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ISTITUTO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di prima fascia
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.93 del 23/11/1999 |
Ente: | ISTITUTO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA |
Località: | - |
Codice atto: | 099E9311 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 23/12/1999 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' "Campus Bio-Medico" di Roma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1995, n. 120, convertito in
legge 21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni, art. 9,
relativo alla ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1997 e 26 febbraio 1999 -
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e i relativi
allegati;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante le norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori;
Vista le delibere del comitato accademico del 7 luglio 1999 e del
comitato tecnico organizzativo del 16 settembre 1999 per la
copertura, con procedura di valutazione comparativa, di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "Campus
Bio-Medico" di Roma per il seguente settore scientifico-disciplinare
e le relative tipologie:
F10X - Urologia - un posto.
Impegno scientifico.
Il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere
attivita' di ricerca in modo del tutto autonomo nel campo
dell'urologia con particolare riguardo alla oncologia, alla calcolosi
e alle nuove tecnologie. Il candidato deve dimostrare di aver
sviluppato nuove tecniche chirurgiche in urologia, di aver
contribuito all'approfondimento prognostico di parametri biologici
applicati alla clinica urologica.
Impegno didattico.
Il candidato deve dimostrare esperienze di insegnamento nel settore
disciplinare urologico documentando le attivita' svolte nel corso di
laurea in medicina e chirurgia e nelle scuole di specializzazione.
Il numero massimo di pubblicazioni (da presentare entro lo stesso
termine previsto per la presentazione della domanda) e' pari a 30.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
In ogni caso non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima fascia inquadrati
nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative,
esclusa la presente, presso questa od altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani.
Coloro che intendono partecipare alle valutazioni comparative
prodotte sono tenuti a far domanda all'Universita' entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I candidati devono:
compilare il modulo della domanda allegato (allegato A) al presente
decreto, che viene fornito anche per via telematica (http:
//www.unicampus.it/facolta/concorsi/) indicando obbligatoriamente il
codice di identificazione personale (codice fiscale);
stampare una copia, in carta semplice, e firmarla;
consegnare la copia a mano, unitamente alla fotocopia del codice
fiscale, a questa universita' - ufficio concorsi - via Longoni, n.
83 - 00155 Roma, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede
la data di compilazione per via telematica;
oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al rettore dell'Universita' "Campus Bio-Medico", via
Longoni n. 83 - 00155 Roma, entro il termine indicato. A tal fine
fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato deve, indicare con precisione la valutazione
comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando, sigla
e titolo del settore scientifico-disciplinare).
Il candidato che intenda partecipare a piu' valutazioni comparative
deve presentare distinte domande facendo menzione in ciascuna di esse
delle altre valutazioni alle quali ha chiesto di essere ammesso.
Nella domanda il candidato dovra' chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Dovra' altresi' dichiarare
sotto la sua personale responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima fascia
inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale
presenta la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Il candidato che abbia gia' presentato 5 domande nell'anno solare,
e' escluso dalle procedure.
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini della valutazione comparativa.
Verranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui
domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per
l'ammissione al concorso.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e in caso
di errato recapito per inesatta segnalazione del candidato o per
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo.
L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili
all'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato deve allegare alla domanda:
1) qualsiasi titolo che sia ritenuto utile ai fini della
valutazione comparativa;
2) un curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
3) un elenco di tutti i documenti presentati in allegato alla
domanda, nonche' un elenco delle pubblicazioni in duplice copia che
saranno presentate con le modalita' del successivo art. 4.
I documenti e certificati devono essere prodotti in carta semplice.
Art. 4.
Pubblicazioni dei candidati italiani
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, corredate da un elenco sottoscritto dal
candidato, vanno inviate con apposito plico raccomandato o consegnate
a mano all'ufficio concorsi-docenti dell'universita' entro lo stesso
termine della presentazione delle domande. Sui plichi contenenti le
pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "pubblicazioni
valutazione comparativa a posti di professore ordinario" e devono
essere indicati chiaramente la sigla ed il titolo del settore
scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, nome ed indirizzo.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa
cui partecipa.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' nella quale afferma che la copia delle pubblicazioni e'
conforme all'originale.
Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e
il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia
debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le pubblicazioni che non risultino inviate in plico raccomandato o
consegnato a mano, nei termini previsti, non potranno essere prese in
considerazione dalle commissioni giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissioni giudicatrice.
Le pubblicazioni che non risultino inviate in plico raccomandato o
consegnato a mano, nei termini previsti, non potranno essere prese in
considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Art. 5.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
I candidati stranieri presentano domanda, prodotta in lingua
italiana, secondo le modalita' e i termini previsti dal precedente
art. 3.
Nella domanda il candidato straniero dove specificare anche la
cittadinanza di cui e' in possesso, di possedere adeguata conoscenza
della lingua italiana, nonche' l'eventuale recapito eletto in Italia
agli effetti della valutazione comparativa. Ogni variazione deve
essere tempestivamente comunicata.
Al presente decreto e' allegato lo schema di domanda cui gli
interessati possono utilmente uniformarsi (allegato B).
Il candidato straniero, oltre i documenti, il curriculum e gli
elenchi previsti dal precedente art. 3, deve altresi' allegare alla
domanda un certificato comprovante la cittadinanza di cui e' in
possesso.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 6.
Pubblicazioni dei candidati stranieri
I cittadini stranieri, oltre alle disposizioni del precedente art.
4 osservano per la presentazione delle pubblicazioni, le prescrizioni
di cui al presente articolo.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese,
tedesca o spagnola.
Per i lavori stampati deve risultare la data e il luogo della
pubblicazione.
Art. 7.
Trattamento dati personali
La presentazione della domanda per la partecipazione alle
valutazioni comparative comporta l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 8.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
Il rettore puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato,
l'esclusione per difetto dei requisiti.
Art. 9.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative di cui
all'art. 1 sono costituite con le modalita' indicate dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto del rettore pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' dagli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 1, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto
che abbia riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause, di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 10.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti le
commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere
presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Se la causa di
ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di
insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
Art. 11.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 390/1998, senza indugio, al responsabile del
procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato dell'Universita'. I criteri sono pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Le commissioni devono redigere apposito verbale per ogni singola
riunione. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato costituiscono parte integrante di detto verbale.
I candidati che non rivestono la qualifica di professore associato
sostengono una prova didattica nell'ambito di una disciplina del
settore scientifico-disciplinare connessa con i titoli del candidato
e da lui indicata che concorre alla valutazione complessiva.
Nel caso di obbligo di cui all'art. 2, comma 12, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998 il diario con l'indicazione
del giorno, del mese e dell'ora in cui le prove avranno luogo e'
notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle
prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
Al termine dei lavori la commissione redige una motivata relazione
analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e
quello complessivo della commissione, sui singoli candidati in base
ai quali essa propone, previa valutazione comparativa, gli idonei in
numero non superiore a tre per ciascun posto bandito. La relazione e'
esposta agli albi ufficiali dell'Universita'.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 12.
Accertamento della regolarita' degli atti e nomina degli idonei
Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
suddetta consegna la regolarita' degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Nel caso in cui il rettore riscontri vizi di forma entro
il predetto termine rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine. Con
successivo decreto il rettore trasmette gli atti delle valutazioni
comparative ai competenti organi accademici per i successivi
adempimenti. Il comitato accademico che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere a
maggioranza degli aventi diritto al voto di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice.
La nomina e' disposta con decreto rettorale.
Il rettore comunica al Ministero dell'universita' i dati relativi
alla conclusione delle procedure di valutazione comparative, nonche'
i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Le
relazioni finali delle commissioni con annessi giudizi individuali e
collegiali, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e
rese pubbliche anche per via telematica.
Art. 13.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita' "Campus
Bio-Medico", entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
Trascorso tale termine, l'Universita' "Campus Bio-Medico" disporra'
del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.
Art. 14.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
L'Amministrazione potra' richiedere ai candidati proposti per la
nomina la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti
di partecipazione alle valutazioni comparative. I candidati potranno
avvalersi della facolta' di rilasciare dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n.
403.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento e' la sig.ra Rosa Maria Lauretta,
responsabile dell'Ufficio concorsi (tel. 06/22541333-370-e-mail:
r.lauretta unicampus.it).
Art. 16.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Roma, 2 novembre 1999
Il rettore: Lorenzelli
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