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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario
tecnico per il laboratorio di linguistica della classe di lettere e
filosofia.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.80 del 8/10/1999 |
Ente: | SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA |
Località: | - |
Codice atto: | 099E8065 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 7/11/1999 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 1983;
Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 7,
comma 10, e l'art. 16, comma 7;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto della scuola, emanato con decreto direttoriale n.
290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 1995;
Visto in particolare l'art. 40 dello statuto;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Universita' sottoscritto in data 21 maggio 1996;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo in data 2 luglio
1999, con la quale e' stata autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, e a tempo pieno, di un funzionario tecnico - ottava
qualifica - per il laboratorio di linguistica della classe di lettere
e filosofia della scuola;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di funzionario tecnico in prova - ottava qualifica - area funzionale
tecnico-scientifica e socio sanitaria - per il laboratorio di
linguistica della classe di lettere e filosofia Scuola normale
superiore di Pisa.
Art. 2.
Requisiti generali per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) titolo di studio: diploma di laurea in informatica o scienze
dell'informazione.
Ai sensi dell'art. 84, comma terzo, della legge n. 312/1980, si
prescinde dal possesso del suddetto titolo di studio nei confronti
del personale della settima qualifica funzionale, in servizio da
almeno cinque anni senza demerito nell'amministrazione universitaria.
2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
3) idoneita' fisica all'impiego;
4) avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti,
puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo
svolgimento delle prove, con decreto motivato del direttore
amministrativo e sara' notificata all'interessato.
Art. 3.
Domanda e termine
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata al direttore amministrativo della Scuola
normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa, e
presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale.
La data di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
presente bando di concorso (allegato 1) e deve riportare tutte le
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a
fornire.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure per mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la
loro personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati dell'Unione europea;
d) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso e sua specificazione del titolo di studio indicato
al punto 1), comma 1, del precedente art. 2 con l'indicazione
dell'anno in cui e' stato conseguito. I candidati che partecipano a
norma dell'art. 84 della legge n. 312/1980, debbono dichiarare, in
mancanza del prescritto titolo di studio, di essere in servizio da
almeno cinque anni senza demerito, nella settima qualifica funzionale
e indicare la sede di servizio;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) il domicilio o il recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali
variazioni di indirizzo;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
m) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
n) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, indicati nel successivo art. 6 del presente bando;
o) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
dichiarare altresi' di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d'esame.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata dal direttore
amministrativo della Scuola nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia.
Art. 5.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, il cui contenuto e'
indicato nell'allegato 2 al presente bando.
La prova orale comprendera' l'accertamento della conoscenza di una
lingua straniera a scelta fra inglese, francese, tedesco.
Il diario delle prove di esame sara' comunicato per iscritto ai
singoli candidati almeno quindici giorni prima dello svolgimento
delle prove stesse.
I candidati si dovranno presentare a sostenere le prove scritte,
senza alcun altro preavviso od invito nella sede, nei locali, nei
giorni e nell'ora indicati.
Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento valido.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova
orale e del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
L'avviso per la presentazione alla prova orale, con l'indicazione
del voto riportato nelle prove scritte nonche' del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli, sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla, mediante raccomandata a.r.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sara' affisso nella
sede degli esami.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
I candidati che siano in possesso di eventuali titoli dovranno
allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
debitamente firmato;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e relativo
elenco in duplice copia;
3) pubblicazioni in unica copia e relativo elenco.
I documenti e certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione europea
possono dimostrare il possesso dei titoli di cui al precedente punto
2) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale,
copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme
al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in italiano. I testi tradotti possono essere presentati in
copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua
originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1943, n. 660. L'assolvimento di tali
obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla
domanda oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le pubblicazioni in collaborazione saranno valutate solo ove sia
possibile definire l'apporto di ciascun autore, in modo da poter
valutare la parte che riguarda il candidato.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati alla scuola.
Non saranno presi in considerazione i titoli prodotti dopo il
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei
titoli presentati.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 equivalente.
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti
prodotti dai candidati, per le categorie e con i punteggi qui di
seguito indicati:
1) titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso
tenuto conto della votazione riportata - max punti 2 su 30.
Tale punteggio verra' attribuito nel modo seguente:
laurea con votazione da 100 a 105/110 - punti 1 su 30;
laurea con votazione da 106 a 108/110 - punti 1,5 su 30;
laurea con votazione da 109 a 110 e lode - punti 2 su 30.
2) dottorato di ricerca o titolo equipollente - max punti 1 su 30;
3) altri titoli: purche' attinenti alle materie oggetto delle prove
del concorso - max punti 1 su 30.
4) pubblicazioni scientifiche: purche' attinenti alle materie
oggetto delle prove del concorso - max punti 2 su 30.
5) esperienze scientifiche e professionali: purche' attinenti alle
materie oggetto delle prove del concorso - max punti 2 su 30
(attivita' documentata svolta presso enti di ricerca pubblici o
privati) punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a 9 mesi.
6) servizi prestati presso le universita': punti 0,50 per ogni anno
o frazione superiore a 9 mesi - max punti 2 su 30.
Art. 7.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire, di propria iniziativa al direttore amministrativo della
Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, a parita' di valutazione, dai quali risulti altresi' il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di due anni, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari e volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Imposta di bollo
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, non sono soggette
all'imposta di bollo le domande ed i relativi documenti e titoli per
la partecipazione al concorso.
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro che siano
chiamati in servizio, sono tenuti a regolarizzare in bollo la domanda
e i titoli gia' presentati e valutati.
Art. 9.
Formazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 7 del presente bando.
E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato
nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore del
concorso, e' approvata con decreto del direttore amministrativo della
Scuola ed e' immediatamente efficace salvo disposizioni diverse
fissate dalle norme in vigore che stabiliscano sospensioni o proroghe
nelle assunzioni.
La graduatoria del vincitore del concorso sara' resa pubblica
mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali
impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura
di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.
Art. 10.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai
sensi dell'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale tecnico e amministrativo del comparto Universita', un
contratto individuale di lavoro finalizzato all'instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella ottava qualifica
fanzionale, area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria -
profilo professionale di funzionario tecnico presso il laboratorio di
linguistica della Scuola normale superiore di Pisa.
Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
spettante a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non potra' essere
prorogato o rinnovato alla scadenza. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente s'intende confermato in servizio.
Art. 11.
Presentazione dei documenti
per la costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti
per l'assunzione, sara' invitato, a mezzo raccomandata a.r., a
presentare entro trenta giorni dall'affettiva assunzione in servizio,
i seguenti documenti, attestanti il possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando:
1) autocertificazione (da compilare presso l'ufficio personale di
questa Scuola) relativa a:
data e luogo di nascita;
possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
europea;
godimento dei diritti politici;
la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
assenza di eventuali procedimenti penali pendenti;
attestazione di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello
Stato, di enti pubblici o aziende private e, in caso affermativo,
l'opzione per il nuovo impiego;
eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).
E' comunque fatta salva la facolta' di questa amministrazione di
verificare la veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni
prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha concorso ed e' esente
da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22
della legge stessa.
L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre il
vincitore a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.
La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovra'
essere regolarizzata, pena decadenza, entro trenta giorni.
Questa amministrazione si riserva la facolta' di richiedere al
tribunale competente il certificato generale del casellario
giudiziale ovvero di richiedere certificato equipollente alla
competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e'
cittadino.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale
statale di ruolo devono presentare, nel termine sopraindicato, una
copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il
certificato medico, tutti in regola con le norme sul bollo.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documentazioni redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta previsto dal
presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, si
procede all'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Comporta altresi' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la
mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso il
termine per l'assunzione puo' essere prorogato, valutati i motivi di
impedimento compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il vincitore del concorso, salva la possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, deve permanere in servizio
presso la Scuola per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale
periodo, non puo' essere comandato o distaccato presso sedi con
dotazioni organiche complete.
Art. 12.
Responsabile del procedimento concorsuale
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando e' il rag. Rodolfo Samaritani - funzionario
amministrativo - Ufficio personale amministrativo e tecnico - Scuola
normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa - telefono
050/509726. Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla
sig.ra Claudia Sabbatini - assistente amministrativo - Ufficio
personale amministrativo e tecnico - Scuola normale superiore -
Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa - tel. 050/509727.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
I dati personali dei candidati verranno inseriti nelle banche dati
della Scuola e saranno trattati in conformita' a quanto previsto
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono,
sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni ed integrazioni, nei decreti ministeriali 20
maggio 1983 e 27 luglio 1988, n. 534, nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e
nel contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto
Universita' attualmente vigente.
Pisa, 17 settembre 1999
Il direttore amministrativo: Sevieri
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