Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissi...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 14° corso
biennale 2009-2011 di n. 490 allievi marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 27/6/2008
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:08E05553
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/7/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato e relative norme di attuazione di cui al
decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente norme sullo
stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma
dei Carabinieri;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti
urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello
Stato;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore
eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e
modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina a
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dalla
imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle
norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri,
dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente dell Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il Regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei
Carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e
successive modificazioni;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto Presidente del Consiglio del Ministri 23 marzo
1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei Carabinieri integrato e corretto dal decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza, come modificata dalla legge 2
agosto 2007, n. 130;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 18, comma 2,
concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina a maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma
dei Carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20
ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive
modificazioni/integrazioni introdotte con decreto legislativo 31
luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca datato 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica datato 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207
del 6 settembre 2007;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2007;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre, n. 246;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del
ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 700
posti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
83, per il 70% corrispondente a 490 posti mediante pubblico concorso
e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e
per il restante 30% corrispondente a 210 posti mediante concorso
interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai
quali e' riservata due terzi di detta percentuale, ed agli
appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri il restante
terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata
non inferiore a sei mesi;
Visto il foglio n. 116/5/1012/46.51 del 16 giugno 2008 con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato la pubblicazione
del bando di concorso;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
presente decreto una prova di preliminare cui sottoporre i
concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo,
per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione
amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto
compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e
con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive
a quella preliminare previste dal presente decreto venga ammesso un
numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente,
comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la
copertura dei posti messi a concorso,
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 

1. E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per
l'ammissione al 14° corso biennale 2009-2011 di n. 490 allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
2. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione della
relativa graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali
sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla
consistenza del ruolo ispettori.
3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2009. In tal caso, l'Amministrazione della
difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 

l . Dei 490 (quattrocentonovanta) posti messi a concorso di cui al
precedente articolo 1 del presente decreto:
a) 25 (venticinque) sono riservati ai concorrenti in possesso,
all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande,
dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
e successive modificazioni;
b) 5 (cinque) sono riservati ai candidati orfani, o coniugi di
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero
invalidi di cui all'articolo 18, legge 12 marzo 1999, n. 68.
 
2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza
di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 

1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare:
a. gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli
appuntati e carabinieri, gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma,
gli allievi carabinieri, nonche' gli allievi ufficiali dell'Arma in
ferma prefissata, che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande:
- siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
risultino temporaneamente non idonei sono ammessi al concorso con
riserva fino agli accertamenti psico-fisici previsti dal successivo
articolo 8;
- abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2007/2008 il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale, che consenta l'iscrizione alla Facolta'
di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Firenze per il
conseguimento della laurea in «Operatore della sicurezza sociale», o
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso
all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910
e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
- non abbiano superato il 30° anno di eta', cioe' non siano nati
prima del 27 luglio 1978;
- non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della «consegna»;
- siano in possesso di una qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio equivalente nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
- non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli
sovrintendenti, appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento
al grado superiore nell'ultimo biennio;
- non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da
cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi
dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o
che si trovino in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata
non inferiore a 60 giorni;
b. i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti
alla Repubblica, di sesso maschile e femminile che alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
- abbiano compiuto al 27 luglio 2008 il diciottesimo anno di
eta' e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data
del 27 luglio 2008, cioe' siano nati nel periodo dal 27 luglio 1982
al 27 luglio 1990, estremi compresi. Per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite
massimo di eta' e' elevato a 28 anni (non debbono essere nati prima
del 27 luglio 1980), qualunque sia il grado rivestito;
- godano dei diritti civili e politici;
- non siano stati condannati per delitti non colposi, ne' siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
- abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2007/2008 il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale, che consenta l'iscrizione alla Facolta'
di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Firenze per il
conseguimento della laurea in «Operatore della sicurezza sociale», o
quadriennale, integrato dal corso annuale acquisibile nell'anno
previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
 
La partecipazione ai concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
- non si trovino in situazioni comunque non compatibili
con l'acquisizione o conservazione dello stato di Maresciallo
dell'Arma dei Carabinieri;
- siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti
dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli
previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n.
382, risultanti dalle informazioni raccolte;
- non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
- non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a
tale status presso l'Ufficio Nazionale per il servizio civile non
prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, secondo l'art. 1, p. 2, comma 7-ter della legge
2 agosto 2007, n. 130.
2. I concorrenti che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui alla precedente lettera a. a quella
prevista dalla lettera b. o viceversa, dovranno riunire anche i
requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
3. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso della
idoneita' sotto il profilo dell'efficienza fisica, psico-fisica ed
attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai
successivi articoli 7, 8 e 11.
4. L'ammissione al corso dei vincitori e' inoltre subordinata
all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione presso la
Scuola Marescialli e Brigadieri, del possesso delle qualita' morali e
di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53 e dell'astensione dai comportamenti di cui all'articolo 17 della
legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla
vigente normativa.
5. I requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto
dal precedente comma 1 , lettere a. e b., devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
indicato nel successivo articolo 4, comma 1. Gli stessi, ad eccezione
per l'eta', debbono essere posseduti fino alla data di effettivo
incorporamento presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e
Brigadieri di Velletri. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di
concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per
delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura
prevista dal successivo articolo 19.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 

1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
- redatta sull'apposito modulo (fac-simile in allegato «1», che
costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile
presso le Stazioni carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma
dei carabinieri, presso i rispettivi comandi;
- firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso;
- presentata, entro il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad un qualsiasi
comando Stazione carabinieri. Tali Comandi sono autorizzati a non
accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre
il termine perentorio sopra indicato.
Le domande presentate dovranno essere trasmesse - con le modalita'
che saranno rese note dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri
- al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - Viale
Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma. I militari in servizio potranno
presentare la domanda entro il termine sopraindicato al
Comando/Reparto di appartenenza. I Comandi/Reparti che avranno
ricevuto le domande di partecipazione al concorso provvederanno a
trasmetterle, al predetto Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande che
venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio
sopra indicato.
I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda
anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di
cui all'allegato «1», ed inoltrarla, tramite le Autorita'
diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. I militari in
servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano le
predette autorita', potranno presentare, entro il medesimo termine,
la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione
fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) le lingue straniere nelle quali intende sostenere la prova
facoltativa (due sole a scelta fra inglese, francese, tedesco,
spagnolo, albanese, turca, araba, russa e cinese). I concorrenti in
possesso dell'attestato di bilinguismo, che intendano sostenere detta
prova potranno scegliere solo fra inglese, francese, spagnolo,
albanese, turca, araba, russa e cinese;
c) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove
possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.
Il concorrente dovra' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e
concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, ogni variazione
del recapito indicato nella domanda.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
d) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2007/2008.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e
concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, l'avvenuto
conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del
titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto
per la partecipazione al concorso;
e) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del rapporto d'impiego, il
proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale e'
effettivo, nonche' ogni altro precedente servizio prestato. Le
comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda di cui alla precedente lettera c), che
potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In
tal caso l'interessato dovra' comunque tenere informato detto
Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare
le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito
all'atto del congedamento.
Se concorrente di sesso maschile, anche:
- la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il
Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza;
- di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero
ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto
2007 apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di
coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione
va resa anche se negativa;
f) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
h) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
i) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

                               Art. 5.
 
Svolgimento del concorso
 

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) una prova scritta, intesa ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla
riserva del precedente articolo 2, comma 1 , lettera a), che
intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua);
e) accertamenti psico-fisici di controllo ed accertamenti
attitudinali;
f) una prova orale;
g) esame facoltativo di lingue straniere.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dello svolgimento della prova scritta di cultura generale
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1, lettere a), b), c) ed
e).
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al precedente comma 1.

                               Art. 6.
 
Prova preliminare
 

1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso per mancanza di requisiti, che potra' essere
accertata anche successivamente, saranno sottoposti ad una prova
preliminare che l'Amministrazione si riserva di far effettuare. Detta
prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella
somministrazione di un test comprendente 100 (cento) domande di
cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di
lingua straniera. La prova e' intesa ad accertare il grado di
conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione
civica, di storia, di geografia e della lingua straniera prescelta,
tra inglese, francese, spagnolo e tedesco (ad eccezione dei
concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 2, comma 1
che intendano sostenere la prova in tedesco, i quali dovranno
limitare la scelta alle prime tre lingue straniere), nonche' la
capacita' di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei
concorrenti.
2. La prova preliminare, qualora la medesima abbia luogo, verra'
svolta nel periodo settembre/ottobre 2008. Il calendario e la sede
della suddetta prova - ovvero notizia della non effettuazione della
prova medesima - saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 29 agosto 2008,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 29 agosto
2008 tale pubblicazione potra' essere comunicato il rinvio ad una
data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente
l'onere di verificare nella Gazzetta Ufficiale sopracitata eventuali
variazioni o ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ha valore di notifica, il calendario della
prova preliminare potra' essere consultato sui siti internet
«www.persomil.difesa.it» e «www. carabinieri.it».
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione presso la sede d'esame, nel giorno previsto, almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di documento
personale di riconoscimento in corso di validita' e munito di
fotografia, della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
domanda e di una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non sara'
consentita la presentazione di eventuali richieste di modifica del
turno di presentazione. Eventuali istanze, opportunamente motivate,
che rivestano il carattere di eccezionalita', saranno valutate in
relazione alla compatibilita' con le esigenze organizzative della
prova stessa.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di «ALT» e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di tali prescrizioni nonche' delle disposizioni emanate dalla
commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all'atto della
prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito
provvedimento di tali organi.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti
nella prova di preselezione verra' formata una graduatoria al solo
fine di individuare i concorrenti da ammettere alle prove successive.
La commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 16, comma
1, lettera a., per l'approntamento, la revisione, la somministrazione
e la collezione dei test, effettuata in forma automatizzata, si
avvarra' di personale tecnico del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
7. I primi 4.700 (quattromilasettecento) concorrenti compresi
nella graduatoria di cui al precedente comma 6 nonche' coloro che
avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso,
saranno ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica di cui al
successivo art. 7.
8. L'esito della prova ed il calendario di convocazione dei
concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti psico-fisici di cui ai successivi articoli 7 e 8 saranno
consultabili sui siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 28 ottobre 2008, ovvero in quella
alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. I candidati potranno chiedere informazioni sull'esito
della prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo svolgimento
delle prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale
militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro
Direzionale per il Personale militare - Viale dell'Esercito n. 186 -
00143 Roma - Cecchignola, tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al
Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel.
06/80982935.

                               Art. 7.
 
Prove di efficienza fisica
 

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
di cui al precedente articolo 6, comma 7.
2. Alle prove di efficienza fisica, disciplinate da specifiche
norme tecniche, i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti
di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati nel successivo
articolo 14, comma 1.
La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' ed
il test di gravidanza di cui all'art. 8, comma 11, determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere dette prove.
3. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 20'') - esercizio
obbligatorio;
- piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- salto in alto (120 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
- trazioni alla sbarra (3, tempo limite 2') - esercizio
facoltativo.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 5' e 00'') - esercizio
obbligatorio;
- piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- salto in alto (100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
- trazioni alla sbarra (2, tempo limite 2') - esercizio
facoltativo.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 3 e 4 determinera' giudizio di
non idoneita' da parte della Commissione di cui al successivo
articolo 16, comma 1, lettera b. e quindi la non ammissione ai
successivi accertamenti psico-fisici e l'esclusione dal concorso.
Il superamento degli esercizi determinera' oltre al giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, l'attribuzione di un
punteggio secondo le seguenti modalita' fino ad un massimo di 2,0
punti:
 
----> Vedere alle pagg. 5 - 6 <----
 
6. Il concorrente convocato, che non si presenti nel giorno e
nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A
tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro -
Ufficio Reclutamento e Concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma o fax - n. 06/33566948) entro il giorno di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta
purche' risulti compatibile con la data di svolgimento della prova
scritta di cui al successivo articolo 10.

                               Art. 8.
 
Accertamenti psico-fisici
 

1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, a cura della Commissione tecnica
(collegio medico) di cui all'articolo 16, comma 1 , lettera c), ad
accertamenti, disciplinati da apposite norme tecniche, volti alla
verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio in
qualita' di Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A
tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro -
Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma o fax - n. 06/33566948) entro il giorno di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel
precedente articolo 7, comma 6, del presente decreto.
3. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata secondo i
criteri stabiliti dalle direttive tecniche del Ministero della Difesa
- Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005
- e successive modifiche introdotte dai decreti dirigenziali datati
30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 (riguardanti i portatori di
deficit di G6PD), emanate per l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare
e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita'
verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
 
4. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri
stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra'
conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
a) statura non inferiore a:
- cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
- cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo:
- acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare
normali, senso cromatico normale alle matassine colorate.
Tra gli interventi di chirurgia refrattiva e' ammessa
esclusivamente la tecnica PRK.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
- cardiologico con E.C.G.;
- oculistico;
- odontoiatrico;
- otorinolaringoiatrico;
- psichiatrico;
- ortopedico;
- analisi completa delle urine, compresa la ricerca di cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
- analisi del sangue concernenti:
â?¢ emocromo completo;
â?¢ glicemia;
â?¢ azotemia;
â?¢ creatininemia;
â?¢ transaminasemia (ALT-AST);
â?¢ bilirubinemia totale e frazionata;
â?¢ G6PD (metodo quantitativo). I concorrenti affetti da deficit
di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, giudicati idonei agli
accertamenti psico-fisici, dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in
conformita' all'allegato 4 che costituisce parte integrante del
presente decreto.
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad
accertamento ginecologico.
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
6. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somatofunzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 3.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al
successivo comma 8;
- «non idoneo» con l'indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1 ; costituzione (CO)
2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo
(AU) 2.
9. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
- imperfezioni ed infermita' ritenute causa di non idoneita' al
servizio militare, previste dalla normativa vigente, o che prevedano
l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a «2»
per l'apparato psichico e «3» per tutti gli altri coefficienti, fermi
restando i requisiti stabiliti dal bando;
- positivita' ai cataboliti urinari, da confermarsi presso la
struttura ospedaliera militare competente per territorio, di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
- tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri.
Costituiscono altresi' motivo di non idoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non
coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura,
compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo articolo 14, comma 1, la commissione non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia'
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle
avvertenze riportate nella Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005
per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo i quali
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
12. Per i candidati in servizio permanente nell'Arma gli
accertamenti saranno limitati a verificare l'assenza di infermita'
invalidanti in atto.

                               Art. 9.
 
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
 

1. Per i candidati in servizio nell'Arma, risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 8, i Comandi
di Corpo interessati trasmetteranno al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento e Concorsi, per l'esame dei requisiti previsti nel
precedente articolo 3 e per la valutazione dei titoli previsti dal
successivo articolo 17:
a. copia della documentazione matricolare e caratteristica,
completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo)
chiuso e redatto alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, con la motivazione: «per partecipazione
al concorso per l'ammissione al 14° corso biennale allievi
marescialli del ruolo ispettori»;
b. specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato
presso reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso presso le
Scuole allievi dell'Arma per la frequenza del corso allievi
dell'Arma).

                              Art. 10.
 
Prova scritta
 

1. I concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita'
agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 8,
dovranno sostenere una prova scritta, della durata di cinque ore,
intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o
tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva dell'articolo 2, comma
1 , lettera a), che intendano svolgere la prova in quest'ultima
lingua).
 
2. La sede la data e l'ora di svolgimento di detta prova saranno
rese note con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - del 16 gennaio 2009, ovvero in quella alla quale
la stessa dovesse fare rinvio, consultabile anche sui siti web
«www.carabinieri.it» e «www. persomil.difesa.it», nonche' presso i
comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti ammessi alla prova scritta, per aver riportato
giudizio di idoneita' agli accertamenti psico-fisici, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel
giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova,
muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu e di
documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in
corso di validita'. Durante lo svolgimento della prova sara'
consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana
messi a disposizione dalla Commissione esaminatrice.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara' utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 17,
comma 1.
7. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi
a sostenere le successive prove di concorso.
8. L'esito della prova ed il calendario di convocazione dei
concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di
controllo e quelli attitudinali di cui al successivo articolo 11
saranno consultabili sui siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 6 marzo 2009, ovvero in quella
alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. I candidati potranno chiedere informazioni sull'esito
della prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo svolgimento
degli accertamenti sanitari di controllo e di quelli attitudinali al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
- U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per
il Personale militare - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -
Cecchignola tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni
con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

                              Art. 11.
 
Accertamenti psico-fisici di controllo ed accertamenti attitudinali
 

1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di cui al
precedente articolo 10 saranno sottoposti, sempre presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma
dei carabinieri, ad accertamenti psico-fisici di controllo ed
attitudinali.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici di
controllo ed attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare
entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far
pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi
richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n.
06/33566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con
la data di formazione della graduatoria finale, di cui al successivo
articolo 17, comma 1.
 
3. Gli accertamenti psico-fisici di controllo saranno eseguiti
dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
e), per la conferma del possesso dell'idoneita' psico-fisica gia'
accertata con le modalita' di cui al precedente articolo 8. Detti
accertamenti saranno svolti con le modalita' previste dalle Direttive
Tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5
dicembre 2005 - emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114. La conferma dell'idoneita' sanitaria verra'
eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
4. I concorrenti che risulteranno non idonei al termine degli
accertamenti di cui al comma 3 saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti di cui al comma 3 saranno sottoposti, a cura della
Commissione tenica di cui al successivo articolo 16, comma 1, lettera
d), ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle
qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
6. Al termine degli accertamenti attitudinali la Commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di non idoneita', senza attribuzione di punteggi
incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto,
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

                              Art. 12.
 
Prova orale
 

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti di cui al
precedente articolo 11 effettueranno la prova orale.
2. La convocazione per sostenere detta prova sara' data al termine
degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 11.
3. La prova orale vertera' sulle materie di cui al programma
riportato nell'allegato «2» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale,
nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi
dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il
giorno stesso della prova, sara' valutato dalla commissione ai fini
della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento -
Ufficio Reclutamento e Concorsi, richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma o fax - n. 06/33566948) entro il giorno di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza. La riconvocazione potra' essere tuttavia disposta solo
se compatibile con la data di formazione della graduatoria di cui al
successivo articolo 17, comma 1, del presente decreto.
5. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori
relativi alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da
porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di
ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo
criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che
garantiranno l'imparzialita' della prova.
6. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione della
graduatoria di cui al successivo articolo 17, comma 1. Il candidato
«non idoneo» non sara' compreso nella graduatoria finale.
7. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati.

                              Art. 13.
 
Esame facoltativo di lingue
 

1. L'esame facoltativo di lingue straniere, solo per i concorrenti
che abbiano espressamente chiesto di sostenerlo nella domanda di
partecipazione al concorso, consistera' in una prova scritta nelle
lingue prescelte, non piu' di due, tra le seguenti: inglese,
francese, tedesca, spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese
(i concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 2, non
potranno scegliere l'esame facoltativo in lingua tedesca). Il
superamento della prova scritta (voto minimo 18/30i) permettera' di
sostenere la successiva prova orale di lingua, secondo i programmi
stabiliti nell'allegato «4», che costituisce parte integrante del
presente decreto. Il mancato superamento delle prove scritte od orale
in una delle due lingue eventualmente prescelte, non preclude la
possibilita' di sostenere le prove nella seconda lingua.
2. Per lo svolgimento dell'esame, l'insegnante di italiano membro
della commissione di cui all'articolo 16, comma 2, sara' sostituito
dall'insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso
del prescritto titolo accademico o, in mancanza, da un ufficiale
qualificato conoscitore della lingua stessa, con provvedimento del
Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare o
da autorita' da lui delegata.
3. Ai concorrenti che supereranno entrambe le prove (scritta e
orale) di lingua, sara' assegnata una votazione in trentesimi in
funzione della media aritmetica dei voti - sempre espressi in
trentesimi - riportati in ciascuna delle suddette prove. A tale
votazione corrispondera', per ciascuna lingua, il seguente punteggio,
utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo
articolo 17:
a. per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
- da l8,00 a 21,00/30: 0,20/30;
- da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30;
- da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30;
- da 26,0l a 28,00/30: 1,00/30;
- da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30.
b. per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
- da 18,00 a 2l,00/30: 0,50/30;
- da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30;
- da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30;
- da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30;
- da 28,01 a 30,00/30: 4,50/30.
4. L'incremento per due lingue non potra' superare,
cumulativamente, il punteggio di 6,0/30.

                              Art. 14.
 
Documenti
 

1. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica e, qualora idonei, all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, all'atto della presentazione, dovranno
produrre i seguenti documenti:
- certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente
al 28 febbraio 2008 ovvero dovra' essere valido almeno fino al mese
di febbraio 2009. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica;
- referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione (solo se di sesso
femminile) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per la finalita' indicate nel precedente articolo
7, comma 4;
- certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, attestante la recente
effettuazione, da non piu' di due mesi, dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigenici che anticorporali;
- esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto rilasciato da organi sanitari militari o struttura pubblica o
privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
- referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso
femminile);
- certificato medico non antecedente a sei mesi, attestante la
presenza/assenza di deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD)
ed eventuali manifestazioni emolitiche o meno, secondo il modello
all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
2. All'atto della presentazione presso il 1° Reggimento Allievi
Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma), i concorrenti vincitori
non in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno compilare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti e consegnare i seguenti
documenti:
- certificato plurimo delle vaccinazioni;
- certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
- eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame
radiografico del torace, se effettuato presso organi sanitari
militari o strutture sanitarie pubbliche entro i sei mesi precedenti
la data dell'incorporamento;
- test di gravidanza (concorrenti di sesso femminile) mediante
analisi su sangue o urine, effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con S.S.N., entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione.
3. I militari in servizio nell'Arma, compileranno dichiarazione
attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non
risultante dalla documentazione personale.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare gli allievi, a richiesta del 1° Reggimento Allievi
Marescialli e Brigadieri di Velletri, i concorrenti vincitori
dovranno inoltre sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione
presso alcuna Universita'.

                              Art. 15.
 
Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami
 

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto sono a carico dei
concorrenti.
2. I concorrenti in servizio militare (compresi quelli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri) dovranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro nelle sedi di servizio.
Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio
dovranno indossare l'uniforme. Gli stessi fruiranno del vitto (solo
il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare.

                              Art. 16.
 
Commissioni
 

1. Con successivi decreti del Direttore Generale della Direzione
Generale per il Personale Militare o da autorita' da lui delegata,
saranno nominate:
a. Commissione esaminatrice per la valutazione della prova
preliminare, per la prova scritta di cultura generale, per le prove
orali, per le prove facoltative di lingua estera e per la formazione
della graduatoria;
b. Commissione tecnica per la valutazione delle prove di
efficienza fisica;
c. Commissione tecnica (collegio medico) per gli accertamenti
psico-fisici;
d. Commissione tecnica per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
Le commissioni tecniche di cui alle precedente lettere b., e. e d.
sono previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, come risulta sostituito dall'articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
- un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
- un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
- un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
- un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri,
segretario senza diritto al voto.
Qualora il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a
sostenere la prova scritta risulti superiore a 1.000 (mille) unita',
per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati potranno essere
nominate con provvedimento del Direttore Generale del Personale
Militare o persona da lui delegata, apposite sottocommissioni che,
unico restando il presidente di cui al precedente comma 2, primo
alinea, saranno cosi' composte:
- un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
- un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
- un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri
o maresciallo aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza,
segretario senza diritto al voto.
La commissione, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare
ed a quella scritta puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale
di sorveglianza, nominato su disposizione del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri.
3. La Commissione, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
- due ispettori dell'Arma dei Carabinieri, membri;
- due appuntati/carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, membri, di
cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario.
Il predetto personale, ad eccezione del Presidente, sara' nominato
tra coloro che sono in possesso della qualifica di «istruttore
militare di educazione fisica».
Detta Commissione si avvarra' dell'assistenza di personale medico.
4. La Commissione tecnica (collegio medico) del Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
- un ufficiale medico dell'Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali medici dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, con
funzioni di segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
 
5. La Commissione tecnica del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1,
lettera d), sara' composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di «perito
selettore attitudinale», membro;
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri.

                              Art. 17.
 
Graduatoria finale
 

1. La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 16, comma 2,
formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati
idonei, sulla base del risultato ottenuto dalla media aritmetica dei
punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta intesa ad
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca,
per i concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 2,
comma 1, lettera a), che intenderanno svolgere la prova in
quest'ultima lingua) e nella prova orale, maggiorato dagli incrementi
di cui al successivo comma 2. Nella graduatoria saranno inseriti, in
ordine di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), quelli di cui alla
lettera b) dello stesso comma, e successivamente, fino alla completa
copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i
rimanenti candidati, compresi coloro che hanno concorso per le
predette riserve dei posti e non hanno trovato utile collocazione
nell'ambito delle stesse. Questi ultimi saranno contrassegnati con
apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di
sostituzione.
2. Ai suddetti punteggi saranno aggiunti i seguenti incrementi:
a. per il punteggio attribuito in sede delle prove di efficienza
fisica, fino ad un massimo di 2,0 punti;
b. per l'esame facoltativo di lingua estera i punteggi indicati
al precedente articolo 13;
c. per il possesso della laurea 0,5 punti per la laurea
magistrale/laurea di secondo livello o titolo equivalente (durata
corso 4, 5 o 6 anni), 0,3 punti per la laurea/laurea di primo livello
o titolo equivalente (durata corso 3 anni);
d. per la durata e la qualita' del servizio prestato nell'Arma
dei Carabinieri, di altra Forza Armata o Forza di Polizia, in
servizio o in congedo, fino ad un massimo di 1,5 punti.
3. A parita' di punteggio e' data la precedenza, nell'ordine, ai
figli di decorati al valor militare, agli orfani di guerra ed
equiparati, ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore
dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, al valor di Marina, al
valor Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e
di militari dell'Arma dei Carabinieri deceduti in servizio o per
cause riconducibili all'attivita' di servizio. In caso di ulteriore
parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. I titoli di cui al precedente comma 2, lettere c. e d. saranno
ritenuti validi solo se:
- posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
- dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Detti titoli dovranno essere presentati o spediti in carta
semplice, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro 15 giorni dal superamento della prova orale al Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma.
Sempreche' dichiarati nella domanda, per i militari in servizio
nell'Arma i suddetti titoli, qualora risultanti dalla documentazione
personale, saranno acquisiti d'ufficio. In caso contrario dovranno
essere comprovati con le stesse modalita' di cui al precedente
paragrafo.
 
5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 4, pena il
mancato riconoscimento, dovra' pervenire al Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma:
- l'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, del livello
indicato al precedente articolo 2, comma 1, lettera a;
- documentazione attestante il diritto di partecipare alla
riserva di posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 18,
comma 2, indicata al precedente articolo 2, comma 1, lettera b.
6. La graduatoria dei candidati idonei sara' approvata con
provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il
Personale Militare e successivamente pubblicata sul Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara'
data notizia mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica.
7. Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel
numero dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori ed ammessi
a frequentare del 14° corso biennale allievi marescialli del ruolo
ispettori.

                              Art. 18.
 
Accertamento dei requisiti
 

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il
personale militare tramite il Centro Nazionale di Selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati
vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti.

                              Art. 19.
 
Esclusioni
 

L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento motivato
del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale
Militare o di autorita' da questi delegata, escludere in ogni momento
dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso
dei requisiti prescritti per essere ammesso al 14° corso biennale
allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri,
nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso, qualora il
difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o
dichiarano decaduto dalla nomina.

                              Art. 20.
 
Ammissione al corso e posizione
 

1. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito
saranno ammessi al corso allievi marescialli nell'ordine della
graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto
conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 2, primo
comma, lettere a) e b).
2. Gli ammessi al corso, se provenienti:
a. dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b. dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a
Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma;
c. dagli allievi ufficiali in ferma prefissata ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
d. dagli ufficiali in ferma prefissata accedono al corso con il
grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
e. dai militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio
oppure in congedo di altre Forze Armate o dai civili anche se
appartenenti ad altre Forze di Polizia accedono al corso previa
rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di
allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini
prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
3. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri. A decorrere da tale data lo
stesso personale assumera' la veste di frequentatore.
4. I frequentatori del 14° corso biennale allievi marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso per
il conseguimento della Laurea in «Operatore della sicurezza sociale»,
che verra' rilasciata dalla Facolta' di Scienze Politiche
dell'Universita' degli studi di Firenze. I suddetti frequentatori,
pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione presso il citato Ateneo, pena l'esclusione dal
concorso con le modalita' indicate dal precedente articolo 7 (regio
decreto 31 agosto 1933 n. 1592, articolo 142). L'esclusione
comportera' la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di
graduatoria.

                              Art. 21.
 
Presentazione al corso
 

1. Il 14° corso biennale, della durata di due anni accademici,
avra' inizio entro la fine del 2009 presso il 1° Reggimento Allievi
Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgera' secondo i
programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e
le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola
Sottufficiali dei Carabinieri.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti a
decorrere dal 10° giorno antecedente alla data di inizio del corso,
al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento, ivi
compresa la visita medica per accertare se, in relazione al disposto
di cui al quinto comma dell'articolo 3, siano ancora in possesso dei
prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie
o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio
nell'Arma. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea inidoneita'
che non si risolva entro dieci giorni dalla data fissata per la
presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso, con le
modalita' di cui al precedente articolo 19 e la sostituzione con
altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita medica di cui al precedente comma 2, il temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, saranno escluse
dal concorso con le modalita' indicate al precedente articolo 19 e
sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
4. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti
dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita'
delegata, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati
idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti
di cui al precedente articolo 2, comma 1 , lettere a) e b), fissata
dallo stesso articolo.
La Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita'
delegata, potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per
comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite competente Comando
dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio
nell'Arma - a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla
data fissata.
5. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.

                              Art. 22.
 
Nomina a maresciallo
 

Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati
marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.

                              Art. 23.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2008
Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!