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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di centocinquanta giovani ai
licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.22 del 17/3/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E2528
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari, e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente
adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
scuole militari dell'Esercito;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995,
n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sopracitata, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2000 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione di allievi alle
scuole militari dell'Esercito;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una
prova di preliminare di cultura generale cui sottoporre i concorrenti
al concorso per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari
dell'Esercito per l'anno scolastico 2000-2001 indetto con il presente
decreto;
Ritenuto che l'ammissione alle successive prove concorsuali di
concorrenti in misura pari a sei volte quello dei posti a concorso
per ciascun ordine di studi offra adeguata garanzia di selezione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Per l'anno scolastico 2000-2001 e' indetto un concorso, per
esami, per l'ammissione di centocinquanta giovani ai licei annessi
alle scuole militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di
posti per sede ed ordine di studi:
Scuola militare "Nunziatella" di Napoli:
1o liceo classico: posti 36;
3o liceo scientifico: posti 54.
2a Scuola militare dell'Esercito di Milano:
1o liceo classico: posti 20;
3o liceo scientifico: posti 40.
2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali
che siano orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei
dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni
o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di sesso maschile che:
a) abbiano, al 31 dicembre 2000, compiuto il quindicesimo anno
di eta' e non superato il diciassettesimo, cioe' siano nati tra il
31 dicembre 1983 ed il 31 dicembre 1985, estremi compresi;
b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
fisio-psicoattitudinale quali allievi delle scuole militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 7 e 8;
c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653;
e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
1999-2000 l'idoneita' alla ammissione alla prima classe dei liceo
classico o alla terza classe del liceo scientifico. Non saranno,
pertanto, ammessi a concorrere i giovani che avessero conseguito
detta idoneita' al termine di anni scolastici precedenti.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di
quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice in conformita' allo schema riportato in allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentate a mano, al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2,
Foligno (Perugia), a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante, per le domande spedite a mezzo lettera raccomandata, il
timbro a data del Centro di selezione e reclutamento, per quelle
presentate a mano.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite
o presentate oltre il termine sopraindicato.
2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo
scientifico);
e) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico,
specificando, nel secondo caso la lingua straniera, inglese o
francese, studiata);
f) la Scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le scuole. Qualora venisse
omessa l'indicazione della seconda scuola, questa verra' considerata
d'ufficio con priorita' 2;
g) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo art. 11, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande;
h) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, di numero telefonico. L'amministrazione non
assume alcuna responsabilita' per la eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore. La mancanza di dette sottoscrizioni determinera' il non
accoglimento della domanda.
4. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
certificato scolastico o dichiarazione sostitutiva rilasciata
ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 1 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1998, n. 403 - da cui
risulti la classe frequentata nell'anno scolastico 1999/2000;
documenti o dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con
le modalita' previste dagli articoli 1 e 3 del gia' citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1998, n. 403 - che
attestino il possesso di eventuali titoli che diano luogo, a parita'
di merito, a preferenza nella graduatoria di merito per l'ammissione
alle Scuole militari. I titoli e i documenti da produrre, riportati
nel successivo art. 11, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma
1.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova preliminare di cultura generale;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamento psico-attitudinale;
d) prova di educazione fisica;
e) prova orale di cultura generale.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta di identita' o altro documento
di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
3. Le spese dei viaggi e relativi soggiorni per la sede delle
prove sono a carico dei candidati i quali, peraltro, muniti di copia
della domanda per la prova di preselezione, di lettera o telegramma
di convocazione per gli accertamenti sanitari, per l'accertamento
psico-attitudinale, per la prova di educazione fisica, per la prova
orale di cultura generale e per l'ammissione alla scuola militare
potranno presentarsi al distretto militare o ad un Comando
carabinieri allo scopo di ottenere il rilascio dello scontrino per
fruire della agevolazione ferroviaria.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivo decreto dirigenziale saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) la commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico;
b) la commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo scientifico;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 7;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di
cui al successivo art. 7;
e) la commissione per l'accertamento psico-attitudinale di cui
al successivo art. 8;
f) la commissione per la prova di educazione fisica di cui al
successivo art. 9.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b),
presiedute entrambe dal medesimo ufficiale di grado non inferiore a
brigadier generale dell'Esercito in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, saranno composte da:
due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
quattro docenti delle scuole militari dell'Esercito, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta
da:
un ufficiale medico dell'Esercito di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara'
composta da:
un generale medico dell'Esercito, presidente;
due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento psico-attitudinale sara'
composta da:
un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito,
presidente;
due ufficiali in servizio permanente del corpo sanitario
dell'Esercito, specialisti in psichiatria o in psicologia clinica,
con formazione in tecniche psicodiagnostiche orientate alla
valutazione attitudinale, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di consulenti laureati
in psicologia ed iscritti all'albo professionale.
6. La commissione per la prova di educazione fisica, presieduta
dall'ufficiale generale presidente delle commissioni esaminatrici di
cui al precedente comma 2, sara' composta da:
un ufficiale superiore dell'Esercito, presidente;
due ufficiali inferiori, di cui almeno uno qualificato
istruttore militare di educazione fisica, membri.
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.

                               Art. 6.
 
Prova preliminare di cultura generale
 
1. La prova preliminare di cultura generale, della durata di 75
minuti, consistera' nella somministrazione di un questionario
contenente test volti ad accertare le abilita' ortogrammaticali e
sintattiche, nonche' la conoscenza di argomenti di attualita', di
educazione civica, di cultura generale (storia e geografia) e di
matematica dei candidati.
2. La prova preliminare di cultura generale si svolgera' il
1o giugno 2000, in sede unica, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga del Vodice",
viale Mezzetti n. 2 - Foligno (Perugia), con inizio alle ore 10,30
dell'orario uf-ficiale.
3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 23 maggio 2000, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso presso il
predetto Centro, per sostenere la prova medesima, entro le ore 9,30
del giorno previsto, muniti di carta d'identita' o di altro documento
di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia,
rilasciato da un'amministrazione dello Stato e dovranno portare al
seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero.
5. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che, qualunque sia
la causa, non saranno presenti al momento dell'inizio della prova.
6. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti verranno formate dalle rispettive commissioni di cui al
precedente art. 5, comma 2, distinte graduatorie provvisorie, una per
il liceo classico, una per il liceo scientifico, al solo scopo di
individuare i candidati da ammettere alle successive prove
concorsuali.
8. Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso
i candidati classificatisi nelle predette graduatorie entro i
seguenti limiti numerici:
i primi trecentotrentasei per il liceo classico;
i primi cinquecentosessantaquattro per il liceo scientifico.
9. A tali prove saranno altresi' ammessi i concorrenti che nella
rispettiva graduatoria abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione
alle successive prove.
10. I concorrenti classificatisi oltre i limiti numerici
sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia,
potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno
(tel. 0742/353466), ovvero alla Direzione generale per il personale
militare ufficio relazioni con il pubblico (tel. 06/47355941), a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento
di detta prova.

                               Art. 7.
 
Accertamenti sanitari
 
1. Gli accertamenti sanitari, l'accertamento psico-attitudinale e
la prova di educazione fisica avranno luogo presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga
del Vodice", viale Mezzetti n. 2 - Foligno, con presumibile inizio
dal 31 luglio 2000 ed avranno la durata complessiva di 4/5 giorni per
ciascun concorrente.
I concorrenti che entro il 15 luglio 2000 non avessero ricevuto
l'invito a presentarsi a detti accertamenti sono tenuti a chiedere
telegraficamente, entro il giorno successivo, notizie al comando
della Scuola militare indicata con priorita' 1 nella domanda di
partecipazione al concorso.
2. I candidati dovranno presentarsi al predetto Centro, nel
giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione, muniti
di:
certificato attestante la recente effettuazione degli
accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dalle competenti
autorita' sanitarie. La mancata presentazione di detto certificato
comportera' la non ammissione agli accertamenti;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione (non oltre tre mesi)
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C. La mancata
presentazione di detto certificato comportera' la non ammissione agli
accertamenti;
eventuale referto di esame radiografico del torace, nel caso in
cui tale esame strumentale sia stato effettuato entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti sanitari presso organi sanitari
militari o strutture pubbliche;
copia conforme di eventuali cartelle cliniche relative ad
interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie.
3. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 3, prima di
eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i candidati i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni (qualora non
sia stato prodotto il referto di cui al precedente comma 2 o sia
ritenuta necessaria la ripetizione dell'esame);
cardiologico con ECG;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
4. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari,
formulera' per ciascun candidato uno dei seguenti giudizi che verra'
comunicato, seduta stante, per iscritto:
"idoneo" all'ammissione quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito;
"non idoneo" all'ammissione quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito.
5. Saranno giudicati "idonei" i candidati che risulteranno:
di sana e robusta costituzione fisica con sviluppo psico-fisico
armonico in relazione all'eta';
esenti da imperfezioni e/o infermita' che, secondo le vigenti
disposizioni, siano causa di inabilita' al servizio militare
incondizionato ovvero possano divenire tali col tempo;
esenti da disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia,
disartria);
in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti:
visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi; visus
corretto non inferiore a 18/10 complessivi raggiungibili con lenti
frontali ben tollerate; senso cromatico normale, accertato con tavole
pseudoisocromatiche;
udito valutato con voce di conversazione da percepire a non
meno di otto metri di distanza da un orecchio e a non meno di sette
metri dall'altro.
6. Saranno giudicati "non idonei" ed esclusi dal concorso i
candidati risultati affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza dei corsi quali allievi delle Scuole militari
dell'Esercito.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
8. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al comando del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti
sanitari, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze
potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax
(n. 0742/342339).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, che dovra' essere reso noto
immediatamente alla Direzione generale per il personale militare I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 1a Sezione, i
concorrenti riceveranno dal comando del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno comunicazione
telegrafica di ammissione con riserva alla prova orale di cultura
generale di cui al successivo art. 10.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito comunichera' agli
interessati che il giudizio di non idoneita' riportato al termine
degli accertamenti sanitari rimane confermato.
9. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 8 in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alla prova orale di cultura generale di cui al successivo
art. 10, sostenuta con riserva - sara' espresso dalla commissione di
cui all'art. 5, comma 4, a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti,
ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
10. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo e
sara' comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, i
concorrenti dichiarati "non idonei" anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche'
quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal
concorso.

                               Art. 8.
 
Accertamento psico-attitudinale
 
1. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari saranno ammessi all'accertamento psico-attitudinale a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 5.
2. Detto accertamento consistera' nello svolgimento di prove
intese a valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche dei
concorrenti agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento
nella vita e nelle attivita' della scuola militare.
3. Al termine dell'accertamento psico-attitudinale la commissione
esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio di
idoneita' o di non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
4. Pertanto, i candidati giudicati "non idonei" saranno esclusi
dal concorso, mentre quelli "idonei" saranno ammessi a sostenere la
prova di educazione fisica.

                               Art. 9.
 
Prova di educazione fisica
 
1. I candidati ammessi a sostenere la prova di educazione fisica
dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera, rilasciato da medici della Federazione medico
sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione di tale certificato comportera' la non ammissione a
sostenere la prova di educazione fisica.
2. La prova di educazione fisica, a cura della commissione di cui
al precedente art. 5, comma 6, consistera' nell'esecuzione in
sequenza dei seguenti esercizi, a fianco di ciascuno dei quali sono
indicati, in parentesi, i parametri per raggiungere la sufficienza:
corsa veloce di m 60 con quattro ostacoli di cm 60,
intervallati di m 9,14 con inizio a m 13,72 dalla linea di partenza
(tempo massimo 11 );
salto in alto (altezza minima m 1, 10);
trazioni alla sbarra (numero minimo 3);
piegamenti sulle braccia (numero minimo 15);
flessioni del busto dalla posizione supina (numero minimo 15).
3. La prova, una volta iniziata non dovra' subire interruzioni.
Qualora il candidato durante la prova si infortunasse e' tenuto a
farlo immediatamente presente alla commissione preposta che, sentito
l'ufficiale medico, adottera' le conseguenti determinazioni.
I concorrenti, invece, che nel corso della prova intendessero
ritirarsi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e
verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali.
4. Per la prova ogni componente della commissione disporra' di 10
punti. Il punteggio finale di ciascun candidato sara' costituito
dalla media dei punti attribuiti da ciascun componente la
commissione.
5. Pertanto, il punteggio minimo da conseguire nella prova, ferma
restando la necessita' di riportare la sufficienza in ciascun
esercizio, e' di almeno 6/10. Detto punteggio sara' utile alla
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 12.

                              Art. 10.
 
Prova orale di cultura generale
 
1. I candidati che saranno stati giudicati idonei al termine
degli accertamenti sanitari, dell'accertamento psico-attitudinale e
della prova di educazione fisica saranno convocati a cura del Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Caserma
"Gonzaga del Vodice", per sostenere la prova orale di cultura
generale che avra' luogo, presumibilmente a decorrere dal 28 agosto
2000, presso il predetto Centro.
2. La prova orale di cultura generale vertera':
per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del ginnasio
(con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi
stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione ed essenzialmente
sulle materie italiano, latino, greco, storia e matematica. I
principali argomenti d'esame sono riportati nell'allegato B che
costituisce parte integrante del presente decreto;
per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del primo
e del secondo anno di detto liceo (con esclusione del disegno),
secondo i programmi stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione
ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, matematica, storia
e lingua straniera (solo inglese e francese). I principali argomenti
d'esame sono riportati nell'allegato C che costituisce parte
integrante del presente decreto.
3. Ciascun candidato, sia del classico che dello scientifico,
dovra' portare al seguito i testi degli autori studiati, riferiti
alle materie oggetto di esame ed ai programmi ministeriali di cui
sopra.
4. La prova orale si riterra' superata se il candidato avra'
riportato la votazione minima di 6/10.

                              Art. 11.
 
Titoli di preferenza
 
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di Medaglia d'oro al valor Militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
c) i figli di militari di carriera delle Forze armate;
d) i figli di ufficiali e sottufficiali di complemento
richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato
abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
e) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato;
f) i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari
dello Stato.
2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del
secondo periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997,
aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.

                              Art. 12.
 
Graduatorie di merito
 
1. I candidati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti di cui al precedente art. 4 saranno iscritti in due
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una
per gli aspiranti al liceo scientifico, secondo l'ordine determinato
dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nella prova di
educazione fisica (moltiplicato per il coefficiente 0,2) e di quello
riportato nella prova orale di cultura generale (coefficiente 1).
2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
per il liceo classico: i primi cinquantesei concorrenti idonei;
per il liceo scientifico: i primi novantaquattro concorrenti
idonei.
3. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei
titoli di preferenza documentati dagli interessati, saranno approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate sul Giornale Ufficiale del
Ministero della difesa. Della avvenuta pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

                              Art. 13.
 
Ammissione alle Scuole
 
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con
priorita' 1 (scuola militare "Nunziatella" di Napoli ovvero 2a Scuola
militare dell'Esercito di Milano) secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili. Una volta
ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti
che seguono in posizione utile in graduatoria saranno assegnati alla
sede indicata nella domanda con priorita' 2. Detti concorrenti,
qualora, non dovessero presentarsi presso la Scuola militare cui sono
stati assegnati, saranno considerati rinunciatari all'ammissione ed
in loro sostituzione potranno essere ammessi i concorrenti idonei in
graduatoria, secondo l'ordine della stessa, fino alla completa
copertura dei posti a concorso.
2. In ogni caso la Direzione generale per il personale militare
ha facolta' di procedere alla copertura di eventuali posti che si
rendessero disponibili presso le scuole per qualsiasi causa entro i
primi venti giorni dalla data di inizio del corso. Nel ricoprire i
posti resisi disponibili in una sede, sara' data precedenza ai
concorrenti che tale sede avevano indicato con priorita' 1 nella
domanda e che presso tale sede non erano stati ammessi per
indisponibilita' di posti.
3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che senza giustificato motivo non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al comando della scuola militare di
assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo e che
produrranno la relativa documentazione giustificativa, potranno
ottenere una proroga, comunque non oltre il 1o ottobre 2000.
4. All'atto della presentazione alla scuola cui saranno stati
assegnati i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i
seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e con le
modalita' delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, secondo lo schema riportato in
allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto,
dei dati contenuti nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita e
del certificato di cittadinanza italiana;
b) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
richiesta alcuna autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla osta del
preside dell'istituto scolastico, entrambi necessari per il
trasferimento al liceo annesso alla scuola militare. Le firme dei
capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle
pagelle devono essere autenticate dal provveditore agli studi;
d) certificato comprovante il numero, le date e le dosi
relative alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente
praticate ed eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
e) atto di assenso all'arruolamento, in bollo, (solo per i
concorrenti che alla data di presentazione alla scuola abbiano
compiuto il sedicesimo anno di eta'), secondo lo schema riportato
nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente
decreto.
5. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'amministrazione provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 14.
 
Esclusioni
 
1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle
scuole militari dell'Esercito.

                              Art. 15.
 
Ordinamento degli studi
 
1. La scuola militare "Nunziatella" di Napoli e la 2a scuola
militare dell'Esercito di Milano sono istituti d'istruzione che
perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle accademie
militari.
2. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle predette
Scuole militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi
corrispondenti a quelli previsti per l'intero corso di liceo classico
e per il terzo, quarto e quinto anno di liceo scientifico. In tale
liceo sono istituite, per l'insegnamento della lingua e letteratura
straniera, le sole cattedre di inglese e francese.
3. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse
scolastiche.
4. Durante l'intera permanenza nelle Scuole non e' consentito
agli allievi ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi cessano
di appartenere alla scuola.
5. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi sono giudicati
anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del
carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro
idoneita' alla vita militare.
6. Gli allievi che stiano per conseguire il diploma di maturita'
classica o scientifica, qualora lo desiderino, possono presentare
domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi
regolari dell'accademia militare dell'Esercito, usufruendo di una
riserva di posti del 20%.

                              Art. 16.
 
Arruolamento e obblighi di servizio
 
1. Gli allievi, appena raggiunto il sedicesimo anno di eta',
dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni
per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno
essere contratte successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che al compimento del sedicesimo anno non vorranno
assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla scuola
militare.
3. Gli allievi che all'atto dell'accertamento dell'idoneita'
fisica al servizio militare non si trovino nelle condizioni volute
per essere arruolati - e semprche' si presuma che possano raggiungere
in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno essere
tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su
proposta motivata dei comandante della scuola militare. In caso
contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi
nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno
allontanati dalla scuola.
4. Durante la permanenza presso la scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
Gli allievi che non avranno tratto profitto da tali istruzioni
potranno essere rinviati in famiglia d'autorita', anche durante il
corso dell'anno scolastico.
5. Gli allievi che cessino di appartenere alla scuola, sia per
ultimazione degli studi che durante il corso di essi, e non siano
ammessi all'Accademia militare, sono obbligati a seguire le sorti
della propria classe di leva o a frequentare, a domanda, i corsi
allievi ufficiali di complemento, e cio' anche nel caso in cui essi
abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari al
compimento del sedicesimo anno di eta'.

                              Art. 17.
 
Spese a carico delle famiglie
 
1. Sono a carico delle famiglie:
una retta annua;
le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno;
il premio di assicurazione infortuni di L. 120.000 (solo per
gli allievi "non arruolati", cioe' che alla data di presentazione
alla scuola non abbiano compiuto ancora il sedicesimo anno di eta').
2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico
2000-2001 e' fissata, fermo restando il beneficio delle esenzioni o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti, in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare
con esibizione della ultima denuncia dei redditi - ovvero con
apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le
modalita' previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 - negli importi appresso
indicati:
L. 600.000 per reddito familiare annuo lordo di L. 15.000.000;
L. 1.200.000 per reddito familiare annuo lordo tra L.
15.000.001 e L. 30.000.000;
L. 1.800.000 per reddito familiare annuo lordo tra L.
30.000.001 e L. 60.000.000;
L. 2.600.000 per reddito familiare annuo lordo superiore a L.
60.000.000.
Detta retta dovra' essere corrisposta tassativamente in tre rate
anticipate, coincidenti con data di presentazione, 1o febbraio 2001 e
1o giugno 2001.
3. Per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno, le
famiglie, senza alcuna eccezione, devono versare, a titolo di
anticipo, lire 800.000.
4. L'assicurazione e' obbligatoria per fornire la piu' ampia
copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli
che possano colpire gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la
scuola. La polizza, il cui premio dovra' essere corrisposto in due
rate (la prima all'atto dell'ammissione e la seconda entro il
1o febbraio 2001), prevede i seguenti massimali di rimborso:
a) fino a L. 100.000.000 per invalidita' permanente;
b) fino a L. 100.000.000 per morte;
c) fino a L. 100.000.000 per responsabilita' civile verso
terzi;
d) fino a L. 2.000.000 per rimborso massimo per ciascuna delle
seguenti spese: mediche, chirurgiche e rette di degenza.
Durata del contratto di assicurazione: fino alla data del
compimento del sedicesimo anno; se questa cade entro il primo o il
secondo quadrimestre scolastico, il premio da corrispondere sara'
ridotto, rispettivamente, al 50% od al 75% di quello annuale.
5. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, salvo le
esenzioni appresso indicate, dovranno versare:
a) prima rata della retta di cui al comma 2 del presente
articolo;
b) L. 800.000 quale anticipo spese libri, ecc.;
c) L. 60.000 quale prima rata del premio di assicurazione.
I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di aver
eseguito tali versamenti non saranno ricevuti nell'istituto.
6. Il comandante della scuola, tuttavia, ove dai documenti di cui
al successivo art. 18 presentati dalle famiglie abbia sufficienti
elementi per ritenere che un giovane abbia titolo alla concessione
della intera retta o della mezza retta gratuita, puo' ricevere
l'allievo, soprassedendo temporaneamente dal richiedere il
versamento, in attesa della decisione ministeriale circa il
riconoscimento del titolo ai benefici.
7. La scuola, all'atto dell'ammissione, inviera' comunque,
tempestivamente alla famiglia avviso con l'indicazione di quanto
dovuto per ciascun allievo.
8. Le famiglie sono tenute, inoltre, al rimborso di somme che
venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere
generale straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte
ad eventuali danni (individuali o collettivi).
9. Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti dovranno essere
effettuati mediante versamenti sui seguenti conti correnti postali:
per gli ammessi alla scuola di Napoli n. 466805 intestato alla
scuola militare "Nunziatella" di Napoli;
per gli ammessi alla scuola di Milano n. 36907202, intestato
alla 2a scuola militare di Milano.

                              Art. 18.
 
Dispensa totale o parziale della retta
 
1. E' accordato il beneficio della dispensa della intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor Militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che
per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
3. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere nei riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e
del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico.
4. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
merito personale:
nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo
scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle
graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore agli 8/10;
negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli
scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei
primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10.
5. E' esclusa ogni altra estensione a titolo di analogia.
6. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale.
7. Il beneficio della dispensa totale o parziale della retta per
benemerenze di famiglia non viene accordato durante il tempo in cui
l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
8. Per ottenere il beneficio della dispensa della retta intera o
della mezza retta, e' necessario che venga prodotta apposita istanza
in bollo, corredata dai documenti che ne danno titolo, secondo lo
schema riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto.
9. Le domande documentate per ottenere la concessione della
dispensa dell'intera o della mezza retta per benemerenze di famiglia
dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 1a Sezione e presentate all'inizio dei corsi
al comando della scuola cui e' stato ammesso l'allievo. Tutti i
documenti posti a corredo delle domande, che devono essere in regola
con la normativa vigente in materia di bollo, in nessun caso saranno
restituiti.
10. Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a
maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla scuola, la
domanda per la concessione del beneficio stesso dovra' essere
presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia
stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione.
In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con
effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
11. Il comando della scuola militare interessata, ricevute le
domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la
completezza della documentazione a ciascuna allegata, compresa la
conformita' alla normativa sul bollo, chiedendo, se del caso, la
documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al
beneficio richiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande
alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
12. Per ottenere la dispensa della intera retta di cui al comma 1
del presente articolo alla domanda dovranno essere allegati, oltre
allo stato di famiglia dell'allievo, i seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani
di guerra, rilasciato dal presidente del comitato provinciale presso
cui l'orfano e' iscritto;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
copia autentica del decreto concessivo della pensione
privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta da
bollo, rilasciata dal competente Ministero.
13. Per ottenere la dispensa della mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo alla domanda dovranno essere allegati, oltre
allo stato di famiglia dell'allievo i seguenti documenti:
a) per i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei
decorati di medaglia d'oro al valor Militare: copia autenticata del
brevetto di concessione, oppure copia dello stato di servizio
militare da cui risultino le concessioni;
b) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: copia dello
stato di servizio militare del genitore o copia autenticata del
decreto concessivo di pensione privilegiata di guerra, ovvero
apposito certificato del Ministero del tesoro;
c) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio
permanente: dichiarazione di servizio del reparto o ente di
appartenenza del padre;
d) per i figli di ufficiali di complemento, richiamati in
temporaneo servizio, che per il servizio prestato abbiano acquisito
il diritto al trattamento di quiescenza: copia dello stato di
servizio militare del padre;
e) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
dichiarazione del capo del personale da cui risulti che il genitore
e' impiegato in servizio di ruolo;
f) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e
militari dello Stato: copia autenticata del decreto di pensione del
genitore o, in mancanza, copia dello stato di servizio se trattasi di
militare, dichiarazione di prestato servizio di ruolo e di godimento
o di liquidazione in corso di un trattamento di quiescenza, se
trattasi di ex dipendente statale di ruolo.
14. Tutti i documenti e certificati di cui sopra potranno essere
esibiti sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata con le
modalita' e ai sensi degli articoli 1 e 3 del piu' volte citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
15. La dispensa della mezza retta per merito personale di cui al
precedente comma 4 del presente articolo sara' accordato d'ufficio
dalla Direzione generale per il personale militare, su segnalazione
della scuola cui appartiene l'allievo meritevole. A tal fine, i
comandi delle scuole militari provvederanno a compilare le relative
graduatorie iscrivendo i concorrenti ammessi, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore agli 8/10, unicamente in base al merito, facendo quindi
astrazione dall'essere eventualmente riservatari.

                              Art. 19.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il comando del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, responsabile del trattamento. Il titolare del
trattamento e' il direttore della Direzione generale per il personale
militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 9 marzo 2000
Il direttore generale: Zoldan

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