Bando di concorso 54 volontari VFP4 nelle forze speciali Esercito Italiano - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario per il reclutamento di cinquantaquattro
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze
speciali dell'Esercito italiano, per il 2021.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.28 del 9/4/2021
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:21E03576
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:54
Scadenza:13/5/2021
Tags:Con licenza media Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003,
recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare
per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita';
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa -
Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015,
concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per il
reclutamento dei (VFP4) dell'Esercito, della Marina militare,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministero
della difesa di concerto con il Ministero della salute, recante
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020,
con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entita'
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il
2021;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0053591 del 19 marzo 2021,
con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha espresso il nulla osta
all'emanazione di un bando di concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2021, di cinquantaquattro (VFP4)
nelle Forze speciali dell'esercito;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0051416 del 10 marzo 2021
dello Stato Maggiore dell'Esercito, contenente gli elementi di
programmazione per l'emanazione del bando di concorso in questione;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante
«Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle
prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente in materia»;
Vista la circolare 6003 in data 10 settembre 2018 dello Stato
maggiore dell'Esercito recante «Specializzazioni, incarichi
principali e posizioni organiche dei graduati e dei militari di
truppa (ex circ. O/GRD/TR)»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19» e, in particolare, l'art. 259;
Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante
le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso e destinatari

1. E' indetto, per il 2021, un concorso straordinario, per titoli
ed esami, per il reclutamento di cinquantaquattro (VFP4) nelle Forze
speciali dell'Esercito, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell'Esercito in servizio, anche in rafferma annuale,
o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di operatore
basico per le operazioni speciali (OBOS) e dei requisiti di cui al
successivo art. 2.
2. Coloro che partecipano al concorso di cui al presente bando
non potranno partecipare al distinto concorso per il reclutamento di
VFP 4 che sara' indetto nel 2021.
3. Il 10% dei posti e' riservato alle seguenti categorie previste
dall'art. 702 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati
presso le scuole militari; assistiti dell'Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito;
assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari
e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti
dell'Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell'Opera
nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei
carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di
mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della
relativa graduatoria di merito.
4. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma
prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorche'
precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, in
servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non
e' considerato militare in servizio il concorrente che, alla medesima
data, presti servizio nelle Forze di completamento.
5. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma
prefissata di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati
posti in congedo e che in tale posizione si trovano alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. L'eventualita' che il concorrente, alla predetta data,
si trovi nella posizione di richiamo nelle Forze di completamento non
rileva ai fini della modifica della suddetta posizione di congedo.
6. Nei casi accertati di concorrenti che, nell'adempimento di
attivita' operative svolte sul territorio nazionale o all'estero,
hanno riportato ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio
per un periodo superiore a novanta giorni alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
l'Amministrazione della difesa valutera' l'eventualita' di
assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei modi e
nei tempi da essa stabiliti.
7. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione
della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del
Ministero della difesa (www.difesa.it e sul portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa all'indirizzo:
https://concorsi.difesa.it), che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
8. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso i candidati appartenenti alle
categorie di destinatari di cui al precedente art. 1 che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver
superato il giorno del compimento del trentesimo anno di eta';
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e quelli disposti ai sensi dell'art. 957, comma 1,
lettere b) ed e-bis) del Codice dell'ordinamento militare;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di un procedimento penale per delitto non colposo che non si
sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il
fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
m) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
2. I candidati devono possedere, oltre ai requisiti di cui al
precedente comma 1, anche la qualifica di operatore basico per le
operazioni speciali (OBOS) dell'Esercito.
3. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di
effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
4. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti
anche successivi, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti dal
presente articolo e/o che non appartengono alle categorie di
destinatari di cui al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con
provvedimento adottato dalla DGPM. Pertanto, i concorrenti che non
avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi
ammessi con riserva alle fasi successive del concorso.

                               Art. 3 

Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa

1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1
vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa (da ora in poi indicato come «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area «concorsi on-line»
ovvero collegandosi direttamente al sito: https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalita' di cui al
successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati
alla gestione della procedura medesima.
3. Per poter usufruire dei servizi offerti dal portale, i
candidati dovranno essere in possesso di apposite credenziali di
accesso ottenute al termine di una procedura guidata di registrazione
necessaria ad attivare il proprio univoco profilo nel portale o
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID).
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero
utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o
utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la
potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalita' di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, i candidati saranno in
possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. In caso di smarrimento di dette
credenziali di accesso, e' attivabile la procedura di recupero delle
stesse dalla pagina iniziale del portale.

                               Art. 4 

Compilazione e inoltro
della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di
qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo
comma 4, dal 14 aprile 2021 al 13 maggio 2021 (estremi compresi).
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
d) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza
irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero
perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art.
530 del codice di procedura penale
e) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e quelli disposti ai sensi dell'art. 957, comma 1,
lettere b) ed e-bis) del Codice dell'ordinamento militare;
f) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) di aver tenuto condotta incensurabile;
h) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
i) il possesso della qualifica di operatore basico per le
operazioni speciali (OBOS) dell'Esercito;
j) l'eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all'art.
1, comma 5;
k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
l) l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale indirizzo di
posta elettronica certificata;
m) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia
fissa;
n) per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza
giuridica quale VFP 1 e il relativo blocco, nonche' l'Ente o reparto
di appartenenza;
o) per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza
giuridica quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, nonche'
l'ultimo Ente o reparto di appartenenza;
p) il numero di matricola;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
4. I candidati in congedo, dovranno allegare alla domanda di
partecipazione, copia per immagine (file in formato PDF)
dell'estratto/degli estratti della documentazione di servizio
relativo/i al precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1 e
rilasciato/i all'atto del collocamento in congedo, nonche' - qualora
in possesso di titoli valutabili previsti non riportati
nell'estratto/negli estratti della documentazione di servizio - di
apposita autocertificazione, secondo il modello in allegato «C» al
presente bando.
5. Terminata la compilazione i candidati (in servizio e in
congedo) procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi
ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio
di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della
candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che
riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta,
che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area
personale del profilo utente nella sezione «miei concorsi», sara'
sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere
esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prova a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, nonche' presso
il centro di selezione indicato dalla Forza armata per le prove di
efficienza fisica.
Dopo l'inoltro della domanda, sara' disponibile una copia della
domanda stessa nell'area privata del profilo ciascun candidato.
Inoltre, per i VFP 1 in servizio, il sistema provvedera' ad
informare i comandi degli Enti/reparti d'appartenenza - tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)
indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda -
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alla
rispettive dipendenze e a trasmetterne copia ai suddetti comandi.
I VFP 1 in servizio dovranno verificare l'avvenuta ricezione del
predetto messaggio nonche' dell'avvenuta acquisizione della copia
della domanda di partecipazione da parte dei citati comandi degli
Enti/reparti d'appartenenza, per le necessarie incombenze istruttorie
indicate nel successivo art. 6.
6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'
indicate nel successivo art. 5.
7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al
portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.

                               Art. 5 

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun
concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti. Tali comunicazioni saranno
anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione)
o con lettera raccomandata.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, i concorrenti
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, eventuali
comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di
posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia
fissa o mobile, ecc.), mediante e-mail all'indirizzo di posta
elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero
all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it -
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
certificata - indicando il concorso al quale partecipano. A tale
messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. I candidati che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, sono incorporati presso un
ente/reparto militare devono informare il competente ufficio del
medesimo ente/reparto circa la partecipazione al concorso. Detto
ufficio provvedera' agli eventuali adempimenti previsti al successivo
art. 6.
5. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.

                               Art. 6 

Istruttoria delle domande
prodotte dai militari in servizio

1. Il sistema provvedera' ad informare gli enti/reparti di
appartenenza, cosi' come prescritto all'art. 4, comma 5 - tramite
messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale
(non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della
domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del
personale alle loro dipendenze.
2. Gli enti/reparti, ricevuta la domanda di partecipazione,
dovranno:
(a) attenersi a quanto stabilito nell'Allegato «A» al presente
bando e alle eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM
durante la procedura concorsuale;
(b) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito
documento caratteristico, compilato fino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per il
reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nelle
Forze speciali dell'Esercito anno 2021». Qualora dovesse essere
redatta una dichiarazione di mancata redazione (mod. «C»), il
comandante dell'ente/reparto di appartenenza dovra' comunque
esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato - che
dovra' rimanere agli atti del comando - dal quale saranno dedotti gli
elementi necessari per attribuire la relativa qualifica, che dovra'
essere riportata nel quadro previsto dell'estratto della
documentazione di servizio (allegato «B»);
(c) effettuare le sottonotate operazioni, secondo le
disposizioni e le tempistiche previste nell'allegato «A» al bando:
compilare esclusivamente on-line - tramite il portale dei
concorsi del Ministero della difesa - l'estratto della documentazione
di servizio (allegato «B»), secondo le istruzioni indicate
nell'allegato «B1» - Modalita' di compilazione e caricamento
dell'estratto della documentazione di servizio, nonche' e secondo le
eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM durante la
procedura concorsuale;
allegare la scansione dell'estratto della documentazione di
servizio - allegato «B» (istruzioni tecniche riportate nel
sopracitato allegato «B1»).
Prima del completamento delle sopracitate operazioni, l'estratto
della documentazione di servizio - allegato «B», non appena
predisposto, dovra' essere posto in visione al candidato per tre
giorni per le opportune verifiche, il quale, qualora lo riterra'
corretto, lo sottoscrivera' per presa visione ed accettazione del
contenuto.
Nell'eventualita' di candidati collocati in congedo in data
successiva alla presentazione della domanda e prima della
pubblicazione della citata graduatoria di merito relativa alla prova
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale,
il Comando di corpo e', comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata
operazione.
3. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della
documentazione di servizio, di cui al modello in allegato «B» al
presente bando, deve essere compilato dal proprio Comando di corpo in
ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i
titoli richiesti e da trascrivere nel predetto modello sono
specificati nell'allegato «A» al presente bando, nel paragrafo
relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio prestato,
alle sanzioni disciplinari e all'ultimo documento caratteristico
devono essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli
relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneita' ai corsi formativi iniziali, sono validi anche se
non riferiti al periodo di servizio quale VFP 1, purche', comunque,
conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande.
4. Nell'eventualita' di collocamento in congedo in data
successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione
della procedura concorsuale, il Comando di corpo e', comunque, tenuto
a redigere l'estratto della documentazione di servizio di cui al
modello in allegato «B» sulla base della documentazione matricolare e
caratteristica disponibile.
5. Il Comando di corpo e', inoltre, tenuto a comunicare al
volontario nel frattempo congedato, presso il recapito indicato nella
domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso il centro
di selezione - per i successivi accertamenti e prove - che sia
comunque frattanto pervenuta al comando stesso.
6. Per i militari in servizio, il dirigente del servizio
sanitario ovvero l'ufficiale medico del servizio sanitario di
riferimento e' tenuto a redigere l'attestazione richiesta ai fini
degli accertamenti sanitari, cosi' come indicato - per i militari in
servizio - nell'allegato «A» al presente bando.
7. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio
quali VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma
prefissata di un anno devono presentare, al proprio ente/reparto di
appartenenza, copia dell'estratto della documentazione di servizio
relativo al precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1 e
rilasciato all'atto del collocamento in congedo.
Gli enti/reparti, ricevuta l'eventuale sopracitata
documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente
comma 2.
8. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non
riportati nella documentazione matricolare e caratteristica e non
immediatamente disponibili, potra', sotto forma di
autocertificazione, utilizzando il modello in allegato «C» al
presente bando, comunicarli al Comando di corpo, tenendo presente
che, in questo caso, sara' sottoposto ai controlli previsti.
9. Gli enti/reparti incaricati a predisporre l'estratto della
documentazione di servizio - Allegato «B», di cui al comma 2 e a
ricevere l'eventuale autocertificazione (Allegato «C») di cui al
precedente comma, dovranno provvedere ad effettuare i controlli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Qualora da tali controlli emerga la mancata veridicita'
della dichiarazione rilasciata, il dichiarante sara' escluso dalla
procedura concorsuale e verra' segnalato - ai sensi dell'art. 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 - all'Autorita' giudiziaria.
10. L'ente o reparto di appartenenza dovra' comunicare alla DGPM
i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 1, comma 6, nonche' inoltrare alla DGPM stessa la
dichiarazione del Comando di corpo attestante la sussistenza delle
condizioni richieste dal citato art. 1, comma 6.

                               Art. 7 

Fasi della procedura concorsuale

Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale;
b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
c) le prove di efficienza fisica con gli stessi parametri tra
uomini e donne;
d) la valutazione dei titoli.

                               Art. 8 

Commissioni

1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
presidente - a cura di COMFOSE;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
c) uno o piu' sottufficiali di grado non inferiore a
maresciallo, segretario/segretari senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c)
sono unificate in una sola commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, che sara' cosi' composta:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale medico, membro;
c) un ufficiali psicologo, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali laureati in psicologia, di
psicologi civili convenzionati presso il centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, nonche' di ufficiali della
Forza armata.
4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), a
cura di COMFOSE - sara' cosi' composta:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) tre ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
c) un sottufficiale, membro e segretario, con diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)
presiedera' altresi' allo svolgimento della prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di cui al
successivo art. 9.

                               Art. 9 

Prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale

1. I concorrenti saranno sottoposti a una prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, mediante la
somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo
predeterminato, vertente su nozioni ed elementi di conoscenza
commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado
ovvero, per le materie professionali, alle indicazioni fornite nel
successivo comma 2.
2. La suddetta prova consistera' nella somministrazione di 100
quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie,
secondo i numeri sotto indicati:
10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di
geometria);
20 di italiano;
10 di cittadinanza e costituzione;
10 di ordinamento e regolamenti militari;
10 di storia;
10 di geografia;
10 di scienze;
10 di inglese;
10 di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare
riferimento a grafici e diagrammi).
I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli
argomenti di seguito elencati, per ciascuno dei quali vengono
indicati i relativi riferimenti normativi:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potra'
essere superiore a 67. Per ogni risposta esatta verranno attribuiti
punti 0,67; per ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno
attribuiti punti 0. Il punteggio minimo per conseguire l'idoneita' e'
5.
4. A tale prova ciascun concorrente si dovra' presentare munito
di un documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Per lo
svolgimento della prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale non e' ammessa la consultazione di
vocabolari, dizionari, testi e tavole, ne' l'utilizzo di supporti
elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito ai
concorrenti, durante la prova, di comunicare in qualunque modo tra
loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla commissione preposta allo svolgimento
della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova stessa.
5. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale si svolgera' nel luogo, nei giorni e secondo le
modalita' specificate nel calendario che sara' pubblicato, mediante
avviso - nel portale, nei siti internet del Ministero della difesa e
dell'Esercito.
6. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale,
sono tenuti a presentarsi - per sostenere la prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale -
all'indirizzo, nel giorno e nell'ora specificati nel calendario
pubblicato con le modalita' indicate nel precedente comma 5.
La mancata presentazione presso la sede d'esame nella data e
nell'ora stabilite sara' considerata rinuncia e comportera'
l'esclusione dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi
differimenti della data di effettuazione della prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, prevista dal
calendario pubblicato, salvo cause di forza maggiore adeguatamente
documentate e riconosciute tali dalla DGPM. In particolare, la DGPM
si riserva la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento della prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale, di prevedere sessioni di recupero
della prova stessa. In tal caso, ne sara' dato avviso nel portale dei
concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa, definendone
le modalita'. L'avviso in questione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti per gli interessati. Nel caso di personale militare in
servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale
di eccezionale rilevanza, la DGPM, su motivata e documentata
richiesta avanzata da parte dello Stato Maggiore Esercito, tenuto
anche conto delle entita' numeriche del personale interessato, potra'
prevedere una sessione straordinaria per lo svolgimento della prova
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale.
7. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami e dovranno
presentarsi presso la sede in uniforme di servizio. L'abbigliamento
dei concorrenti in congedo dovra' essere decoroso e consono alla
struttura di svolgimento della prova.
8. Tutti i concorrenti che non siano stati precedentemente
esclusi devono ritenersi ammessi alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale, con riserva di
accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente
bando.
9. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 5
consegnera' alla DGPM la documentazione inerente la prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale. La
DGPM provvedera' a redigere e approvare la relativa graduatoria,
tramite apposito decreto dirigenziale. Saranno considerati idonei i
concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 5.
10. I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale saranno ammessi
alle successive fasi concorsuali, secondo le modalita' riportate nei
seguenti articoli e nell'allegato «A» al presente bando.
11. La graduatoria dei candidati che hanno sostenuto la prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale,
con i relativi punteggi, potra' essere consultata nel portale dei
concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.
12. I candidati il cui servizio e' stato prolungato ai fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se non collocati in
posizione utile nella graduatoria di cui al precedente comma 9
dovranno essere posti in congedo a cura del Comando di appartenenza
in quanto esclusi dall'ammissione alle successive fasi concorsuali,
salvo che essi non siano utilmente collocati nella graduatoria per la
rafferma di un ulteriore anno.

                               Art. 10 

Accertamenti fisio-psico-attitudinali

1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvedera' a
convocare i candidati per sottoporli agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali indicati nell'allegato «A» al presente
bando, secondo i criteri e le modalita' in esso specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici
comprendono:
a) accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per
l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio
permanente.
Per il personale in servizio, l'ente o reparto di appartenenza
dovra' provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato
«D» al presente bando.
I concorrenti in congedo, invece, dovranno presentare un
certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato
in allegato «E» al presente bando, rilasciato dal proprio medico in
data non anteriore a tre mesi, che attesti la presenza/assenza di
pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
b) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio.
4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in
congedo, saranno considerati come personale in congedo.
5. La convocazione, fatta con le modalita' indicate nel
precedente art. 5, contiene l'indicazione della sede in cui si
svolgeranno gli accertamenti e/o le prove, nonche' della data e
dell'ora di presentazione. I concorrenti devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle
prove, se disponibili, di vitto, a carico comunque dei candidati, e
alloggio a carico dell'amministrazione.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dal centro di selezione.
Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione
della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito della specifica sessione
programmata
6. La convocazione contiene, altresi', le indicazioni necessarie
affinche' i concorrenti possano presentarsi muniti della
documentazione/certificazione prevista per lo svolgimento degli
accertamenti fisio-psico-attitudinali, indicata nel sopracitato
allegato «A».
7. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e'
definitivo e, nel caso di inidoneita' comporta l'esclusione dagli
eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
8. Tale giudizio sara' subito comunicato ai concorrenti, a cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
9. I candidati il cui servizio e' stato prolungato ai fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che, in caso
di inidoneita' e qualora non risultino utilmente collocati nella
graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere
al loro collocamento in congedo, in quanto esclusi dall'ammissione
alle successive fasi concorsuali.
10. L'esclusione dal concorso per effetto del giudizio di
inidoneita' di cui al precedente comma 7 avviene per delega della
DGPM alle competente Commissione.
11. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso
potra' avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto,
ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

                               Art. 11 

Prove di efficienza fisica

1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvedera' a
convocare i candidati idonei di cui al precedente art. 9, comma 9,
per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. La
convocazione, fatta con le modalita' indicate nel precedente art. 5,
contiene l'indicazione della sede in cui si svolgeranno le prove,
nonche' della data e dell'ora di presentazione. I candidati devono
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
Essi possono fruire, per la durata delle prove, se disponibili, di
vitto a proprio carico, ove richiesto - e di alloggio a carico
dell'amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno e
nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati
rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate
e riconosciute tali dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.
2. I candidati effettueranno le prove di efficienza fisica
secondo le modalita' riportate negli allegati «A» e «F» al presente
bando. Le prove in questione, tenuto conto delle peculiari esigenze
tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati
tra i sessi.
3. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio.
4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in
congedo, saranno considerati come personale in congedo.
5. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle
prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di
validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per una delle
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria
pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e
regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico
specializzato in medicina dello sport.
6. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia
conforme della seguente documentazione:
referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguita presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata dal Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a
sessanta giorni precedenti le prove;
originale o copia conforme del referto attestante l'esito del
test di gravidanza, effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque giorni precedenti
le prove.
In caso di positivita', la commissione non potra' procedere
all'effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi
dell'art. 580 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ai
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173
che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 con introduzione del comma 1-bis.
Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte,
se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
7. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione
della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito della specifica sessione
programmata.
8. Il giudizio relativo alle prove di efficienza fisica e'
definitivo e, nel caso di non superamento o di mancata effettuazione
delle prove, comporta l'esclusione dai successivi accertamenti e,
comunque, dal concorso.
9. Tale giudizio sara' subito comunicato ai candidati, a cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
10. L'esclusione dal concorso per effetto del giudizio di
inidoneita' di cui al precedente comma 8 avviene per delega della
DGPM alla competente commissione.
11. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso
potra' avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto,
ai sensi della normativa vigente, il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
12. I candidati il cui servizio e' stato prolungato ai fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che, in caso
di inidoneita' e qualora non risultino utilmente collocati nella
graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere
al loro collocamento in congedo, in quanto esclusi dall'ammissione
alle successive fasi concorsuali.
13. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 4
consegnera' alla DGPM l'elenco dei candidati con il punteggio
conseguito nelle prove di efficienza fisica, necessario a redigere il
decreto di graduatoria di merito di cui al successivo art. 13, comma
1.

                               Art. 12 

Valutazione dei titoli

1. I titoli da valutare e il punteggio, espresso in centesimi, da
attribuire agli stessi sono indicati nell'allegato «A» al presente
bando. I titoli valutabili sono ricompresi nelle seguenti tipologie,
a ciascuna delle quali puo' essere attribuito fino al punteggio
massimo indicato nel citato allegato «A»:
a) periodi di servizio prestati in qualita' di VFP 1 ovvero in
rafferma;
b) missioni in territorio nazionale e all'estero;
c) valutazione relativa all'ultimo documento caratteristico;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni
possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere;
g) ferite subite per atti ostili in attivita' operativa sia in
territorio nazionale che all'estero, che abbiano comportato l'assenza
dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni.
Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potra'
essere superiore a 33.
Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo
di 10 punti.
2. La valutazione dei titoli verra' effettuata dalla commissione
di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) sulla base
dell'estratto/degli estratti della documentazione di servizio e
dell'eventuale autocertificazione prodotta dal candidato in congedo
che ritenga di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili.
Per i candidati in servizio, gli enti/reparti dovranno attenersi
secondo quanto stabilito nel precedente art. 6, comma 2,
nell'allegato al presente bando e nelle eventuali disposizioni che
verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale.
I candidati in congedo, invece, dovranno attenersi secondo quanto
stabilito nel precedente art. 4, comma 4.
3. Per i militari in servizio, l'estratto della documentazione di
servizio, di cui al modello in allegato «B» al presente bando, deve
essere compilato dal proprio Comando di corpo, anche sulla base
dell'eventuale autocertificazione presentata dall'interessato e,
quindi, sottoscritto dal concorrente, che avra' tre giorni a
disposizione per le opportune verifiche secondo quanto indicato nel
precedente art. 6 comma 2 - il quale con la propria firma attesta di
aver verificato la completezza e l'esattezza dei dati a lui riferiti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione e di essere consapevole che tali dati fanno fede ai
fini dell'attribuzione del punteggio e dell'inclusione nella
graduatoria di merito.
4. Per i militari in congedo, l'estratto della documentazione di
servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di corpo all'atto
del collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i
titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione. In particolare:
a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:
i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni
disciplinari e all'ultimo documento caratteristico, riferiti
esclusivamente al servizio prestato quali VFP 1, anche in rafferma;
i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in
territorio nazionale e all'estero, alle ferite subite per atti ostili
in attivita' operativa in territorio nazionale e all'estero, ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e
abilitazioni, nonche' all'idoneita' ai corsi formativi iniziali,
anche se non riferiti al periodo di servizio quali VFP 1, purche'
comunque conseguiti entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma
precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno,
saranno presi in considerazione:
i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in
qualita' di VFP 1 e attestati nell'estratto della documentazione di
servizio redatto dal Comando di corpo;
i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in
qualita' di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell'ultimo
documento caratteristico - riportati nell'estratto della
documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo all'atto del
collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e
all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme
volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa
in territorio nazionale e all'estero, al titolo di studio, ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e
abilitazioni, nonche' all'idoneita' ai corsi formativi iniziali,
conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo,
opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, comma 8;
c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso dell'ultimo servizio svolto in
qualita' di VFP 1 e attestati nell'estratto della documentazione di
servizio redatto dal Comando di corpo all'atto del collocamento in
congedo;
i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in
qualita' di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell'ultimo
documento caratteristico - riportati nell'estratto della
documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo all'atto del
collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e
all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme
volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa
in territorio nazionale e all'estero, al titolo di studio, ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e
abilitazioni, nonche' all'idoneita' ai corsi formativi iniziali,
conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo,
opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2.
6. Il punteggio assegnato ai concorrenti sara' reso noto, con
carattere di provvisorieta' e fatti salvi ulteriori provvedimenti di
esclusione adottati dalla DGPM - nel portale dei concorsi. Entro i
dieci giorni successivi alla pubblicazione, i concorrenti potranno
avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio attribuito:
se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza;
se in congedo, direttamente alla DGPM;
mediante messaggio di posta elettronica certificata da
inviare - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
certificata - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica da inviare - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it Tale messaggio dovra' recare quale
oggetto la dicitura «Concorso straordinario VFP 4 EI - cognome nome».

                               Art. 13 

Graduatoria di merito

1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) fornisce alla DGPM la documentazione concorsuale
necessaria a redigere il decreto dirigenziale di graduatoria di
merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti
nella prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e
professionale, nelle prove di efficienza fisica e nella valutazione
dei titoli.
2. La predetta commissione, nelle valutazioni, deve tenere conto
di quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3 in materia di
riserva dei posti a concorso.
3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione. In caso di ulteriore parita' e' data la precedenza al
concorrente piu' giovane d'eta'.
4. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM e valida esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione dell'art. 14.
5. La suddetta graduatoria sara' resa nota nel portale dei
concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verra'
altresi' pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa, consultabile
nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx
Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 14 

Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al
precedente art. 13 saranno convocati - con le modalita' indicate nel
precedente art. 5, nei tempi e nei modi concordati con la Forza
armata, presso gli Enti a tal fine designati. La dichiarazione di
accettazione o di rinuncia alla ferma dovra' essere inviata
all'indirizzo: r1d2s2@persomil.difesa.it
2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori
incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il
grado di Caporale, previa perdita del grado eventualmente rivestito.
3. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre:
a) per i vincitori provenienti dal congedo, per gli effetti
giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli enti
designati, e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva
presentazione presso gli Enti designati;
b) per i vincitori in costanza di servizio, per gli effetti
giuridici e amministrativi, dalla data di prevista presentazione
presso gli Enti designati.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la
convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause
di impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni
successivi alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica
certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata all'indirizzo persomil@postacert.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica, all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it La DGPM potra' differire la data della
convocazione, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi
dell'impedimento, per un periodo comunque non superiore a dieci
giorni.
5. Gli idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli
Enti designati dalla Forza armata, devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' del
codice fiscale e, per i volontari provenienti dal congedo, qualora
non presentato in sede di accertamenti fisio-psico-attitudinali, ai
fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per
la caratteristica somato-funzionale AV-EI, del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), cosi' come specificato nell'Allegato
«A» al presente bando.
6. All'atto della presentazione, i volontari provenienti dal
congedo sono sottoposti, da parte del dirigente del Servizio
sanitario dell'Ente o di un ufficiale medico del Servizio sanitario
di riferimento, a visita medica al fine di verificare il mantenimento
dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di
inidoneita', essi sono immediatamente inviati presso la Commissione
medica ospedaliera competente per territorio, per la verifica del
possesso dell'idoneita' quali volontari in servizio permanente. Nel
caso di giudizio di perdita dell'idoneita' specifica per il settore
d'impiego di assegnazione ovvero di permanente inidoneita' o di
temporanea inidoneita' superiore a venti giorni per infermita' non
dipendente da causa di servizio, i concorrenti sono esclusi
dall'arruolamento con provvedimento della DGPM.
7. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare
per il servizio in patria e all'estero. A tal fine, dovranno altresi'
presentare, all'atto dell'incorporazione:
a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008
della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi».
8. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura
concorsuale e fino alla data di presentazione abbiano subito un
declassamento nel profilo sanitario per infermita' non dipendente da
causa di servizio, che comporti l'inidoneita' all'impiego in qualita'
di volontario in servizio permanente e risulti da provvedimento
medico-legale adottato secondo la normativa vigente per i militari in
servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM.
9. I candidati, in caso di ammissione alla ferma prefissata
quadriennale saranno impiegati presso i reparti delle Forze speciali.
10. Ai volontari in ferma prefissata, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il
consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.

                               Art. 15 

Esclusioni

1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione
prescritti dal bando;
b) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel
precedente art. 1;
c) hanno inoltrato domanda con modalita' difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3;
d) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non
veritiere, se atte a consentire ai concorrenti stessi di trarne un
indebito beneficio, in relazione al possesso dei requisiti di
partecipazione, ai titoli di preferenza e di precedenza, al diritto
alla riserva dei posti;
e) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all'atto della
presentazione presso gli Enti designati dalla Forza armata, i
requisiti di partecipazione previsti dal bando;
f) qualora vincitori, non hanno completato, all'atto della
presentazione presso i predetti Enti, la ferma prefissata di un anno.
2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli previsti dal presente bando sara' disposta, con provvedimento
motivato della DGPM, l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero
la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In quest'ultimo caso
il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(per il quale e' dovuto, ai sensi della normativa vigente - il
contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di esclusione.

                               Art. 16 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art.
1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

                               Art. 17 

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2021

Il direttore generale: Ricca

Avvertenze generali

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare,
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma; telefono 06517051012 nei
giorni e negli orari sotto indicati:
dal lunedi' al venerdi': dalle 09,00 alle 12,30;
dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.

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