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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquindici
posti di personale non dirigenziale, area funzionale II, a tempo
indeterminato, nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa, per
l'arsenale militare marittimo di Taranto.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.92 del 22/11/2022 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Taranto (TA) |
Codice atto: | 22E14855 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 315 |
Scadenza: | 22/12/2022 |
Tags: | Per diplomati Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del personale civile
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 rubricato «Reclutamento del personale»;
Visto l'art. 35-quater del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 rubricato «Procedimento per l'assunzione del personale
non dirigenziale», introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in materia di pubblica amministrazione e universita' e
ricerca»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
Razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare
l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso
di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e
attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le
predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e
professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di
selezione delle risorse umane;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare
l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della
predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore
delle categorie protette;
Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero della
difesa con riferimento al prospetto informativo riferito al 31
dicembre 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' e
appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di
cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68
risultano coperte;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare
l'art. 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di
apprendimento;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', concernente le
modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma
4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», come
modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice
dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022,
recante l'aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici»;
Visto il nuovo sistema di classificazione del personale civile
del Ministero della difesa;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, recante la «Rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale civile di ruolo del Ministero della difesa»;
Visto il decreto ministeriale 29 giugno 2016, recante la
ripartizione dei contingenti di personale, come rideterminati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013,
nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola
l'amministrazione, distinti per profilo professionale;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il bilancio dell'economia»,
che autorizza il Ministero della difesa, per le esigenze di
funzionalita' e di compatibilita' ambientale dell'Arsenale militare
marittimo di Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo
restando quanto previsto dall'art. 2259-ter del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, di assumere, per il triennio 2020-2022, un
contingente complessivo di trecentoquindici unita' di personale non
dirigenziale con profili tecnico mediante corso-concorso selettivo
speciale, bandito secondo modalita' disciplinate con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Ministro della difesa adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione in data 20 luglio
2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2022, relativo
alle modalita' di svolgimento del suddetto corso-concorso selettivo
speciale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 93 del 21 aprile 2022, recante «Autorizzazione ad
avviare procedure di reclutamento ad assumere a tempo indeterminato
unita' di personale in favore di varie pubbliche amministrazioni, tra
le quali il Ministero della difesa»;
Ritenuto in attuazione di quanto previsto dal citato art. 11, di
procedere all'assunzione presso l'Arsenale militare marittimo di
Taranto di un contingente complessivo di trecentoquindici unita' di
personale non dirigenziale con profilo tecnico;
Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche
del personale nel ruolo del Ministero della difesa nei profili
professionali di cui al presente corso-concorso;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un corso-concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessive trecentoquindici unita' di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area
funzionale II, fascia retributiva F2, nei profili sotto indicati nei
ruoli dell'Amministrazione della difesa, da impiegare presso
l'Arsenale militare marittimo di Taranto, secondo la seguente
ripartizione:
Codice ST45 - Assistente tecnico per l'informatica
N. 7 unita'
Nell'ambito di indirizzi definiti, provvede all'espletamento di
compiti inerenti alla gestione operativa e alla manutenzione del
sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in
ambito tecnico sia applicativo. A tal fine provvede al rilascio delle
abilitazioni agli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce,
monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi
alla sicurezza IGT. Fornisce assistenza, esegue interventi di
manutenzione e di potenziamento delle dotazioni informatiche.
Codice ST47 - Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed
elettromeccanici
N. 64 unita'
Esegue interventi tecnici su reti, impianti, apparecchiature e
congegni elettrici sia per la produzione che per la trasformazione e
distribuzione dell'energia elettrica. Esegue diagnosi ed interventi
tecnici di tipo meccanico ed elettromeccanico su macchine ed impianti
elettrici, su sistemi o sottosistemi di complessivi, nonche' su
schede elettroniche di apparecchiature elettromeccaniche collaborando
con le professionalita' superiori nella attuazione degli interventi
piu' sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi. Rileva guasti,
anomalie e difetti, esegue prove di valutazione sui risultati di
interventi effettuati.
Codice ST48 - Assistente tecnico per la cartografia e la grafica
N. 4 unita'
Effettua disegni, sviluppi e calcoli di ogni tipo sulla base di
istruzioni specifiche utilizzando strumenti, sistemi e programmi di
grafica e di restituzione. Utilizzando i macchinari e le attrezzature
specifiche, effettua tutti i lavori di composizione, impaginazione,
prestampa, stampa, litografia e rilegatura. Effettua fotografie,
riprese cinematografiche e televisive sulla base di istruzioni
specifiche. Effettua il montaggio delle sequenze realizzato sia su
formato analogico che digitale. Svolge mediante tecniche del disegno
attivita' specializzate quali: lavori di costruzione, sviluppo,
trasformazione, preparazione ed interpretazione di progetti e
situazioni di stato del territorio, delle acque e della terra. Cura
ed esegue la restituzione, la riproduzione interpretativa e la
valorizzazione cartografica dei rilievi geotopocartografici ed
idrografici, la valorizzazione dei rilievi meteoceanografici e di
documentazione nautica ed aeronautica. Esegue disegni cartografici e
calcoli nei vari campi geotopocartografici e nautici. Effettua la
preparazione degli originali per la toponomastica compresa la
ricerca, la classificazione e il posizionamento dei vari toponimi.
Codice ST49 - Assistente tecnico chimico-fisico
N. 13 unita'
Svolge l'attivita' di tecnico nelle officine, reparti, laboratori
chimici e fisici, nonche' in altri luoghi, ove ritenuto necessario.
Controlla lo stato d'uso, di conservazione, di efficacia nonche' la
scadenza dei materiali e lo stato della confezione e della custodia
per quei prodotti che presentino pericoli generici ovvero pericoli
specifici di contaminazione.
Codice ST52 - Assistente tecnico nautico
N. 15 unita'
Esegue, garantisce e controlla l'allestimento, la manutenzione e
l'assetto delle sistemazioni tecniche e marinaresche portuali, dei
bacini di carenaggio, dei galleggianti, dei fari e dei segnalamenti
marittimi. Opportunamente formato e abilitato, puo' svolgere mansioni
di «Capo pontone» sui pontoni da lavoro, coordinando le
professionalita' pari o inferiori in tutte le fasi lavorative,
verificando periodicamente l'aggiornamento delle certificazioni di
idoneita' e lo stato di integrita' di tutte le attrezzature
marinaresche in uso. Puo' utilizzare i mezzi di sollevamento di
bordo, purche' opportunamente formato ed abilitato. Puo' essere
impiegato in attivita' subacquea purche' in possesso del previsto
brevetto/abilitazione, curando anche le operazioni di salvamento.
Svolge le mansioni di «capo barca per il traffico locale», «capo
barca per il traffico nello Stato», «motorista abilitato», «marinaio
autorizzato al traffico», «padrone marittimo di 2ª classe per il
traffico», «meccanico navale di 2ª classe» e «meccanico navale di 1ª
classe» purche' abbia superato gli esami previsti dal regolamento del
C.N., oppure, sia in possesso di attestato dell'autorita' marittima
locale comprovante il superamento degli esami previsti per il
conseguimento del corrispondente titolo professionale marittimo.
Svolge con autonomia esecutiva attivita' antincendio,
antinquinamento, antifalla coordinando anche professionalita' di
livello inferiore. Puo' essere addetto al servizio dei fari e
segnalamenti marittimi, anche con eventuali funzioni di reggente
purche' abbia superato il previsto tirocinio teorico pratico e sia in
possesso delle abilitazioni necessarie ad assumere il comando/guida
delle imbarcazioni e/o dei mezzi terrestri necessari per
l'espletamento del servizio.
Codice ST53 - Assistente tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica
e le telecomunicazioni
N. 48 unita'
Esegue interventi tecnici usuali relativi all'allestimento,
installazione, conduzione, revisione e manutenzione di circuiti,
apparati, sistemi ed impianti elettronici ed attrezzature metriche,
collaborando con le professionalita' superiori nell'attuazione di
quelli piu' sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi, nonche'
nell'individuazione e nella riparazione di guasti, anche con
sostituzione di pezzi. Esegue in campo ottico, rilievi, misurazioni e
prove di valutazione. Partecipa ai collaudi funzionali ed utilizza
strumenti optoelettronici ed altre attrezzature complesse. Puo' anche
eseguire autonomamente interventi, perizie ed accertamenti tecnici
specializzati ovvero collaudi funzionali su lavorazioni, circuiti,
apparati, sistemi ed impianti elettronici, attrezzature metriche e
«tempest». Controlla i risultati tecnici e la funzionalita' degli
interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle
norme ed alle compatibilita' standard.
Codice ST54 - Assistente tecnico per le lavorazioni
N. 74 unita'
Esegue, sulla base di istruzioni, disegni o documenti di massima,
interventi per la riparazione e ricostruzione di oggetti, manufatti,
nonche' di parti in materiale metallico, non metallico e plastico,
compresa la vetroresina utilizzando macchine utensili e centri di
lavoro a controllo numerico. Esegue, se in possesso del relativo
brevetto di idoneita', ogni tipo di saldatura, taglio, ripristino di
materiali, sulla base di istruzioni specifiche o disegni. Esegue
lavorazioni per la sagomatura a caldo e a freddo di tubolature
utilizzando macchine specifiche.
Codice ST55 - Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e
le armi
N. 90 unita'
Opera su motori endotermici e sui relativi ausili meccanici,
controlla la loro efficienza compresa l'automazione, individua
difetti, guasti e anomalie, effettua le riparazioni, attua modifiche,
prove funzionali e controlli. Cura la manutenzione e controlla
l'efficienza di motori e relativi ausili meccanici. Provvede alla
manovra di mezzi e macchinari complessi, di gru e carri ponte da
terra e da bordo. Procede al controllo, manutenzione e riparazione
dell'attrezzatura in uso. Svolge attivita' specializzata relativa
alla progettazione e al collaudo di opere, manufatti armi, sistemi
d'arma e procedimenti. Assicura l'esatta applicazione ed il previsto
spessore dei trattamenti superficiali, di vernici e sostanze chimiche
di protezione, sulle armi o parti di esse. Provvede ad effettuare
prove a fuoco, assistenza e manutenzione, sperimentazioni, controlli
e collaudi di munizioni, armi o parti di esse.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente e anche agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della
formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo
art. 11 del presente bando di concorso.
4. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al corso-concorso sono richiesti i seguenti
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione:
a. essere cittadino italiano;
b. eta' non inferiore ai diciotto anni di eta';
c. possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;
d. idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle funzioni dei
profili ST45, ST47, ST48, ST49, ST53, ST54 per i quali si concorre.
Tale requisito sara' accertato prima della fase di formazione;
e. idoneita' psico-fisica a svolgere lavori a bordo delle navi
e dei galleggianti della Marina militare se si concorre per i profili
ST47, ST49, ST52, ST53, ST54, ST55. Tale requisito sara' accertato
prima della fase di formazione;
f. idoneita' psico-fisica speciale per frequenza corso
palombari presso il Raggruppamento subacquei ed incursori della
Marina militare se si concorre per il profilo ST52. Tale requisito
sara' accertato prima della fase di formazione;
g. idoneita' psico-fisica allo svolgimento della mansione di
manovratore di gru di banchina/bacino se si concorre per il profilo
ST55. Tale requisito sara' accertato prima della fase di formazione;
h. disponibilita' a frequentare il corso palombari presso il
Raggruppamento subacquei ed incursori della Marina militare e
svolgere la mansione di operatore subacqueo palombaro se si concorre
per il profilo ST52;
i. disponibilita' a svolgere la mansione di manovratore di gru
di banchina/bacino del profilo se si concorre per il profilo ST55;
j. godimento dei diritti civili e politici;
k. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
l. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di
legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti;
m. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
n. essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
o. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell'anno
1986.
2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonche' il possesso del requisito della condotta incensurabile e
delle qualita' morali ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2010, n. 165.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva. Per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata
osservanza dei termini stabiliti dal presente bando,
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, l'esclusione dal
corso-concorso e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
Art. 3
Procedura corso-concorso
1. Il corso-concorso viene espletato in base alla procedura di
seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
a. una prova preselettiva, comune ai profili professionali
messi a concorso, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che
l'amministrazione si riserva di svolgere se il numero dei candidati
che presentino domanda di partecipazione al concorso sia pari o
superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso;
b. una prova selettiva scritta, distinta per i profili messi a
concorso, riservata ai candidati che abbiano superato la prova
preselettiva di cui alla lettera a). Le commissioni esaminatrici, per
ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria di
merito dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella
prova scritta, con indicazione degli ammessi alla successiva fase;
c. una fase successiva alla prova selettiva di cui alla lettera
b) di accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, ai fini della
formulazione del giudizio di idoneita' psico-fisica al profilo
professionale per il quale si concorre da parte delle commissioni
medico-legali competenti, alla quale saranno ammessi i candidati
secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui alla precedente
lettera b) fino alla concorrenza di un numero di candidati
fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione pari al
numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del
venti per cento. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei
profili messi a concorso e sulla base del giudizio di idoneita'
emesso dalle competenti commissioni mediche, redigeranno la
graduatoria intermedia di merito dei candidati da ammettere alla fase
di formazione;
d. una fase di formazione, della durata complessiva di quattro
mesi, distinta per i profili professionali messi a concorso, con
valutazione finale, alla quale saranno ammessi i candidati secondo
l'ordine della graduatoria di merito. Alla fase di formazione
obbligatoria sara' ammesso un numero di candidati pari al numero dei
posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per
cento;
e. una prova pratica, per ciascuno dei profili messi a
concorso, che dovra' essere sostenuta da coloro che avranno superato
la verifica finale della fase di formazione;
f. la valutazione dei titoli sara' effettuata dopo lo
svolgimento della prova pratica.
Art. 4
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e
modalita'
1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sara' altresi' sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet
https://www.inpa.gov.it - e sul sito ufficiale del Ministero della
difesa.
2. La domanda puo' essere presentata per uno dei codici concorso
di cui al precedente art. 1. Il candidato dovra' inviare la domanda
di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica,
autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di
candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo
«https://www.inpa.gov.it***RAQUO*** e previa registrazione del candidato sullo
stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la
compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate prima dello scadere dello
stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal
portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la
presentazione della domanda, non permette piu', improrogabilmente,
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di
partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di
piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto
unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente
per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e
definitivamente revocate e private d'effetto. Per la partecipazione
al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il
versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00
euro) sulla base delle indicazioni riportate sul portale «inPA». Il
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro
il termine di scadenza di cui al comma 2. Il contributo di ammissione
non e' rimborsabile.
4. E' ammessa la partecipazione per un solo profilo professionale
tra quelli inseriti a bando.
5. Nell'apposito format di presentazione della domanda, tenuto
conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo
autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono
dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:
a. il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b. il codice fiscale;
c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta
elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni;
d. il godimento dei diritti civili e politici;
e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h. di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i. di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva;
j. di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k. il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando;
l. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 12 del presente bando;
m. l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando;
n. il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, per cui si
intende partecipare;
o. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e
incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando,
ivi incluso l'art. 16 «Trattamento dei dati personali»;
p. di essere consapevole che, in caso di assunzione, sussiste
l'obbligo di permanenza nella sede di Taranto di almeno cinque anni,
come previsto dall'art. 11 del decreto-legge 14 agosto 2020, n, 104,
convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il bilancio dell'economia»;
q. per i profili ST47, ST49, ST52, ST53, ST54, ST55, di essere
consapevoli che le mansioni previste prevedono di svolgere lavori a
bordo delle navi/galleggianti della Marina militare;
r. per il profilo ST52, di essere disponibili a frequentare il
corso palombari presso il Raggruppamento subacquei ed incursori della
Marina militare e a svolgere la mansione di operatore subacqueo
palombaro;
s. per il profilo ST55, di essere disponibili a svolgere la
mansione di manovratore di gru di banchina/bacino;
6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso non saranno presi in considerazione.
7. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione delle proprie necessita' che andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante
la fase di inoltro candidatura quando richiesto; i file dovranno
essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza
richiesta.
8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica,
che sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione,
sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di
quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta
insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso
la documentazione potra' essere inviata all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it
9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in
funzione delle proprie esigenze che dovranno essere opportunamente
documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito
delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021.
10. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del
tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto
alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA»
durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto; i file
dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta.
11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previo inserimento
della dichiarazione del proprio stato di invalidita' in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, nonche' previa
presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e'
affetto ed il grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'
essere presentata con le stesse modalita' e gli stessi termini di cui
ai periodi precedenti.
12. Il Ministero della difesa effettuera' controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente
collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarita',
ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda di partecipazione al
concorso.
14. Formez PA e l'amministrazione interessata non sono
responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle
proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente
da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il
proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
16. Per le richieste di assistenza legate alla domanda di
partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa
lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente
sul portale «inPA». Non e' garantita la soddisfazione entro il
termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di
partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il
medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da
quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, e' effettuata
attraverso Portale «inPA», sul sito del Ministero della difesa,
all'indirizzo www.difesa.it e sul sito
http://riqualificazione.formez.it. Data e luogo di svolgimento della
prova scritta sono resi disponibili sul sito del Ministero della
difesa, all'indirizzo www.difesa.it, sul portale «InPA» e sul sito
http://riqualificazione.formez.it
Art. 5
Commissioni esaminatrici e sottocommissioni
1. L'amministrazione nomina le commissioni esaminatrici,
competenti per ciascun profilo di cui alla procedura concorsuale
sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici sono
competenti per l'espletamento della prova scritta, della valutazione
dell'idoneita' fisica, della valutazione delle attivita' di
formazione, nonche' della prova pratica e della valutazione dei
titoli, ai fini della formulazione delle graduatorie di merito delle
diverse fasi e finali. Alle commissioni esaminatrici possono essere
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e
competenze linguistiche, informatiche e digitali, nonche' delle
competenze attitudinali.
2. L'amministrazione, per esigenze di funzionalita' e celerita'
della procedura concorsuale, potra' nominare sottocommissioni, in cui
suddividere le commissioni esaminatrici.
3. Le commissioni esaminatrici e le sottocommissioni possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la
normativa vigente.
Art. 6
Prova preselettiva
1. L'amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le
prove selettive da una prova preselettiva, comune ai profili
professionali messi a concorso, qualora le domande di partecipazione
siano superiori a venti volte il numero dei posti messi a concorso.
2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in un test di
sessanta domanda a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, e
avra' ad oggetto la cultura generale e il ragionamento
logico-deduttivo. Ai fini della predisposizione delle domande a
risposta multipla, l'amministrazione puo' avvalersi di operatori
specializzati nel settore. Le commissioni esaminatrici provvederanno
alla validazione dei suddetti quesiti.
3. Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i
candidati portatori di handicap affetti da invalidita' uguale o
superiore all'80%, ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del
bando, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva
eventualmente effettuata.
4. La prova si svolge anche in sedi decentrate ed esclusivamente
con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Data e luogo di svolgimento della prova preselettiva sono resi
disponibili sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo
www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito
http://riqualificazione.formez.it/ - almeno venti giorni prima del
suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti.
6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
7. La prova preselettiva sara' valutata assegnando il seguente
punteggio:
punti 1 per ogni risposta esatta;
punti -0,33 per ogni risposta errata;
punti 0 per ogni risposta omessa.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del
concorso.
8. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema
informatico. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella
data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, anche se dovuta a
forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta
l'esclusione dal concorso.
9. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il
candidato puo' correggere le risposte gia' date.
10. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato,
utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte con modalita' digitali.
11. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, vocabolari, testi,
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo
svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro.
In caso di violazione di tali disposizioni le commissioni
esaminatrici dispone l'immediata esclusione dal corso-concorso.
12. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sara'
ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari dieci volte i
posti messi a concorso. Tale numero potra' essere superiore in caso
di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di
graduatoria.
13. Gli esiti della prova preselettiva saranno pubblicati sul
sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul
portale «InPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 7
Prova scritta, redazione della graduatoria provvisoria di merito e
ammissione alla fase di accertamento dell'idoneita' fisica
1. La fase selettiva scritta, distinta per ogni profilo
professionale, si articola in una prova volta a verificare il
possesso delle competenze coerenti con il profilo professionale
oggetto del bando e a verificare l'attitudine del candidato
all'espletamento delle funzioni del profilo professionale descritto
nell'art. 1 del bando, mediante la somministrazione di sessanta
domande con risposte a scelta multipla, da risolvere in sessanta
minuti, per un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i quesiti teorici
della prova scritta vertono sulle seguenti materie a carattere comune
per tutti i profili:
legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro;
ordinamento del Ministero della difesa;
nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della
pubblica amministrazione;
e sulle seguenti materie a carattere specialistico in riferimento
ai seguenti profili concorsuali:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 0,50 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,10 punti.
4. La prova scritta si intende superata con una votazione minima
di 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova si svolge anche in sedi decentrate esclusivamente con
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse
disponibili a legislazione vigente.
6. Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi
disponibili sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo
www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito
http://riqualificazione.formez.it - almeno quindici giorni prima del
suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti.
7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
8. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di
riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal
sistema informatico al momento della compilazione on-line della
domanda. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza
maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta
l'esclusione dal concorso.
9. Eventuali indicazioni specifiche sulla prova sono definite
dalla commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di
un avviso sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo
www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito
http://riqualificazione.formez.it
10. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il
candidato puo' correggere le risposte gia' date.
11. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato,
utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte con modalita' digitali.
12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, vocabolari, testi,
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo
svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro.
In caso di violazione di tali disposizioni le commissioni
esaminatrici dispone l'immediata esclusione dal corso-concorso.
13. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a
concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito in base al
punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli
ammessi alla fase selettiva di accertamento dei requisiti di
idoneita' fisica cui all'art. 8. Sono ammessi alla fase di
accertamento dei requisiti fisici i candidati che abbiano riportato
una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) fino a selezionare
un numero massimo di candidati fisicamente idonei da ammettere alla
fase di formazione pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato
del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex
aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili.
14. Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito del
Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale
«InPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge.
15. Ai candidati ammessi alla fase di accertamento dei requisiti
di idoneita' fisica che prima dell'avvio rinuncino esplicitamente
alla stessa o che siano dichiarati decaduti o che, durante la stessa
fase di accertamento, risulteranno fisicamente non idonei, subentrano
gli idonei non ammessi risultanti dalla graduatoria provvisoria di
merito. Saranno, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si
presentino alla fase di accertamento dei requisiti di idoneita'
fisica senza giustificato motivo.
Art. 8
Accertamento dell'idoneita' fisica, graduatoria intermedia di merito
e ammissione alla fase di formazione
1. Al fine di essere ammessi alla fase di formazione di cui
all'art. 9, i candidati saranno sottoposti ad accertamenti sanitari
volti al riconoscimento delle necessarie idoneita' psico-fisiche
distinte per i profili per cui si concorre, volti ad accertare
l'idoneita' al profilo di pertinenza, ad opera delle commissioni
medico-legali competenti, che si pronunceranno con apposito giudizio.
La valutazione di idoneita' psico-fisica non da' luogo
all'attribuzione del punteggio.
2. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a
concorso, sulla base del giudizio di idoneita' emesso dalle
competenti commissioni mediche, redigeranno la graduatoria intermedia
di merito dei candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di
formazione. Sono ammessi alla fase di formazione i candidati
fisicamente idonei nel numero massimo di partecipanti pari al numero
dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in
caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in
ordine di graduatoria. Gli esiti della selezione saranno pubblicati
sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it -
sul portale «InPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge.
3. Ai candidati ammessi alla fase di formazione di cui all'art. 9
che prima dell'avvio rinuncino esplicitamente alla stessa o che siano
dichiarati decaduti, subentrano gli idonei non ammessi risultanti
dalla graduatoria intermedia di merito. Saranno, inoltre, esclusi dal
corso coloro i quali non si presentino all'avvio della fase di
formazione senza giustificato motivo.
Art. 9
Fase di formazione
1. La fase di formazione, che e' parte integrante della procedura
corso-concorsuale, cui sono tenuti a partecipare tutti gli ammessi di
cui all'art. 8, ha carattere pratico-applicativo e una durata
complessiva di quattro mesi, articolata in orario giornaliero di
durata non superiore all'orario previsto dal vigente C.C.N.L.
L'attivita' di formazione dovra' essere svolta presso l'Arsenale
militare marittimo di Taranto, sotto forma di stage finalizzato alla
realizzazione di un project work. La frequenza dell'attivita'
formativa e' obbligatoria e non potra' essere inferiore all'80% delle
ore programmate, a pena di esclusione.
2. Al termine delle attivita' di formazione saranno svolti gli
esami pratici finali, distinti per ogni profilo professionale,
valutati dalle commissioni esaminatrici, che comporteranno
l'attribuzione di un punteggio massimo di trenta punti. Tale
punteggio contribuira' alla determinazione del punteggio complessivo
delle graduatorie finali della procedura corso-concorsuale.
3. Sono ammessi alla prova pratica finale i candidati che abbiano
regolarmente frequentato l'80% delle ore complessive di attivita'
formativa e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30
(ventuno/trentesimi) nelle eventuali prove teoriche-pratiche
intermedie che l'amministrazione si riserva di espletare durante la
fase di formazione.
Art. 10
Trattamento economico durante la frequenza della fase formativa
1. Ai partecipanti alla fase di formazione e' corrisposta, per
tutta la sua durata, una borsa di studio, il cui importo e'
determinato in 1.201,91 euro lordi mensili.
Art. 11
Prova pratica finale e stesura delle graduatorie finali di merito
1. L'avviso di convocazione per la prova pratica finale, il
diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si
svolgera' (per ciascun profilo di cui all'art. 1, comma 1, del
presente bando), e' pubblicata sul sito del Ministero della difesa,
all'indirizzo www.difesa.it, sul portale «InPA» e sul sito
http://riqualificazione.formez.it/ - almeno venti giorni prima del
suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova pratica finale, distinta per ciascuno dei profili
messi a concorso, consiste in una prova d'arte volta ad accertare la
preparazione e la capacita' professionale dei candidati nell'ambito
delle aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle mansioni
da svolgere in caso di assunzione.
3. Alla prova pratica finale e' assegnato un punteggio massimo di
30 punti e la prova si intendera' superata se e' stato raggiunto il
punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. All'esito positivo della prova pratica, le commissioni
esaminatrici stileranno per ogni profilo professionale la graduatoria
finale di merito, sulla base dei punteggi della graduatoria
intermedia di merito di cui all'art. 8 e della prova pratica finale
della fase di formazione e valutando le riserve e gli eventuali
titoli di preferenza e precedenza.
Art. 12
Titoli di preferenza e precedenze
1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. I titoli di preferenza di cui al precedente comma 1 devono
essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della
domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione alle prove concorsuali.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova pratica
finale con esito positivo, il candidato che intende far valere i
titoli di preferenza elencati al comma 1 del presente articolo,
avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso, deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo persociv@postacert.difesa.it - le relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei
documenti di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 13
Approvazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito
1. Le graduatorie finali di merito, per ogni profilo
professionale di cui all'art. 1, saranno approvate
dall'amministrazione e pubblicate sul sito del Ministero della
difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito
http://riqualificazione.formez.it. L'avviso relativo alla avvenuta
approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie sara' pubblicato
altresi' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «InPA», sul
sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della
difesa, all'indirizzo www.difesa.it. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti.
3. Avverso la graduatoria finale di merito e' ammesso ricorso in
sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.
Art. 14
Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di
lavoro
1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del
concorso. Con riferimento a ciascuna graduatoria finale di merito i
candidati selezionati sono destinati all'Arsenale militare marittimo
di Taranto.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti,
con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in
domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in
servizio, per l'assunzione nell'Area II, posizione economica F2,
presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto.
Art. 15
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Ai candidati che sostengono la prova preselettiva e la prova
scritta e' consentito, mediante l'apposito portale disponibile
all'indirizzo https://formez.concorsismart.it/ -_accedere per via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal «regolamento per l'accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di
pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento occorre
indicare la causale «accesso agli atti - concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di
trecentoquindici unita' di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia
retributiva F2, nel profilo di assistente tecnico, nei ruoli del
personale civile del Ministero della difesa, da impiegare presso
l'Arsenale di Taranto». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve
essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez
PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono alle commissioni esaminatrici e all'amministrazione
destinataria del presente bando di concorso in ordine alle procedure
selettive e assunzionali, nonche' per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' l'amministrazione
destinataria del presente bando di concorso, nella persona del
direttore generale del personale pro tempore. Il responsabile del
trattamento e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale
Marx n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente della Direzione
reclutamento. Incaricati del trattamento sono le persone preposte
alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito
della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in
esito alla selezione verranno diffuse mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso il sito
istituzionale del Ministero della difesa nel procedimento selettivo.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli
articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione
del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al
trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di
proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali.
Art. 17
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura e della
necessita' della uniformita' della stessa - la disciplina
regolamentare in materia di concorsi dell'amministrazione
destinataria del presente bando.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. Resta ferma la facolta' del Ministero della difesa di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
Roma, 15 novembre 2022
p. Il direttore generale in S.V.
Il vice direttore generale civile
Marchesi
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