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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione dei direttori di ventinove istituti del Consiglio nazionale
delle ricerche - Italia. (Bando n. 126.0.4)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.88 del 6/11/2001 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 01E10144 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 7/12/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche";
Visto il D.P. C.N.R. n. 01544 in data 14 gennaio relativo al
"Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento degli istituti del
C.N.R.";
Viste le delibere del consiglio direttivo del C.N.R. in data 21
giugno e 19 ottobre 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche indice una procedura di
selezione per la nomina dei direttori degli istituti di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando.
2. Nell'allegato A sono indicati la denominazione e la sede degli
istituti, i campi di ricerca, le eventuali sezioni territorialmente
distinte dalla sede degli istituti, la consistenza dell'attuale
organico.
Art. 2.
Durata in carica
1. L'incarico di direttore dell'istituto ha la durata di quattro
anni a partire dalla data di assunzione dell'incarico.
2. L'incarico puo' essere confermato per un secondo quadriennio,
in presenza di valutazioni positive, annuali e quadriennali,
sull'attivita' dell'istituto e sull'attivita' di direzione.
Art. 3.
Requisiti scientifici e professionali
1. Possono partecipare alla selezione studiosi ed esperti senza
limitazioni in ordine alla cittadinanza. Per i cittadini stranieri e'
richiesta la conoscenza della lingua italiana.
2. Il candidato dovra' dimostrare lo svolgimento di attivita' di
ricerca, fondamentale o applicata, con continuita' e con risultati di
originale e rilevante contributo all'avanzamento delle conoscenze,
nell'area di interesse dell'istituto.
3. Il candidato dovra' altresi' dimostrare la propria esperienza
organizzativa e dirigenziale, conseguita attraverso lo svolgimento di
incarichi di responsabilita' di strutture scientifiche e di progetti
di ricerca presso universita', enti pubblici e privati di ricerca
italiani, stranieri e internazionali, anche in campi di ricerca
diversi, ma affini a quelli indicati al precedente art. 1.
Art. 4.
Compiti, doveri e regime di impegno
1. Il direttore e' responsabile del funzionamento complessivo
dell'istituto e svolge i compiti attribuitigli dai regolamenti e
dagli atti generali dell'ente.
2. L'incarico di direttore e' svolto a tempo pieno.
3. La nomina di professori o ricercatori di universita' italiane
e' condizionata alla preventiva richiesta di aspettativa
all'universita' di appartenenza, salvo eccezionali e motivate deroghe
disposte dal consiglio direttivo del C.N.R. in relazione alle
esigenze connesse allo svolgimento dell'incarico.
Art. 5.
Trattamento economico
1. Al direttore per l'intera durata dell'incarico verra'
corrisposta una indennita' di carica non inferiore a L. 40.000.000
annue (al lordo delle ritenute di legge).
2. Al direttore, se dipendente del C.N.R., oltre alla indennita'
di cui al comma 1, e' conservato l'intero trattamento economico in
godimento. Se dipendente di altro ente pubblico di ricerca, oltre
alla indennita' di cui al comma 1, spetta l'intero trattamento
economico in godimento corrisposto dal C.N.R. o dall'ente di
appartenenza, sulla base di apposita convenzione tra gli enti
interessati. Se professore o ricercatore di universita' italiane,
oltre all'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, commisurata
all'effettivo e pieno svolgimento delle attivita' di direzione, si
applicano le disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Nel caso di nomina a direttore di persone provenienti da
amministrazioni pubbliche diverse dalle universita' e dagli enti
pubblici di ricerca italiani o dal settore privato o dall'estero
verra' stipulato apposito contratto di lavoro a tempo determinato nel
quale sono stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire durante
il mandato, le cause di recesso da parte del C.N.R., nonche' la
retribuzione annua complessiva non inferiore a lire 180 milioni al
lordo delle ritenute di legge e comprensiva dell'indennita' di cui al
comma 1.
Art. 6.
Presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in italiano
e/o in inglese secondo lo schema allegato B e corredate dal
curriculum, devono essere indirizzate a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, al seguente indirizzo: Consiglio nazionale delle
ricerche - Ufficio del presidente - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185
Roma Italia.
2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al
giorno 7 dicembre 2001. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Art. 7.
Procedure di selezione
1. La selezione e' affidata ad una commissione di esperti, anche
stranieri, nominata dal presidente del C.N.R., previa deliberazione
del consiglio direttivo.
2. La commissione esamina i curricula presentati; puo' disporre
lo svolgimento di colloqui con i candidati per l'accertamento
dell'esistenza dei requisiti scientifici e professionali e per la
valutazione di programmi e progetti di attivita' del candidato; puo'
richiedere la presentazione di singoli titoli, scientifici o
professionali, indicati nell'elenco allegato alla domanda.
3. Al termine dei propri lavori la commissione, previa una
valutazione comparativa dei diversi candidati, predispone la lista
degli idonei alla direzione dell'Istituto e la trasmette al
presidente del C.N.R. per la deliberazione di competenza del
consiglio direttivo.
Art. 8.
Nomina e assunzione dell'incarico
1. Il candidato prescelto riceve apposita comunicazione dal
C.N.R. e si impegna a presentare, entro un termine prefissato,
eventuale ulteriore documentazione necessaria per lo srvolgimento
dell'incarico e la dichiarazione di accettazione.
2. La nomina del direttore e' disposta con decreto del presidente
del C.N.R. che stipuila, nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, il
contratto di lavoro a tempo determinato.
3. La mancata accettazione o la mancata stipula del contratto
comportano la decadenza dall'incarico.
Art. 9.
Trattamento dei dati
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati
esclusivamente per gli adempimenti connessi alle procedure della
selezione e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675.
Il presidente: Bianco
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