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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Concorso pubblico, riservato a disabili, per titoli ed esami, per
l'assunzione, a tempo indeterminato, di due unita' di personale con
il profilo di tecnologo in prova - III livello professionale.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.7 del 23/1/2018 |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 18E00649 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 21/2/2018 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
particolare l'art. 34-bis del decreto medesimo, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
13 maggio 2009 e relativo al suddetto personale;
Visto il decreto del presidente dell'Istituto 3 ottobre 2002,
concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del
personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014,
concernente l'approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di
sanita', ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data
2 marzo 2016, concernente l'approvazione del regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Vista la delibera n. 4, allegata al verbale n. 19, del 12 ottobre
2017 con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto
Istituto ha approvato la programmazione di assunzioni di personale
disabile, da effettuarsi in tre anni da recepire in una convenzione,
prevista dall'art. 11 della legge n. 68/1988, stipulata tra
l'Istituto superiore di sanita' e la Citta' Metropolitana di Roma
Capitale;
Vista la Convenzione n. CMRC-2017 n. 0162499 del 23 novembre 2017
stipulata tra l'Istituto superiore di sanita' e la Citta'
Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III - Servizio I -
Politiche del lavoro e servizi per l'impiego - Osservatorio sul
mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali - Servizio inserimento
disabili;
Considerato che in detta convenzione e' stabilito che per l'anno
2017 l'Istituto superiore di sanita' dovra' indire un pubblico
concorso, riservato a disabili, per l'assunzione a tempo
indeterminato di due unita' di personale con il profilo di tecnologo
- III livello professionale;
Vista la delibera n. 6, allegata al verbale n. 21 del 20 dicembre
2017 con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato le
modalita' del concorso riservato sopra indicato;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un pubblico concorso, riservato a personale
disabile, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo
indeterminato, di due unita' di personale con il profilo di tecnologo
in prova - III livello professionale dell'Istituto superiore di
sanita' (esperti in elaborazione dati).
Art. 2
1. Al suddetto concorso e' ammesso a partecipare soltanto il
personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in
possesso dei sotto indicati requisiti:
a) eta' non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) laurea magistrale afferente alle classi di lauree in
Ingegneria informatica (LM 32) o in Informatica (LM 18) rilasciata da
una universita' della Repubblica. In caso di titolo accademico
rilasciato da universita' di altro Stato dell'Unione europea, deve
esserne riconosciuta l'equiparazione alla laurea italiana con le
modalita' prescritte dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Sono escluse tutte le equipollenze;
d) titolo di dottore di ricerca in materie attinenti agli
argomenti della prova scritta del concorso ovvero esperienza maturata
svolgendo, presso universita' o qualificati enti, organismi o centri
di ricerca pubblici o privati, per almeno un triennio post lauream,
attivita' tecnologica e/o professionale, valutata positivamente ai
sensi dell'art. 20, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n.
127/2003.
Il possesso di detto requisito sara' accertato dalla
commissione esaminatrice, che dovra' darne tempestivamente notizia
all'ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione
dell'Istituto, al fine dell'eventuale esclusione dei candidati che
non risultassero in possesso del requisito stesso;
e) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si
concorre; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio che precedera' la prova scritta di cui al successivo art.
6.
3. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche.
Art. 3
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio III reclutamento, borse
di studio e formazione, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, o
tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it entro il termine perentorio di giorni
trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) di essere disabili. Dichiarare la percentuale di riduzione
permanente della capacita' lavorativa (la riduzione non puo' essere
inferiore al 46%);
5) il possesso della cittadinanza;
6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
7) se cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
8) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
9) il titolo di studio di cui sono in possesso, con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' presso
la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di studio conseguito
presso una universita' di altro Stato membro dell'Unione europea il
candidato dovra' allegare, a pena di esclusione, copia del
provvedimento di equiparazione di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera b);
10) il titolo di dottore di ricerca in materie attinenti agli
argomenti della prova scritta del concorso ovvero esperienza maturata
svolgendo, presso universita' o qualificati enti, organismi o centri
di ricerca pubblici o privati, per almeno un triennio post lauream,
attivita' tecnologica e/o professionale, valutata positivamente ai
sensi dell'art. 20, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n.
127/2003;
11) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
13) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di
cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
14) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'ufficio III reclutamento, borse di
studio e formazione dell'Istituto superiore di sanita' le eventuali
variazioni del proprio recapito.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso ne avesse bisogno,
dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere gli esami in
relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle
situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento
delle prove d'esame, per consentire ai candidati disabili di
concorrere in effettiva condizione di parita' con gli altri
candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri
concorsi indetti da questo Istituto sara' presa in considerazione
soltanto per il concorso indicato per primo nella domanda stessa
compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di
presentazione.
10. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Per informazioni relative al concorso l'ufficio III
reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto superiore di
sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei
giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici
alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.
Art. 4
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso
l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio selezione e reclutamento
del personale e borse di studio per le finalita' di gestione del
procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 5
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
categoria 1 - Servizi ed attivita' prestati presso istituzioni
di ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato
tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano
prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato
una sola volta;
categoria 2 - Pubblicazioni e/o attivita' tecnico-scientifiche:
fino a punti 7,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50.
I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione dei
predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15
attivita' tecnico-scientifiche di servizio. In caso di presentazione
di un numero superiore a quanto sopra scritto, sia per le
pubblicazioni che per le attivita' tecnico-scientifiche di servizio,
la commissione valutera' esclusivamente le 15 pubblicazioni e le 15
attivita' tecnico-scientifiche piu' recenti;
categoria 3 - Specializzazioni, borse di studio, dottorati di
ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in
pubbliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali e
professionali: fino a punti 2.00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50.
I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione dei
predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15
attivita' tecnico-scientifiche di servizio. In caso di presentazione
di un numero superiore a 15, sia per le pubblicazioni che per le
attivita' tecnico-scientifiche di servizio, la commissione valutera'
esclusivamente le 15 pubblicazioni e le 15 attivita'
tecnico-scientifiche piu' recenti.
4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I lavori
in corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia dichiarata conforme
all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per
la pubblicazione.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale o copia dichiarata conforme all'originale ovvero nella
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione a seconda dei
casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai sensi dell'art. 40 non
potranno essere utilizzate certificazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni che, ove prodotte, non saranno ritenute valide; in
luogo di dette certificazioni dovranno essere presentate le
dichiarazioni sostitutive sopra citate.
6. I cittadini di Stati terzi, regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
7. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, attestanti
stati, qualita' personali e fatti, devono essere corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare
italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore.
9. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti
gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in
luogo della documentazione che sostituiranno.
10. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
11. L'Istituto procedera' a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
12. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
13. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in
triplice copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da
un'apposita lettera di trasmissione.
14. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
15. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo la prova
scritta e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati
relativi alla prova medesima. Saranno valutati i titoli dei soli
candidati risultati presenti alla prova scritta.
16. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni
altro adempimento previsto dal presente bando.
17. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale di cui al
successivo art. 6.
Art. 6
1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una prova orale.
Prova scritta:
architetture informatiche orientate ai servizi e tecniche di
sicurezza correlate;
modelli di cloud computing e sicurezza delle architetture
cloud;
programmazione ad oggetti;
sistemi operativi;
basi di dati;
ingegneria del software;
architetture degli elaboratori;
reti di calcolatori;
sicurezza informatica.
Prova orale vertera' sugli argomenti della prova scritta e su:
normativa relativa alla privacy e alla sicurezza informativa
per la pubblica amministrazione;
codice dell'amministrazione digitale (CAD);
il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della lingua
inglese parlata e scritta.
2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra'
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Per la valutazione della prova scritta la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova
orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio non inferiore a punti sessantatre.
4. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
5. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 6 aprile 2018, verra' data comunicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per
sostenere la prova scritta. Tale comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti. Le prove d'esame non potranno aver
luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.
101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni
di festivita' religiose valdesi.
6. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
7. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale
prova.
8. La prova orale si svolgera' presso l'Istituto superiore di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico.
9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'.
Art. 7
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni il responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedurale e' il dirigente dell'ufficio III -
Reclutamento, borse di studio e formazione.
Art. 8
1. La commissione esaminatrice, che avra' la composizione
prevista dal decreto del presidente 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e
10, sara' nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto.
Art. 9
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la votazione
riportata nella prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con
l'indicazione delle votazioni stesse.
Art. 10
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 11
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni.
3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno, da comprovarsi mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei
figli stessi;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda
dei casi.
5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
Art. 12
1. Riconosciuta la legittimita' del procedimento, previo
controllo di regolarita' effettuato sui verbali della commissione
esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla
commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli
eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al
precedente art. 10, con decreto del direttore della direzione
centrale delle risorse umane ed economiche sara' approvata la
graduatoria di merito del concorso indetto con il presente bando, e
verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.
Art. 13
1. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto
della normativa vigente e previa produzione della documentazione di
cui al successivo art. 13, a stipulare, ai sensi dell'art. 3 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 7
aprile 2006, un contratto individuale di lavoro finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
contestualmente ad assumere servizio.
2. Ai candidati vincitori sara' richiesto di produrre la
relazione conclusiva sulle residue capacita' lavorative in relazione
alle mansioni del profilo per cui si concorre (tecnologo), rilasciata
dalla commissione medica prevista dall'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, integrata dal medico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009,
n. 102.
3. Il rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. E'
condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al III livello professionale (profilo di
tecnologo), previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del
13 maggio 2009, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti
disposizioni normative e contrattuali.
5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.
Art. 14
1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1
del precedente art. 13, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso;
e) il titolo di dottore di ricerca posseduto, se dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso al fine dell'ammissione,
con l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita'
presso la quale e' stato conseguito;
f) l'esperienza triennale post laurea di cui all'art. 2,
comma 1, lettera g) del presente bando, se dichiarata nella domanda
di partecipazione al concorso al fine dell'ammissione, con
l'indicazione del periodo e della struttura presso cui e' stata
svolta;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto
superiore di sanita';
3) il permesso di soggiorno della Comunita' europea o
l'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione
sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi terzi);
4) la relazione conclusiva sulle residue capacita' lavorative
in relazione alle mansioni del profilo per cui si concorre
-Tecnologo, rilasciata dalla commissione medica prevista dall'art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal medico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art.
20 della legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art. 5
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai candidati interessati
che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13.
Roma, 28 dicembre 2017
Il direttore: Martoccia
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