal riguardo, la commissione per gli accertamenti psico-fisici,
alla luce di quanto gia' emerso nel corso degli stessi accertamenti
effettuati, valutera' l'opportunita' o meno di ammettere con riserva
il concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'
art. 12.
9. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e
nella tempistica sopraindicata, nonche' la richiesta di revisione per
i motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 6, lettera b),
numeri 3) e 4) determinera' il mancato accoglimento dell'istanza
medesima e il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli
accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal caso gli
interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della
direzione generale per il Personale militare. Sara' considerato nullo
l'eventuale giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti
attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata Direzione Generale, la stessa sara' valutata dalla
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) la
quale, solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli
interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il
giudizio definitivo.
10. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9 o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 12 

Accertamento attitudinale

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo
inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento
alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della
Marina militare», emanate rispettivamente dal Comando Scuole della
Marina militare e dallo Stato Maggiore Marina, vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti - si articola in specifici
indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttivita' e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso
nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 13 

Prove di efficienza fisica

1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al
precedente art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e) alle
prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza Armata.
2. Alla prova di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori,
il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili
ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art.
15. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti:
a. esercizi obbligatori:
- nuoto 25 metri (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia;
- addominali;
b. esercizi facoltativi:
- corsa piana 2.000 metri;
- apnea dinamica.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento
degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di
precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli
esercizi.
4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita'
alle prove di efficienza fisica, prescindendo dal risultato delle
eventuali prove facoltative sostenute. Il giudizio, che sara'
comunicato per iscritto al concorrente a cura della commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera e), e' definitivo e inappellabile e
comportera' l'esclusione dal concorso. Il mancato superamento di uno
o piu' degli esercizi facoltativi non determinera' il giudizio di
inidoneita', ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno
attribuiti i punteggi incrementali associati.
5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti
attitudinali e della prova di efficienza fisica dovranno essere
inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il
tramite del Centro di Selezione della Marina militare, al Ministero
della difesa - direzione generale per il Personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 2ª
Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

                               Art. 14 

Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai
programmi riportati nell'allegato C al presente bando. Tale prova
avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n.
72, indicativamente nel mese di maggio 2019. I candidati ammessi alla
prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa,
comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente bando
contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella
valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, in ciascuna delle
materie d'esame previste per ciascun Corpo/specialita' dall'Allegato
C, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 15. Il punteggio complessivo della prova orale sara'
ottenuto sommando la media dei voti conseguiti nelle materie comuni
per tutti i corpi/specialita' (Allegato C, Para 2, Parte I)
moltiplicata per il coefficiente 0.3 e la media dei voti conseguiti
nelle materie previste per i singoli corpi/specialita' (Allegato C,
Para 2, Parte II) moltiplicata per il coefficiente 0,7.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno,
una prova orale facoltativa di lingua straniera (una lingua scelta
fra la lingua francese, la spagnola e la tedesca, della durata di 15
minuti circa per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti
modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,20 punti;
c) 22/30 = 0,40 punti;
d) 23/30 = 0,60 punti;
e) 24/30 = 0,80 punti;
f) 25/30 = 1,00 punti;
g) 26/30 = 1,20 punti;
h) 27/30 = 1,40 punti;
i) 28/30 = 1,60 punti;
l) 29/30 = 1,80 punti;
m) 30/30 = 2,00 punti.

                               Art. 15 

Graduatorie di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato
utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12;
b. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova
scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b);
c. il punteggio riportato nella prova orale;
d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e. l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
f. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate
e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli. Se un concorrente inserito in graduatoria rientra in
entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su
quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti
eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli appartenenti
alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a
favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito dello stesso concorso.
3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) n. 1, b) n. 2, b)
n. 3, b) n. 4 e c), per mancanza di concorrenti idonei, la direzione
generale per il Personale militare si riserva la facolta', in
relazione alle esigenze della Forza Armata, di devolvere i posti non
ricoperti a uno degli altri concorsi sopra citati, secondo la
relativa graduatoria di merito.
4. A parita' di merito, nel decreto di approvazione della
graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il
concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Saranno dichiarati vincitori -sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 4- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, nel caso di
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali
non siano presenti ulteriori idonei, la direzione generale si
riserva, altresi', la possibilita' di devolvere i posti rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza Armata.
7. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno
pubblicati nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre, essi saranno
pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi
on-line.

                               Art. 16 

Nomina

1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati (a eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata e a
quelli delle Forze di completamento, di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettere b) e c)) Guardiamarina in servizio permanente del
ruolo speciale del rispettivo Corpo e specialita' con anzianita'
assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno
immediatamente esecutivi.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
Forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina
militare. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera'
la revoca della nomina. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita
di incorporamento e in tale sede, dovranno presentare nelle modalita'
previste dall'art. 11, se non gia' prodotto all'atto degli
accertamenti psico-fisici di cui al gia' citato art. 10, referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. Inoltre,
saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo
vaccinale, secondo le modalita' definite nella Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
prima dell'incorporamento:
- certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della Direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la direzione
generale per il Personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze di
completamento e alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso
ruolo. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli
ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita'
assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso
sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 17 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la direzione generale per il Personale
militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 18 

Esclusioni

1. La direzione generale per il Personale militare procedera' a
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente,
qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                               Art. 19 

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. Detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' anche essere frazionata in piu' periodi, di cui uno non
superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente non
sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta',
la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria
dell'anno in corso.

                               Art. 20 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento e' la direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it ;
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it ;
indirizzo posta elettronica certificata:
rpd@postacert.difesa.it , come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it ;
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo, n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 -
00186 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it ;
protocollo@pec.gpdp.it .
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 9 novembre 2018

Il direttore generale
per il personale militare
Ricca
Il comandante generale
del corpo delle capitanerie di porto
Pettorino

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