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MINISTERO DELLE FINANZE
Concorso pubblico a complessivi venti posti di chimico
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.32 del 21/4/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLE FINANZE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E3901 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 20 |
Scadenza: | 21/5/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1984, n. 1219;
Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante la delega al
Governo ad adottare norme per la riorganizzazione
dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;
Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, relativo
all'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle
dogane e delle imposte indirette;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero
delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo, 1992, n. 287;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dai Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 6
del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono state
definite le dotazioni organiche del Ministero delle finanze -
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1999, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1999, registro
n. 3 Presidenza, foglio n. 128, con il quale il Ministero delle
finanze e' stato autorizzato ad attivare procedure concorsuali per
l'assunzione di venti chimici;
Visto il decreto del 2 dicembre 1999 del Presidente del Consiglio
dei Ministri che ha autorizzato lo svolgimento della procedura
concorsuale in un'unica sede;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'assunzione, presso il
Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette di venti chimici della ex settima qualifica funzionale.
2. I vincitori del concorso sono destinati ad uffici ubicati
nelle seguenti regioni:
Lombardia n. 5;
Veneto n. 3;
Liguria n. 3;
Friuli-Venezia Giulia n. 2;
Emilia-Romagna n. 3;
Toscana n. 1;
Puglia n. 3.
ove dovranno permanere per un periodo non inferiore e sette anni a
decorrere dalla data di immissione in servizio.
3. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma, i
candidati indicano, nella domanda di ammissione, una sola regione.
L'assegnazione stessa avviene secondo l'ordine della graduatoria
generale di merito, fino a concorrenza dei posti disponibili in
ciascuna regione. I candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito che, secondo il predetto criterio, non hanno ottenuto
l'assegnazione nella regione di preferenza e quelli che hanno omesso
l'indicazione di detta regione ovvero ne hanno indicato piu' di una
sono destinati ai posti eventualmente disponibili.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in chimica o chimica industriale,
abilitazione all'esercizio della professione di chimico, iscrizione
all'albo o all'ordine professionale;
b) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
c) cittadinanza italiana.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
a) siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile.
3. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Art. 3.
Domande di ammissione
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo
schema allegato A al presente decreto, devono essere inviate a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, al Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette - Direzione centrale degli affari generali, del personale e
dei servizi informatici e tecnici - Divisione IV, via M. Carucci
n. 71 - 00143 Roma. La data di spedizione della domanda e' comprovata
dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Non e'
richiesta l'autenticazione della firma apposta sulla domanda.
2. Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione di domicilio. L'amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione delle domande ne' per la
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovute
a disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
3. Non si tiene conto delle domande prive della firma e di quelle
spedite oltre il termine stabilito al primo comma del presente
articolo. Del pari non si terra' conto delle domande che non
contengano le dichiarazioni precisate nel comma successivo circa il
possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare
prima il cognome da nubile e poi quello da coniugata);
b) la data e luogo di nascita;
c) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero
di codice di avviamento postale cui desidera che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
g) diploma di laurea, nell'esatta e completa denominazione, con
l'indicazione dell'universita' e della data del suo conseguimento;
gli estremi del superamento dell'esame di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione, nonche' quelli di iscrizione
all'albo o all'ordine professionale;
h) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
l) regione di preferenza;
m) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile;
n) la scelta di una lingua straniera tra: inglese, francese e
tedesco;
o) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza posseduti
da far valere cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
6. I titoli di precedenza e preferenza a parita' di punteggio
citati nel presente articolo, qualora non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione, non sono presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria del concorso.
7. Il candidato portatore di "handicap" deve specificare nella
domanda di partecipazione al concorso l'ausilio necessario in
relazione al proprio "handicap" nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale degli
affari generali del personale e dei servizi informatici e tecnici,
per la finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, citata al
comma 1, nei confronti del Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette - Direzione centrale degli affari generali del personale e
dei servizi informatici e tecnici, titolare del trattamento.
Art. 5.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame avranno il seguente programma.
2. La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un
tema vertente sulla chimica generale e applicata, sulla merceologia e
sulla chimica analitica. La seconda prova scritta consistera' in una
serie di quesiti a risposta sintetica vertenti sulle tecnologie
analitiche e strumentali. Conseguono l'ammissione al colloquio i
candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta la
votazione di almeno 21/30.
3. Il colloquio comprendera', oltre alle materie oggetto delle
prove scritte la normativa sulla prevenzione in materia di infortuni
sul lavoro con particolare riferimento a quelli del settore chimico e
nozioni di diritto amministrativo. Il candidato, inoltre, dovra'
sostenere una prova pratica di informatica su apparecchiatura
telematica o scientifica, nonche' una prova di conoscenza di una
lingua straniera prescelta tra inglese, francese e tedesco. Il
colloquio si intende superato se il candidato riporti una votazione
non inferiore a 21/30.
4. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e dal voto riportato al colloquio.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento sara' nominata, ai sensi dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, la commissione esaminatrice.
Art. 7.
Modalita' di esame
1. Le prove scritte avranno luogo in Roma, nella data e
all'indirizzo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - dell'8 agosto
2000.
2. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza
alcun preavviso od invito, nei giorni e nella sede indicata nella
citata Gazzetta Ufficiale.
3. L'assenza dalle prove scritte comporta l'esclusione dal
concorso, quale ne sia la causa.
4. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti
devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione
dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851.
5. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove d'esame;
l'amministrazione ha la facolta' di disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'espletamento delle prove, l'esclusione dal
concorso, per mancanza di requisiti.
Art. 8.
Ammissione al colloquio
1. I candidati ammessi al colloquio sono avvisati almeno venti
giorni prima della data in cui il medesimo deve essere sostenuto.
Agli stessi e' comunicato il punteggio riportato nelle prove scritte.
2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di mancato ricevimento dell'avviso, dovuto a disguidi postali
ovvero a mancata comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda di partecipazione.
Art. 9.
Titoli di precedenza e preferenza
1. I candidati che abbiano superato il colloquio devono
presentare o far pervenire direttamente al Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette - Direzione centrale degli affari generali,
del personale e dei servizi informatici e tecnici divisione IV, via
M. Carucci n. 71 - 00143 Roma, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la suddetta prova, a pena di decadenza dal relativo
beneficio, i documenti attestanti eventuali titoli di precedenza o di
preferenza a parita' di valutazione previsti dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693 e successive integrazioni, ove indicati nella
domanda di ammissione. E' consentita la dichiarazione sostitutiva
della certificazione, resa nelle forme prescritte.
Art. 10.
Graduatoria generale di merito
1. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, formata sulla base dei punteggi
riportati nelle prove d'esame.
2. La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei
vincitori sono approvate con decreto del Direttore generale del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successivamente
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Dipartimento stesso.
3. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale; dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 11.
Documenti di rito
1. Il candidato dichiarato vincitore con riserva di accertamento
dei requisiti prescritti per l'assunzione dovra' far pervenire al
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione
centrale degli affari generali, del personale e dei servizi
informatici e tecnici - Divisione IV, via M. Carucci n. 71 - 00143
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti
documenti:
1) dichiarazione, sulla falsariga dell'allegato B, resa ai
sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. l5 e degli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) residenza con indicazione della via, del numero civico,
della citta' e della provincia, del codice di avviamento postale e
l'eventuale recapito telefonico;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (ovvero per i cittadini non italiani, di godere dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento);
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a suo carico;
f) titoli d'istruzione.
L'amministrazione ha facolta' di procedere a idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni
mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Resta salva la possibilita' per il vincitore di presentare, al
posto delle dichiarazioni sostitutive, i documenti in originale o
copia autenticata conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.
2. fotocopia di un documento di riconoscimento.
Art. 12.
Assunzione dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso e in regola con
la documentazione prescritta, sono assunti in servizio, in prova,
previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
2. Ad essi viene attribuito il profilo professionale di chimico
della ex settima qualifica funzionale, con il trattamento economico
iniziale.
3. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in
servizio si provvede con apertura di partita di spesa fissa.
Art. 13.
Decadenza dal diritto di stipula del contratto di lavoro
1. La mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal relativo diritto.
Art. 14.
Effetti giuridici
1. I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza o
dimissioni dei vincitori possono essere conferiti ai candidati che
seguono l'ordine della graduatoria entro i termini di validita' della
graduatoria stessa.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando vale
la normativa vigente in materia, in quanto applicabile.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per
la prescritta annotazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni o giurisdizionale al competente tribunale
amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione
Roma, 11 febbraio 2000
Il direttore generale: Del Giudice
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