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UNIVERSITA' DEL MOLISE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore
amministrativo - settima qualifica - area funzionale
amministrativo-contabile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 14/4/2000
Ente:UNIVERSITA' DEL MOLISE
Località:Campobasso  (CB)
Codice atto:000E3600
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:14/5/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni,
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del comparto del
personale non docente dell'Universita', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 7 giugno 1996;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata ed integrata
dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata ed
integrata dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise;
Visto il decreto rettorale n. 661 dell'11 ottobre 1997, con il
quale e' stato emanato il regolamento interno per l'accesso ai
pubblici impieghi presso l'Universita' degli studi del Molise;
Vista la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare il
quarto e quinto comma dell'art. 51;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in particolare
l'art. 20, comma 1, lettera g);
Considerata l'unicita' del posto messo a concorso pubblico per
cui risultano inoperanti le riserve di cui alle leggi numeri
482/1968, 958/1986, 574/1980 e all'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 567/1987;
Visto che tale posto fa parte della pianta organica
dell'Universita' degli studi del Molise, approvata dal consiglio di
amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 17 dicembre 1997;
Accertata la vacanza dello stesso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
1. Presso l'Universita' degli studi del Molise e' indetto un
concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore
amministrativo (settima qualifica) - area funzionale
amministrativo-contabile.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza o
economia o equipollente oppure diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale piu' esperienza lavorativa
corrispondente per almeno quattro anni presso lo Stato con mansioni
di settimo livello.
Ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della legge 11 luglio 1980,
n. 312, si prescinde dal possesso di uno dei suddetti titoli di
studio nei confronti del personale interno della qualifica
immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza
demerito;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono prendere parte al concorso coloro che sono esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero sono stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
Per poter partecipare al concorso, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea devono:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti
stessi comportera' l'esclusione dal concorso o, comunque,
dall'accesso all'impiego.

                               Art. 3.
 
Termine di presentazione della domanda
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice,
puo' essere presentata direttamente o spedita, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, al rettore dell'Universita' degli studi
del Molise - Settore personale tecnico-amministrativo - Servizio
concorsi - 86100 Campobasso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. La domanda di ammissione al concorso si considera
prodotta in tempo utile purche' spedita entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 4.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti
dall'art. 2, lettera a), del presente bando. Il candidato che
partecipa a norma dell'art. 84 deve dichiarare, in mancanza del
prescritto titolo di studio, di essere in servizio da almeno cinque
anni, senza demerito, nella qualifica immediatamente inferiore;
d) (se e' cittadino italiano) il comune nelle cui liste
elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo
che da' luogo all'equiparazione, o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data della sentenza e l'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione etc. e anche se nulla risulti dal
casellario giudiziale;
g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di
impiego;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile
(la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia
prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) l'eventuale appartenenza una o piu' categorie che danno
luogo, a parita' di merito, a precedenza o preferenza. Per avvalersi
di tali titoli, il candidato, a pena di esclusione dal beneficio,
dovra' indicarli nella domanda di partecipazione al concorso;
m) la lingua prescelta per la prova orale.
I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza.
Nella domanda dovra' risultare, altresi', il preciso recapito cui
indirizzare le comunicazioni relative al concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. Tutte le comunicazioni relative al concorso
saranno inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal
fine l'amministrazione chiede al candidato un contributo per spese
postali di L. 5.600 da versare sul c/c postale n. 11424660 intestato
all'Universita' degli studi del Molise - contributo per spese postali
- via F. De Sanctis - 86100 Campobasso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario o dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Non si terra' conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei
requisiti per l'ammissione al concorso o alle quali non e' allegata
la ricevuta del bollettino di conto corrente postale comprovante
l'avvenuto versamento del contributo per spese postali.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata e
composta ai sensi dell'art. 8 del regolamento interno per l'accesso
ai pubblici impieghi presso l'Universita' degli studi del Molise,
emanato con decreto rettorale n. 661 dell'11 ottobre 1997, e, se
compatibili, nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693.

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame, riportate nell'allegato A) al presente bando
consistono in due prove scritte ed in una prova orale comprende
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta tra
francese ed inglese. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i
candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con il
punteggio di almeno 21/30.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' un
dipendente statale;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
L'Universita' degli studi del Molise comunichera', non meno di
quindici giorni prima, ai candidati ammessi, il diario delle prove,
con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le medesime
si svolgeranno e, pertanto, i candidati, ai quali non sia stata
comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella
sede d'esame, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera d'invito.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
candidati ammessi alla prova stessa almeno venti giorni prima di
quello in cui essi dovranno sostenerla.

                               Art. 7.
 
Graduatoria di merito
 
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base della somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella
orale.
Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parita' di punteggio, le disposizioni contenute nell'art. 5, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 e
successive modificazioni ed integrazioni.
A tal fine i candidati che intendano far valere titoli di
precedenza o preferenza, in quanto appartenenti ad una o piu'
categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre di loro iniziativa,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di superamento della
prova orale, una dichiarazione che attesti, sotto la propria
responsabilita', il possesso dei requisiti gia' indicati nella
domanda. La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta
innanzi all'impiegato addetto alla sua ricezione ovvero alla
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento. In caso di dichiarazioni mendaci si
applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. l5.
A parita' di merito, i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale per merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli;
19) gli invali ed i mutilati civili;
20) militari volontari nelle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Le dichiarazioni si considerano prodotte in tempo utile, anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non
oltre il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei
titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
La graduatoria finale sara' affissa all'albo pretorio
dell'Universita' degli studi del Molise; di tale affissione sara'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Dal giorno successivo a quello del suddetto avviso decorrono i
termini per eventuali impugnative.

                               Art. 8.
 
Assunzione in servizio
 
Una volta approvata la graduatoria, si procedera' all'assunzione
in prova del relativo vincitore ed all'immissione in servizio
mediante contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato.
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, entro il
termine di trenta giorni dalla data della stipulazione del contratto
di lavoro individuale, a produrre i seguenti documenti, fatta salva
la facolta' di avvalersi dell'autocertificazione di cui all'allegato
C al presente bando:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza
italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea;
3) certificato di godimento dei diritti politici; i cittadini
di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea devono presentare
il certificato del godimento dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o provenienza;
4) certificato del casellario giudiziale ovvero certificato
equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino; i cittadini stranieri, oltre al
certificato anzidetto, devono presentare anche il certificato
generale del casel-lario giudiziale italiano;
5) originale del titolo di studio prescritto o copia
autenticata di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente
autorita' scolastica in sostituzione dell'originale;
6) copia integrale dello stato di servizio militare (per i
sottuf-ficiali o militari di truppa) o certificato di esito di leva
rilasciato dal comune (per gli aspiranti dichiarati riformati o
rivedibili). Coloro che sono stati esonerati dal prestare servizio
militare possono esibire dichiarazione in tal senso del distretto
militare competente o copia del congedo illimitato;
7) certificato medico (non e' ammessa l'autocertificazione) in
data recente rilasciato dall'azienda unita' sanitaria locale o da un
medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e
robusta costituzione e l'idoneita' fisica e psichica all'impiego.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il
certificato ne deve far menzione e indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio.
Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato
eseguito l'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7
della legge 26 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed
assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma,
della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di
un ufficiale sanitario comprovante che la natura ed il grado di
invalidita' o mutilazione, non puo' essere di pregiudizio alla salute
ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti. Ai sensi dell'art. 22 della legge 5 aprile 1992, n. 104, il
candidato che e' persona handicappata e' esonerato dalla
presentazione della sola certificazione di sana e robusta
costituzione fisica;
8) firma autenticata su fotografia recente;
9) dichiarazione, in data recente, attestante di non ricoprire
altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici
o di aziende private o, comunque, di non fruire di reddito di lavoro
subordinato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 50 del decreto legislativo
n. 29/1993; in caso affermativo, il candidato dovra' dichiarare di
optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le
eventuali indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione
di precedente rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata
anche se negativa.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere,
inoltre, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della
richiesta dell'Universita' degli studi del Molise.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopraindicato, i documenti di cui ai numeri 5), 6) e 8),
la dichiarazione di opzione nonche' copia dello stato matricolare e
sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui il candidato straniero e' cittadino devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresi',
essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, altresi',
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati
motivi di impedimento.

                               Art. 9.
 
Periodo di prova
 
Il vincitore del concorso sara' assunto in prova con diritto al
trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore. Il
periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorsa la meta' del
suddetto periodo, nel restante periodo ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Il
periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene nconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi,
contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di
integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, nonche' nel "Regolamento
interno per l'accesso ai pubblici impieghi presso l'Universita' degli
studi del Molise" emanato con decreto rettorale n. 661
dell'11 ottobre 1997.
Il presente decreto sara' inserito nella raccolta ufficiale
istituita presso questo Ateneo.
Campobasso, 7 marzo 2000
Il rettore: Cannata

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