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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
quattro guardiamarina in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale del Corpo sanitario della Marina.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.57 del 21/7/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E6765 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/8/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente, tra
l'altro, il riordinamento dei ruoli della Marina e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente, tra l'altro,
il riordinamento dei ruoli speciali della Marina;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti d'altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente, tra l'altro,
modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice
brigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norma in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni d'attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, in particolare gli articoli 5, 7 e
58, comma 15;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento
dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina
militare, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 2000 e 14 luglio 2000,
concernenti la definizione dei Corpi della Marina militare nei quali
avverra' nell'anno 2000 il reclutamento di personale femminile e
delle rispettive aliquote percentuali massime di detto personale che
potra' essere immesso nei ruoli normali e speciali di ciascun Corpo;
Ravvisata la necessita', per soddisfare l'esigenza della Forza
armata di disporre di ufficiali odontoiatri e psicologi, di indire un
concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo
sanitario della Marina;
Considerato che, per esigenze didattiche ed addestrative, il
corso applicativo che i vincitori del concorso sono tenuti a
frequentare dopo la nomina deve aver inizio entro il mese
di settembre 2000, per cui e' necessario che le varie fasi della
procedura concorsuale avviata con il presente decreto si concludano
in tempo utile, nel rispetto, comunque, dei termini di preavviso
previsti dalla normativa vigente a favore dei concorrenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno 2000 un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per la nomina di quattro guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale nel Corpo sanitario della
Marina, cosi' ripartiti:
due, per laureati in odontoiatria;
due, per laureati in psicologia.
Qualora i posti previsti per i laureati in odontoiatria non
venissero ricoperti in tutto o in parte per insufficienza di
concorrenti idonei, i medesimi potranno essere portati in aumento,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, a quelli per i
laureati in psicologia, e viceversa.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1, possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
3. Al concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle
relative graduatorie di merito, qualora fosse necessario soddisfare
esigenze della Forza armata.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicato al successivo art. 3, comma 1,
devono:
a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta', se di sesso
maschile, ovvero il trentacinquesimo anno di eta', se di sesso
femminile.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in odontoiatria e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra;
diploma di laurea in psicologia e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo.
Saranno considerati validi i titoli di studio conseguiti
all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal
competente Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica equipollenti ad uno di quelli prescritti per la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione la relativa attestazione di equipollenza;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento
volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o
delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da
accertarsi con le modalita' prescritte dal successivo art. 9.
3. Il conferimento della nomina ad ufficiale in servizio
permanente e l'ammissione al corso applicativo sono inoltre
subordinati all'accertamento, anche postumo, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta previsti dall'art. 26 della legge
1o febbraio 1989, n. 53, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma i devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 3, comma 1.
Inoltre, i requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, salvo
quello previsto dal comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino
alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta
la durata dell'iter formativo.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda che
dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova
scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 7, comma 4;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita con raccomandata con avviso di ricevimento al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, via
XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Il concorrente avra' cura di conservare la ricevuta di spedizione
della raccomandata che dovra' essere esibita all'atto della
presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel
successivo art. 7, comma 4.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il numero di codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) il possesso del diploma di laurea di cui al precedente
art. 2, comma 1, lettera c), l'Universita' presso la quale e' stato
conseguito, data di conseguimento e voto;
f) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di cui al gia' citato art. 2, comma 1, lettera c),
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
h) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza e la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo
se concorrente di sesso maschile). Per il servizio militare prestato
dovra' essere indicata la durata ed il grado rivestito;
i) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
j) non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero
ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230, (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
k) gli eventuali servizi prestati presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l) di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) la lingua straniera (non piu' di due a scelta fra inglese,
francese, tedesco o spagnolo) nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa;
n) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 8;
o) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
p) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo per i cittadini italiani residenti all'estero);
q) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, via XX Settembre
n. 123/ A - 00187 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14;
s) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente
decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale e militare;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
e) prova orale;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Art. 5.
Documenti di riconoscimento
1. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente art. 4 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,
per le prove scritte, per le prove orali e per la formazione della
graduatoria generale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio del Corpo
sanitario della Marina in servizio o in ausiliaria da non oltre tre
anni: presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario della Marina di grado non
inferiore a capitano di fregata in servizio o in ausiliaria da non
oltre 3 anni, uno specialista in odontostomatologia ed uno
specialista in psichiatria: membri;
un docente o esperto per la prova orale facoltativa di lingua
straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua
prescelta dai concorrenti: membro aggiunto;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello
ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale C posizione non inferiore a "C/2":
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello:
Presidente;
due ufficiali superiori: membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata ovvero da psicologi
esterni.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina: Presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina:
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina: Presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina:
membri.
Gli ufficiali del Corpo sanitario della Marina facenti parte di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 4.
Art. 7.
Prove scritte
1. Le prove scritte - che i concorrenti saranno ammessi a
sostenere con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione
al concorso - consisteranno in:
una prova scritta di cultura generale e militare, della durata
massima di sei ore, comune a tutti i concorrenti, consistente in una
trattazione scritta su argomenti di carattere generale e/o attinente
alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i
programmi previsti per il conseguimento del diploma d'istruzione
secondaria di secondo grado, nonche' su quelli contenuti
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di sei ore, consistente in una trattazione scritta su
argomenti propri del diploma di laurea (odontoiatria e psicologia)
posseduto dai concorrenti previsti nei programmi delle materie
tecnicoprofessionali riportati nell'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia Navale di
Livorno, viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario:
prova scritta di cultura generale: 23 agosto 2000, non prima
delle ore 8,30;
prova scritta di cultura tecnico-professionale: 24 agosto 2000,
non prima delle ore 8,30.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 18 agosto 2000. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
del 18 agosto 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
4. I concorrenti sono tenuti a presentarsi presso la suddetta
sede, entro le ore 7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta
d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato. Essi,
per esigenze istruttorie connesse al limitatissimo tempo
intercorrente tra la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande e quelle di espletamento delle prove scritte di cui al
precedente comma 2, dovranno esibire copia della domanda di
partecipazione al concorso e ricevuta di spedizione della medesima.
Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione
della carta che sara' loro fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento
delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
6. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal decimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), dopo le
prove scritte di cui al precedente art. 7 e prima che si proceda alla
relativa correzione, valutera' i titoli di merito dei concorrenti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
a) attivita' professionale svolta presso enti pubblici o
assimilati: fino a 3 punti;
b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 3 punti;
c) corsi di formazione in tecniche odontostomatologiche o
psicodiagnostiche di durata almeno semestrale: fino a 2 punti;
d) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze
Armate o Corpi militari dello Stato o in altre strutture pubbliche
e/o private: fino a 2 punti.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel precedente
comma 2.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima.
Art. 9.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. I concorrenti, risultati idonei alle prove scritte, saranno
invitati dalla Direzione generale per il personale militare, con
lettera raccomandata o telegramma, a presentarsi presso l'Accademia
Navale di Livorno, viale Italia n. 72 per essere sottoposti,
presumibilmente entro la prima decade di settembre del corrente anno,
ad accertamenti psico-fisici e attitudinali.
Essi dovranno presentarsi alle ore 7,30 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello
Stato. I concorrenti che per qualunque motivo non dovessero
presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti all'espletamento dei
compiti di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario della Marina sara' accertata dalla commissione di cui
al precedente art. 6, comma 4.
3. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
1) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito degli accertamenti
sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto dalla legge
25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dalle competenti autorita'
sanitarie. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
la non ammissione agli accertamenti;
2) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione agli accertamenti;
3) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
4) eventuale referto di esame radiografico del torace, per
coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale accertamento
strumentale presso organi sanitari militari o strutture pubbliche
entro i tre mesi precedenti la data della visita medica;
5) eventuale referto di ecografia pelvica in data non anteriore
a due mesi (per i soli concorrenti di sesso femminile).
3. Sulla scorta dell'"Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"
approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e
delle direttive della Direzione generale della sanita' militare in
data 19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta commissione dovra',
altresi', accertare il possesso dei seguenti particolari requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m 1,65, ne' superiore
a m 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; statura non inferiore
a 1,61, ne' superiore a m 1,95, per i concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico accertato alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: e' tollerata una perdita uditiva
bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio
meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB pantonale fino
a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenza da 6000/8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente;
d) dentatura: dentatura in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un
incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere
conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere
sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture pubbliche.
Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di gravidanza in
data non anteriore a cinque giorni da quella di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
concorrente dovra' essere sottoposta, al fine sopraindicato, al test
di gravidanza;
ecografia pelvica (per i soli concorrenti di sesso femminile
nel caso in cui non producano il relativo referto in data non
anteriore a due mesi);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La conmissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
6. In caso di positivita' del test di gravidanza la Commissione
non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
7. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' dei requisiti psico-fisici suindicati.
8. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari
AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo e
l'apparato uditivo valgono i requisiti precedentemente indicati.
9. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti prescritti dal
presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli esiti di intervento di cheratotomia radiale per la
correzione mono o bilaterale dei vizi diottrici (sono tollerati gli
esiti di fotocheratoablazione anche con presenza di lieve opacita'
corneale purche' non interferente con il visus richiesto); gli
strabismi manifesti anche alternanti;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina.
10. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente, per iscritto, l'esito della visita medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario della Marina", con indicazione del
profilo sanitario;
"Non idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario della Marina", con indicazione della
causa di non idoneita'.
11. I concorrenti giudicati non idonei, qualora non accettino il
giudizio, saranno invitati a presentarsi, nel giorno e nella sede che
saranno loro comunicati seduta stante, presso la Commissione di cui
al precedente art. 6, comma 5.
All'atto della presentazione gli interessati potranno esibire
idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.
12. La documentazione sanitaria eventualmente esibita dai
concorrenti sara' valutata dalla commissione di cui al precedente
comma 11, la quale, qualora necessario, potra' sottoporre gli
interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il
giudizio.
13. Il giudizio di detta commissione e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti dichiarati non idonei a seguito della predetta
valutazione o negli ulteriori accertamenti eventualmente effettuati o
che ai medesimi abbiano rinunciato saranno esclusi dal concorso.
14. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti sara' accertata
contestualmente alle prove psicofisiche dalla commissione di cui al
precedente art. 6, comma 6, attraverso lo svolgimento di una serie di
prove di personalita' integrate da un colloquio individuale, allo
scopo di valutare:
a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' affettiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' emozionale, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
15. Il giudizio espresso dalla commissione, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato seduta stante, per iscritto, agli
interessati ed e' definitivo. Pertanto, i concorrenti dichiarati non
idonei saranno esclusi dal concorso.
16. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli
attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, via XX
Settembre n. 123/ A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 10.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali saranno ammessi a sostenere una prova orale di
cultura generale e militare e di cultura tecnico-professionale, della
durata minima di venti minuti. Essa vertera' su argomenti previsti
dai programmi riportati nei gia' citati allegati B e C al presente
decreto.
2. La prova orale si svolgera' presso l'Accademia Navale di
Livorno, viale Italia n. 72, presumibilmente nella seconda decade
di settembre del corrente anno, nei giorni che saranno resi noti agli
interessati a cura della commissione esaminatrice prima dell'inizio
della prima prova scritta di cui al precedente art. 7 (detta
comunicazione assolvera', pertanto, all'obbligo del preavviso di
legge) e confermati con telegramma o lettera raccomandata dalla
Direzione generale per il personale militare.
3. I concorrenti che per qualunque causa non dovessero
presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
lingue scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della
durata di quindici minuti, che sara' svolta con le seguenti
modalita':
breve colloquio di carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova con la votazione di
almeno 24/30 sara' assegnato dalla commissione esaminatrice in sede
di predisposizione della graduatoria generale di merito un punteggio,
in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte,
cosi' determinato:
da 24/30 a 26,999/30: il 10% della differenza tra il punteggio
conseguito nelle prove obbligatorie dal primo classificato nella
graduatoria degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato;
da 27/30 a 30/30: il 15% della differenza tra il punteggio
conseguito nelle prove obbligatorie dal primo classificato nella
graduatoria degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato.
Art. 11.
L i c e n z a
1. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove concorsuali e degli accertamenti di cui al
precedente art. 4, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro nella sede di servizio.
Art. 12.
Graduatorie
1. La graduatoria degli idonei del concorso sara' formata dalla
commissione esaminatrice tenendo conto della ripartizione dei posti
di cui all'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti ed ottenuto sommando:
la media dei punti riportati nelle prove scritte;
il punteggio riportato nella prova orale;
il punteggio attribuito per i titoli di merito;
il punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera, calcolato come indicato nel precedente art. 10,
comma 6.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. A
parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione della
graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e' riportato nel gia' citato allegato D al presente decreto.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili secondo la ripartizione di cui al piu' volte citato
art. 1, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria verra' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato
nel Foglio d'Ordini Marina.
Art. 13.
N o m i n a
1. I vincitori del concorso saranno nominati, acquisita
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta
dalle norme finanziarie vigenti, guardiamarina in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Subito dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo
della durata e con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore della
Marina. Detto corso avra' inizio presumibilmente alla fine della
seconda decade di settembre del corrente anno.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risultassero
scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.
5. Per i frequentatori che non supereranno il corso applicativo
verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di
conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma
contratta. Gli stessi:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza.
Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che non debbano, se di sesso maschile, assolvere o
completare gli obblighi di leva.
6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 2 e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
Art. 14.
Accertamento dei requisiti
1. I concorrenti risultati vincitori del concorso, nominati
ufficiali in servizio permanente ed ammessi alla frequenza del corso
applicativo, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
dovranno sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dichiarazione,
compilata secondo il modello in allegato E, che costituisce parte
integrante del presente decreto, sostitutiva dei dati contenuti in:
estratto per riassunto della data di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
stato di famiglia.
2. Dovranno, inoltre, con ulteriore dichiarazione sostitutiva
rilasciata ai sensi delle succitate disposizioni, compilata secondo
il modello in allegato F, che costituisce parte integrante del
presente decreto, confermare il possesso dei titoli di merito e degli
eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 13, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dai vincitori del concorso nella domanda di partecipazione
e nelle dichiarazioni sostitutive prodotte.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 3 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 15.
Esclusione dal concorso
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente - alle Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso
di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2000
Il direttore generale: Simeone
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