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ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO DI FIRENZE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.91 del 21/11/2000 |
Ente: | ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO DI FIRENZE |
Località: | - |
Codice atto: | 00E10543 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/12/2000 |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23
novembre 1967, n. 1318;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 51, punto 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1998;
Vista la circolare del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 12 marzo 1998, n. 523;
Vista la circolare del Ministero per le politiche agricole del
18 maggio 1998, prot. 111126, n. 21;
Vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica del
26 agosto 1998, n. 9/1998;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali del 3 agosto 2000, n. 315/7303/2000;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27
ottobre 2000;
Dispone:
Art. 1.
Numero degli assegni
E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione di un assegno per la collaborazione ad attivita' di
ricerca (d'ora in poi denominato assegno di ricerca) sul programma
"Produzione agricola nella difesa dell'ambiente":
Il titolo della collaborazione e' "Realizzazione della banca dati
georeferenziata dei regimi pedoclimatici italiani".
La sede di ricerca sara' presso l'Istituto sperimentale per lo
studio e la difesa del suolo - Sezione di genesi, classificazione e
cartografla del suolo, con sede in Firenze, piazza Massimo D'Azeglio
n. 30 c.a.p. 50121 - Tel. 055/2491222-2491255.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione le persone di cittadinanza
italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, in possesso
del diploma di laurea in scienze agrarie e forestali, scienze
ambientali, scienze geologiche, scienze naturali e di curriculum
scientifico professionale, derivante da attivita' di ricerca, in
Italia o all'estero, inerente alla pluriennale esperienza nel settore
podologico e alla documentata esperienza nell'uso degli strumenti
informatici in pedologia, in particolare nell'uso dei modelli di
simulazione idrologica quali Epic, Macro, Cropsystem, database
relazionali quali Access, Oracle, sistemi informativi geografici
quali Arcview, Arcinfo, Charta.
Le persone degli stati membri dell'Unione europea devono avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito, nel presente bando di selezione, per
la presentazione della domanda di ammissione.
I/le candidati/e sono ammessi/e con riserva alla selezione.
L'Istituto puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento
sara' comunicato per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'accertamento dei requisiti sopra indicati e' demandato al
giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al
successivo art. 7.
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i/le
neolaureati/e privi/e di titoli di formazione alla ricerca o di
documentata ed idonea esperienza per attivita' di ricerca svolta
ovvero di curriculum scientifico professionale adeguato.
Ai/alle dipendenti di pubbliche amministrazioni l'assegno sara'
conferito previo collocamento in aspettativa senza assegni.
Non e' ammesso il cumulo con borse a qualsiasi titolo conferite,
tranne quelle utili ad integrare l'attivita' di ricerca del/della
titolare di assegno con soggiorni all'estero.
E' escluso dal conferimento dell'assegno di ricerca il personale
di ruolo dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del
suolo nonche' quello con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
il personale di ruolo delle universita', degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici e delle
istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'Enea e dell'Asi.
Art. 3.
Durata e trattamento economico e normativo
La durata dell'assegno di ricerca e' di un anno, rinnovabile
previa copertura finanziaria.
L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca e' determinato in
L. 30.000.000 (euro 15.493,71), comprensivo degli oneri previdenziali
fissati dall'art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni ed e'
assoggettato, in materia fiscale, alle agevolazioni di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'importo dell'assegno e' erogato in rate mensili posticipate.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, deve essere
indirizzata e presentata, in plico chiuso, direttamente o spedita per
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, all'Istituto sperimentale per lo studio e la
difesa del suolo, piazza Massimo D'Azeglio, n. 30 - c.a.p. 50121
Firenze, nel termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con
un giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante; per quelle consegnate
a mano il timbro a data dell'Istituto.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento nel caso di spedizione per mezzo di raccomandata.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la
propria responsabilita', a pena di esclusione:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
persona di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
d) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2,
indicando la data di conseguimento, il voto dell'esame di laurea e
l'Universita' dove e' stato conseguito.
I/le candidati/e in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero dovranno altresi' specificare se lo stesso sia stato
riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi
internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1993, n. 1592 come richiamato dal decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 15);
e) di avere conoscenza della lingua inglese;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti);
g) di aver assolto agli obblighi di leva (solo per i
candidati);
h) di essere (o non essere) dipendente di ruolo di
ammnistrazioni pubbliche;
i) di avere l'idoneita' fisica per lo svolgimento dell'assegno;
l) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice dell'assegno di
ricerca, a stipulare, a proprio carico, una polizza assicurativa
contro gli infortuni derivanti dall'attivita' di ricerca e per la
responsabilita' civile verso terzi esonerando l'Istituto; la cui
copia dovra' essere consegnata all'atto della sottoscrizione del
contratto;
m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge n. 975/1996:
il/la candidato/a dovra' indicare con chiarezza e precisione
il titolo della ricerca per la quale intende essere ammesso alla
selezione;
il/la candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e di quelli sopra richiesti nonche'
quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a
quest'Istituto oltre il termine indicato al precedente art. 4.
Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
validita';
2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta
libera, datato e firmato);
3) certificato di laurea recante le votazioni riportate nei
singoli esami, la data e il voto dell'esame di laurea;
4) copia della tesi di laurea;
5) titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica
professionale maturata nell'attivita' di ricerca in Italia o
all'estero;
6) eventuali pubblicazioni;
7) elenco di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni
presentati (redatto in carta libera, datato e firmato).
I documenti ed i titoli possono essere prodotti in originale, in
copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di certiticazione
(allegato 1) di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre, n. 403, riservandosi l'Istituto la
facolta' di verificarne la veridicita' o di richiederne gli originali
preliminarmente alla stipula del contratto.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata dal presidente
dell'Istituto.
Espletate le prove, la commissione formera' la graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio finale di merito.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
La graduatoria finale di merito della procedura di valutazione
comparativa e' formulata con delibera del consiglio d'amministrazione
e approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Successivamente all'approvazione, essa e' pubblicata mediante
affissione all'albo dell'Istituto. Di tale pubblicazione sara' data
notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale.
Sono dichiarati vincitori/vincitrici, nel limite del numero degli
assegni messi a concorso, i/le candidati/e utilmente collocati/e
nella graduatoria di merito.
A parita' di merito sara' dichiarato vincitore/vincitrice il/la
candidato/a piu' giovane d'eta'.
Art. 8.
Valutazione dei titoli e prove d'esame
Le prove d'esame avranno luogo a Firenze, nella sede
dell'Istituto, e si svolgeranno in un locale aperto al pubblico.
I/le candidati/e saranno convocati per l'esame colloquio a mezzo
di telegramma almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno
sostenerlo.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i/le candidati/e
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Le prove d'esame consisteranno:
nella valutazione dei titoli presentati;
in un colloquio concernente l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese e la discussione dei titoli stessi con
approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico
connessi alle materie della collaborazione oggetto della selezione
nonche' alle attivita' svolte dal/la candidato/a.
L'accertata conoscenza della lingua inglese e' condizione
necessaria per il prosieguo del colloquio.
Il punteggio complessivo e' pari a 100 punti cosi' suddivisi:
50 punti per la valutazione dei titoli;
50 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di 50
punti cosi' ripartiti:
1) voto di laurea, max 10;
2) dottorato di ricerca, max 15;
3) borse di studio, max 8;
4) titoli di perfezionamento post laurea, incarichi ed
attivita' di ricerca, abilitazioni, max 7
5) pubblicazioni, max 10.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come titoli utili solo ove sia possibile scindere e individuare
l'apporto dei/le singoli autori/autrici, in modo che siano
valutabili, a favore del/la candidato/a per la parte che lo/la
riguarda.
Sono valutabili gli estratti di stampa o le bozze accompagnate
dalla lettera di accettazione dell'editore.
Il colloquio s'intende superato con una valutazione di almeno
30/50.
Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma:
punteggio attribuito ai titoli;
valutazione conseguita nel colloquio.
Art. 9.
Trasparenza amministrativa
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 come modificato dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693, la commissione
esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare
i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresi',
predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale di ogni candidato/a i quesiti da porre ai candidati per
ciascuna delle materie di esame.
I quesiti sono, quindi, rivolti ai/lle candidati/e secondo
criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialita' delle prove.
I criteri e le modalita' di cui al presente comma sono
formalizzati in appositi atti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai/lle
candidati/e prima della effettuazione delle prove orali.
I/le candidati/e hanno facolta' di esercitare il diritto di
accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1992, n. 352, con le modalita' ivi previste.
Art. 10.
Conferimento dell'assegno e risoluzione del rapporto
A pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di
ricezione, per mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, della comunicazione di conferimento dell'assegno, il/la
vincitore/ vincitrice dovra' far pervenire all'istituto la
dichiarazione di accettazione, senza riserve, dell'assegno medesimo
alle condizioni previste dal presente bando.
Il conferimento dell'assegno avviene mediante la stipula di
contratto di diritto privato tra l'Istituto ed i soggetti utilmente
collocati nella graduatoria finale, che saranno convocati per la
sottoscrizione del contratto.
Gli/le assegnisti/e, al momento della stipula del contratto,
devono:
1) rilasciare apposita dichiarazione, sotto la propria
personale responsabilita', parte integrante del contratto, che non
usufruiranno, durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca;
2) consegnare copia della polizza assicurativa, che sara' parte
integrante del contratto, contro gli infortuni derivanti
dall'attivita' di ricerca e per la responsabilita' civile verso
terzi, esonerando l'Istituto;
3) presentare certificato medico rilasciato dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che
il/la candidato/a e' fisicamente idoneo per lo svolgimento della
collaborazione all'attivita' di ricerca. Il certificato deve altresi'
contenere l'attestazione che e' stato eseguito l'accertamento
sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837,
effettuato presso una struttura pubblica;
4) idonea documentazione attestante il collocamento in
aspettativa senza assegni, se dipendente di pubbliche
amministrazioni.
L'assegno non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Istituto.
Nei casi di gravi inadempienze, su proposta motivata del
responsabile della ricerca e con parere favorevole del direttore
dell'Istituto, il contratto sara' risolto automaticamente e comporta,
in considerazione dell'indivisibilita' dell'assegno, l'obbligo di
restituire le rate gia' anticipate.
Gli/le assegnisti/e sono tenuti ad osservare le norme interne che
regolano l'attivita' dell'Istituto.
Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il
termine fissato, non dichiarano di accettarlo. Decadono altresi'
coloro che non iniziano l'attivita' di ricerca nei termini
contrattuali. In tali ipotesi il contratto e' risolto
automaticamente.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del
periodo di godimento dell'assegno sono consentiti, previa esibizione
di idonea documentazione, per le condizioni previste per le
lavoratrici madri o per gravi motivi di salute o per cause di
forza maggiore debitamente comprovate.
Le interruzioni per gravidanza, motivi di salute e cause di forza
maggiore comportano la sospensione dell'erogazione dell'assegno e
provocano il rinvio della scadenza del contratto e dell'erogazione
dell'assegno.
Art. 11.
Valutazione dell'attivita' svolta
Il/la titolare dell'assegno sono soggetti a valutazione
dell'attivita' di ricerca da parte del responsabile della ricerca con
cadenza periodica bimestrale.
Il responsabile della ricerca e' tenuto a motivare il proprio
giudizio.
In caso di giudizio negativo espresso per due volte, su proposta
motivata del responsabile della linea di ricerca e con parere
favorevole del direttore dell'Istituto, l'assegno sara' revocato.
La revoca e' causa di risoluzione automatica del contratto e
comporta, in considerazione della indivisibilita' dell'assegno,
l'obbligo di restituire le rate gia' anticipate.
Il/la titolare dell'assegno ha facolta' di recedere dal contratto
dando un preavviso di almeno trenta giorni ed e' tenuto, anche in
tale ipotesi, a restituire le rate percepite.
Art. 12.
Restituzione della documentazione
I/le candidati/e potranno richiedere, entro sei mesi a decorrere
dalla pubblicazione della graduatoria di merito della selezione, la
restituzione, con spese a loro carico, della documentazione
presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuali
gravami in corso. Trascorso tale termine quest'Istituto disporra' del
materiale secondo le proprie esigenze.
Art. 13.
Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di
partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi della legge
n. 675/1996, esclusivamente per le finalita' della presente selezione
e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e
successive norme e integrazioni e modificazioni, nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/1994, nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 693/1996, nonche' nella legge
n. 127/1997.
Firenze, 27 ottobre 2000
Il presidente: Pagliai
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