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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio
permanente effettivo nei ruoli normali della Marina - Anno 2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 18/12/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:01E11897
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/1/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente
l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di
commissariato militare marittimo e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le
norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie
di porto e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
guardia di pubblica sicurezza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali della Marina, emanato
in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile
la quale prevede all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale
venga fissata annualmente l'aliquota massima di personale femminile
da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi della Marina;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente la definizione dei Corpi della Marina nei quali
avverra' per l'anno 2002 il reclutamento di personale femminile e
delle rispettive aliquote percentuali massime di detto personale che
potra' essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 11 del
sopracitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, una prova di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre
che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle
domande presentate in uno o piu' dei concorsi indetti con il presente
decreto venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione
della Forza armata;
Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a
otto volte quello dei posti previsti in ciascun concorso offra
adeguata garanzia di selezione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti per l'anno 2002 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente
effettivo del ruolo normale della Marina:
a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci
sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo di commissariato
marittimo, con riserva di due posti a favore degli ufficiali di
complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, alla ferma biennale di cui
all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle
premesse;
b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventisette
sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto, con riserva di cinque posti a favore degli
ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
citata nelle premesse;
c) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci
sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario
marittimo, con riserva di due posti a favore degli ufficiali di
complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, alla ferma biennale di cui
all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle
premesse;
d) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre
sottotenenti di vascello nel ruolo normale dei Corpi tecnici (di cui
due) del genio navale e uno delle armi navali, con riserva di un
posto a favore degli ufficiali di complemento della Marina vincolati,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, citata nelle premesse;
e) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre
guardiamarina nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Il numero massimo dei posti disponibili in ciascuno dei concorsi
di cui al precedente comma 1 per i concorrenti di sesso femminile,
calcolato in base alla aliquota percentuale fissata per ciascun Corpo
dal decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle premesse, e'
il seguente:
tre posti per il concorso per la nomina a sottotenente di
vascello nel Corpo di commissariato marittimo;
otto posti per il concorso per la nomina a sottotenente di
vascello nel Corpo delle capitanerie di porto;
cinque posti per il concorso per la nomina a sottotenente di
vascello nel Corpo sanitario marittimo;
tutti e tre i posti per il concorso per la nomina a
sottotenente di vascello nei Corpi tecnici (genio navale e armi
navali), ferma restando la riserva di un posto a favore degli
ufficiali di complemento in ferma biennale prevista dall'art. 1,
comma 1, lettera d), del presente decreto;
un posto per il concorso per la nomina a guardiamarina nel
Corpo delle capitanerie di porto.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo
dei ruoli normali della Marina in numero superiore a quello
precedentemente indicato per ciascun concorso, anche se collocati in
posizione utile nella relativa graduatoria di merito di cui
all'art. 13 del presente decreto.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il
numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' di
quelle della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale
del rispettivo Corpo.
4. I concorrenti risultati vincitori dei concorsi frequenteranno
un corso applicativo in Accademia navale con inizio nel mese
di settembre 2002. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento dei corsi saranno quelle stabilite dallo Stato Maggiore
della Marina.

                               Art. 2.
 
Devoluzione dei posti riservati
 
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d) i posti riservati agli ufficiali vincolati
alla ferma biennale eventualmente non ricoperti per mancanza di
concorrenti idonei verranno devoluti agli altri concorrenti, secondo
l'ordine della graduatoria di merito. Resta comunque fermo quanto
indicato per il personale femminile nel precedente art. 1, comma 2.
2. In caso di mancata copertura dei posti a concorso indicati nel
precedente art. 1, comma 1, lettera b) per insufficienza di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza
armata, di portare i posti rimasti non ricoperti in aumento a quelli
previsti nel concorso indicato al precedente art. 1, comma 1, lettera
e), e viceversa.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1,
devono:
a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta', se
concorrenti di sesso maschile ovvero il trentacinquesimo anno di
eta', se concorrenti di sesso femminile;
b) essere cittadini italiani;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
per il concorso a sottotenente di vascello nel Corpo di
commissariato marittimo:
diploma di laurea in giurisprudenza, scienze
dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo), scienze
statistiche (qualsiasi indirizzo), scienze e tecnologie alimentari,
informatica, matematica, scienza dei materiali, scienze ambientali,
scienze biologiche, scienze naturali, scienze internazionali e
diplomatiche, scienze economiche e marittime, scienze politiche,
sociologia.
Per gli ufficiali di complemento del Corpo di commissariato
marittimo che abbiano prestato, senza demerito, il servizio di prima
nomina ai fini della partecipazione al concorso sono validi tutti i
diplomi di laurea che ne hanno consentito l'arruolamento quali
ufficiali di complemento;
per il concorso a sottotenente di vascello nel Corpo delle
capitanerie di porto:
diploma di laurea in giurisprudenza, economia (qualsiasi
indirizzo), scienze politiche, informatica, scienze biologiche,
ingegneria (qualsiasi indirizzo), discipline nautiche, scienze
economiche e marittime, scienze internazionali e diplomatiche,
scienze geologiche, fisica, matematica, scienze ambientali, scienze
dell'amministrazione.
Per gli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di
porto che abbiano prestato, senza demerito, il servizio di prima
nomina ai fini della partecipazione al concorso sono validi tutti i
diplomi di laurea che ne hanno consentito l'arruolamento quali
ufficiali di complemento;
per il concorso a sottotenente di vascello del Corpo sanitario
marittimo:
diploma di laurea in medicina e chirurgia. I concorrenti
dovranno inoltre essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione;
per il concorso a sottotenente di vascello dei Corpi tecnici
(genio navale ed armi navali della Marina):
diploma di laurea in ingegneria edile, ingegneria civile,
ingegneria per l'ambiente ed il territorio;
per il concorso a guardiamarina del Corpo delle capitanerie di
porto:
patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.
Saranno ritenuti validi anche eventuali diplomi di laurea
dichiarati ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
equipollenti a quelli suindicati. All'uopo gli interessati avranno
cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso
attestazione di equipollenza al titolo di studio prescritto dal
presente decreto.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata
al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, della equipollenza del titolo
stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto
in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai corsi
applicativi e' subordinata al possesso della idoneita' psico-fisica
ed attitudinale al servizio quale ufficiale in servizio permanente
dei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le
modalita' prescritte dai successivi articoli 8 e 9. Tali requisiti
devono essere mantenuti per tutta la durata della procedura
concorsuale e del successivo iter formativo.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la nomina ad ufficiale in servizio
permanente e l'ammissione al corso applicativo sono inoltre
subordinate all'accertamento, anche postumo, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.

                               Art. 4.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato, per
ciascun concorso, rispettivamente, negli allegati "A", "B", "C", "D"
ed "E", che costituiscono parte integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione -
Casella postale 353 - 00187 Roma, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
anche tramite le autorita' diplomatiche o consolari entro il termine
sopraindicato.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette autorita', potranno presentare la domanda,
sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza (solo i concorrenti di sesso maschile);
il concorso per il quale intende partecipare.
Il concorrente in possesso dei requisiti per partecipare a piu'
di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1 dovra' presentare
distinte domande;
il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
il proprio stato civile;
la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver in
corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver acquisito la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione - Casella postale
353 - 00187 Roma qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria
che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se
concorrente di sesso maschile (specificando, se ufficiale vincolato
alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, l'esatta decorrenza della ferma);
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non
essere stato dimesso d'autorita', per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
il diploma di laurea posseduto, l'Universita' presso la quale
e' stato conseguito, data di conseguimento e voto (solo per i
concorrenti partecipanti ai concorsi per i quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea);
l'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la
relativa data (solo per i concorrenti per il Corpo sanitario
marittimo);
il possesso della patente di capitano di lungo corso o di
capitano di macchina (solo per i concorrenti partecipanti al concorso
per guardiamarina nel Corpo delle capitanerie di porto);
la materia (diritto della navigazione, parte marittima o
matematica) nella quale intenda sostenere la seconda prova scritta
(solo per i concorrenti partecipanti al concorso per sottotenenti di
vascello nel Corpo delle capitanerie di porto). La omessa indicazione
determinera' la non ammissione al concorso;
il gruppo di materie (giuridiche o scientifiche) nel quale
intenda sostenere la prova orale (solo per i concorrenti partecipanti
al concorso per sottotenenti di vascello nel Corpo delle capitanerie
di porto). La omessa indicazione determinera' la non ammissione al
concorso;
a quale dei Corpi tecnici (genio navale o armi navali) gradisca
essere assegnato (solo per i concorrenti partecipanti al concorso per
sottotenenti di vascello nei Corpi tecnici);
le lingue straniere - non piu' di due scelte fra inglese,
francese, tedesco o spagnolo - nelle quali intenda sostenere la prova
facoltativa di lingua straniera;
il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 11. Le pubblicazioni scientifiche dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda;
il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato "M", che costituisce parte integrante del presente
decreto;
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo per i cittadini italiani residenti all'estero);
il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e del
numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione -
Casella postale 353 - 00187 Roma ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento
del concorso. La segnalazione potra' essere anticipata via fax
(n. 06/4827347).
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14;
di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui ai gia' citati allegati "A", "B", "C", "D",
ed "E" al presente decreto.

                               Art. 5.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento di ciascun concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) accertamenti sanitari;
d) prove attitudinali;
e) una prova orale;
f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. I concorrenti che, possedendo i requisiti prescritti,
partecipassero a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1
del presente decreto, saranno sottoposti una volta sola alla prova di
preselezione, agli accertamenti sanitari ed alle prove attitudinali,
mentre dovranno sostenere distinte prove d'esame scritte ed orali.
3. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
4. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo
art. 13, comma 3, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 6.
 
Prova di preselezione
 
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto cui abbiano chiesto di essere ammessi
ad una prova di preselezione, che avra' luogo presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 1.
2. Il diario di svolgimento della prova di preselezione sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
dell'8 febbraio 2002. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - dell'8 febbraio 2002 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
3. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non
opportuno effettuare la prova di preselezione per uno o piu' dei
concorsi indetti con il presente decreto, nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - dell'8 febbraio 2002, ovvero in
quella alla quale la stessa avesse rinviato, verra' pubblicato il
relativo avviso. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti che, in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 3, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad uno
o piu' dei concorsi indetti con il presente decreto e che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dovranno, senza attendere alcun
avviso, presentarsi, muniti della ricevuta della raccomandata di
spedizione della domanda e di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, presso il predetto Centro di selezione della
Marina di Ancona, nel giorno e nell'ora che saranno indicati
nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
7. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
test costituiti da un congruo numero di domande a risposta multipla
che potranno anche avere diverso coefficiente di valutazione.
Pertanto prima dell'inizio della prova la commissione di cui al
successivo art. 12, comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti
le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima.
8. Al termine della prova di preselezione la commissione, in base
al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti e tenuto
conto del coefficiente previsto dal precedente comma 7, formera'
graduatorie provvisorie distinte per ciascun concorso, al solo scopo
di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte.
9. Per ciascun concorso saranno ammessi alle prove scritte di cui
al successivo art. 7, secondo l'ordine della graduatoria provvisoria
di cui al comma 8, un numero di concorrenti, tra i quali quelli di
sesso femminile, come di seguito specificato:
ottanta concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nel Corpo di commissariato marittimo, di cui non piu' di
ventiquattro di sesso femminile;
duecentosedici concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui non piu' di
sessantaquattro di sesso femminile;
ottanta concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nel Corpo sanitario marittimo, di cui non piu' di quaranta
di sesso femminile;
ventiquattro concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nei Corpi tecnici, indifferentemente di sesso maschile o
femminile;
ventiquattro concorrenti per il concorso per guardiamarina nel
Corpo delle capitanerie di porto, di cui non piu' di otto di sesso
femminile.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che nella graduatoria di
ciascun concorso occupino la medesima posizione dell'ultimo ammesso.
10. I concorrenti di cui al precedente comma 9 riceveranno
apposita comunicazione scritta da parte della Direzione generale per
il personale militare a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
L'elenco degli idonei alla prova di preselezione per ciascun
concorso sara' altresi' pubblicato, a puro titolo informativo, sul
sito internet "www.persomil.difesa.it".> 11. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili di cui al precedente comma 9 non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova.
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento
dell'ultimo turno di prova, al Ministero della difesa - Ufficio
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via XX Settembre 123/A
- 00187 Roma, (tel. 06/47355941).
I verbali della prova di preselezione dovranno essere inviati, a
mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare -
I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione, via
XX Settembre 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla
conclusione delle prove di tutti i concorrenti.

                               Art. 7.
 
Prove scritte
 
1. I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 9, ovvero
quelli che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso qualora non fosse stata effettuata la prova di preselezione
dovranno sostenere le prove scritte d'esame, con inizio non prima
delle ore 8,30 dell'orario ufficiale, nelle sedi e nei giorni
appresso indicati:
a) concorso per la nomina di dieci sottotenenti di vascello nel
Corpo di commissariato marittimo: giorni 26 e 27 marzo 2002 presso
l'Accademia navale, viale Italia n. 1 - Livorno;
b) concorso per la nomina di ventisette sottotenenti di
vascello nel Corpo delle capitanerie di porto: giorni 19 e 20 marzo
2002 presso l'Accademia navale, viale Italia n. 1 - Livorno;
c) concorso per la nomina di dieci sottotenenti di vascello nel
Corpo sanitario marittimo: giorni 19 e 20 marzo 2002 presso il Centro
di Selezione della Marina militare, via delle Palombare n. 1 -
Ancona;
d) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello nei
Corpi tecnici: giorni 19 e 20 marzo 2002 presso l'Accademia navale,
viale Italia n. 1 - Livorno;
concorso per la nomina di tre guardiamarina nel Corpo delle
capitanerie di porto: giorni 26 e 27 marzo 2002 presso l'Accademia
navale, viale Italia n. 1 - Livorno.
Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - dell'8 marzo 2002, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
dell'8 marzo 2002 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
2. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte dei
concorsi di cui al precedente, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
sono riportate, rispettivamente, negli allegati "F", "G", "H", "I" ed
"L", che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. I concorrenti sono tenuti a presentarsi entro le ore 7,30 dei
giorni sopra indicati.
Essi dovranno portare una penna ad inchiostro indelebile nero o
blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
4. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento
delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice
formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce
concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le chiudera' in plichi
sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti sara'
invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere.
7. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
21/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
graduatoria di cui al successivo art. 13.
8. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti agli accertamenti sanitari e alle prove attitudinali.
L'elenco dei concorrenti idonei alle prove scritte sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito internet
"www.persomil.difesa.it".> 9. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di svolgimento
delle prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito - 00187 Roma, tel. 06/47355941.

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, saranno
invitati dalla Direzione generale per il personale militare, con
lettera raccomandata o telegramma, a presentarsi presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona per essere sottoposti,
presumibilmente nel mese di maggio 2002, ad accertamenti sanitari.
2. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
a) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione agli accertamenti;
b) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
c) eventuale referto di esame radiografico del torace, per
coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale accertamento
strumentale presso organi sanitari militari o strutture pubbliche
entro i tre mesi precedenti la data della visita medica.
3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la Commissione di
cui al successivo art. 12, comma 1, lettera b), saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei concorrenti, quali ufficiali in servizio permanente effettivo dei
ruoli normali della Marina.
4. Sulla scorta dell'"Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"
approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e
delle direttive della Direzione generale della sanita' militare in
data 19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta commissione dovra',
altresi', accertare il possesso dei seguenti particolari requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65, ne'
superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; statura non
inferiore a m. 1,61, ne' superiore a m. 1,95, per i concorrenti di
sesso femminile;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i concorrenti per il Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale sono
prescritti i seguenti requisiti: visus naturale non inferiore a 14/10
complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore; visus
corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,25
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse.
La correzione totale non dovra' comunque superare 1,25 diottrie
per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo
ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole
di Ishihara.
c) apparato uditivo: e' tollerata una perdita uditiva
bilaterale di 35 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio
meno efficiente potra presentare una perdita di 30 dB pantonale fino
a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000/198000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente;
d) dentatura: dentatura in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un
incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere
conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere
sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture pubbliche.
Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre il referto del test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quella di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine
sopraindicato, al test di gravidanza.
In caso di positivita' del test di gravidanza la Commissione non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2,
del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
ecografia pelvica (solo per i concorrenti di sesso femminile);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
6. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' dei requisiti psico-fisici suindicati.
7. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale ufficiale del ruolo normale del Corpo (di
commissariato marittimo, sanitario marittimo, delle capitanerie di
porto o dei Corpi tecnici) in servizio permanente", con l'indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 9;
"non idoneo quale ufficiale del ruolo normale del Corpo (di
commissariato marittimo, sanitario marittimo, delle capitanerie di
porto o dei Corpi tecnici) in servizio permanente", con l'indicazione
della causa di non idoneita'.
9. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari
AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e
l'apparato uditivo AU valgono i requisiti indicati al precedente
comma 2.
10. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti prescritti dal
presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale, gli esiti di laser-terapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo normale della Marina.
11. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la Commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine che non
potra' superare la data prevista per il completamento della prova
orale da parte di tutti i concorrenti entro il quale sottoporra'
detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
12. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
13. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione - Casella postale 353 -
00187 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla
data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di
idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta
Direzione generale a mezzo fax (n. 06/194827347).
14. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
15. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la
relativa comunicazione.
16. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il
giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti
sanitari si intendera' confermato.
17. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente, comma 11, in caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla Commissione di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), a
seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti.
18. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
19. I verbali degli ulteriori accertamenti sanitari dovranno
essere trasmessi alla Direzione generale per il personale militare -
I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali, entro il terzo
giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi.

                               Art. 9.
 
Prove attitudinali
 
1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale
sara' accertata dalla commissione di cui all'art. 12, comma 1,
lettera d).
Le prove attitudinali consisteranno nello svolgimento di una
serie di prove di personalita' integrate da un colloquio individuale,
allo scopo di valutare:
a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
2. Il giudizio espresso dalla commissione al termine delle prove
attitudinali dovra' essere comunicato seduta stante, per iscritto,
agli interessati ed e' definitivo.
3. I verbali delle prove attitudinali dovranno essere inviati, a
mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione, entro il
terzo giorno dalla conclusione delle prove di tutti i concorrenti.

                              Art. 10.
 
Prove orali
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari e
alle prove attitudinali saranno ammessi alla prova orale che avra'
luogo per i concorsi per il Corpo di commissariato marittimo, per il
Corpo delle capitanerie di porto e per i Corpi tecnici (genio navale
ed armi navali) presso l'Accademia navale di Livorno e per il
concorso per il Corpo sanitario marittimo presso il Centro di
selezione della Marina di Ancona.
A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma.
2. Per esigenze organizzative la prova orale potra' aver luogo
subito dopo la conclusione degli accertamenti sanitari e delle prove
attitudinali. In tal caso la convocazione conterra' anche indicazione
della durata presumibile della permanenza presso l'Ente ove avranno
luogo le prove ed assolvera' all'obbligo del preavviso di legge.
3. Le modalita' di svolgimento della prova orale e le materie su
cui la stessa vertera' per ciascun concorso sono riportate,
rispettivamente, nei gia' citati allegati "F", "G", "H", "I" ed "L".
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30i in ciascuna delle
materie oggetto della prova. Il punteggio della prova sara' calcolato
nel modo seguente:
il voto ottenuto in ciascuna materia d'esame sara' moltiplicato
per il coefficiente ponderale di cui ai gia' citati allegati "F",
"G", "H", "I" ed "L";
i prodotti cosi' ottenuti saranno sommati tra loro;
il totale cosi' ottenuto sara' diviso per la somma dei
coefficienti ponderali.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco.
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua
straniera conseguendo la votazione di almeno 24/30i sara' assegnato
un punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, cosi' determinato:
a) da 24/30 a 26,999/30: il 10% della differenza tra il
punteggio, calcolato come somma dei voti riportati nelle prove
obbligatorie, conseguito dal primo classificato nella graduatoria
degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato;
b) da 27/30 a 30/30: il 15% della differenza tra il punteggio,
calcolato come somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie,
conseguito dal primo classificato nella graduatoria degli idonei e
quello attribuito all'ultimo classificato.
7. I concorrenti che per qualunque causa non dovessero
presentarsi alla prova nei giorni stabiliti saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

                              Art. 11.
 
Valutazione titoli
 
1. Le commissioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), dopo
le prove scritte di cui al precedente art. 7 e prima che si proceda
alla relativa correzione, provvedera' alla valutazione dei titoli di
merito dei concorrenti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Le commissioni dispongono di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
a) titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli
prescritti per la partecipazione al concorso (massimo punti 2):
punti 2: per diploma di laurea con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode;
punti 1: per diploma di laurea con voto compreso tra 101 e
105/110;
punti 0,75: per diploma universitario con corso di durata
triennale;
punti 0,50: per diploma universitario con corso di durata
biennale;
b) titoli di servizio (massimo punti 3):
punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva
quale ufficiale di complemento nello stesso Corpo (solo di
commissariato, sanitario o delle capitanerie di porto) per cui si
concorre (per quello di commissariato e per quello sanitario anche in
Forza armata diversa);
punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato
nella Marina militare;
punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
punti 0,15:per il servizio di leva assolto in qualita' di
ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
punti 0,50:per ogni semestre di servizio prestato alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
c) altri titoli (massimo punti 5):
punti 2: per ogni specializzazione;
punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
punti 1: per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione. Non sara' oggetto di valutazione il diploma di
abilitazione alla professione di medico chirurgo, requisito di
partecipazione al concorso per il Corpo sanitario marittimo;
punti 0,25: per ciascun corso di
aggiornamento/perfezionamento post-lauream, se su argomenti attinenti
al servizio che il concorrente sara' chiamato a svolgere;
punti 0,15:per ciascun corso in informatica concluso con
esame finale;
punti 0,25: per ogni pubblicazione scientifica, se su
argomenti attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a
svolgere;
punti 0,25:per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso
per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento
di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati
dello Stato;
punti 2: per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o
di elicottero (solo per i concorrenti ai concorsi per il Corpo delle
capitanerie di porto);
punti 1: per diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito presso Scuola militare o Collegio navale.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel presente
articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima. Le pubblicazioni
scientifiche dovranno essere necessariamente allegate alla domanda di
partecipazione.

                              Art. 12.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione per la prova di preselezione, unica per tutti
i Corpi;
b) la Commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
tutti i Corpi;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
d) la Commissione per le prove attitudinali, unica per tutti i
Corpi;
e) la Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,
per le prove scritte, per la prova orale e per la formazione della
graduatoria, distinta per ciascun concorso.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
due ufficiali superiori della Marina militare, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata.
3. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina,
membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella Commissione di cui al
precedente comma 3.
5. La Commissione per le prove attitudinali di cui al precedente
comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali specialisti della Marina, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
6. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera e) distinte per ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
saranno composte da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
per cui e' indetto il concorso, presidente;
tre ufficiali di grado non inferiore a Capitano di fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra'
essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della
lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale
facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello,
ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa,
appartenente all'area funzionale "C", segretario senza diritto al
voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.

                              Art. 13.
 
Graduatorie
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove
concorsuali saranno iscritti in graduatorie generali di merito
distinte per ciascun concorso.
2. In ciascun concorso la graduatoria di merito sara' formata
secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti
sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio conseguito nella prova orale, calcolato come
previsto dal precedete art. 10, comma 4;
c) il punteggio eventualmente ottenuto per i titoli di merito;
d) il punteggio eventualmente riportato in ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato come previsto dal
precedente art. 10, comma 6.
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate - presumibilmente verso la meta' del mese di luglio
2002 - con decreti dirigenziali/interdirigenziali. I decreti di
approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno
inoltre pubblicati nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo
informativo, nel sito internet "www.persomil.difesa.it".> 4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'art. 1 del
presente decreto. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per mancanza di concorrenti idonei,
si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 2, commi 1
e 2.
5. Si terra' conto, inoltre, del numero massimo dei posti
disponibili per i concorrenti di sesso femminile indicato nel
precedente art. 1, comma 2, del presente decreto. Pertanto, in nessun
caso, concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la nomina ad
ufficiale in servizio permanente ed essere ammessi al corso
applicativo in numero superiore a quello indicato, anche se collocati
in posizione utile nella rispettiva graduatoria di merito.
6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, a
parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle
graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e' riportato nell'allegato "M", che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili per ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito.
8. Nel decreto di approvazione della graduatoria di merito del
concorso per la nomina a Sottotenente di vascello del ruolo normale
dei Corpi tecnici si provvedera', inoltre, all'assegnazione dei
vincitori nei Corpi del genio navale e delle armi navali, secondo la
ripartizione dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera d), in
base all'ordine della graduatoria e compatibilmente con la preferenza
espressa dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso.
9. Qualora un concorrente risultasse collocato in posizione utile
in due o piu' delle graduatorie dei concorsi di cui al precedente
art. 1, lo stesso sara' invitato dalla Direzione Generale per il
personale militare ad indicare per iscritto in quale Corpo desideri
conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

                              Art. 14.
 
Nomina
 
1. I concorrenti di cui al precedente art. 13, comma 7, saranno
nominati con riserva, dopo che sara' stata all'uopo acquisita
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta
dalle norme finanziarie vigenti, rispettivamente, Sottotenenti di
vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo
di commissariato marittimo, del Corpo delle capitanerie di porto, del
Corpo sanitario marittimo, del Corpo del genio navale e del Corpo
delle armi navali ovvero guardiamarina in servizio permanente
effettivo del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti Presidenziali di
nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo, di
durata non superiore ad un anno, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore della Marina. Detto corso avra' presumibilmente inizio
nella seconda decade del mese di settembre 2002 (nell'ultima decade
di agosto 2002, quello per i Corpi tecnici).
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
all'atto del superamento del corso applicativo.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si
verificassero entro un periodo pari ad 1/12 della durata complessiva
del corso applicativo, la Direzione Generale per il personale
militare provvedera' al ripianamento delle vacanze con i criteri
indicati nel precedente art. 13, commi 4 e 5.
5. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 1 e
verra' rideterminata l'anzianita' relativa in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Detti ufficiali saranno
iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi normali
dell'Accademia navale che termineranno il ciclo formativo nello
stesso anno.
6. Per gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo
verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di
conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma
contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo, a meno che,
se di sesso maschile, non debbano assolvere o completare gli obblighi
di leva, ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di
durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio per i militari in servizio permanente effettivo e per il
restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di leva.

                              Art. 15.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 16.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 5 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della
domanda, per la prova di preselezione, per le prove scritte, e della
lettera o telegramma di convocazione, per gli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, nonche' per le prove orali, potranno
rivolgersi alla Capitaneria di porto o al Distretto militare ovvero
ad un Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino
per fruire della agevolazione ferroviaria derivante dalla
applicazione della tariffa 4.
2. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove concorsuali e degli accertamenti di cui al
precedente art. 5, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro nella sede di servizio.

                              Art. 17.
 
Esclusione dal concorso
 
La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso il
concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 6 dicembre 2001
Ten. Gen.: Simeone
Amm. Isp. Capo (CP): Sicurezza

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