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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per l'avanzamento al grado di aiutante
riservato ai marescialli capi dell'esercito in servizio permanente.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.56 del 18/7/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E6524 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 17/8/2000 |
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto
legislativo n. 196 del 1995, le modalita' e le procedure di
valutazione per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di aiutante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Vista la determinazione dirigenziale datata 22 giugno 1999 con la
quale e' stato fissato per l'anno 1999 il numero delle promozioni da
conferire nel grado di "aiutante" mediante concorso;
Accertato che nel periodo 10 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 nel
grado di aiutante si sono verificate settecentocinquantasette vacanze
e pertanto sono disponibili per l'avanzamento per concorso per titoli
di servizio ed esami centocinquantanove posti;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso
per titoli di servizio ed esami al grado di aiutante come disposto
dall'art. 14, commi 1 e 2 e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decreta:
Art. 1.
Requisiti
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento al grado di aiutante riservato ai marescialli capi
dell'esercito con anzianita' di grado antecedente al 1° gennaio 1999
e che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso Istituti legalmente riconosciuti;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a
"superiore alla media" o giudizio equivalente;
c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di Stato o
sospesi dall'impiego o in aspettativa per motivi privati ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 599/1954.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione aI concorso. I requisiti previsti alla lettera c),
accertati secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione,
dovranno inoltre essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della
commissione giudicatrice.
3. La partecipazione ai concorso e' limitata a non piu' di due
volte.
Art. 2.
Posti a concorso
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4 e dell'art. 38, comma 3 del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire per l'anno 1998 e' di centocinquntanove unita'.
2. Le promozioni, nell'ordine della graduatoria di merito,
avranno decorrenza 1° gennaio 1999.
3. I marescialli capi promossi con l'avanzamento per concorso per
titoli di servizio ed esami seguiranno nel ruolo i marescialli capi
promossi con l'avanzamento a scelta.
Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
di partecipazione al concorso
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice e in
duplice copia secondo lo schema allegato A, devono essere indirizzate
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare, II reparto - 5ª divisione, e presentate al Comando o Ente
dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
2. I candidati vincitori, prima che si concluda il procedimento
concorsuale, su specifica richiesta dell'amninistrazione, dovranno
trasmettere l'originale o la copia autenticata del titolo di studio.
I diplomi ed i certificati di Istituti parificati o regolarmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi
(art. 16, legge 4 gennaio 1968, n. 15).
3. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.
Art. 4.
Istruttoria della domanda
I Comandi interessati devono istruire le domande provvedendo a:
a) controllarne, in via preliminare la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme aI
modello prescritto di cui all'allegato A al presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo. negli
appositi spazi in tergo al documento, il timbro dell'Ente, la data ed
il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande alla firma del
comandante. Le domande presentate fuori termine dovranno essere
inviate ugualmente alla Direzione generale per il personale militare
che provvedera' con provvedimento motivato all'esclusione del
militare dalla partecipazione al concorso; ma in tale ipotesi il
comandante dell'ente dovra' menzionare in calce alla domanda che la
stessa e' stata presentata fuori termine;
c) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche
l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come
data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e, come motivo, la
seguente dicitura: "Partecipazione al 4° concorso per l'avanzamento
al grado di aiutante";
d) comunicare telegraficamente alla Direzione generale per il
personale militare II reparto - 5ª divisione, entro il giorno
successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande,
l'elenco nominativo dei concorrenti e la relativa data di nascita;
e) far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per
il personale militare, II reparto, 5ª divisione, entro il termine
perentorio di dieci giorni successivi alla data di scadenza del
concorso, l'originale di tutte le domande registrate a protocollo,
copia integrale autenticata del foglio matricolare, completa ed
aggiornata di tutte le variazioni previste nei vari quadri alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso (detta copia dovra' essere firmata
dall'interessato per presa visione) e il libretto personale completo
ed aggiornato in tutte le sue parti, corredato della dichiarazione di
completezza sottoscritta (controfirmata) dall'interessato;
f) custodire la 2ª copia della domanda;
g) informare telegraficamente la Direzione generale per il
personale militare, II reparto, 5ª divisione, di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
(trasferimenti, collocamento in congedo, invio alla frequenza di
corsi, instaurazione di procedimenti disciplinari e/o penali,
inidoneita' anche temporanea al servizio militare ed altre eventuali
variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
Art. 5.
Modalita' di svolgimento delle prove scritte
1. Le prove di esame consistono nell'esecuzione di due test, il
primo composto da 60 domande a risposta multipla su argomenti di
cultura generale e il secondo da 30 domande a risposta libera su
materie professionali, secondo il programma in allegato B.
2. I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi - guida
devono:
qualora ritirino la pubblicazione personalmente, versare
L. 9.300 per la sinossi di "organica, tattica, logistica e servizio
informazioni operativo", L. 9.360 per la sinossi di "regolamenti e
normativa di servizio" e L. 960 per l'opuscolo "La logistica";
qualora ne richiedano la spedizione, devono versare le predette
somme con l'aggiunta delle spese postali sul c/c postale n. 29599008
intestato a "ufficio pubblicazioni militari", caserma Ciarpaglini,
via Guido Reni, n. 22 - 00196 Roma;
fare apporre il visto confermativo di spedizione della domanda
di ammissione al concorso dal Comando/Ente di appartenenza nella
causale della ricevuta di pagamento;
inviare o portare la ricevuta al predetto ufficio che
provvedera' alla spedizione o alla consegna della pubblicazione.
3. Gli esami si svolgeranno il giorno 18 settembre 2000 alle ore
8,30 presso Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Foligno. Eventuali variazioni della sede d'esame e
della data di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 25 agosto 2000. La
pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ai quali e' stata notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1. del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme di servizio. La mancata presentazione o la presentazione
in ritardo, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
4. Durante lo svolgimento delle prove, che avranno una durata
complessiva di 4 ore, ai concorrenti non e' permesso comunicare tra
di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
membri della commissione esaminatrice, ne' consultare appunti,
scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante le prove non e'
consentito l'uso di telefoni cellulari, agende elettroniche,
calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico informatico ma
e' ammesso solo l'uso di dizionari e vocabolari della lingua
italiana. Tutto il materiale relativo ai lavori dovra' essere
consegnato alla commissione esaminatrice secondo le istruzioni che
verranno impartite dalla stessa commissione all'inizio delle prove.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere
posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei
commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e
il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
Art. 6.
Commissione d'esame
La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un brigadier generale o colonnello in servizio
permanente;
membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente;
membro: l'aiutante piu' anziano in ruolo, non facente parte
come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente -
senza diritto di voto.
La Commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati "non
idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.
Art. 7.
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di 60 punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
reparti o in imbarco nonche' alle eventuali attivita' svolte al
comando di minori unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio
posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di Stato e
di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60 previste un
punteggio di 0,50/30;
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
tecnicomilitare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30
previste un punteggio di 1/30;
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.
Art. 8.
Graduatoria
1. La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.
Art. 9.
Nomina
I vincitori saranno promossi al grado di aiutante
subordinatamente alla verifica, anche successiva, del possesso dei
requisiti richiesti.
Art. 10.
Esclusione dal concorso e dalla nomina
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non in possesso
dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.
Art. 11
Disposizioni amministrative e varie
1. I candidati devono presentarsi alle prove scritte muniti di
documento di riconoscimento in corso di validita'.
2. Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, dagli Enti di
appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di
giorni quindici da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
Roma, 5 luglio 2000
Il Ten. Gen.: Zoldan
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