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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l'ammissione di complessivi
duecentosettantacinque giovani ai licei annessi alle Scuole
militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare ed alla Scuola
militare aeronautica, per l'anno scolastico 2011-2012.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.32 del 22/4/2011 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 1E002245 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 23/5/2011 |
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IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministro della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei
debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"codice dell'ordinamento militare";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate
e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 - impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche
sopracitate, emanate dalla medesima Direzione generale in data 5
dicembre 2005;
Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per
l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle
Scuole militari "Nunziatella" in Napoli e "Teulie'" in Milano, alla
Scuola navale militare "Francesco Morosini" in Venezia ed alla Scuola
militare aeronautica "Giulio Douhet" in Firenze per l'anno scolastico
2011-2012;
Considerato che alla Scuola militare "Teulie'" di Milano e'
possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale,
nel concorso per l'ammissione alle Scuole militari "Nunziatella" e
"Teulie'", potranno essere ammessi al massimo 15 (quindici)
concorrenti di sesso femminile per ciascuna sede;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una
prova preliminare cui sottoporre tutti i partecipanti ai concorsi
indetti con il presente decreto, con riserva di disporre che detta
prova non avra' luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per
uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile
con le esigenze di selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Per l'anno scolastico 2011-2012 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 275
(duecentosettantacinque) giovani ai licei annessi alle Scuole
militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare ed alla Scuola
militare aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza
armata, sede ed ordine di studi:
a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo
all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti:
1) "Nunziatella" di Napoli:
- 1° liceo classico: posti 32 (trentadue);
- 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto).
Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla
Scuola militare "Nunziatella" non piu' di 15 (quindici) concorrenti
di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e 9 (nove) al
liceo scientifico;
2) "Teulie'" di Milano:
1° liceo classico: posti 20 (venti);
3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta);
3° liceo scientifico europeo: posti 20 (venti).
Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla
Scuola militare "Teulie'" non piu' di 15 (quindici) concorrenti di
sesso femminile, di cui 3 (tre) al liceo classico, 8 (otto) al liceo
scientifico e 4 (quattro) al liceo scientifico europeo;
b) posti 75 (settantacinque) per il concorso relativo
all'ammissione alla Scuola navale militare "Francesco Morosini",
cosi' ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 25 (venticinque);
2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta);
c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo all'ammissione
alla Scuola militare aeronautica "Giulio Dohuet", cosi' ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 20 (venti);
2) 3° liceo scientifico: posti 20 (venti).
2. Se i posti per uno dei licei di cui al precedente comma 1,
lettera a), disponibili per vincitori di sesso femminile, non saranno
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei nella relativa
graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto dell'ordine
di graduatoria, ad ammettere un numero superiore di candidati
vincitori di sesso femminile nelle rimanenti graduatorie senza che
venga comunque superato il numero complessivo di 15 (quindici) unita'
per sede. Inoltre, i posti disponibili per il liceo scientifico
europeo eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei non vincitori
iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico, sempreche' lo
gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa.
3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
4. I posti riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono
partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) al 5 settembre 2011, data di incorporazione, hanno compiuto
il 15° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 17°,
cioe' sono nati tra il 5 settembre 1994 ed il 5 settembre 1996,
estremi compresi;
b) sono in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2010-2011 l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico ovvero al
3° liceo scientifico e, per il solo concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera a), al 3° liceo scientifico europeo. Se
hanno conseguito la predetta idoneita' nel precedente anno
scolastico, non dovranno aver conseguito al termine dell'anno
scolastico 2010-2011 l'idoneita' alla classe superiore;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4
maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello
Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali
allievi delle Scuole militari. Tale requisito verra' verificato
nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le
modalita' indicate nei successivi articoli 7, 8 e 9.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. I concorrenti potranno partecipare ad uno o piu' concorsi di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) compilando
la/le relativa/e domanda/e di partecipazione, redatta/e in carta
semplice utilizzando i moduli riportati negli allegati A, B e C che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
indirizzata:
a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia militare e Scuole
militari - viale Mezzetti 2 - 06034 Foligno;
b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b), al Comando della Scuola navale militare "Francesco
Morosini" - Isola di S.Elena, viale Piave 30/A - 30132 Venezia;
c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c), al Comando della Scuola militare aeronautica "Giulio
Douhet" - Ufficio concorsi - viale dell'Aeronautica 14 - 50144
Firenze.
3. La domanda di partecipazione dovra' essere spedita a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi di cui al
precedente comma 2, a pena di decadenza, entro il termine di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Se il trentesimo giorno e'
festivo il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente
non festivo. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le
domande spedite o presentate oltre il termine sopraindicato. In
relazione al numero di domande pervenute, la Direzione generale per
il personale militare si riserva di prolungare, eventualmente, il
predetto termine di presentazione delle stesse.
4. Alla domanda di partecipazione dovra' essere allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'
dei/del genitori/genitore ovvero del tutore e nella stessa il
concorrente dovra' indicare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) la residenza e il recapito presso il quale desidera ricevere
tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, di numero telefonico e, ove possibile, indirizzo
di posta elettronica. Il concorrente dovra' segnalare tempestivamente
all'ente destinatario, a mezzo telegramma o fax o e-mail (Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito: fax n. 0742/342208,
indirizzo di posta elettronica
casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it; Comando della Scuola
navale militare "Francesco Morosini": fax n. 041/5221812, indirizzo
di posta elettronica mscuolanav.sgrdca@marina.difesa.it; Comando
della Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet": fax n.
055/2704804, indirizzo di posta elettronica
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it), ogni variazione del
recapito indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione militare non assumera'
alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) il corso di studi prescelto (liceo classico, liceo
scientifico o, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a), liceo scientifico europeo);
d) per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera a) la Scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate,
in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verra' omessa
l'indicazione della seconda Scuola, questa verra' considerata
d'ufficio con priorita' 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico
o, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), liceo scientifico europeo), specificando la lingua
straniera studiata e l'istituto di provenienza. I concorrenti, che
nell'anno scolastico in corso frequentano il 2° anno di un corso di
studi diverso (che dovra' essere espressamente indicato, unitamente
alla lingua straniera studiata) ovvero un liceo sperimentale, saranno
ammessi a partecipare al concorso con riserva, a condizione che
documentino, prima dell'incorporazione (che avverra' il 5 settembre
2011), di aver superato presso un istituto scolastico statale o
parificato gli esami integrativi conseguendo l'idoneita'
all'iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare. Detti
concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione
al concorso, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la certificazione che
attesti l'avvenuta presentazione della domanda finalizzata a
sostenere l'esame integrativo nelle materie che non hanno formato
oggetto di studio durante il biennio frequentato. Per il solo
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) tale
domanda dovra' riguardare anche l'esame integrativo in lingua
inglese, se non studiata. La mancata presentazione di detta
certificazione con le modalita' sopraindicate determinera' il rigetto
della domanda;
g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'articolo 1, comma 3 del presente decreto;
h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo articolo 11, dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli
previsti su tali titoli di preferenza;
i) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
5. Le domande dovranno essere firmate dai concorrenti e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore. Se l'esercente la potesta' genitoriale e' uno solo dei
genitori, il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria responsabilita' in calce alla domanda. Detta firma
comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita'
della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo
articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d). La mancanza di dette
sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda.
Art. 4
Svolgimento dei concorsi
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1 e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e
accertamenti:
a) prova preliminare (detta prova non avra' luogo, per motivi
di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il
numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi
previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione);
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica;
e) prova di cultura generale.
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresi', con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato
domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al
precedente articolo 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in
caso di concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi
medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire per
telegramma o fax o e-mail agli enti indicati al precedente articolo
3, comma 4, lettera b) un'istanza di nuova convocazione, entro le
1200 del giorno antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra'
essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento
delle prove stesse, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
3. I concorrenti, all'atto della formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo articolo 12, dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.
4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante
le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d)
ed e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile, a carico
dell'Amministrazione militare.
5. L'Amministrazione militare non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti stessi.
Art. 5
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le
seguenti commissioni composte da personale in servizio:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico e scientifico (e scientifico europeo per
il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a));
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a) le commissioni saranno composte dal seguente personale
dell'Esercito:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico e ai licei scientifico e scientifico
europeo:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
- due ufficiali superiori, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
- due ufficiali superiori medici, membri.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
- un ufficiale psicologo, membro;
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonche' di
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- due ufficiali, qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
- un brigadier generale medico, presidente;
- due ufficiali superiori medici, membri.
I componenti della presente commissione dovranno essere diversi
da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b).
3. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b) le commissioni saranno composte dal seguente personale
della Marina:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
- due ufficiali superiori medici, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
- due ufficiali specialisti in selezione attitudinale,
membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si potra' avvalere del supporto di ulteriori
ufficiali specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale superiore, presidente;
- due ufficiali, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
- un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
- due ufficiali superiori medici, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
I componenti della presente commissione dovranno essere diversi
da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b).
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c) le commissioni saranno composte dal seguente personale
dell'Aeronautica:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- il Comandante della Scuola militare aeronautica,
presidente;
- due ufficiali, membri;
- un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei
marescialli, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
- due ufficiali dell'Arma aeronautica qualificati perito
selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In
alternativa, uno dei predetti membri potra' essere un funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della difesa;
- un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei
marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ulteriori ufficiali,
qualificati perito selettore e di sottufficiali qualificati aiuto
perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale superiore, presidente;
- due ufficiali, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
- un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri, il meno anziano dei quali svolgera' anche le funzioni di
segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti. I componenti della presente commissione dovranno essere
diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b).
Art. 6
Prova preliminare
1. La prova preliminare consistera' nella somministrazione di un
questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo,
volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, e si
svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tale
prova avra' luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente
articolo 5, comma 1, lettera a) nelle date e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) il 7 giugno 2011 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno,
con inizio non prima delle 1330, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera a);
b) il 26 e 27 maggio 2011 presso il Centro di selezione della
Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima
delle 0900, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b);
c) il 6 giugno 2011 presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di
Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle
1330, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c).
2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13 maggio 2011, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 13 maggio 2011 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
3. Se in relazione al numero dei concorrenti verra' ritenuto
inopportuno effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei corsi
di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, il relativo avviso verra' pubblicato nella
medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13 maggio 2011,
ovvero in quella alla quale la stessa avra' fatto eventualmente
rinvio. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. Per informazione in merito i
concorrenti potranno consultare, inoltre, i siti web
www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it (per il concorso per
l'ammissione alle Scuole militari), www.marina.difesa.it (per il
concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare);
www.aeronautica.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alla
Scuola militare aeronautica).
4. I concorrenti ai quali non sara' stata comunicata l'esclusione
dal concorso, se la prova avra' luogo, saranno tenuti a presentarsi
senza alcun preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della stessa,
presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione
dello Stato. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non
saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti in ciascun concorso verranno formate, dalle rispettive
commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a),
distinte graduatorie provvisorie, una per il liceo classico ed una
per il liceo scientifico (anche per il liceo scientifico europeo per
il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a)) ovvero solo quella o quelle per il corso di studi per cui fosse
stata svolta la prova, in virtu' del punteggio conseguito, al solo
scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove
concorsuali.
6. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti di
ciascun concorso i concorrenti classificatisi nelle predette
graduatorie entro i seguenti limiti numerici:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole militari
dell'Esercito:
- i primi 208 per il liceo classico, di cui non piu' di 36
aspiranti di sesso femminile;
- i primi 352 per il liceo scientifico, di cui non piu' di 68
aspiranti di sesso femminile;
- i primi 80 per il liceo scientifico europeo, di cui non
piu' di 16 aspiranti di sesso femminile;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare:
- i primi 125 per il liceo classico;
- i primi 250 per il liceo scientifico;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola militare aeronautica:
- i primi 80 per il liceo classico;
- i primi 80 per il liceo scientifico.
A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio
del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per
l'ammissione alle successive prove.
7. I concorrenti classificatisi oltre i limiti numerici
sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia,
potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 -
00143 Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare, a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento
di detta prova, i siti web citati al precedente comma 3.
Art. 7
Accertamenti sanitari
1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni
ed avranno luogo, presumibilmente, nei periodi e nelle sedi di
seguito elencate per ciascun concorso:
a) dal 5 al 21 luglio 2011 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
b) dal 6 al 25 giugno 2011 presso il Centro di selezione della
Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera b);
c) dal 7 al 9 giugno 2011 presso l'Istituto medico legale - via
Piero Gobetti 2 - Roma, per il concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, lettera c).
2. I concorrenti, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto
nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di convocazione
ovvero nella raccomandata o telegramma o, se possibile, nel messaggio
di posta elettronica di convocazione ed essere muniti della seguente
documentazione prodotta in originale o in copia conforme:
a) dichiarazione di consenso informato in carta semplice,
conforme all'allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi, dal tutore;
b) certificato conforme all'allegato E, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia e controfirmato dagli interessati che attesti lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere
una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di
presentazione;
c) referto rilasciato da non oltre tre mesi da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata dei markers
virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) copia conforme di eventuali cartelle cliniche relative ad
interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie
(soltanto per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a));
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento
(soltanto per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b));
f) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale,
effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate presso il Servizio
sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto
anche il certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario
nazionale);
g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, attestante
l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi
per HIV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita;
h) referto, in originale o in copia conforme, degli esami di
cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre
mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (in
quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche il certificato in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata
presso il Servizio sanitario nazionale):
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT.
La mancata presentazione della documentazione di cui alle
precedenti lettere a), b), c), e), g) e h) ovvero la difformita'
della stessa determinera' l'esclusione del concorrente dal sostenere
gli accertamenti sanitari e la sua conseguente esclusione dal
concorso.
3. Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche
consegnare, a pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata, entro i
tre mesi precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari;
b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso il Servizio sanitario
nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi
precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di
gravidanza, la commissione non procedera' agli accertamenti sanitari
e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo
580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle
concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato con le
modalita' previste dal presente articolo, la Direzione generale per
il personale militare procedera' ad una nuova convocazione ai
predetti accertamenti in data compatibile con la definizione delle
graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla citata
Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il
concorrente dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando di concorso.
4. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
la rispettiva commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche ed i
seguenti accertamenti di laboratorio per il riconoscimento del
possesso dell'idoneita' sanitaria quali allievi delle Scuole
militari:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera b));
d) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame
audiometrico;
e) visita psichiatrica (anche psicologica per il concorso di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a));
f) visita ortopedica (solo per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera b));
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici (anche metadone e benzodiazepine
per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a)). In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
l) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto della presentazione
agli accertamenti sanitari, avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'
all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame
radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici.
5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di uno dei
concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 puo' chiedere
all'ente in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al
precedente comma 4, con istanza conforme all'allegato G, che
costituisce parte integrante del presente decreto, copia conforme dei
relativi referti di analisi da utilizzare nell'ambito degli
accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i.
6. La commissione, per ciascun concorso, al termine degli
accertamenti sanitari, formulera' per ogni concorrente uno dei
seguenti giudizi che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
a) idoneo all'ammissione quale allievo:
1) alle Scuole militari dell'Esercito, per il concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
2) alla Scuola navale militare "Francesco Morosini", per il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b);
3) alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet", per il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c);
b) inidoneo all'ammissione quale allievo:
1) alle Scuole militari dell'Esercito, per il concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
2) alla Scuola navale militare "Francesco Morosini", per il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b);
3) alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet", per il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c).
In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al
genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo
i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (ad
eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista
l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e - ad eccezione dei
concorrenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b) - delle "note di introversione, di insicurezza, di
iperemotivita' del carattere ecc. tali da non pregiudicare
l'adattamento a normale situazione di vita", purche' ritenute
utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei soggetti);
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali
da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso
di alcool.
8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilita' oculare
normali. Senso cromatico normale accertato secondo le direttive di
Forza armata. Integrita' dei mezzi diottrici (ad eccezione degli
esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con
integrita' del fondo oculare - escluso trattamento LASIK);
2) udito normale, valutato con esame audiometrico;
b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica,
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato secondo le direttive di Forza armata.
L'accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potra' essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente.
c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c) quelli stabiliti per la II classe di visita dal decreto
ministeriale 15 settembre 1995 per conseguire e mantenere in
esercizio licenze ed attestati aeronautici (DGAC - MED) relativamente
ai singoli organi ed apparati se piu' restrittivi di quelli
individuati dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla
Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005 e
successive integrazioni.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i
concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita'
previste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al
precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti
in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque non oltre le date di
seguito specificate:
a) 28 luglio 2011, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera a);
b) 5 luglio 2011, per il concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, lettera b);
c) 14 luglio 2011, per il concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera c).
11. Per ciascun concorso, di cui al precedente articolo 1, comma
1, il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ultimi potranno,
tuttavia, spedire una specifica istanza di revisione,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti sanitari, corredata di appropriata documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'. L'istanza, firmata dall'interessato, dovra' essere
vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore, spedita con lettera raccomandata agli enti di cui al
precedente articolo 3, comma 2 ed anticipata via fax ai numeri
indicati al medesimo articolo 3, comma 4.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno apposita comunicazione a mezzo telegramma o fax o e-mail.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui all'articolo
5, comma 1, lettera e) a seguito di valutazione della documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, se necessario,
a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio
espresso da detta commissione e' definitivo e sara' comunicato ai
concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara'
comunicato con le modalita' gia' indicate nel precedente comma 6).
Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
13. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12.
14. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura delle commissioni
per gli accertamenti sanitari e per gli ulteriori accertamenti
sanitari, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) ed e), al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma e, per il concorso di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), anche al Comando
della Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".
Art. 8
Accertamenti attitudinali
1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari
o degli ulteriori accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera
c), agli accertamenti attitudinali, intesi a valutarne le qualita'
attitudinali e caratterologiche. Detti accertamenti consisteranno in
una serie di prove attitudinali, volte a valutare oggettivamente il
possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un
efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' delle
Scuole militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza
armata.
2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, presumibilmente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) dal 5 al 21 luglio 2011 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
b) dal 6 al 25 giugno 2011 presso il Centro di selezione della
Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera b);
c) dal 27 giugno al 1° luglio 2011 presso il Centro di
selezione dell'Aeronautica militare presso l'aeroporto Barbieri -
viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, per il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra'
essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potesta'
genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda
di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di
educazione fisica.
5. L'idoneita' conseguita negli accertamenti attitudinali non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12.
6. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per gli accertamenti attitudinali, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera c), al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma.
Art. 9
Prove di educazione fisica
1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera d), alle prove di educazione
fisica.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due
giorni ed avranno luogo successivamente agli accertamenti
attitudinali nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente
articolo 8, comma 2.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e
dovranno esibire il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva
agonistica di tipo B (in corso di validita' e non antecedente ad un
anno all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica),
rilasciato da medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di
tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove di educazione
fisica e, quindi, dal concorso.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
esibire referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata presso il Servizio sanitario
nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni lavorativi
precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di
gravidanza, la commissione non procedera' all'effettuazione delle
prove di educazione fisica, a mente dell'articolo 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione generale per il personale
militare procedera' ad una nuova convocazione alle predette prove in
data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di
cui al successivo articolo 12. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione ne dara' notizia alla predetta Direzione generale che,
con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso
per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
le prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei
seguenti esercizi:
a) piegamenti sulle braccia;
b) flessioni del busto dalla posizione supina;
c) corsa mezzo-fondo di 800 metri piani.
6. Inoltre:
a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a): salto in alto;
b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile);
c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c): corsa veloce di 100 metri piani.
Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi
con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita' di
svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5 e nel
presente comma.
7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire
interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio della prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale
differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo
stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente (per il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) si
identifica con il dirigente del Servizio sanitario del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito od il suo
sostituto), adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale
riconvocazione verra' comunicata direttamente o a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio di posta elettronica
e non potra' essere in alcun caso successiva al ventesimo giorno a
decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per
l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non
saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che
hanno portato comunque a compimento, con qualunque esito, la prova di
educazione fisica. I concorrenti, invece, che nel corso della prova
intendono ritirarsi dovranno rilasciare apposita dichiarazione
scritta e verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali.
8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10
punti. Nel citato allegato H sono indicati i punteggi corrispondenti
alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio e le
modalita' di effettuazione degli stessi. La commissione, prima
dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la
successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6.
9. La prova di educazione fisica si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di
educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo articolo 12.
10. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per le prove di educazione fisica, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d), al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma.
Art. 10
Prova di cultura generale
1. I concorrenti, che saranno giudicati idonei al termine degli
accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle prove
di educazione fisica, saranno convocati per sostenere la prova di
cultura generale che avra' luogo, presumibilmente, nelle date e nelle
sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) il 2 e il 3 agosto 2011, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico e
scientifico europeo, presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non
prime delle 0930, per il concorso di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a);
b) il 22 luglio 2011 presso il Centro di selezione della Marina
militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle
0900, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b);
c) il 29 giugno e il 1° luglio 2011, rispettivamente per gli
aspiranti al liceo scientifico e per gli aspiranti al liceo classico,
presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare presso
l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi) -
Guidonia, con inizio non prima delle 0900, per il concorso di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera c).
Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 24 giugno 2011, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 24 giugno 2011 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
2. I concorrenti ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal
concorso saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso almeno
un'ora prima dell'inizio della prova medesima, presso la sede
indicata al precedente comma 1, muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Saranno
esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al
momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni.
3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e
accertamenti e che avranno conseguito la promozione alla classe
superiore al termine dell'anno scolastico, dovranno inviare, anche a
mezzo fax - al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito (fax n. 0742/342208), per il concorso di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera a); alla Scuola navale
militare "Francesco Morosini" (fax n. 041/5221812), per il concorso
di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); alla Scuola
militare aeronautica "Giulio Douhet" (fax n. 055/2704804) per il
concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) -
apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente
l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei
genitori, da cui risulti la conseguita promozione al termine
dell'anno scolastico 2010-2011 alla classe superiore per la quale
concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la prova di
cultura generale del concorso.
4. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e
accertamenti e che, al termine dell'anno scolastico, non avranno
conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la "sospensione
di giudizio" per il mancato conseguimento della sufficienza in una o
piu' discipline, dovranno inviare, anche a mezzo fax, apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti
indicati nel precedente comma 3, da cui risulti la sospensione del
giudizio al termine dell'anno scolastico 2010-2011. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere la prova di cultura generale
del concorso in attesa del recupero delle carenze formative per cui
e' stato sospeso il giudizio, ai sensi della normativa vigente
richiamata nelle premesse.
5. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del 2°
anno di un corso di studi diverso da quello per il quale hanno
chiesto di concorrere ovvero di un liceo sperimentale, dovranno
documentare, a scioglimento della riserva, con dichiarazione
sostitutiva rilasciata con le modalita' e dai soggetti indicati nei
precedenti commi 3 e 4 - anticipandola a mezzo fax - di aver
superato, presso un istituto scolastico statale o parificato, se gia'
sostenuti, gli esami integrativi nelle materie che non hanno formato
oggetto di studio durante il biennio frequentato conseguendo
l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di
partecipare. I concorrenti che non avranno ancora sostenuto tali
esami integrativi saranno ammessi con riserva alla prova di cultura
generale del concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al
precedente periodo dovra' essere presentata entro l'inizio dei corsi.
La mancata comunicazione di quanto chiesto entro tale data
costituira' implicita rinuncia da parte del concorrente al concorso,
con la conseguente esclusione del medesimo.
6. La prova di cultura generale consistera' nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera':
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del
ginnasio, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle
materie italiano, greco, latino, lingua straniera (solo la francese o
la inglese, eccetto che per il concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, lettera b): solo la inglese), matematica e storia. I
principali argomenti d'esame sono riportati nell'allegato I, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico (e scientifico
europeo del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a)), sulle materie del 1° e del 2° anno di detto liceo (con
esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed
essenzialmente sulle materie italiano, latino, lingua straniera (solo
la francese o la inglese, eccetto che per il concorso di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera b): solo la inglese),
matematica, scienze e storia. I principali argomenti d'esame sono
riportati nel gia' citato allegato I al presente decreto.
7. La prova di cultura generale si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova di cultura generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo articolo 12.
8. I verbali della prova di cui al presente articolo dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
esaminatrice, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma.
Art. 11
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
articolo 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915;
c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o
autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o
alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la
precedenza i figli di ufficiali di complemento;
e) piu' giovani d'eta'.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Art. 12
Graduatorie di merito
1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i concorrenti idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
di cui al precedente articolo 4, comma 1 (compresi quelli di cui al
precedente articolo 10, commi 4 e 5 che dovranno documentare
tempestivamente, se possibile entro il 2 settembre 2011 e comunque
non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico
prevista per l'istituto di provenienza, la conseguita ammissione alla
classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare
anche a mezzo fax con le modalita' e dai soggetti indicati nel
precedente articolo 10, comma 3) saranno iscritti, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), in
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una
per gli aspiranti al liceo scientifico e, per il concorso di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera a), una per gli aspiranti al
liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione
fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale
media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato
nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale
moltiplicato per il coefficiente 1, tutto diviso per il coefficiente
1,2. I concorrenti che avranno riportato la "sospensione del
giudizio" e che, sebbene collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla
classe successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla
frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo aver
conseguito ed immediatamente comunicato il giudizio definitivo di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece,
di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi
saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di
partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari
dell'Esercito per:
1) il liceo classico: i primi 52 (cinquantadue) concorrenti
idonei di cui non piu' di 9 (nove) di sesso femminile;
2) il liceo scientifico: i primi 88 (ottantotto) concorrenti
idonei di cui non piu' di 17 (diciassette) di sesso femminile;
3) il liceo scientifico europeo: i primi 20 (venti)
concorrenti idonei di cui non piu' di 4 (quattro) di sesso femminile;
b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare
"Francesco Morosini" per:
1) il liceo classico: i primi 25 (venticinque) concorrenti
idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 50 (cinquanta) concorrenti
idonei;
c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare
aeronautica "Giulio Dohuet" per:
1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 20 (venti) concorrenti
idonei.
3. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei in una delle graduatorie di cui al precedente
comma, si applicheranno le procedure disposte dal medesimo articolo
1, comma 2 del presente decreto.
4. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
c), se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo
scientifico non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi
per l'accesso al quale risulta un'eccedenza di idonei rispetto al
numero di posti a concorso, fermo restando il numero totale degli
ammessi.
5. I verbali relativi alla formazione delle graduatorie di cui al
presente articolo - con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti
gli elementi che hanno influito sulla loro formazione - dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
esaminatrice, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma.
6. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 3, nonche'
dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno
approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel giornale
ufficiale del Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - e, a puro titolo informativo, nei siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it (per il concorso per
l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alla Scuola
navale militare); www.aeronautica.difesa.it (per il concorso per
l'ammissione alla Scuole militare aeronautica).
Art. 13
Ammissione alle Scuole
1. In ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui al
precedente articolo 2 del presente decreto. La convocazione avverra'
con lettera raccomandata o telegramma.
2. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), i concorrenti (tenuto anche conto delle gia' citate limitazioni
numeriche previste per quelli di sesso femminile) saranno assegnati
alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola militare
"Nunziatella" ovvero Scuola militare "Teulie'") secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili,
mentre i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per i liceo
scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno assegnati alla Scuola militare "Teulie'". Una volta ricoperti
interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono
in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati
alla sede indicata nella domanda con priorita' 2.
3. Le rinunce e la mancata presentazione di vincitori del
concorso alla Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi
trenta giorni dalla data di inizio del corso consentiranno alla
Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli
enti delegati di Forza armata, di disporre l'ammissione di
altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a) tale evenienza puo' determinare la modifica della sede
provvisoriamente assegnata e del corso di studi (solo tra liceo
scientifico e liceo scientifico europeo), nel rispetto dei limiti
numerici previsti per i concorrenti di sesso femminile. Nel medesimo
concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), se non saranno
ricoperti interamente i posti messi a concorso per il liceo
scientifico europeo, sara' possibile colmare le vacanze con gli
idonei non vincitori per il liceo scientifico, secondo la relativa
graduatoria e tenuto conto delle piu' volte citate limitazioni
numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita'
il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento.
4. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di
assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo,
producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga,
comunque non superiore a dieci giorni.
5. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
necessaria alcuna autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme
dei dirigenti delle scuole parificate o legalmente riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore
agli studi;
d) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
e) tessera sanitaria;
f) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato L,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) atto di assenso all'arruolamento, ai sensi dell'articolo 788
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse,
secondo lo schema riportato nell'allegato M che costituisce parte
integrante del presente decreto.
La mancata presentazione della documentazione di cui alle
precedenti lettere f) e g) ovvero la difformita' della stessa
determinera' la mancata ammissione alla Scuola militare di
assegnazione.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il
personale militare, per il tramite degli enti delegati di Forza
armata, provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati
vincitori del concorso medesimo. Fermo restando quanto previsto in
materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se da tale
controllo emergera' che il contenuto delle dichiarazioni non e'
veritiero, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.
8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la
frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresi', al pagamento
della retta, delle spese complementari ed in generale di tutte quelle
spese di cui l'allievo potra' risultare debitore verso
l'amministrazione della predetta Scuola.
Art. 14
Esclusioni
1. L'Amministrazione militare potra', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente articolo
1, comma 1 qualsiasi concorrente per difetto dei requisiti prescritti
per l'ammissione alle Scuole militari, nonche' escludere il medesimo
dalla frequenza del corso di studio, se il difetto dei requisiti
verra' accertato durante il corso stesso.
Art. 15
Ordinamento degli studi
1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole
militari sono di ordine classico e scientifico (e scientifico europeo
presso la Scuola militare dell'Esercito "Teulie'"), con programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e per le ultime tre classi del liceo scientifico e del liceo
scientifico europeo. Inoltre vengono insegnate anche materie
militari.
Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito
agli allievi di ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi
cesseranno di appartenere alla Scuola militare.
2. Gli allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo, secondo quanto
disposto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76 e dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
3. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno
giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della
quale si terra' conto:
a) del senso del dovere, della responsabilita' e della
disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell'attitudine fisica;
d) del complesso delle qualita' morali e di carattere.
Per gli allievi della Scuola navale militare la valutazione di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale campagna navale di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini alla vita navale.
Gli allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola militare.
Art. 16
Arruolamento
1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale di tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi
che non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno
dimessi dalla Scuola militare.
2. Gli allievi sono tenuti all'osservanza delle norme
disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione
secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrambi citati
nelle premesse, e dalle disposizioni interne appositamente emanate.
3. Gli allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneita' fisica per essere
arruolati - e sempreche' possano riacquisirla in breve tempo -
potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della
Direzione generale per il personale militare, su proposta motivata
del Comandante della Scuola militare. In caso contrario, potra'
essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in
corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola.
4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su
proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere
dell'organo collegiale, con provvedimento a carattere definitivo
della Direzione generale per il personale militare e potra' essere
adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta
insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole
militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;
f) se gia' ripetenti, non aver conseguito un'ulteriore
promozione scolastica.
5. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo
stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in famiglia o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.
7. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il
nulla-osta per il trasferimento ad un'analoga classe di un istituto
statale dello stesso ordine.
8. Agli allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere
indicate dal decreto del Ministero delle difesa 20 ottobre 2010, al
momento in vigore.
Art. 17
Spese a carico delle famiglie
1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei
annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale
militare ed alla Scuola militare aeronautica le spese indicate,
rispettivamente, negli allegati N, O e P che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico
2011-2012 e' fissata - fermo restando il beneficio delle esenzioni o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti e a meno di un
aggiornamento da parte della Direzione generale per il personale
militare - in relazione agli accertati redditi annui lordi delle
famiglie stesse, da documentare con esibizione dell'ultima denuncia
dei redditi, ovvero con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata
ai sensi e con le modalita' previste dalle disposizioni del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
3. Le famiglie degli allievi saranno altresi' tenute al rimborso
delle somme anticipate dall'Amministrazione militare per le spese
generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli
allievi individualmente o collettivamente.
Art. 18
Dispensa totale o parziale dalla retta
1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane
risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico (o 3° liceo
scientifico europeo), agli allievi compresi nei primi due decimi
delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore agli 8/10;
b) in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi che al
termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano
classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non
inferiore agli 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per
merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per
insuccesso negli studi. Per ottenere il beneficio della dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato Q
che costituisce parte integrante del presente decreto. Ogni
variazione delle condizioni a fondamento della concessione del
beneficio dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione
militare.
5. Se il titolo che da' diritto al beneficio maturera'
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda
per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale e' stato
accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal
caso il beneficio sara' accordato, se spettante, con effetto
retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
6. Il Comando della Scuola militare interessata, ricevute le
domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la
completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) copia dello stato di servizio o foglio matricolare del
genitore;
2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli
orfani di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei motivi per i quali viene chiesto il beneficio di
dispensa. Inoltre:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare del genitore;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello
Stato: decreto di pensione del genitore.
9. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7
e 8, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione.
L'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al
beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza
retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente
articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il
personale militare, su proposta dei Comandi delle Scuole militari.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13, comma 1 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione militare, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
ammissione alle Scuole, per le finalita' concernenti la gestione del
rapporto instaurato con l'Amministrazione militare stessa.
2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
- economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Responsabili del trattamento sono, per ciascun concorso, i Comandanti
degli enti indicati nel precedente articolo 3, comma 2.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2011
f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)
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