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BANCA D'ITALIA

Cinquanta borse di studio per la qualificazione nel settore
creditizio e finanziario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 14/9/2001
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:01E13071
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/10/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Si  pubblica di seguito, un estratto del bando di concorso. Copia
integrale del bando e' disponibile gratuitamente presso tutte le
Filiali della Banca nonche' presso gli uffici dell'Amministrazione
Centrale di via Nazionale n. 91 - Roma e del Centro "Donato
Menichella", Largo Guido Carli n. 1, Frascati, unitamente ai moduli
da utilizzare per la domanda di partecipazione. Il bando e'
disponibile anche sul sito INTERNET della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it.> Art. 1.
 
Ripartizione e caratteristiche delle borse di studio
 
La Banca d'Italia mette a concorso cinquanta borse di studio per
la qualificazione nel settore creditizio e finanziario. Le borse di
studio, finalizzate all'assunzione in esperimento nel grado di
Coadiutore, sono cosi' ripartite:
a) quindici borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline giuridiche;
b) trentacinque borse riservate a elementi con orientamento
nelle discipline economico-finanziarie.
Le borse di studio comportano la frequenza, obbligatoria e con
profitto, di un corso con cui l'Amministrazione intende fornire a
ciascun partecipante un quadro di conoscenze specialistiche sulle
funzioni a sulle attivita' svolte dall'Istituto.
L'importo lordo settimanale delle borse viene fissato in euro 760
per i partecipanti residenti fuori della provincia di svolgimento del
corso a in euro 300 per quelli residenti in tale provincia.
La Banca d'Italia comunichera' in tempo utile ai vincitori del
concorso la sede del corso di qualificazione, la sua durata e il
conseguente importo complessivo della borsa di studio.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito.
1. Laurea, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o
votazione equivalente, in una delle seguenti discipline:
giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; economia
delle istituzioni e dei mercati finanziari; economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
economia e legislazione per l'impresa; economia aziendale; economia
politica; economia e finanza; discipline economiche e sociali;
scienze economiche; scienze economiche e sociali; scienze
economico-marittime; scienze economiche e bancarie; economia
bancaria; economia bancaria, finanziaria e assicurativa; economia
assicurativa e previdenziale; scienze bancarie e assicurative;
economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;
economia marittima e dei trasporti; scienze dell'amministrazione;
statistica; scienze statistiche demografiche e sociali; scienze
statistiche e attuariali; scienze statistiche ed economiche;
statistica e informatica per l'azienda; matematica; scienze
dell'informazione; scienze internazionali e diplomatiche; sociologia;
ovvero altra laurea equipollente per legge; ovvero titolo di studio
conseguito all'estero o titolo estero conseguito in Italia con
votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuto equipollente
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente
normativa, a una delle lauree sopra indicate.
2. Eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla facolta'
di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 in tema
di limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il
limite massimo di 40 anni:
2.1 e elevato di un anno per i coniugati a di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 e' elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di
dipendenti della Banca d'Italia deceduti in attivita' di servizio;
2.3 non e' operante per i dipendenti della Banca d'Italia
inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti
degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all'elevazione del limite di eta'
ovvero all'esenzione da quest'ultimo deve essere prodotta secondo le
modalita' di legge che verranno indicate.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
6. Godimento dei diritti civili a politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 - inclusa
l'equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli
altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 7 viene verificato durante la prove del concorso.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'autorita' giudiziaria.

                               Art. 3.
 
Riserve
 
Tre delle borse di studio - e cioe' 1 delle 15 di cui alla
lettera A) e 2 delle 35 di cui alla lettera B) dell'art. 1, messe a
concorso con il presente bando vengono riservate, ai sensi
dell'art. 15/II del Regolamento del Personale della Banca d'Italia,
agli elementi che hanno superato le prove d'esame appartenenti,
nell'ordine e con precedenza, alle seguenti categorie:
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per
causa di servizio;
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca decaduti in
servizio;
orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati del
servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio
ovvero a domanda per inabilita'.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, la borse
messe a riserva e non assegnate sono attribuite seguendo l'ordine
delle relative graduatorie finali.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione Termine per la presentazione della domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo
prestampato, contraddistinto da unaa banda di diverso colore per
ciascuna delle tipologie di borse di studio (rosso per la lettera A),
verde per la lettera B) dell'art. 1 del bando) allegato al presente
bando, di cui e' parte integrante, reperibile presso tutte le Filiali
della Banca d'Italia nonche' presso gli uffici dell'Amministrazione
Centrale, via Nazionale n. 91 - Roma e del Centro "Donato Menichella"
in Largo Guido Carli n. 1 - Frascati. L'eventuale redazione della
domanda in carta libera dovra' essere effettuata riportando
fedelmente, con scrittura dattilografica o a stampatello, l'intero
contenuto del predetto modulo.
Il bando e' disponibile anche sul sito INTERNET della Banca
d'Italia "www.bancaditalia.it".> La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
E' consentita la partecipazione per una sola tipologia di borse.
Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di una
tipologia di borse ovvero omette di indicare la tipologia di borsa
prescelta, la Banca d'Italia procede all'ammissione d'ufficio per una
sola di esse secondo i seguenti criteri:
i laureati in giurisprudenza sono ammessi a concorrere per le
borse di cui alla lettera A) dell'art. 1 del bando;
i laureati nelle altre discipline di cui all'art. 2 del bando
sono ammessi a concorrere per la borse di cui alla lettera B)
dell'art. 1 del bando.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 18 ottobre
2001 all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, Servizio
Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. Per ragioni di certezza documentale le domande devono
comunque pervenire entro il termine del 26 ottobre 2001. A tal fine
fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale ricevente.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio del 18 ottobre 2001, direttamente allo sportello di via
Nazionale n. 91 - Roma.
Dell'avvenuta consegna a mani della domanda viene rilasciata
ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la presentazione della
domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
La domanda puo' anche essere trasmessa entro il termine
perentorio del 18 ottobre 2001 per fax esclusivamente al numero
06/47923947. La trasmissione deve avvenire dal lunedi' al venerdi',
purche' non festivi, esclusivamente dalle ore 9 alle ore 17. A tal
fine fanno fede l'ora e il giorno che vengono registrati al momento
della ricezione del fax dall'apparato collegato al numero sopra
indicato.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - la domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 18 ottobre 2001; nonche' quelle che, anche se
inoltrate in tempo utile, pervengono all'ufficio postale ricevente
oltre il termine del 26 ottobre 2001, non assumendo la Banca alcuna
responsabilita per eventuali ritardi o disguidi postali;
c) inoltrate tramite telegramma, telex o con qualsiasi altro
mezzo non idoneo ad accertarne la fonte di provenienza;
d) inoltrate per fax oltre il termine perentorio del 18 ottobre
2001 ovvero trasmesse a un numero di fax che, anche se appartenente
alla Banca d'Italia, sia diverso da quello sopra indicato. Sono
parimenti escluse le domande inoltrate in giorni e orari diversi da
quelli sopra specificati. L'utilizzo del fax costituisce una
modalita' aggiuntiva di presentazione della domanda. Poiche' il
sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che sono
suscettibili di inconvenienti tecnici, la Banca non assume alcuna
responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale mezzo non
pervenute ovvero pervenute incomplete di parti essenziali;
e) dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
I candidati che, nati anteriormente al 19 ottobre 1961, intendono
usufruire delle elevazioni del limite di eta' a delle esenzioni da
tale limite previste ai punti 2.1, 2.2 a 2.3 dell'art. 2 devono farne
espressa menzione nella domanda, specificando, per le ipotesi di cui
al punto 2.1, la condizione di coniugato/a e/o il numero dei figli;
per le ipotesi di cui al punto 2.2, la stato di vedovo/a di
dipendente della Banca d'Italia deceduto in attivita' di servizio;
per le ipotesi di cui al punto 2.3, la qualifica di dipendente della
Banca d'Italia. In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare
e comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso.
I candidati che intendono far valere eventuali titoli di riserva,
precedenza o preferenza nelle assunzioni, stabiliti, da disposizioni
di legge vincolanti per la Banca d'Italia ovvero da norme
regolamentari della stessa, devono farne espressa manzione nella
domanda; nel caso in cui l'indicazione sia omessa, il titolo non
viene preso in considerazione.
La Banca non promuove regolarizzazioni documentali ne' consente
regolarizzazioni documentali tardive.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge n. 104/1992 nonche' dell'art. 16, comma 1, della legge
n. 68/1999 i candidati disabili devono indicare, mediante
compilazione del "Quadro A" dell'accluso modulo di domanda, la
necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle
prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal
fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti
disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, secondo lo
schema del "Quadro A", ovvero allegare idonea certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente.
Il "Quadro A", se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'.
Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato procedera' all'annullamento delle prove
dallo stesso sostenute. I candidati disabili possono, per ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione
Risorse - Divisione Assunzioni (tel. 06/47921).
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca d'Italia deve
inviare tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezioni
di quella relativa alla convocazione al test preselettivo, che viene
effettuata con le modalita' di cui all'art. 6.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 5.
 
Test preselettivo
 
I candidati sono convocati a sostenere un test preselettivo
articolato in tre sezioni che riguardano:
1. l'accertamento della conoscenza delle materie del programma
allegato;
2. l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a
scelta tra inglese, tedesco o francese;
3. l'accertamento del possesso delle capacita' attitudinali,
con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di
logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei
problemi.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 60
punti; alla seconda fino ad un massimo di 4 punti; alla terza fino ad
un massimo di 36 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento del test sovrintende un
Comitato nominato dal Governatore. Per la predisposizione della
sezione riguardante l'accertamento del possesso delle attitudini il
Comitato si avvale di consulenti esterni.
Il test e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia
informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata, verranno comunicati prima
dell'inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi
conseguiti nelle tre sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la
prova scritta di cui all'art. 7:
le prime 150 posizioni relativamente ai candidati di cui alla
lettera A) dell'art. 1, ovvero fino al 75% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
inferiore a 150 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
le prime 350 posizioni relativamente ai candidati di cui alla
lettera B) dell'art. 1, ovvero fino al 75% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
inferiore a 350, nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione
utile.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.
A partire dal giorno 21 settembre 2001 e fino al giorno di
svolgimento del test, sul sito INTERNET "www.bancaditalia.it", sara'
resa disponibile, a titolo meramente esemplificativo, una sintesi dei
quesiti proposti in occasione della precedente edizione del concorso.

                               Art. 6.
 
Convocazione al test preselettivo
 
Ai candidati viene data notizia del calendario e del luogo di
effettuazione del test tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, - 4a serie speciale (Concorsi ed esami) - di uno
dei martedi' o venerdi' del mese di dicembre 2001.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test - viene indicata la Gazzetta Ufficiale nella
quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento del test dopo la pubblicazione del
calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario dello stesso
viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale (Concorsi ed esami).
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito INTERNET della
Banca d'Italia "www.bancaditalia.it" nonche' tramite un servizio di
call center attivabile componendo il numero 06/47929351.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate, diverse da quelle indicate nel presente
bando.

                               Art. 7.
 
Commissione di concorso. Prove d'esame
 
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame ai svolgono a Roma. Ai candidati verranno
comunicati la sede e il calendario del loro svolgimento.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta a una orale
sulle materie indicate nel programma allegato.
La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati a di una
composizione in lingua straniera.
I due elaborati riguardano:
per i candidati che concorrono alle borse di cui alla lettera
A) dell'art. 1 del bando: un argomento di "Legislazione bancaria a
finanziaria" e l'altro a scelta tra "Diritto civile", "Diritto
commerciale" e "Diritto amministrativo";
per i candidati che concorrono alle borse di cui alla lettera
B) dell'art. 1 del bando: un argomento di "Economia degli
intermediari e dei mercati finanziari, aspetti di vigilanza" e
l'altro a scelta tra "Microeconomia", "Macroeconomia, moneta,
finanza", "Statistica, elementi di econometria e di contabilita
nazionale".
Per ciascuna materia la Commissione proporra' una traccia. Le
tracce potranno assumere la forma di quesiti collegati tra loro che
possono avere per oggetto anche l'esame di un caso pratico.
Nella composizione in lingua straniera, a scelta del candidato
tra inglese, tedesco a francese, si chiede di esprimere alcune
considerazioni su un breve brano riguardante argomenti di diritto o
economia in relazione alla tipologia di borse per cui si concorre.
Nella valutazione dei due elaborati la Commissione verifica la
capacita' del candidato di: individuare e sintetizzare gli aspetti
salienti delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio
concettuale, argomentare, collegare ed esporre.
Per lo svolgimento degli elaborati viene consentita la
consultazione unicamente di raccolte di legge non commentate ne'
annotate. A tal fine saranno fornite indicazioni ai candidati ammessi
alla prova scritta.
Per la composizione in lingua straniera non e' permesso
l'utilizzo di dizionari.
La prova scritta ha la durata di 5 ore.
La prova e' corretta in forma anonima ed e' valutata con un
massimo di 50 punti, attribuendo a ognuno dei due elaborati fino a un
massimo di 25 punti. La composizione in lingua straniera e' valutata
in termini di "idoneita'" o "non idoneita'" in relazione a un livello
di conoscenza della lingua giudicato almeno sufficiente dalla
Commissione e non contribuisce alla determinazione del punteggio
della prova scritta.
La prova e' superata da coloro che hanno riportato almeno 15
punti in ognuno dei due elaborati e il giudizio di idoneo nella
conoscenza della lingua.
La votazione complessiva della prova risulta dalla somma dei due
punteggi utili.
Verranno valutati esclusivamente i compiti contenenti lo
svolgimento di entrambi gli elaborati nonche' della composizione in
lingua straniera. I concorrenti che superano la prova scritta vengono
ammessi a sostenere una prova orale.
La prova orale verte sulle materie indicate nel programma
allegato; puo' formare oggetto di colloquio anche l'argomento della
tesi di laurea. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con
il candidato anche casi pratici, tende ad accertare la maturita' di
pensiero, la capacita' di giudizio, la cultura giuridica o
economico-finanziaria di base, la capacita' di cogliere la
interrelazioni tra gli argomenti.
La prova viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che
hanno conseguito una votazione almeno pari alla somma dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale.
In occasione della prova orale e' prevista anche una
conversazione nella lingua straniera scelta dal candidato per la
prova scritta; essa e' valutata con l'attribuzione di un punteggio
fino a un massimo di 3 punti, non computabili nel punteggio della
prova orale ma utili a determinare il punteggio complessivo di cui al
successivo art. 9.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.

                               Art. 8.
 
Adempimenti per la partecipazione alle prove
 
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento
equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 9.
 
Graduatorie
 
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova
orale e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera nel
corso della prova orale di cui all'art. 7, comma 16.
La Commissione di cui all'art. 7 compila due distinte graduatorie
di merito, una per ciascuna delle tipologie di borse messe a
concorso, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
relative graduatorie di merito, ai titoli di riserva, precedenza o
preferenza, dichiarati nella domanda e documentati secondo le
modalita' che saranno specificamente indicate.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine delle
graduatorie finali.
Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si
riserva la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo
l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia inoltre, in relazione all'eventuale
impossibilita' di assegnare il numero previsto di borse per mancanza
di candidati idonei in una delle due graduatorie finali, si riserva
la facolta', in relazione alle esigenze funzionali esistenti al
momento, di attribuire, in tutto o in parte, le borse di studio non
assegnate ad altrettanti elementi risultati idonei nell'altra
graduatoria seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia ai riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la graduatorie entro due anni dalla data di approvazione delle
stesse.

                              Art. 10.
 
Adempimenti per gli assegnatari delle borse
 
La Banca d'Italia comunica l'assegnazione della borsa ai
vincitori del concorso. A seguito di tale comunicazione essi devono
tempestivamente dare risposta scritta di accettazione o rinuncia
della borsa di studio.
I partecipanti al corso di qualificazione di cui all'art. 1
devono presentare i documenti e fornire le informazioni che verranno
loro richieste con le modalita' e nei termini indicati nel relativo
invito ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita ai
fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza, ovvero di carichi pendenti.

                              Art. 11.
 
Borsa di studio
 
(Omissis).

                              Art. 12.
 
Visita medica pre-assuntiva
 
(Omissis).

                              Art. 13.
 
Nomima e assegnazione
 
(Omissis).

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 675/1996,
concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione, Risorse, Divisione Assunzioni, per le finalita' di gestione
del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il
trattamento degli stessi, per i vincitori del concorso, prosegue
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione del
concorso.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
104/1992 e 68/1999.
I dati di cui all'art. 10, comma 3, del presente bando sono
trattati per le finalita' previste dall'art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo n. 135/1999 - allo scopo di accertare il
possesso del requisito della compatibilita' dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base
a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Personale
Gestione Risorse.

                              Art. 15.
 
Norme richiamate
 
(Omissis).
Roma, 31 agosto 2001
Il Governatore: Fazio

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