Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELLO...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commissario forestale
del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.20 del 13/3/2009
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE
Località:Nazionale
Codice atto:9E001938
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:14/4/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, e, in particolare,
l'art. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art.
26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai
ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 ed in particolare l'art. 1 ai
sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di per
se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso agli
impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga in
modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneita'
fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o del profilo
professionale per il quale il concorso e' bandito;
Considerato in proposito che la condizione di privo di vista e'
causa di inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, stante il
citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n.
132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente
il riordino delle carriere del personale non dirigente e non
direttivo del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e
corretto dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472,
concernente il riordino delle carriere del personale direttivo e
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e
forestali 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite
massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il
Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni,
concernente il Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica del
5 maggio 2004, con il quale viene definita l'equiparazione dei
diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove
classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione
ai concorsi pubblici;
Visto il decreto interministeriale 24 giugno 2004, con il quale i
profili professionali riferibili alle qualifiche di commissario
forestale, commissario capo forestale e vice questore aggiunto
forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato sono stati individuati negli allegati A, B, C, D, E, F,
G, H, e quantificati nella tabella 1) allegata al medesimo decreto
interministeriale;
Visto il decreto interministeriale 1 luglio 2004, con il quale, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del
decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si individuano le classi
di laurea specialistiche per l'accesso al ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali del 5 settembre 1997, n. 392, recante norme per
l'individuazione di categorie di documenti formati dal Ministero
delle Politiche Agricole o da questo detenuti definitivamente,
sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto
di accesso;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati
e che pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede in cui si svolgeranno l'eventuale prova preselettiva
e le prove scritte d'esame;
Considerate, altresi', le preminenti esigenze di servizio che,
all'attualita', richiedono il reclutamento di personale nell'ambito
del profilo professionale di chimico;
Visto l'art. 1, comma 346 lettera c) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di
commissario forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato, profilo professionale chimico.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 

1. Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore ai trentadue anni. Si prescinde da detto
limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo
forestale dello Stato;
c) godere dei diritti politici;
d) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) I. diploma di laurea in chimica ed equipollenti, conseguito
presso una universita' della Repubblica italiana o presso un istituto
di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle
sue disposizioni attuative;
II. ovvero, laurea specialistica, conseguita presso una
universita' della Repubblica italiana o presso un istituto di
istruzione universitaria equiparato, appartenente alla classe delle
lauree specialistiche in scienze chimiche (62/S) prevista dal decreto
interministeriale 1 luglio 2004;
f) abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione
all'ordine professionale;
g) avere l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio nel
Corpo forestale dello Stato, in conformita' alle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
sana e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente
in presenza delle imperfezioni ed infermita' elencate all'art. 2 del
D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132, ed in particolare:
statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie.
Visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione
non superiore a tre diottrie complessive e in particolare per la
miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo semplice (miotico od
ipermetropico) tre diottrie in ciascuno occhio, per l'astigmatismo
composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia
audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 hz,
all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel
all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita
percentuale totale biauricolare entro il 20%);
apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e,
comunque, debbono essere presenti: i dodici denti frontali superiori
ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni
emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie
possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti
mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici
elementi.
h) non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di
obiettori di coscienza per i candidati di sesso maschile;
i) non essere stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.
2. Il personale del Corpo forestale dello Stato non deve aver
riportato, nel precedente triennio, la sanzione disciplinare piu'
grave della sospensione o la riduzione dello stipendio per un mese, e
non deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo inferiore a «buono».
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso di cui all'art. 4. Devono altresi', ad
eccezione di quello relativo all'eta', essere conservati sino alla
data di decorrenza della nomina a commissario forestale.
4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti
di partecipazione specificati nel bando di concorso.
L'Amministrazione completa la verifica delle domande solo in
riferimento ai candidati che superano le prove e gli accertamenti di
idoneita'. La mancata esclusione dalle prove e dagli accertamenti di
idoneita' non costituisce, percio', riconoscimento del possesso dei
requisiti, ne' sana le eventuali irregolarita' della domanda di
partecipazione.
5. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei
suddetti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta
con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

                               Art. 3.
 
Casi particolari di esclusione
 

1. Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati
dichiarati «obiettori di coscienza», ovvero ammessi a prestare
«servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
requisito della condotta e delle qualita' morali e quello
dell'idoneita' psico-fisica necessari per prestare servizio nel corpo
forestale dello Stato, nonche' le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo del
Corpo forestale dello Stato.

                               Art. 4.
 
Domande di partecipazione
 

1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi
sull'apposito modulo allegato al presente bando e comunque reperibile
presso l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, in via
G. Carducci, n. 5 - Roma, presso i Comandi regionali e provinciali
del Corpo forestale dello Stato e le Prefetture delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
nonche' presso i Coordinamenti territoriali per l'ambiente e
distrettuali del Corpo forestale dello Stato, gli uffici territoriali
per la biodiversita', i comandi stazione del Corpo forestale dello
Stato, ovvero scaricabile dal sito Internet del Corpo forestale dello
Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi), devono essere
presentate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -
Divisione 12ª - Via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma, o spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», al seguente
indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
Corpo forestale dello Stato, Ispettorato generale, Divisione 12ª -
Via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma.
2. I candidati che si trovano all'estero possono inviare la
domanda alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che
ne cureranno l'invio al Ministero delle Politiche agricole alimentari
e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -
Divisione 12ª - 00187 Roma.
3. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Non vengono accolte le domande
presentate o spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine
stabilito.
4. E' fatto obbligo a ciascun candidato di dichiarare nella
domanda:
a) il cognome e nome (le candidate coniugate devono indicare il
cognome da nubile);
b) la data ed il luogo di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) la residenza;
d) la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;
e) le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/01;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovranno
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
g) il diploma di laurea rilasciato secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue
disposizioni attuative o di laurea specialistica, con l'indicazione
dell'Universita' o Istituto che lo ha rilasciato e della data di
conseguimento, e l'abilitazione all'esercizio della professione e
l'iscrizione all'ordine professionale;
h) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova di
esame, di cui al successivo art. 8, comma 1, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
i) di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»,
ovvero ammesso a prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni;
k) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
impiego;
l) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
5. Le domande dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione
del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali
successive variazioni del predetto recapito dovranno essere
comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, presso Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -
Divisione 12ª - Via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma.
6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda
di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o piu'
requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso.
7. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali
previsti all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e
integrazioni, purche' compatibili con i requisiti psico-fisici
prescritti dall'art. 2 e gia' posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria
responsabilita', esclusivamente nella domanda di partecipazione.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi
titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria concorsuale.
8. Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda di essere a
conoscenza che il diario e la sede delle prove concorsuali saranno
comunicate con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 30 giugno 2009 e
che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
9. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di
essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La domanda, redatta a norma del primo comma del presente
articolo sull'apposito modello, deve essere sottoscritta dal
candidato, pena l'esclusione dal concorso.
11. L'esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei
termini perentori di presentazione della domanda, per la non
sottoscrizione della domanda e per le dichiarazioni fatte nella
domanda dalle quali emerga il difetto di un requisito di
partecipazione, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Commissione di concorso
 

1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo
dei commissari forestali, e' costituita con successivo provvedimento
del Capo del Corpo forestale dello Stato, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
2. Per le prove relative alle lingue straniere e all'informatica,
la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle
suddette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e
da un esperto in informatica.
3. La commissione esaminatrice per l'effettuazione dell'eventuale
prova preselettiva potra' avvalersi di procedure automatizzate
gestite da imprese specializzate in selezione del personale.

                               Art. 6.
 
Prova preselettiva
 

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquecento volte il numero dei posti messi a concorso,
verra' effettuata una prova preselettiva volta a determinare il
numero dei candidati da ammettere alle successive prove.
2. La prova e' articolata in quesiti a risposta a scelta multipla
diretti ad accertare la conoscenza delle materie previste dal bando
di concorso per l'espletamento delle prove scritte.
3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' formata
una graduatoria preliminare ed e' ammesso alla prova scritta un
numero di concorrenti non superiore a 70 volte i posti messi a
concorso, nonche' i candidati classificati ex equo all'ultimo posto
utile per l'ammissione.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
5. L'Amministrazione puo' affidare la predisposizione dei test
preselettivi a qualificati enti pubblici o privati specializzati nel
settore.
6. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio
nonche' la durata della prova.
7. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica.
8. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono, comunque con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di cui all'art. 2 e della regolarita' della domanda di
partecipazione di cui all'art. 4, tenuti a presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova
preselettiva, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 30 giugno 2009, sul sito Internet del Corpo
forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi).
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
9. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso.
10. L'elenco alfabetico dei candidati che superano la prova
preselettiva e' pubblicato mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del giorno che verra' reso noto contestualmente alla
comunicazione di cui al precedente, comma 8. Di tale pubblicazione
viene data notizia, anche sul sito Internet del Corpo forestale dello
Stato (www.corpoforestale.it, sotto la voce concorsi).
11. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di
notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 7.
 
Prova d'esame
 

1. I candidati che abbiano superato la prova preselettiva sono
ammessi a sostenere le prove scritte d'esame di cui al successivo
art. 8 del presente bando.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», di cui al comma 10 dell'art. 6 sara'
data comunicazione della sede e del calendario di svolgimento delle
prove scritte.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.

                               Art. 8.
 
Materie d'esame
 

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio
comprendente anche una prova di conoscenza di una lingua straniera
(inglese, francese, tedesco, spagnolo) e una prova orale di
informatica.
2. Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere
mansioni specifiche del profilo professionale per il quale concorre e
vertono sulle seguenti materie: chimica organica ed inorganica,
chimica analitica, chimica agraria e forestale, industrie
chimico-forestali; biologia; chimica dell'inquinamento: acqua, aria e
suolo, effetti degli inquinamenti sulla vegetazione; igiene del
territorio naturale; chimica biologica; chimica e analisi
merceologica.
3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti: elementi di diritto e procedura penale in
relazione alle funzioni di polizia giudiziaria; elementi di
legislazione ambientale: acqua, aria, paesaggio, boschi e foreste,
parchi e riserve, smaltimento rifiuti, inquinamento; biochimica
applicata; scienze dell'alimentazione; principi di ecologia; principi
di strumentazione chimica; elementi di diritto comunitario;
ordinamento e funzioni del Corpo forestale dello Stato; nozioni sui
reati contro la pubblica amministrazione.
4. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso.
5. Le prove scritte si intendono superate dai candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
ventuno trentesimi.
6. La commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due
elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
non procede all'esame dell'altro.
7. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno venti
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
8. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non
avra' ottenuto almeno la votazione di ventuno trentesimi.
9. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
10. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
11. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso all'albo dell'ispettorato generale del Corpo
forestale dello Stato.
12. Per essere ammessi alle singole prove, nonche' alla visita
medica di cui al successivo art. 9, i candidati devono esibire un
valido documento di riconoscimento.

                               Art. 9.
 
Accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale
 

1. I candidati che avranno superato le prove scritte saranno
invitati a sottoporsi, prima della prova orale, in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, agli accertamenti della
idoneita' fisica. Il giudizio di idoneita' o non idoneita', e'
definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal
concorso.
2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i
candidati presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura pubblica
specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei titoli
 

1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a
far pervenire al Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -
Divisione 12ª - via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, entro il termine
perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di
riserva e preferenziali di cui si e' dichiarato il possesso nella
domanda di partecipazione al concorso.

                              Art. 11.
 
Graduatorie di merito
 

1. Ultimate le prove d'esame, e' formata la graduatoria di merito,
secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati;
tale votazione e' data dalla somma della media dei voti riportati
nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione del vincitore
saranno effettuate secondo le norme del presente decreto nonche'
secondo le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
apposito decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, e', sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego, approvata la graduatoria del concorso e dichiarato il
vincitore.
4. Il vincitore e' nominato commissario forestale ed ammesso a
frequentare il corso di formazione iniziale di cui all'art. 4, comma
1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.

                              Art. 12.
 
Documentazione e controlli
 

1. Il candidato utilmente collocato in graduatoria sara' invitato
a far pervenire al Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -
Divisione 12ª - Via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di assunzione
in servizio, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, secondo il modello che sara'
allegato alla lettera di invito.
2. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal
candidato. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
qualora dal controllo di cui sopra, emerga la non veridicita' della
dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera e il suo nominativo sara' segnalato all'autorita'
giudiziaria per le azioni di competenza.
3. La mancata consegna della documentazione entro i primi trenta
giorni di servizio, il mancato completamento della documentazione o
l'omessa regolarizzazione della stessa, entro trenta giorni dal
ricevimento dell'apposito invito, implicano la decadenza della
nomina.

                              Art. 13.
 
Pubblicazione della graduatoria
 

1. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e del
vincitore sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo
forestale dello Stato e di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine,
rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per il ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 14.
 
Corso di formazione e conferma della nomina
 

1. Il corso di formazione, della durata di due anni, finalizzato
anche al conseguimento del master universitario di II livello, e'
articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
2. Il vincitore del concorso, appartenente ai ruoli del Corpo
forestale dello Stato o dei corpi di polizia ad ordinamento civile o
militare, e' posto in aspettativa, per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dall' art. 28 della legge 10 ottobre
1986, n. 668.
3. Al termine del corso di formazione, il commissario forestale
sostiene gli esami finali. Qualora non superi i predetti esami sara'
dimesso dal corso con cessazione di ogni rapporto con
l'amministrazione. Il commissario forestale che ha superato gli esami
finali e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo,
e' dichiarato idoneo al servizio nel Corpo forestale dello Stato,
presta giuramento ed e' confermato nel ruolo direttivo dei funzionari
del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale, secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 12ª,
per le finalita' di gestione del concorso e successivamente saranno
trattati per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
d'impiego.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo
Forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 12ª,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il
Direttore della suddetta Divisione 12ª.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2009
Il Capo del Corpo forestale dello Stato: Patrone

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!