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INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a due posti di
funzionario di amministrazione - V livello, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze dell'amministrazione centrale
dell'Istituto nazionale di astrofisica, con sede in Roma.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.58 del 1/8/2006 |
Ente: | INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA |
Località: | - |
Codice atto: | 06E05214 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 31/8/2006 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di riordino
dell'Istituto nazionale di astrofisica;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, che ha
recato modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione,
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ed, in
particolare, l'art. 39, comma 15, cosi' come modificato dall'art. 18,
comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
le riserve di posti per i volontari in ferma breve od in ferma
prefissata delle tre Forze armate;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 - Nuove norme in favore
delle vittime della criminalita' organizzata e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000
concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e del Ministro per la funzione pubblica
5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL)
secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 - Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 4/05 dell'8 novembre 2005
recante indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di
recente previsione in relazione all'accesso nelle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006;
Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004;
Visto il regolamento del personale dell'INAF, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 300 del 23 dicembre 2004;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 36/2005 del
28 aprile 2005 con la quale e' stata rideterminata la dotazione
organica dell'Istituto nazionale di astrofisica ai sensi dell'art. 1,
comma 93, della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, con il
quale l'Istituto nazionale di astrofisica e' stato autorizzato ad
avviare le procedure di reclutamento per la copertura di due posti di
funzionario di amministrazione - V livello, nel quadro della
programmazione triennale di fabbisogno del personale;
Visto il nulla osta a bandire, tra gli altri, il concorso per la
copertura di due posti di funzionario di amministrazione - V livello
rilasciato dal Dipartimento della funzione pubblica con nota
DFP/17025/06/1.2.3.2 del 21 aprile 2006 a seguito della comunicazione
preventiva ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001
inoltrata dall'Istituto nazionale di astrofisica con nota prot.
n. 617/DA/06 del 13 febbraio 2006;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006 del
13 giugno 2006 con la quale e' stato approvato il disciplinare sulle
modalita' generali per il reclutamento a tempo indeterminato,
attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore
e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV
livello;
Determina:
E' emanato un bando di concorso, secondo il testo appresso
specificato, per l'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di
personale con profilo di funzionario di amministrazione - V livello,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze
dell'amministrazione centrale dell'Istituto nazionale di astrofisica,
da assegnare alla Direzione amministrativa - Ufficio I - Affari
legali e contratti ed Ufficio III - Gestione del personale, con sede
di lavoro presso la sede centrale ubicata in Roma, viale del Parco
Mellini n. 84.
Art. 1.
Numero dei posti a concorso
L'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) indice un concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, a due posti di funzionario
di amministrazione - V livello, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze dell'amministrazione centrale
dell'Istituto nazionale di astrofisica, da assegnare alla Direzione
amministrativa - Ufficio I - Affari legali e contratti ed ufficio III
- Gestione del personale, con sede di lavoro presso la sede centrale
ubicata in Roma, viale del Parco Mellini n. 84.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
d) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o in scienze politiche ed equipollenti ovvero il titolo di
studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3
del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e
successive modificazioni ed appartenente ad una delle seguenti
classi:
scienze giuridiche (classe 31);
scienze dei servizi giuridici (classe 2);
scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe
15);
scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe 17);
scienze dell'amministrazione (classe 19);
scienze economiche (classe 28).
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio
all'estero, riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni,
dovranno produrre il provvedimento che riconosca l'equipollenza ed
allegare alla domanda di ammissione al concorso il titolo stesso
tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana;
e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego. In base alla vigente normativa l'INAF ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, ovvero non essere stato licenziato in
applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi
Contratti collettivi nazionali di lavoro e di non essere stato
interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'ammissione al presente concorso, i seguenti
requisiti:
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di
tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando per i candidati
di cittadinanza italiana;
adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
verra' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio.
3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
5. La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti
comportera' l'esclusione dal concorso, che potra' essere disposta in
ogni momento della procedura concorsuale con atto del direttore
amministrativo.
Art. 3.
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta,
possibilmente dattiloscritta, secondo lo schema di cui all'Allegato
A, reperibile anche sul sito internet dell'INAF www.inaf.it ed
inoltrata esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento all'Istituto nazionale di astrofisica - Direzione
amministrativa - Ufficio III - Gestione del personale, viale del
Parco Mellini n. 84 - 00136 Roma, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
riportando sul frontespizio della busta e sulla domanda di
partecipazione in alto a sinistra la seguente dicitura: «Concorso
funzionario amministrazione - V». A tal fine, fanno fede il timbro e
la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al
primo giorno feriale successivo.
2. I candidati dovranno compilare il modello di domanda sopra
indicato in tutte le sue parti. La domanda di ammissione al concorso
deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato. La firma
dell'aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni. I candidati la cui domanda di partecipazione al
concorso risulti priva della prevista sottoscrizione saranno esclusi
dalla procedura concorsuale con provvedimento del direttore
amministrativo.
3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
d) residenza ed esatto indirizzo al quale si richiede che venga
trasmessa ogni comunicazione, corredato dal recapito telefonico e
dall'indicazione del codice di avviamento postale, con l'impegno di
dare tempestiva notizia di ogni variazione intervenuta;
e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d), del presente bando con l'indicazione dell'anno di
conseguimento e dell'istituzione che lo ha rilasciato;
f) godimento dei diritti politici;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia,
indulto, condono, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena
su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali
procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all'estero;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di avere una buona conoscenza della lingua inglese. Detta
conoscenza verra' accertata dalla commissione esaminatrice tramite
apposito colloquio nel corso della prova orale.
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
soli candidati non italiani);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato in
applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi
Contratti collettivi nazionali di lavoro e di non essere stato
interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato (la dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di
pubblico impiego);
n) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
o) il possesso di eventuali titoli di riserva e/o preferenza a
parita' di merito. I suddetti titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria;
p) il possesso di titoli utili alla valutazione di merito, con
l'indicazione, in un separato elenco firmato in calce, dei titoli che
intende far valutare ai sensi del successivo art. 8.
5. Non si tiene conto delle domande incomplete. In particolare,
la mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di
ammissione di cui all'art. 2 del bando comportera' l'esclusione dalla
procedura concorsuale. Comportera', altresi', l'esclusione dal
concorso l'invio della domanda oltre il termine previsto al
precedente comma 1.
6. I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione in relazione al proprio
handicap riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal
fine la domanda di partecipazione deve essere corredata, giusta la
circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 6 del 24 luglio
1999, prot. n. 42304/1999, da una certificazione rilasciata da
apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre in tempo utile i mezzi e gli
strumenti atti a garantire un regolare svolgimento delle predette
prove.
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario e di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione di
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' costituita da tre membri ed e'
nominata con atto del direttore amministrativo, nel rispetto di
quanto previsto dal regolamento del personale dell'INAF e dal
disciplinare sulle modalita' generali per il reclutamento di
personale a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi,
approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006
del 13 giugno 2006.
2. Nell'ambito del provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale e'
anche responsabile del procedimento con il compito di accertare e
garantire la regolarita' formale ed il rispetto dei termini relativi
ad ogni fase della procedura concorsuale.
3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o
piu' componenti esperti nella lingua inglese e da uno o piu'
componenti esperti di informatica.
Art. 5.
Prove di esame
1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale. La durata di ciascuna delle prove scritte sara'
stabilita dalla commissione esaminatrice.
2. La prima prova scritta consistera' nella redazione di un
elaborato teorico e vertera' su una o piu' delle seguenti materie:
diritto amministrativo, diritto privato, diritto del lavoro e
rapporto di lavoro negli enti pubblici, procedura civile,
giurisdizione amministrativa generale.
La seconda prova scritta consistera' in un elaborato a contenuto
teorico-pratico o in una serie di quesiti a risposta sintetica sulle
materie di cui alla prima prova scritta, nonche' sulle seguenti:
contabilita' di stato e degli enti pubblici, istituzioni di diritto
comunitario, principi fondamentali in materia di diritto penale e
reati contro la Pubblica amministrazione.
3. Le prove scritte saranno valutate in trentesimi. Conseguono
l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in
ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.
4. La prova orale consistera' in un colloquio sulle materie
oggetto delle prove scritte ed, inoltre, sulle seguenti:
organizzazione delle amministrazioni pubbliche, ordinamento ed
attribuzioni dell'Istituto nazionale di astrofisica, elementi di base
di informatica e conoscenza delle applicazioni informatiche piu'
diffuse (Word, Excel), conoscenza di internet e della posta
elettronica.
5. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza
della lingua inglese tramite lettura, traduzione di testi e
conversazione.
6. Per la valutazione della prova orale la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti trenta. Il colloquio si intendera' superato se i
candidati riporteranno un punteggio non inferiore a 21/30.
7. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra'
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La predetta
commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova
orale, dovra' determinare i quesiti da sottoporre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti saranno
proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto
elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso presso la sede ove si svolge la prova orale.
9. Il punteggio finale delle prove concorsuali e' determinato
dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto
riportato nella prova orale.
10. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio
finale di cui al precedente comma al voto conseguito nella
valutazione dei titoli di cui al successivo art. 8.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero di domande sia superiore di oltre 50 volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove
concorsuali puo' essere preceduta da una prova preselettiva
consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle
materie oggetto delle prove scritte. Per l'espletamento della prova
preselettiva l'Istituto potra' avvalersi dell'ausilio di sistemi
elettronici e di aziende specializzate in selezione del personale.
2. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' formata
una graduatoria preliminare e sono ammessi alle prove scritte i
candidati che, in base al punteggio riportato nella prova
preselettiva, si siano collocati entro il centesimo posto della
predetta graduatoria, nonche' i candidati eventualmente
classificatisi ex aequo al centesimo posto.
3. Della data e della sede di svolgimento dell'eventuale prova
preselettiva verra' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», almeno
quindici giorni prima della data stabilita per l'espletamento della
medesima prova. La predetta pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto
alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a
presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di
riconoscimento, nel giorno, nell'ora ed all'indirizzo indicati nel
predetto avviso. L'assenza dalla eventuale prova preselettiva,
qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del punteggio complessivo in ordine alla
determinazione della graduatoria di merito del concorso.
5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e
imprevedibili, si renda necessario, rinviare lo svolgimento della
prova preselettiva dopo la pubblicazione del calendario, ne sara'
data notizia, con fissazione del nuovo calendario, mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», di uno dei martedi' o venerdi'
precedenti la data di svolgimento della prova stessa.
Art. 7.
Svolgimento delle prove di esame
1. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», di uno dei martedi' o venerdi' dei mesi
successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione al presente concorso e, comunque, dopo lo
svolgimento dell'eventuale prova preselettiva. Tale comunicazione,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, sara' effettuata
almeno quindici giorni prima della data fissata. Pertanto, i
candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla prova
scritta, anche dopo l'eventuale prova preselettiva, sono tenuti a
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel
luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel predetto avviso. I
candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta
verranno considerati rinunciatari. Eventuali rinvii del calendario
degli esami, che si dovessero rendere necessari per motivi
organizzativi, saranno comunicati nella medesima Gazzetta Ufficiale.
2. I candidati non possono introdurre, nella sede delle prove
scritte, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto i
dizionari, nonche' i codici ed altri testi di legge non commentati.
L'uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione
con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova.
3. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati, che abbiano conseguito l'ammissione alla predetta
prova, almeno venti giorni prima della data in cui devono sostenerla
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Con il medesimo
avviso sara' data comunicazione del voto riportato dall'interessato
in ciascuna delle prove scritte e del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli.
4. La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.
Art. 8.
Valutazione dei titoli - Modalita' di presentazione
1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo l'espletamento
delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 10/30.
3. Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo
agli stessi attribuibile sono i seguenti:
a) altri diplomi di laurea, con esclusione di quelli indicati
all'art. 2, comma 1, lettera d), che costituiscono requisito per
l'ammissione al concorso, dottorati di ricerca, abilitazioni
professionali, diplomi di specializzazione, corsi di formazione e/o
specializzazione pubblici o privati, masters svolti presso enti
pubblici e privati attinenti le materie oggetto delle prove
concorsuali: fino ad un massimo di punti 5. Saranno attribuiti fino
ad un massimo di punti 0,40 per ogni titolo di studio o corso;
b) servizio prestato presso istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione e/o pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato nello stesso profilo o qualifica
equiparata al profilo per il quale e' indetto il presente concorso, e
con la medesima professionalita' per la quale si concorre: fino ad un
massimo di punti 3. Saranno attribuiti al massimo punti 0,30 per ogni
anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
c) servizio comunque prestato presso istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione e/o pubbliche amministrazioni in profili, o
qualifiche equiparate, inferiori al profilo per il quale e' indetto
il presente concorso ed idoneita' a concorsi pubblici: fino ad un
massimo di punti 2. Saranno attribuiti al massimo punti 0,20 per ogni
anno o frazione di anno superiore a sei mesi.
4. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso e devono essere allegati alla domanda stessa, unitamente
all'elenco riepilogativo degli stessi, secondo le seguenti modalita':
a) in originale o in copia autenticata;
b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
da rendersi secondo lo schema di cui all'Allegato B, relativamente
agli stati, qualita' personali e fatti di cui all'elenco contenuto
nel predetto art. 46 e riprodotto nell'Allegato E al presente bando;
c) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, da rendersi secondo lo schema di cui all'Allegato C,
relativamente alle categorie di titoli non espressamente indicati
nell'art. 46 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica e,
pertanto, non certificabili con dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
5. Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovra'
specificare in modo analitico ogni elemento utile al fine di poter
consentire alla commissione esaminatrice di valutare il titolo
dichiarato, pena la non valutazione del titolo stesso. In
particolare, nel caso di servizio prestato presso istituzioni ed enti
di ricerca e sperimentazione e/o pubbliche amministrazioni il
candidato dovra' redigere apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione, secondo lo schema di cui all'Allegato D, nella quale
il candidato stesso dovra' specificare, oltre al profilo, al livello
o alla qualifica posseduta, la durata del servizio prestato,
l'ufficio presso il quale e' stata svolta l'attivita' lavorativa,
nonche' la tipologia della predetta attivita', fornendone una breve
descrizione. Resta salva la possibilita', oltreche' per
l'amministrazione, anche per la commissione esaminatrice di procedere
ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
6. Non saranno valutati i titoli eventualmente gia' prodotti a
questa o ad altra Amministrazione, ai quali il candidato faccia
riferimento, ne' i titoli che pervengano all'INAF successivamente
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
7. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da
un traduttore ufficiale che ne deve attestare la conformita'
all'originale testo straniero, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di
falsita' in atti o di dichiarazioni mendaci.
Art. 9.
Titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito
1. I candidati che abbiano superato anche la prova orale devono
far pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
all'Istituto nazionale di astrofisica - Direzione amministrativa -
Ufficio III - Area gestione del personale, viale del Parco Mellini
n. 84 - 00136 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso di
eventuali titoli di riserva e/o dei titoli di preferenza a parita' di
merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
2. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia'
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e purche' risulti
dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale.
3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, da dichiarazione sostitutiva di certificazione (secondo
lo schema di cui all'Allegato B) o dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita' del
sottoscrittore (secondo lo schema di cui all'Allegato C).
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a
parita' di merito sono quelle indicate nell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 10.
Approvazione delle graduatorie
1. La graduatoria di merito dei candidati e' formulata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, secondo
il computo di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del presente bando, con
l'osservanza, a parita' di merito ovvero a parita' di merito e di
titoli, delle preferenze previste dal precedente art. 9. Saranno
dichiarati vincitori i candidati collocatisi al primo e secondo posto
nella graduatoria di merito.
2. La graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore
amministrativo, previo accertamento della regolarita' della procedura
concorsuale, e pubblicata sul sito internet dell'INAF www.inaf.it. Di
tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Art. 11.
Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio
1. L'assunzione dei vincitori e la connessa stipula del contratto
individuale di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto
delle modalita' e delle limitazioni previste dalla legislazione
vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
2. I vincitori sono comunque obbligati a permanere nella sede di
prima assegnazione, di cui all'art. 1 del presente bando, per cinque
anni, fatte salve diverse determinazioni disposte
dall'amministrazione a propria tutela ed interesse.
3. I vincitori del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni di cui al comma 1, saranno invitati a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e,
contestualmente, saranno invitati a presentare od a far pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di
trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti
previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale di cui al
presente bando di concorso. Il vincitore potra' altresi' comprovare
il possesso dei predetti requisiti producendo apposita dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e sottoscritta
dall'interessato. La dichiarazione sostitutiva di certificazione si
considerera' prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al
comma 3. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Nello stesso termine di giorni trenta il vincitore sara'
invitato, inoltre, a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento la dichiarazione dell'insussistenza di
situazioni di incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui
all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) certificato di idoneita' all'impiego rilasciato da un medico
militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale
dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale
risulti l'idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale
imperfezione fisica il certificato medico dovra' farne menzione con
la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine
all'impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data
non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito.
Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere
rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante
e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado
di invalidita', ed una descrizione delle condizioni attuali
risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto la capacita' lavorativa e che egli, per la
natura ed il grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla
salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza
degli impianti ed, inoltre, che il suo stato fisico e' compatibile
con l'esercizio delle funzioni da svolgere. La capacita' lavorativa
dei candidati portatori di handicap e' accertata dalla commissione di
cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione
ha, comunque, la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo
i candidati vincitori del concorso.
4. I vincitori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione di straniero.
5. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra
l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante.
6. Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi 4 e 5 gli stati,
le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante
certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita'
dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la
conformita'.
7. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione
nei termini indicati, fatta salva la possibilita' di una proroga
degli stessi a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato
impedimento, non si potra' dare luogo alla stipula del contratto
individuale di lavoro.
8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro i vincitori
verranno assunti in prova con il profilo di funzionario di
amministrazione - V livello, e verra' loro attribuito il
corrispondente trattamento economico previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione.
9. Il periodo di prova ha la durata e le modalita' previste dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istituzioni ed
enti di ricerca e sperimentazione vigente al momento dell'assunzione
e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del
compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
10. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende
confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
11. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine
stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il
vincitore decade dall'assunzione.
Art. 12.
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l'Istituto nazionale di astrofisica potra' procedere in
qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dal concorso ed
alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali
previste dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso la Direzione amministrativa - Ufficio III - Gestione
del personale dell'INAF per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati manualmente e con modalita' informatica, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti la gestione del rapporto di lavoro
medesimo.
2. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio al fine
della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena
l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto
decreto legislativo n. 196/2003.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell'Istituto nazionale di astrofisica.
Art. 14.
Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti
e/o dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo
la fine della presente procedura concorsuale ed, in ogni caso, non
prima che siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami», dell'avviso della pubblicazione
sul sito dell'INAF della graduatoria di merito, cosi' come previsto
dal precedente art. 10, comma 2.
2. La predetta richiesta andra' inoltrata in carta semplice
all'Istituto nazionale di astrofisica - Direzione amministrativa -
ufficio III - Gestione del personale, viale del Parco Mellini n. 84 -
00136 Roma.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa vigente in
materia di accesso al pubblico impiego ed, in particolare, alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il presente bando sara' pubblicato, oltre che nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», anche sul sito internet www.inaf.it
> 3. Per ulteriori informazioni si potra' contattare l'Ufficio III
- Gestione del personale dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle
ore 12 ai seguenti numeri: 0635533261-262.
Roma, 26 luglio 2006
Il direttore amministrativo: Santangeli
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