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UNIVERSITA' DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di psicologia generale.
(Decreto n. 2692).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.90 del 13/11/2001 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PADOVA |
Località: | Padova (PD) |
Codice atto: | 01E10400 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 13/12/2001 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ed un
particolare l'art. 39, comma 15;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 agosto 2000
del comparto del personale delle Universita';
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Accertato che le riserve di posti di cui all'art. 39, comma 15,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e all'art. 40,
comma 2, della legge n. 574/1980, sono inoperanti stante l'unicita'
del posto a bando, come disposto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Considerato che per le riserve di posti di cui alla legge
n. 68/1999 verra' emesso separato bando;
Visto il regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di
selezione e assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico
amministrativo dell'Universita' degli studi di Padova emanato con
decreto rettorale n. 225 del 12 febbraio 2001, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 aprile
2001 che ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di
personale tecnico amministrativo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 ottobre
2001 che aggiorna il Piano di programmazione triennale;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
L'Universita' degli studi di Padova indice la selezione pubblica
n. 2001N345, per titoli ed esami, per assunzione a tempo
indeterminato di una unita' di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di psicologia generale, per attivita' di progettazione e
messa a punto di hardware e software per dispositivi dedicati:
interfacciamento strumentazioni e computers per la realizzazione di
configurazioni sperimentali date. Assemblaggio di apparecchiature per
la gestione I/O di segnali analogici e digitali. Integrazione di
apparecchiature multimediali. Supporto tecnico e assistenza alla
sperimentazione di laboratorio. Programmazione di esperimenti tramite
software specializzato.
Conoscenze richieste:
conoscenza di sensori e trasduttori e della relativa
elettronica di condizionamento analogica e digitale, ai fini della
progettazione di un esperimento in psicologia;
conoscenza di software per la strumentazione virtuale
(Labview);
linguaggi di programmazione object-oriented e procedurali
finalizzati al controllo di esprimenti psicologici;
conoscenza del sistema operativo Windows;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza di ambienti di programmazione per la realta'
virtuale.
Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Ammissione
Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso, alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea in psicologia.
Per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea e'
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente. Tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi alla selezione, ai sensi dell'art. 2,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che
siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero che
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, con decreto
motivato del direttore amministrativo.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
Coloro che intendono partecipare alla selezione di cui al
precedente art. 1 devono presentare la domanda al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi di Padova, corredata
della attestazione del versamento di L. 30.000, (Euro 15,49) a pena
di esclusione dalla selezione stessa, per contributo spese: tale
tariffa dovra' essere versata in c/c postale n. 14960355 intestato
"Universita' degli studi Padova - contributi e contratti - Servizio
cassa", entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il modulo della domanda allegato al presente bando di selezione
(allegato "A"), e' disponibile anche sul sito http://www.unipd.it
>(alla voce concorsi).
La domanda, debitamente firmata, deve essere inviata
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Universita' degli studi di Padova - Servizio
innovazione e sistemi documentali, via 8 Febbraio 1848 n. 2 - 35122
Padova, entro il termine perentorio indicato al primo, comma del,
presente articolo. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere presentata in carta semplice.
Il candidato dovra' allegare alla domanda qualsiasi titolo e
pubblicazione ritenuti utili ai fini della presente selezione entro
il termine stabilito per la presentazione delle domande.
Art. 4.
Contenuto delle domande
La domanda di partecipazione deve contenere l'univoca indicazione
di:
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita,
3) codice fiscale;
4) la residenza con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
5) il numero della selezione alla quale intende partecipare;
6) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
7) se cittadino italiano, iscrizione nelle liste elettorali con
l'indicazione del comune, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino non italiano,
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato
di appartenenza o di provenienza;
8) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del
bando di selezione, con l'indicazione dell'anno accademico in cui e'
stato conseguito e dell'Ateneo che lo ha rilasciato;
10) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi
militari;
11) non essere stato destituito o dispensato, ne' di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica
amministrazione;
12) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
13) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale la selezione si riferisce;
13) elenco dei titoli di cui al successivo art. 9 presentati;
14) il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo
art. 11, che vengono allegati alla domanda.
I candidati dovranno allegare alla domanda l'attestazione
dell'avvenuto versamento del contributo spese, a pena di esclusione
dalla selezione stessa.
Ogni candidato puo' eleggere nella domanda un domicilio speciale
ai fini delle comunicazioni da parte dell'amministrazione
universitaria.
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della
legge n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Domande dei concorrenti cittadini
dell'Unione europea
I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a
presentare la domanda in lingua italiana, con le modalita' ed entro
il termine stabilito negli articoli precedenti.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme
al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 6.
Allegati alle domande
La domanda deve essere corredata da:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento;
2) qualsiasi titolo e pubblicazione ritenuto utile ai fini
della selezione;
3) eventuali titoli di preferenza;
4) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati;
5) un elenco dei titoli di preferenza presentati;
6) ricevuta del versamento di L. 30.000 (Euro 15,49) quale
contributo spese per la selezione.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento del direttore amministrativo e sara' composta secondo
quanto previsto dal decreto rettorale n. 225 del 12 febbraio 2001
disciplinante i procedimenti di selezione e assunzione a tempo
indeterminato del personale tecnico amministrativo dell'Universita'
degli studi di Padova e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
Prove di esame - Diario
Le prove d'esame si svolgeranno con le modalita' di cui
all'allegato "C", che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta il punteggio minimo di 21/30 o
equivalente.
La prova orale non si intendera' superato se i candidati non
otterranno una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
La durata delle prove sara' determinata dalla commissione.
Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche: al termine di ogni seduta la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto per coloro che sono risultati idonei. L'elenco
sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'Albo
della sede di esame.
Art. 9.
Titoli
Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 1/3 del punteggio finale.
Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
titoli di studio e formativi:
a) votazione conseguita nel titolo di studio previsto per
l'ammissione alla selezione;
b) titoli post-laurea;
b) attestazioni di attivita' formative certificate con il
sistema dei crediti formativi attinenti alle competenze professionali
del posto da ricoprire;
c) attestati di qualificazione o di specializzazione,
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionali
organizzati dall'Ateneo, da pubbliche amministrazioni, da enti
pubblici o da organismi privati non certificate con il sistema dei
crediti formativi, attinenti il posto da ricoprire;
titoli scientifici:
a) pubblicazioni scientifiche, lavori originali e contributi
innovativi nell'neteresse del servizio attinenti al posto da
ricoprire;
b) menzioni in articoli scientifici, comunicazioni, ecc. (come
non relatore) attinenti alle attivita' istituzionali relative al
posto da ricoprire;
c) partecipazione, in qualita' di relatore, a convegni,
congressi ecc.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
determinanti a seconda della professionalita' e delle caratteristiche
proprie del posto da ricoprire e di quanto previsto dall'allegato "D"
del presente avviso, e' effettuata dalla commissione giudicatrice
dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
Tutta la documentazione deve essere presentata in carta semplice.
I titoli da sottoporre alla valutazione della commissione
giudicatrice devono essere prodotti entro i termini previsti dal
bando: 1) in originale o 2) in copia autenticata secondo le modalita'
di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 o 3) in copia semplice accompagnata dalla dichiarazione
sottoscritta dal candidato della conoscenza del fatto che la copia e'
conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
In sostituzione della documentazione, il candidato puo' produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato "B"), ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato
"B").
Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice
fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato "B"): con le stesse
modalita' possono essere prodotte copie di titoli di studio, di
servizio o di atti o documenti rilasciati o conservati da una
pubblica amministrazione.
In ogni caso i titoli presentati devono consentire una corretta
ed immediata attribuzione del punteggio da parte della commissione
giudicatrice.
L'amministrazione si riserva di verificare la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti e titoli gia'
presentati all'Universita'.
Il risultato della valutazione dei titoli, sara' reso noto agli
interessati mediante affissione all'Albo della sede d'esame, prima
dell'effettuazione del colloquio.
Art. 10.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno
essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione
dello Stato, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente di guida
e) patente nautica;
f) passaporto;
g) carta d'identita';
h) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici.
I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Art. 11.
Titoli di preferenza
Le categorie di cittadini che hanno preferenza, a parita' di
merito, sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il selezione;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.
E' facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei
suddetti documenti, una dichiarazione sostitutiva di certificazione o
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato "B"),
ad eccezione dei certificati medici e sanitari.
Art. 12.
Formulazione ed approvazione della graduatoria
E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
determinato secondo la normativa vigente, con l'osservanza, a parita'
di merito, delle norme sulle preferenze previste nel precedente
articolo.
Con decreto del direttore amministrativo sara' approvata la
graduatoria generale di merito e dichiarato il vincitore. La
graduatoria generale di merito e quella del vincitore saranno affisse
all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Padova. Di tale
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale - e dal giorno successivo a quello
della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace e rimane
efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.
Art. 13.
Costituzione rapporto di lavoro
L'amministrazione procedera' all'assunzione del concorrente
dichiarato vincitore, subordinatamente alla disponibilita'
finanziaria di questo Ateneo per le spese del personale approvata dal
consiglio di amministrazione.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione sara' invitato
a presentare i documenti necessari al fine dell'assunzione e a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. In tale contratto
sono indicati: la data di inizio del rapporto di lavoro, la categoria
e la posizione economica, le attivita' lavorative, la durata del
periodo di prova e la sede di destinazione.
Art. 14
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore della selezione sara' assunto
in prova.
La mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo
comportera' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per
giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici decorreranno dal giorno di presa di servizio.
Art. 15.
Periodo di prova
Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.
Art. 16.
Comunicazioni
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nelle norme citate in premessa, nonche' quelle contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Universita',
attualmente vigente.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 i dati forniti
saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le
disposizioni ivi previste.
Art. 18.
Restituzione dei titoli
I candidati potranno provvedere al ritiro dei titoli e delle
pubblicazioni inviati non prima di quattro mesi decorrenti dalla data
di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 12;
trascorsi sessanta giorni dal periodo suindicato l'Universita'
provvedera' allo smaltimento senza alcun avviso.
Il presente decreto sara' inserito nella raccolta ufficiale
appositamente istituita presso questo Ateneo e sara' trasmesso al
Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Padova, 29 ottobre 2001
Il direttore amministrativo: Molinari
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