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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Concorso, per esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente
di seconda fascia del personale del Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.39 del 18/5/2007
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Località:Nazionale
Codice atto:07E03147
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:40
Scadenza:18/6/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» ed in particolare
l'art. 3, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, concernente il regolamento per la disciplina delle modalita'
di istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
della giustizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 2005, con il quale, tra l'altro, sono state rideterminate
le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del Ministero
della giustizia;
Visto l'art. 1, comma 404 lettera a) della legge 27 dicembre
2006, n. 296 che stabilisce, tra l'altro, di provvedere alla
riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale,
procedendo alla loro riduzione in misura non inferiore al 5 per
cento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre
2004 n. 267, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 39
come successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Visto il vigente C.C.N.L. del personale dirigente dell'area I
dipendente dalle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto
Ministeri»;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3/05,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294,
relativa agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio
2007 n. 45, con il quale il Ministero della giustizia e' autorizzato
ad avviare procedure pubbliche concorsuali per reclutare quaranta
dirigenti amministrativi di seconda fascia;
Vista la nota 23 marzo 2007, n. 342, con la quale
l'Amministrazione giudiziaria ha effettuato la prescritta
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il nulla osta ai sensi dell'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rilasciato dal Dipartimento della
funzione pubblica con nota 6 aprile 2007 n. 14311;
Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 40
dirigenti amministrativi da impiegare per le esigenze degli uffici
appartenenti alle diverse articolazioni del Ministero della
giustizia;
Rilevato che il decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272, prevede che il 30% dei posti messi a
concorso e' riservato al personale dipendente dell'amministrazione
che lo indice (art. 3, comma 2) stabilendo che, in occasione della
sua prima applicazione, la predetta percentuale sia invece riservata
al personale dipendente della medesima amministrazione appartenente
da almeno 15 anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della
carriera direttiva;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4/05,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294, in
materia di riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso
nelle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende:
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per
laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale (LM) ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale
22 dicembre 2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di
due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale;
per diploma di specializzazione (DS) il titolo accademico di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004,
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
per dottorato di ricerca (DR) il titolo accademico di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Ritenuto che l'Amministrazione si riserva la facolta' di
revocare, sospendere o modificare il presente bando, dandone notizia
agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale, senza che gli stessi possano per questo vantare
diritti nei confronti dell'Amministrazione stessa.
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per esami, per il conferimento di
quaranta posti di dirigente di seconda fascia del Ministero della
giustizia, Amministrazione giudiziaria.
2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale dell'Amministrazione giudiziaria appartenente da almeno
quindici anni alla qualifica apicale comunque denominata, della
carriera direttiva (posizione economica C3), purche' in possesso dei
requisiti richiesti dal successivo art. 2.
3. Qualora la quota di cui al comma precedente non venga
interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati,
la parte rimanente, fino alla concorrenza del 30% dei posti messi a
concorso, e' riservata al personale dipendente del Ministero della
giustizia, Amministrazione giudiziaria, purche' in possesso dei
requisiti richiesti dal successivo art. 2.
4. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
5. I posti riservati, se non utilizzati, sono conferiti agli
idonei secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
A) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito
indicati:
a1) diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche, ovvero titolo di studio equipollente,
conseguito presso una delle Universita' o uno degli istituti
superiori della Repubblica;
a2) laurea specialistica (LS), attualmente denominata laurea
magistrale (LM), tra quelle appartenenti alle classi di lauree
specialistiche in: finanza, giurisprudenza, relazioni internazionali,
scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle
pubbliche amministrazioni, scienze economiche per l'ambiente e la
cultura, scienze economiche-aziendali, scienze per la cooperazione
allo sviluppo, sociologia, teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica;
a3) una delle lauree (L) di durata triennale di seguito
indicate: scienze dei servizi giuridici, scienze politiche e delle
relazioni internazionali, scienze dell'economia e della gestione
aziendale, scienze dell'amministrazione, scienze economiche, scienze
giuridiche, scienze sociologiche e scienze sociali per la
cooperazione lo sviluppo e la pace.
I titoli accademici rilasciati all'estero saranno considerati
utili purche' riconosciuti equipollenti alle lauree suddette ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla normativa vigente. Le equipollenze devono esistere alla data di
scadenza per la presentazione delle domande;
B) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
b1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso di laurea triennale, del diploma di laurea o di laurea
specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,
o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
specializzazione, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del
diploma di laurea;
b2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali;
b3) coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea, ovvero, se in
possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca,
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni;
b4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
C) conoscenza, a livello avanzato, di una delle seguenti lingue
straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo;
D) conoscenza, a livello avanzato, dell'utilizzo dei sistemi
informatici;
E) cittadinanza italiana;
F) idoneita' fisica alle funzioni dirigenziali;
G) moralita' e condotta incensurabili;
H) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
I) godimento dei diritti politici;
J) essere nelle condizioni previste dall'art. 1, commi 2 e 3,
del presente bando ai fini della riserva dei posti.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita'
 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice, deve essere indirizzata e presentata, direttamente o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della
formazione, Ufficio III Concorsi e assunzioni, via Arenula n. 70 -
00186 Roma, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fara' fede, relativamente all'osservanza del suddetto
termine, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le successive eventuali
variazioni di indirizzo e/o di recapito.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
5. La domanda deve essere redatta secondo l'allegato schema,
parte integrante del presente provvedimento (allegato A), che e'
reperibile anche nel sito internet www.giustizia.it e nel quale sono
riportate tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare
il cognome da nubile);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il domicilio o il recapito, con l'esatta indicazione del
numero del codice di avviamento postale, cui si desidera siano
trasmesse le eventuali comunicazioni e il recapito telefonico;
d) l'amministrazione o l'ente o l'impresa di appartenenza e
l'attuale sede di servizio;
e) l'area di appartenenza e l'indicazione della data di
inquadramento;
f) gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa che determinano l'interruzione dell'anzianita'
di servizio (per motivi di famiglia, personali o altro), la durata
dei periodi stessi nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
g) qualora ricorra l'ipotesi:
di essere in possesso della qualifica di dirigente in enti o
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e di avere svolto, senza valutazione negativa, le relative funzioni
dirigenziali per almeno due anni e di essere in possesso del diploma
di laurea;
di avere ricoperto, senza valutazione negativa, incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni e di essere in possesso del diploma di
laurea;
di essere cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di
studio universitario, e di aver maturato, con servizio continuativo
per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, senza
valutazione negativa, per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
h) il titolo di studio posseduto con la precisazione della
relativa data di conseguimento e dell'universita' presso la quale
esso e' stato conseguito e, in caso di titolo di studio conseguito
all'estero, gli estremi del provvedimento che ne dispone
l'equipollenza;
i) di essere cittadino italiano;
j) di godere dei diritti civili e politici;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente a
proprio carico;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale, o
licenziato ai sensi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
n) se si trova o meno nelle condizioni previste dall'art. 1,
commi 2 e 3, del presente bando ai fini della riserva di posti;
o) gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere,
cosi' come previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994, a parita' di punteggio, indicati
nell'allegato B del presente bando;
p) in quale lingua straniera, tra quelle indicate nel
successivo art. 8, intende sostenere il colloquio nel corso della
prova orale;
q) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego;
r) la propria disponibilita', in caso di nomina, a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata in relazione
all'incarico conferito.
Le dichiarazioni mendaci, la falsita' in atti ovvero l'uso di
atti falsi sono penalmente sanzionati come previsto dall'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato portatore di handicap, ai fini delle prove
concorsuali, deve specificare, nella domanda di partecipazione al
concorso, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi della
vigente normativa.

                               Art. 4.
 
Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione
 
1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente, insufficiente rendimento, oppure siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, oppure che siano stati licenziati ai sensi dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti.
3. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, nonche' il requisito della condotta e delle qualita' morali
incensurabili.

                               Art. 5.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con
provvedimento motivato.

                               Art. 6.
 
Irricevibilita' delle domande
 
1. Non si terra' conto delle domande che non conterranno tutte le
indicazioni precisate nel precedente art. 3 e riportate nello schema
allegato al bando.
2. Le domande non firmate dal candidato sono irricevibili e
quelle presentate oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 3
del presente bando saranno archiviate senza ulteriore valutazione.

                               Art. 7.
 
Commissione
 
1. Alle operazioni di concorso procedera' apposita commissione,
nominata con successivo provvedimento e costituita ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272.

                               Art. 8.
 
Prove concorsuali
 
1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova
orale.
2. Qualora ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha
facolta' di effettuare una preselezione del cui svolgimento viene
data comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 16 novembre 2007.
3. In caso di svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso
alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte i posti
messi a concorso. L'eventuale preselezione viene effettuata mediante
una serie di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie
oggetto delle prove scritte e orali. Alle risposte dei candidati
sara' attribuito il seguente punteggio: +1 (piu' uno) per ogni
risposta esatta, -0,50 (meno zero,cinquanta) per ogni risposta
errata, 0 (zero) per ogni risposta non data o risposta plurima. I
candidati eventualmente classificatisi con il medesimo punteggio
dell'ultimo candidato ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere
le prove scritte.
Nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 2 sara' indicata la data
in cui si dara' comunicazione, nella medesima Gazzetta Ufficiale, del
giorno in cui avverra' l'affissione nei locali del Ministero della
graduatoria della prova preselettiva. Inoltre, ciascun candidato
potra' consultare la medesima graduatoria sul sito internet
www.giustizia.it, digitando il proprio cognome ed il codice fiscale.
4. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
5. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione puo'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
6. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte su
tematiche, aventi riflesso su materie attinenti lo svolgimento delle
funzioni dirigenziali nell'Amministrazione giudiziaria, di diritto
amministrativo, costituzionale e di contabilita' di Stato.
7. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad
accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta - sotto
il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza
ed economicita' organizzativa - di questioni connesse con l'attivita'
istituzionale dell'Amministrazione giudiziaria con riferimento
all'organizzazione del lavoro nei sistemi complessi, ai principi e
alle tecniche di direzione del personale e ai processi di
comunicazione.
8. La prova orale consiste in un colloquio che mira ad accertare
la preparazione e la professionalita' del candidato, nonche' la sua
attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Il colloquio
verte sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre sulle
seguenti materie: diritto del lavoro pubblico e privato, procedura
civile e procedura penale, diritto commerciale e fallimentare,
statistica giudiziaria e servizi di cancelleria.
9. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la
conoscenza da parte del candidato di una lingua straniera ad un
livello avanzato, e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la
conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra le
seguenti: francese, inglese, tedesco o spagnolo. Nel corso della
prova orale e' accertata anche la conoscenza, a livello avanzato,
dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche'
la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle
potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in
relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e
gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli
uffici e dei servizi.
10. Ciascuna prova di cui ai commi 6, 7 e 8 e' valutata in
centesimi e si intende superata con una votazione non inferiore a
70/100.
11. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova di esame.

                               Art. 9.
 
Modalita' d'esame
 
1. Nel caso in cui non si proceda alla preselezione, le date e le
sedi di svolgimento delle prove scritte saranno indicate con avviso
che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 16 novembre 2007.
2. La pubblicazione di cui al comma precedente ha valore di
notifica a tutti gli effetti. I candidati ai quali non sia stata
comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, nei giorni, nell'ora e nel luogo indicati
nella predetta Gazzetta Ufficiale. Analogo avviso sara' reperibile
sul sito internet www.giustizia.it> 3. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di
cui al precedente art. 8 saranno informati con comunicazione scritta,
almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il suddetto
avviso conterra', altresi', l'indicazione del voto riportato
dall'interessato in ciascuna delle prove scritte. Le sedute delle
prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico.
4. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei titoli di preferenza
 
1. I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano
far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parita' di
merito, gia' indicati nella domanda, dovranno presentare o far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della
formazione - Ufficio III Concorsi e assunzioni, via Arenula n. 70 -
00186 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale,
la documentazione comprovante il possesso dei titoli di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94,
e da cui risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
2. Il ritardo nella presentazione dei documenti comportera',
senza necessita' di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

                              Art. 11.
 
Graduatoria di merito e dei vincitori
 
1. La graduatoria di merito e dei vincitori sara' formata secondo
l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; se a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli preferenziali, indicati nella domanda e
successivamente documentati, due o piu' candidati permangono nella
stessa posizione, e' preferito, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della
legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge
n. 127/1997, quello piu' giovane di eta'.
2. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto della riserva di cui al precedente art. 1, commi
2 e 3.
3. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso,
saranno approvate con successivo provvedimento pubblicato nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, nonche' nel sito
internet www.giustizia.it> 4. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.

                              Art. 12.
 
Presentazione della documentazione e stipula del contratto di lavoro
 
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e'
subordinata all'autorizzazione all'assunzione prevista dalla
legislazione vigente.
2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria e
dichiarati vincitori del concorso, dovranno far pervenire, entro il
termine perentorio indicato in apposita comunicazione, sotto pena di
decadenza, la documentazione che sara' loro richiesta e, se in
possesso dei prescritti requisiti, saranno chiamati a stipulare un
contratto individuale di lavoro secondo le previsioni del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica
dirigenziale vigente all'atto dell'immissione in servizio.
3. La mancata presentazione dei vincitori del concorso, senza
giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro, comporta la decadenza dal diritto
all'assunzione.
4. I vincitori del concorso assunti in servizio sono soggetti ad
un periodo di prova di sei mesi ai sensi dell'art. 18 del vigente
C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli
interessati saranno confermati in ruolo dalla data di assunzione in
servizio.
5. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che
lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra
pubblica amministrazione.
6. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre
presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni
di incompatibilita' richiamata dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni.
7. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un ciclo di
attivita' formative ai sensi della vigente normativa.
8. Il trattamento economico spettante per il ciclo di attivita'
formative e' quello previsto dall'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fatta eccezione per la retribuzione di
posizione, parte fissa e parte variabile, nonche' per la retribuzione
di risultato, secondo la disciplina contrattuale vigente al momento
dell'assunzione.
9. A completamento del ciclo di attivita' formative, saranno
conferiti gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali vacanti
individuate secondo le prioritarie esigenze organizzative e
gestionali dell'Amministrazione.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e del decreto ministeriale 12 dicembre 2006,
n. 206, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del
personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni, per
le finalita' di gestione del concorso (gestione che l'Amministrazione
si riserva di affidare ad una societa' specializzata, a seguito di
sottoscrizione di regolare contratto) e sono trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o al trattamento dei dati conseguenti
all'assunzione.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano e alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del
personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni, via
Arenula 70 - 00186 Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il direttore del suddetto
Ufficio III.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione
la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Roma, 10 maggio 2007
Il direttore generale: Fontecchia

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