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SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di Consigliere
parlamentare di prima fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.7 del 27/1/2004
Ente:SENATO DELLA REPUBBLICA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:04E00312
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:20
Scadenza:26/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto l'art. 12 del Testo Unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica, d'ora in poi denominato T.U.;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica,
d'ora in poi denominato Reg. conc.;
Viste le determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza;
Su proposta del Segretario Generale;
 
Decreta
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di
Consigliere parlamentare di prima fascia, con lo stato giuridico ed
il trattamento economico stabiliti dal T.U. e dalle deliberazioni del
Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. E' stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 1, del T.U., la
riserva di due posti per i dipendenti delle carriere degli Stenografi
e Segretari parlamentari di seconda fascia che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei, fermi i requisiti per l'ammissione di
cui all'art. 2. Ai fini della riserva i requisiti devono essere
posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande.
3. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Reg. conc. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza,
a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso
la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e
tecniche.
4. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di laurea, conseguito con una
votazione non inferiore a 110/110 o equivalente - nell'ambito
dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria -, ovvero
siano in possesso di laurea specialistica, conseguita con una
votazione non inferiore a 110/110 o equivalente. Il predetto titolo,
ove conseguito all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente
alla menzionata laurea dall'autorita' italiana competente; dalla
dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresi', a quale
votazione prevista per la laurea medesima equivalga la valutazione
riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
d) abbiano un'eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a
40 anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego.
2. I requisiti di cui al comma precedente e di cui all'art. 1,
comma 2, debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile
per la spedizione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - Codice A1 - (via Giustiniani, n. 11 - 00186 ROMA),
a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio
del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 60 giorni
dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero
della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), allegando - a pena di esclusione - qualora i titoli di
studio siano stati conseguiti all'estero, le prescritte dichiarazioni
di equipollenza;
g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) il tema - scelto tra i seguenti: diritto comunitario o
politica economica - oggetto della prova scritta di cui all'art. 11,
comma 1, lettera c);
b) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese -
nella quale intendono sostenere la prova scritta e la prova orale
obbligatoria di lingua straniera;
c) le lingue - scelte tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova
scritta e la prova orale obbligatoria di lingua straniera - nelle
quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
d) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
7. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere
consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono
dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

                               Art. 4.
 
Irricevibilita' delle domande
 
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con
avviso di ricevimento;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o
in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 5.
 
Cause di esclusione dal concorso
 
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c);
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con la laurea di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresi',
a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per la suddetta laurea
equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito
all'estero;
e) che abbiano un'eta' inferiore a 18 anni o superiore a 40
anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
f) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
g) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti
all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
l) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette
integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il
termine di 60 giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende
alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'art. 3, commi 7 e
8, del presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno
di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel
termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 Reg. conc.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per le prove tecniche.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.

                               Art. 7.
 
Diario delle prove scritte
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 20 aprile 2004 viene data comunicazione del diario delle
prove scritte. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti
gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle
prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo
indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta
Ufficiale del 20 aprile 2004, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale
e' stata spedita la domanda di partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.

                               Art. 8.
 
Diario delle prove orali e tecniche
 
1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove
scritte avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 20 aprile 2004. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o
pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

                               Art. 9.
 
Convocazione dei candidati alle prove
 
1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.

                              Art. 10.
 
Notifica dei risultati delle prove
 
1. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
20 aprile 2004.
2. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

                              Art. 11.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte sono:
a) tema di diritto amministrativo;
b) tema di diritto costituzionale;
c) tema di diritto comunitario oppure, a scelta del candidato,
politica economica;
d) tema di storia italiana ed europea dal 1848 ad oggi, anche
con riferimento ai principali avvenimenti del processo di
integrazione europea;
e) lingua inglese oppure, a scelta del candidato, lingua
francese: abstract - nella lingua straniera prescelta - di un testo
in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario.
2. Per lo svolgimento delle prove di cui alle lettere a), b), c)
e d), il candidato avra' a disposizione 6 ore; per lo svolgimento
della prova di cui alla lettera e), il candidato avra' a disposizione
3 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno introdurre nella sala di esame codici, testi, tavole o
appunti di alcun tipo, ne' apparecchi o supporti elettronici di
qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente stabiliti
dalla Commissione. La Commissione esaminatrice puo' eventualmente
disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente
tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite
postazioni. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di
comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali
disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
Commissione per lo svolgimento della prova, comportera' l'immediata
esclusione dal concorso.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70
punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola
prova.

                              Art. 12.
 
Prove orali e tecniche
 
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) diritto costituzionale;
b) diritto parlamentare;
c) diritto amministrativo;
d) diritto comunitario;
e) politica economica;
f) diritto civile e commerciale;
g) storia italiana ed europea dal 1848 ad oggi, anche con
riferimento ai principali avvenimenti del processo di integrazione
europea;
h) storia delle dottrine politiche;
i) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua
prescelta per la prova scritta di cui all'art. 3, comma 6, lettera
b), che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua;
l) utilizzo del personal computer per l'elaborazione e lo
scambio di documenti, nonche' ricerca di informazioni, con
particolare riguardo per le banche dati accessibili via Internet,
presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti.
3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in
esse un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e non meno di
6 punti in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco, spagnolo.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo scritto che costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.

                              Art. 13.
 
Graduatoria finale
 
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte,
orali (ivi comprese quelle facoltative) e tecniche.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali e
tecniche devono presentare i documenti comprovanti il possesso di
titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso.
La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve
essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e
tecniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente bando.
3. Ai fini della riserva di cui all'art. 1, comma 2, del presente
bando, i candidati ammessi alle prove orali e tecniche devono
presentare, a pena di decadenza, idonea dichiarazione autografa ed in
originale entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e
tecniche.

                              Art. 14.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
del Senato della Repubblica al fine di accertare l'idoneita' fisica
all'impiego in relazione alle specifiche mansioni richieste.

                              Art. 15.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che
vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato della
Repubblica, secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'articolo 15 del T.U., della durata di un anno e sono
confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento
stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del
personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico
iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento e'
valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

                              Art. 16.
 
Ricorsi
 
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'articolo 18
del Reg. conc. - alla Commissione contenziosa del Senato della
Repubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di
affissione, dei diversi provvedimenti.

                              Art. 17.
 
Accesso agli atti del concorso
 
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'articolo 16 del Reg.
conc. - se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni
giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta
alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.

                              Art. 18.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso.
I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali
allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali
dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.

                              Art. 19.
 
Informazioni
 
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm) o telefonare ai
numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15
alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).
Roma, 19 gennaio 2004
Il Presidente: Pera
Il Segretario Generale: Malaschini

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