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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
tre guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario militare marittimo, laureati in biologia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.91 del 24/11/2009
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:9E007564
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/12/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, modificato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni ed, in particolare, l'art. 58;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, emanato in
applicazione dell'art. 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, concernente, fra l'altro, requisiti di
partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina
militare, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre
1999, n.380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro e in relazione alle esigenze di
impiego, la possibilita' di richiedere nei bandi di concorso
specifici requisiti psico - fisici;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il
reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del
personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti
affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
Sanita' militare in data 11 gennaio 2008;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009);
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011;
Ravvisata la necessita di indire per l'anno 2010, al fine di
soddisfare specifiche esigenze della Marina militare, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre)
Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo
sanitario militare marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso
applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa
provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3,
comma 1:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti
dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di
eta' sopraindicati;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di laurea magistrale in biologia (L.M. 6)
o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9) e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di biologo.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalle lauree
magistrali suindicate. Saranno inoltre ritenute valide le lauree
magistrali che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al
pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quella suindicata
con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
la relativa attestazione di equipollenza. La partecipazione al
concorso dei concorrenti che abbiano conseguito all'estero il titolo
di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente
elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla
domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza
al titolo di studio previsto in Italia;
e) siano in possesso del diploma di specializzazione in
patologia clinica o in microbiologia o in biochimica;
f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
g) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130
(solo se concorrenti di sesso maschile).
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai prescritti
corsi applicativi sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le
modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. Il
riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque
avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di
cui al successivo art. 12;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3 


Domande di partecipazione


1. Coloro che intendono partecipare al concorso di cui all'art.
1, comma 1 del presente decreto dovranno:
a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto;
b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il rigetto della
stessa;
c) spedire la domanda, a pena di irricevibilita',
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -
casella postale 15317 - 00143 Roma Cecchignola, entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Qualora il trentesimo giorno sia
festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente
non festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155 del codice di
procedura civile.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda
nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno
essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima
prova scritta, come indicato nel successivo art. 6, comma 2.
Detti concorrenti, se in servizio, dovranno inoltre presentare
copia della suddetta domanda di partecipazione, al Comando del
reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, al Centro
documentale dell'Esercito (ex distretto militare) o ai Dipartimenti
militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni
territoriali del personale della Regione aerea competenti per
territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione
in relazione alla loro residenza.
2. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovino
all'estero per motivi di servizio, potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorita'
diplomatiche o consolari, ovvero del Comando del reparto/ente di
appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di
presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro all'indirizzo
sopraindicato.
Tali concorrenti avranno comunque cura di conservare copia della
domanda, recante in calce il visto e la data di presentazione
dell'Autorita' competente, che dovra' essere esibita all'atto della
presentazione alla prima prova scritta, come indicato nel successivo
art. 6, comma 2.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovra'
dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita) e il codice fiscale;
b) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica, se posseduto. Il concorrente
dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o
messaggio di posta elettronica (r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax
(06/517052774) al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma
Cecchignola - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che
venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto
eventualmente gli obblighi militari;
d) il proprio stato civile;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) il possesso di una delle lauree magistrali di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera d), l'Universita' presso la quale
e' stata conseguita, la data di conseguimento e il voto;
g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di cui al gia' citato art. 2, comma 1, lettera d),
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data;
h) il possesso del diploma di specializzazione in patologia
clinica, in microbiologia o in biochimica di cui al gia' citato art.
2, comma 1, lettera e), l'Universita' presso la quale e' stato
conseguito e la relativa data;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la
qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto -1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovra'
tener conto che la Direzione generale, al fine di controllare la
veridicita' delle dichiarazioni rese, acquisira' d'ufficio il
certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
l) il servizio militare eventualmente prestato o in atto con
indicazione della durata, del grado rivestito e del reparto o ente di
appartenenza (se in congedo il Centro documentale dell'Esercito, il
Dipartimento militare marittimo/Capitanerie di porto, la Direzione
territoriale del personale della regione aerea o il Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione);
m) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva;
2) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a
tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non
prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, p. 2, comma 7-ter della
legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
n) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
o) l'eventuale possesso di titolo/i di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 7;
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
q) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato
dello Stato;
r) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo sanitario militare marittimo;
s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13;
t) la lingua straniera (non piu' di due a scelta fra la
francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intenda
sostenere la prova orale facoltativa;
u) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
z) l'eventuale elenco di documenti o dichiarazioni sostitutive
allegati alla domanda di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445 i concorrenti dovranno allegare
alla domanda di partecipazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
4. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 3, lettere f), g), h), m), n) e
o), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il
personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto.
5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma 1, lettera c)
del presente articolo, dovranno provvedere, per i concorrenti in
servizio, a compilare apposito documento caratteristico numerato,
chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, redatto per «partecipazione al concorso
ruolo speciale Corpo sanitario militare marittimo - anno 2010» (in
calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa
visione).
Il complesso della documentazione matricolare e caratteristica
del personale militare, in servizio o in congedo, sara' acquisito
d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto -1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione per il solo
personale che si sia presentato ad entrambe le prove scritte di cui
al successivo art. 4, comma 1, lettera a).

                               Art. 4 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e militare ed una
di cultura tecnico-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una
amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che
si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2 del
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui
partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12,
comma 2 (presumibilmente entro la fine di luglio 2010), dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la
valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della
graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio o in ausiliaria
da non oltre tre anni, presidente;
b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a Capitano di fregata in servizio o in ausiliaria
da non oltre 3 anni, di cui uno specialista in patologia
clinica/igiene o equivalente, membri;
c) un docente o esperto di biologia (membro tecnico esterno);
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di
vascello ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non
inferiore a «funzionario di amministrazione», segretario senza
diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un ufficiale superiore della Marina militare in servizio o
in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
b) due ufficiali in servizio della Marina militare, di grado
non inferiore a Sottotenente di vascello, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali
e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza armata.

                               Art. 6 


Prove scritte


1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica,
entrambe della durata massima di sei ore.
I relativi programmi d'esame sono riportati nell'allegato B al
presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di
Livorno - viale Italia n. 72, secondo il diario che sara' reso noto
con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale,
del 15 dicembre 2009. Detto avviso avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella medesima Gazzetta
ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 dicembre 2009. Nella stessa
Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2009 tale pubblicazione potra'
essere rinviata ad una data successiva.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le
7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita' o di altro
documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da
un'amministrazione dello Stato nonche' copia della domanda di
partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata con
cui la stessa e' stata spedita.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile
blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro
fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13,
14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo
raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di
posta elettronica.
3. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 45° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 180/186
- 00143 Roma Cecchignola - tel. 06/517051012, oppure al Ministero
della difesa - Stato maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il
pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 06/3680.4442,
ovvero potranno consultare i siti «www.difesa.it/concorsi» o
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 7 


Valutazione dei titoli di merito


1. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
a) procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano
presentati ad entrambe le prove scritte, sempreche' detti titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati con le
modalita' indicate nel precedente art. 3, ovvero risultino dalla
documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai
concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in
dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state
fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di
valutazione. La valutazione dei titoli avverra' prima della
correzione delle prove scritte e il relativo esito sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di
seguito riportato:
a) attivita' professionale svolta presso enti pubblici o
assimilati: massimo punti 4/30;
b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30;
c) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato o in altre
strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30.

                               Art. 8 


Accertamenti psico-fisici


1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona presumibilmente nel mese di
marzo/aprile 2010 (durata presunta 3-4 giorni). A tal fine i
concorrenti saranno convocati a mezzo lettera raccomandata o
telegramma, o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica.
Essi dovranno presentarsi alle 0700 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello
Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' (non
antecedente ad un anno all'atto di presentazione) rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercita in tali ambiti la professione di medico
specializzato in medicina dello sport;
b) libretto sanitario emesso dall' A.S.L. di appartenenza;
c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate in base al decreto
ministeriale 31 marzo 2003;
d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con
relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai
sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private convenzionate col Servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche il
certificato attestante che trattasi di struttura sanitaria
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Sara' altresi'
ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto
relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare;
e) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento
strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal
Direttore generale della sanita' militare in data 30 agosto 2007 e 20
settembre 2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di
attuazione emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni
dell'enzima G6PD, consapevoli delle sanzioni civili e penali cui
potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno
far compilare dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' sottoscrivere, il modello di
certificato medico di cui all'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Tale modello sara' presentato dal
candidato alla commissione per gli accertamenti psico-fisici. Inoltre
i soggetti in questione, se giudicati idonei in sede di visita medica
effettuata dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici,
dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione di cui all'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
f) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata convenzionata, da non oltre sei mesi, attestante
l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi
HIV;
g) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati in
data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' altresi'
essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata con il Servizio sanitario
nazionale):
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- azotemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- markers dell'epatite B ( tutti i markers ) e dell'epatite
C.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o copia conforme.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col Servizio
sanitario nazionale). Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa,
copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare.
La mancata presentazione del suddetto certificato comportera'
l'esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici;
b) referto originale di test di gravidanza - mediante analisi
su sangue o urine - eseguito, in data non anteriore a sette giorni
precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale
(in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria
convenzionata col Servizio sanitario nazionale).
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al
successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza
di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera' l'effetto
indicato al successivo comma 4, lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita';
b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di accertato
stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti
psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di
cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologia con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
4) visita odontoiatrica;
5) visita psichiatrica;
6) esame di screening delle urine per la verifica
dell'eventuale uso di cannabinoidi, oppiacei, cocaina e anfetamine, e
test GC/MS (gascromatografia con spettrometria di massa) di conferma
in caso di positivita' dell'esame di screening;
7) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante
ricerca della CDT e, in caso di positivita', disporra' sul medesimo
campione test di conferma mediante HPLC;
8) visita medica generale.
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
5. Sulla scorta del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" e
delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione generale
della sanita' militare, la suddetta commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti
specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e
non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle
predette direttive tecniche della Direzione generale della sanita'
militare.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno
giudicati:
a) idonei i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli
specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva;
3) abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale della Marina.
La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli, per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione della causa di inidoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
La commissione medesima, inoltre, dovra' aver cura, al termine
della visita medica generale, di informare i concorrenti giudicati
idonei che presentino alterazioni dell'attivita' di "G6PD" tali in
ogni caso da comportare l'attribuzione del coefficiente 2 nella
caratteristica somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale
alterazione nonche' delle eventuali limitazioni all'impiego previste
per taluni scenari operativi. A tal fine la commissione medesima
dovra' far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno
tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 (Ufficio postale Roma
Laurentina) - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax al
numero 06/517052774, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale, solo qualora lo
ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare.
10. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito degli
ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7, ovvero
che ai medesimi abbiano rinunciato, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 8, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle
qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale
in servizio permanente del ruolo speciale. Tale valutazione - svolta
con le modalita' che sono indicate nelle apposite norme emanate
dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola nelle
seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche
caratteristiche attitudinali:
a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
elasticita' del pensiero, apprendimento;
b) area affettiva e relazionale: maturita' ed autonomia
affettiva, autocontrollo, livelli di autostima, capacita'
relazionali, capacita' di lavorare in team, modalita' di rapportarsi
con l'autorita' e con il ruolo istituzionale;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', costanza nel rendimento, tolleranza alla
frustrazione ed allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse (approccio gestionale al lavoro), autoefficacia,
livelli di iniziativa e di aspirazione;
d) area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattiva.
2. A ciascuna delle sopra descritte caratteristiche attitudinali
verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'
conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 0: assenza o forte carenza dell'indice in esame
(livello molto scarso);
b) punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame;
d) punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
E' consentita l'attribuzione di punteggi intermedi.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale e sara'
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai
diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di «inidoneita'» verra' espresso
nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore o uguale a 20/72, oppure al
verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) il punteggio di livello dell'area del pensiero e'
insufficiente (ossia inferiore o uguale a 4/72);
b) il punteggio totale di livello delle altre tre aree (area
affettiva/relazionale, area della produttivita' e delle competenze
gestionali, area motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o
uguale a 16/72).
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 10 


Prova di efficienza fisica


1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), alle
prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
- nuoto 25 metri (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:
- addominali;
- corsa piana 1000 metri.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato E, che costituisce parte integrante al presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui
comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
4. Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie
ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio
di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che
sara' comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e' definitivo ed
inappellabile. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
e) redigera' il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti
attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati, dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il
tramite del Centro di selezione della Marina militare, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Cecchignola, entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

                               Art. 11 


Prova orale


1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti
dal programma riportato nell'allegato B al presente decreto. Tale
prova avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia
n. 72, presumibilmente nel mese di maggio/giugno 2010. A tal fine i
concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio di
posta elettronica.
2. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
lingue scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca),
della durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue
scelte, che sara' svolta con le seguenti modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,05 punti;
c) 22/30 = 0,10 punti;
d) 23/30 = 0,15 punti;
e) 24/30 = 0,20 punti;
f) 25/30 = 0,25 punti;
g) 26/30 = 0,30 punti;
h) 27/30 = 0,35 punti;
i) 28/30 = 0,40 punti;
l) 29/30 = 0,45 punti;
m) 30/30 = 0,50 punti.

                               Art. 12 


Graduatoria di merito


1. La graduatoria di merito degli idonei nel concorso sara'
formata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2°
periodo dell'art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come aggiunto
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
4. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara'
pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, esso sara' pubblicato nel Foglio
d'Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 13 


Nomina


1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
bando.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle scuole
della Marina militare.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi con una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo medesimo. Il rifiuto di
sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risultassero non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al
precedente art. 12.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in
servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo che,
trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.

                               Art. 14 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il
certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                               Art. 15 


Esclusioni


1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                               Art. 16 


Spese di viaggio - Licenza


1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 4 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli necessari per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 17 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonche' in caso di esito positivo, ai soggetti di
carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore pro-tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali
della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2009

Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio

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